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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 26.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti TATONE Fiorello e FORNAROLA Paolo, Via Perugia 2 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. ORLANDO Massimo, Via San Rocco 3 - Villamagna (Ch)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 22.5.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il doma Controparte_1 mai ricevuti (che quantificava in €70.419,60 “a vacazione” o in alternativa in
€70.444,40 quale “parametro giornaliero”) per le prestazioni rese in favore di detta Amministrazione nel corso di un rapporto, che deduceva essere stato continuativo e di natura para-subordinata, in particolare per i “numerosi rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la stesura varia di tutte le notizie contingenti l'Ente allo scopo di sortirne la massima valutazione”, svolti anche in locali del Comune “(…) dove il ha svolto i relativi lavori scadenzati al ritmo di orari Pt_1 paragonabili al lavoro parasubordinato”.
Tanto a far data dalla Delibera n.27 del 24.3.2003 della GIUNTA COMUNALE, avente ad oggetto: “Consulta per la valorizzazione dei prodotti Tipici Locali ed il Turismo Rurale-Nomina componenti”; e della conseguente Delibera n.30 del 30.6.2003 del CONSIGLIO COMUNALE, con la quale veniva emanato il “Disciplinare” del suddetto “Piano di Valorizzazione” denominandolo
“La Scampagnata”, con il quale il ricorrente veniva investito del compito di far conoscere e valorizzare le risorse presenti nel territorio (storia, arte, cultura, archeologia, ambiente, patrimonio paesaggistico, tradizioni, artigianato, produzioni agricole, enogastronomia etc.).
Il si costituiva, in via preliminare eccependo Controparte_1
l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro (in ragione del difetto dei caratteri continuità e coordinamento propri della collaborazione coordinata e continuativa, potendo semmai ipotizzarsi un contratto d'opera), nonché il decorso della prescrizione.
Nel merito resisteva alla domanda, eccependo altresì il difetto di forma scritta, non essendo stato stipulato alcun contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione.
All'esito della discussione della prima udienza, vista l'estensione delle deduzioni di udienza della parte ricorrente e pertanto “ritenuta la necessità di consentire alla parte resistente di replicare”, veniva disposto rinvio con concessione di termine per le note ex art.127-ter c.p.c. di trattazione scritta.
Il ricorrente provvedeva al deposito di una ulteriore “MEMORIA ILLUSTRATIVA” nella quale formulava una ulteriore domanda ex art.2041 c.c., deducendo che
“(…) in assenza di contratto, rileviamo che tale carenza non vulnera minimamente il diritto al compenso, atteso che il riconoscimento dell'utilità di tutti i lavori svolti dal
, nonché l'attuale utilizzazione e pubblicizzazione degli stessi, compreso Pt_1
”, comporta la corresponsione comunque di compensi a titolo di Parte_2
i ento”
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le
2 sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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L'eccezione di parte resistente di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro va rigettata, alla luce della prospettazione contenuta nel ricorso, in cui si fa chiaro riferimento ad un rapporto di parasubordinazione, e non risultando pertanto rilevanti, al fine della decisione in ordine alla competenza del Giudice del Lavoro, le difese ed eccezioni spiegate da parte resistente con riferimento alla dedotta insussistenza nel merito di detto rapporto, conformemente ai principi generali affermati dalla S.C. con riferimento alla competenza funzionale in generale, come anche alla competenza territoriale:
• “Le questioni di competenza debbano essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa. In altri termini, gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata” (Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 27/02/2019, n.942);
• “La competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29/90, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione agraria” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5405 del 11/04/2001, Rv. 545842 - 01);
• “La competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, pertanto, laddove il lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, di cui alla norma citata, si radicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito deve continuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenuta nella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire, a nulla rilevando l'eccezione del convenuto circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro in atto e di una sede nel luogo in cui lo stesso deve essere ripristinato” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11023 del 10/06/2020, Rv. 657997 - 01).
***
Nel merito il ricorso è infondato, in quanto l'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della “Consulta per la valorizzazione dei prodotti Tipici Locali ed il Turismo Rurale” è attività resa in realtà a titolo gratuito, come si desume implicitamente dalla natura stessa di tale organismo istituito dal per CP_1 favorire la partecipazione dei cittadini ad attività di interese gene me inoltre espressamente si dà atto nei relativi atti istitutivi:
• nella Delibera n.6 in data 31.1.2003 del CONSIGLIO COMUNALE, avente ad oggetto:
“Consulta per la valorizzazione dei prodotti Tipici Locali ed il Turismo Rurale” si dà atto che “(…) le suddette Consulte costituiscono strumenti di partecipazione popolare alla
3 vita amministrativa, di valorizzazione delle risorse umane della comunità, di attività di collaborazione (…) quest'Amministrazione intende sperimentare forma di partecipazione (…) attraverso apporti collaborativi e di supporto alle figure istituzionali del Sindaco, degli assessori e della Giunta Comunale (…) DELIBERA (…) - di istituire, per i suesposti motivi, la
“Consulta per la valorizzazione dei prodotti tipici e del turismo rurale”: di approvare, per i suesposti motivi, il Regolamento che si allega al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
(…)”;
nell'art.7 del REGOLAMENTO allegato alla suddetta Delibera, si stabilisce espressamente che
“I componenti della Consulta espletano le loro funzioni a titolo gratuito”;
• nella Delibera n.27 del 24.3.2003 della GIUNTA COMUNALE, avente ad oggetto:
“Consulta per la valorizzazione dei prodotti tipici locali ed il turismo rurale-Nomina componenti”, viene dato atto “(…) che componenti dovranno essere in numero minimo di cinque per un massimo di sette scelti tra concittadini di comprovate competenza tecnica ed esperienza nelle specifiche problematiche”, nominandosi i componenti della Consulta nelle persone di ) esperto promozione turistica;
(…) Parte_1 CP_2 imprenditore (…) esperto attività s Controparte_3 CP_4
(…) imprenditore agricolo;
(…) esperto attività ricreative;
[...] Persona_1 (…) imprenditore agricolo”; Controparte_5
• nella Delibera n.42 del 12.5.2006 della GIUNTA COMUNALE, avente ad oggetto: “La Tua Collecorvino -un paese da sfogliare- Pubblicazione numero unico-Provvedimenti”, nella quale si dà atto: “(…) Ritenuto di voler provvedere alla realizzazione di una pubblicazione in numero unico a fine di garantire alla cittadinanza adeguate informazioni e notizie relative all'attività' amministrativa e al funzionamento dei vari organismi istituzionali (…) Considerato che nell'ambito della Consulta per la Valorizzazione dei Prodotti Tipici Locali ed il Turismo Rurale denominata “ ” opera il Sig. in qualità di referente di Parte_2 Parte_1 detto organismo, quale studioso di tradizioni popolari ed in particolare quelle connesse al mondo rurale;
Dato atto che il succitato sig. si è detto disponibile a svolgere Pt_1 l'incarico di coordinatore editoriale senza richiedere alcun compenso”;
Trattasi di attività di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa che va correlata al principio generale di sussidiarietà di cui art.118 Cost., che stabilisce ora al comma 4 (inserito dalla L.Cost.3/2001) che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
In dottrina è stato affermato che la sostanza del principio di sussidiarietà c.d. orizzontale (relativa alla relazione tra l'Amministrazione e la società civile) consiste nel fatto che l'azione dei poteri pubblici deve essere contenuta entro i limiti di quanto è necessario per supplire all'inadeguatezza dei privati a provvedere ai bisogni sociali;
precisandosi altresì che il principio è addotto anche a sostegno di modelli organizzativi i quali, immettendo i privati nel circuito dell'azione dei poteri pubblici, condividerebbero con esso la concezione non autoritaria del rapporto tra i cittadini e le istituzioni;
e individuandosi ulteriormente la nozione di “libertà attiva” dei cittadini, ad esprimere la disponibilità dei singoli (ovvero delle loro associazioni) a mettersi al servizio della collettività in forme concordate con gli enti esponenziali della collettività medesima.
Tanto pare accaduto nel caso di specie sicchè, in difetto di specifiche pattuizioni di onerosità delle attività dal ricorrente svolte in favore della propria collettività, non può dunque ritenersi che tali attività debbano essere remunerate (così come
4 non potrebbero essere remunerate le attività svolte dagli altri componenti della Consulta per la valorizzazione dei prodotti Tipici Locali ed il Turismo Rurale).
Del resto, tali eventuali pattuizioni di onerosità dovrebbero avere necessariamente la forma scritta, conformemente ai noti principi di diritto amministrativo e di contabilità pubblica (correlati al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa ex art.97 Cost.), per i quali la insussistenza di alcun atto scritto di conferimento dell'incarico darebbe comunque luogo alla nullità di un accordo che fosse meramente verbale:
• “In materia di contratti stipulati dalla P.A., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 01/04/2010-Rv. 612444; v. anche Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1702 del 26/01/2006; conformi, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11930 del 22/05/2006; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13508 del 08/06/2007; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17650 del 10/08/2007);
• “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la valida conclusione di un contratto d'opera professionale nel caso in cui l'intendimento del comune conferente l'incarico non era desumibile da un contratto sottoscritto dal sindaco ma da una delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell'indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista, mentre la determinazione del contenuto specifico del rapporto era rinviata ad un momento successivo alla sua avvenuta esecuzione).” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014-Rv. 630054).
Ad ogni modo è lo stesso ricorrente ad aver riconosciuto l'insussistenza di alcun accordo, nella nota in data 14.1.2022, nella quale egli stesso ha affermato che
“Per quanto concerne “I Mandati scritti”, non li ho mai avuti né pretesi (…)”.
***
Infine, pur potendo ritenersi l'ammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. formulata dal ricorrente in corso del giudizio, venendo in rilievo la “medesima vicenda sostanziale”, per gli effetti ormai riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021, Rv. 660591
- 01; Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018, Rv. 650451 - 01; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 18/11/2008, Rv. 605529 - 01), tuttavia la suddetta domanda deve ritenersi infondata, considerata come visto la natura prettamente gratuita dell'attività svolta per la collettività e, comunque, considerato il difetto dell'elemento del riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte dell'Amministrazione comunale interessata, requisito che nella consolidata
5 interpretazione giurisprudenziale dell'art.2041 c.c. può essere anche implicitamente manifestato, purché tuttavia sia consapevolmente attuata l'utilizzazione dell'opera:
• “In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito Part che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento nei confronti di una sul presupposto dell'insussistenza del riconoscimento, sia pure implicito, dell'"utilitas" da parte degli organi dell'ente pubblico effettivamente deputati a disporre la spesa sanitaria).” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 07/03/2014-Rv. 630478; conforme, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9486 del 18/04/2013-Rv. 626153);
Non pare sufficiente a comprovare detto ultimo elemento la nota del Sindaco Dott. in data 14.12.2021 (doc.72 allegato al ricorso), nella quale si Persona_2 confermava anzi che nei precedenti 10 anni non si era affatto neppure mai parlato del progetto, ed ivi in realtà facendosi generiche dichiarazioni di intenti, peraltro ipotetiche con riferimento ad eventuali riconoscimenti passati (per la ipotesi che vi fossero stati, ed inoltre sempre che fosse rinvenibile un incarico formale):
• “(…) desidero informarla del fatto che, nei dieci anni in cui sono stato amministratore del
, in qualità di assessore al bilancio e alla programmazione, non si è Controparte_1 etto (…) Il suo progetto, assolutamente da non dimenticare, appartiene comunque al patrimonio di , quindi se esso era stato frutto di un incarico da CP_1 parte dell'Amministrazione Comunale di allora, di certo gli amministratori di quel tempo, avranno ritenuto importante che fosse riconosciuto per quel progetto il suo impegno da un punto di vista economico, dunque compensato e monetizzato. A tal proposito, il non intende rinnegare le decisioni prese, soprattutto non Controparte_1 vuole sminuire il lavoro di professionisti che hanno lavorato a tale progetto. Per tali ragioni appena esposte il progetto resterà al di . Se ci sono dei compensi CP_1 CP_1 arretrati da pagare, le chiedo la c i ocumentazione cartacea relativa all'affidamento/incarico attribuitole allora dal Comune di per CP_1 l'ideazione, l'elaborazione e la realizzazione di questo progetto, nonché la documentazione relativa alla quantificazione del compenso che il Comune deve ai professionisti che vi hanno lavorato”.
Ad ogni modo deve richiamarsi la rilevanza contraria della nota in data 7.6.2013 nella quale il ricorrente lamentava, in senso opposto a quello argomentato in giudizio, che il progetto “ fosse rimasto inutilizzato, per aver Parte_2
l'Amministrazione Comunale “(…) tenuto "a dormire" così lungamente, un progetto di “Valorizzazione Territoriale” tanto prestigioso quanto ricco di riconoscimenti ottenuti, com'è “ ”, tanto da “(…) interrompere e Parte_2 cestinare quel “Piano di sviluppo territoriale”, che sì era impegnato a far uscire dal
6 un cassetto, in cui giace da dieci anni” (doc.69 allegato al ricorso); similmente, nella nota del 15.7.2013 il ricorrente richiamava i “plurimi vantaggi (a vario titolo) che porterebbe, all'intera cittadinanza corvinese, attuazione del “Piano di valorizzazione Territoriale” denominato “ ” (doc.70 allegato al Parte_2 ricorso); infine nella nota del 22.11.2021, il ricorrente tornava a lamentare come il progetto fosse stato completamente ignorato dall'Amministrazione comunale, al punto da chiedere lo stesso gli fosse “restituito”, “in cambio” della rinuncia a qualsiasi spettanza, affermando in particolare che “(…) il dovrebbe CP_1 restituirmelo il Progetto “La Scampagnata”. Con maggiore chia endo dire che potrò rientrarne in suo possesso a pieno titolo e poterlo quindi utilizzare nel migliore dei modi, secondo i miei esclusivi desideri. Oltretutto considerando che ne sono il solo ed unico autore nonché legittimo proprietario, ceduto al solo “in CP_1 uso”, che però non ha inteso usarlo (in particolare nte la decennale gestione Zaffiri) (…)”, “il a meno che non intenda continuare CP_1
a tenersela, “La ”, chiusa nei cassetti ad ammuffire, e/o Parte_2 finalmente utilizzarla - sarebbe ancora libero di farlo (…)” (doc.71 allegato al ricorso).
***
Il ricorso va pertanto rigettato nella sua interezza.
Le spese possono essere integralmente compensate, vista la peculiarità della fattispecie e considerato, comunque, il difetto di chiare comunicazioni, nel corso degli anni da parte del al ricorrente, pur se questi operava a titolo CP_1 gratuito.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 26.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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