CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2024, n. 18381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18381 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL GI, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della LL Costruzioni di LL GI s.a.s. avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale della libertà di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino, che ha con- cluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'inte- resse di GI LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari avente ad aggetto i terreni e le opere su di essi realizzate indicate nel capo c) dell'incolpazione provvisoria, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, al LL, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa di costruzioni LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., si contesta di avere realizzato, in concorso con altri soggetti, in località Fiumarella nel comune di Cro- sia, sui terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 63, 66, 67, 104 e 218, zona territoriale omogenea CTM4 (espansione turistica Mirto), sulla base dei permessi illeciti nn. 06/2021, 11/2021 e 16/2021, sette corpi di fabbrica costituiti ciascuno da due unità abitative uguali nella dimensione e nella forma, formate da un piano terra e un piano sottotetto con struttura in cemento armato e solaio di copertura in latero cemento coibentato, per una volumetria complessiva di 2004 mc. e relativo giardino pertinenziale. 2. Avverso l'indicata ordinanza, GI LL, quale legale rappresentante della LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato e due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 65 I.r. Calabria n. 19 del 2002 e dell'art. 18 N.T.A. al P.r.g. del 1986 e correlativo vizio di assenza di motivazione. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione circa l'esistenza del fondo intercluso, il che porterebbe ad "assimilare" l'area sottoposta a sequestro, sita in zona CMT4 (zona di espansione territoriale turistica), alle aree site in zona B (di completamento), con la conseguente appli- cazione della previsione permissiva contenuta nell'art. 65 della legge urbanistica della regione Calabria, secondo cui, in tal caso, conserva validità il Piano regolatore Generale;
di qui, ad avviso del ricorrente, la legittimità del permesso di costruire concesso all'indagato, rilasciato sulla base delle previsioni del P.r.g.; omettendo di verificare l'esistenza del lotto intercluso, il Tribunale ha compiuto un salto logico- argomentativo, che ha condotto alla violazione del citato art. 65. 2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'ele- mento soggettivo del reato e l'assoluta mancanza di motivazione. Assume il difen- sore che il Tribunale ha escluso la buona fede del ricorrente con una motivazione congetturale e senza il confronto con i documenti in atti, in particolare, con la delibera del Consiglio comunale n. 19/2011 di approvazione del Documento pro- grammatico sull'urbanistica, da cui è scaturita la relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta n. 33/20014, che fornisce precise indicazioni sulla disciplina applicabile ai lotti interclusi. 2.3. Infine, al par. 4, rubricato "Ulteriori considerazioni", il ricorrente rappre- senta le condizioni di fatto e di diritto tali per cui, nella specie, si sarebbe in pre- senza di un lotto intercluso (preesistente edificazione, dotazione delle urbanizza- zioni, coerenza con la programmazione comunale), il che esclude, come esposto al par. 5, la contestazione della violazione della norma sulla superficie minima di 10.000 mq. prevista per la redazione del piano di lottizzazione dall'art. 18 N.T.A. al P.r.g. 3. In data 8 aprile il pubblico ministero procedente ha depositato memoria, cui è seguita memoria in replica depositata, il giorno seguente, dal difensore dell'indagato. Si osserva che di tali memorie non può tenersi conto, in quanto tardive. 4. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. 5. Sebbene il ricorso sia stato proposto da GI LL quale "I.r. della LL costruzioni s.a.s.", la procura speciale stesa in calce al ricorso stesso è stata rilasciata all'avv. Nicola Candiano da GI LL quale indagato ("vi nomino a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte di cassazione") e non nella veste di legale rappresentante della LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., la quale risulta proprietaria del fondo e che, quindi, in caso di scioglimento del vincolo ablativo, avrebbe diritto alla restituzione del bene. Invero, il terzo interessato - quale è la società proprietaria dei beni oggetto di apprensione -, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc:. pren., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudi- zio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di pro- cura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod proc. civ. (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep. 2012, Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv.255445; Sez.6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv.266149). 6. Né la procura speciale conferita dal LL in proprio, nella veste di indagato, può intendersi automaticamente estesa anche all'interessato quale rappresentante legale della società, stante la diversità della posizione dell'indagato rispetto a Il Consigliere estensore AN OR Oggi, 1 MAG, 2024 IL FUNZI O N quella della società, la quale ha la titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi;
a tal fine, grava sulla società un onere di patrocinio che, come si è detto, deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. 7. Nel caso di specie, poiché, appunto, nella procura speciale non risulta la spendita del nome da parte del LL - ossia che la stessa è stata rilasciata al difensore nella veste di legale rappresentante della LL costruzioni s.a.s. -, la mancata osservanza delle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. determina la carenza di legittimazione e, quindi, l'inammissibilità del ricorso. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/04/2024. Depositata in Cancelleria 1 83 2 -2 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA RA AL ET AN CO LB LA GI OV - Presidente - - Relatore - ") Sent. n. cc - 10/04/2024 R.G.N. 43161/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI Santo, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo;
letta la memoria del difensore, avv. Arianna ZI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, O MAG. 2024 • RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Santo ZI, indagato per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, avverso il decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di un'area agricola insistente su un terreno del comune di Surbo;
ha evidenziato il tribunale, essendo il bene oggetto di sequestro di proprietà di LO ZI, l'odierno ricorrente non ha alcun interesse all'impugnazione, non potendo chiedere la restituzione del terreno. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione, che deduce: - con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 24 Cost., 257 e 355 cod. proc. pen. perché il Tribunale ha omesso di esaminare il motivo con cui si contestava la sussistenza del fumus commissi delicti, ciò essendo finalizzato ad ottenere non la disponibilità del terreno, ma la rimozione del prov- vedimento ablativo, che può costituire una prova a carico;
- con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha indicato la giurisprudenza elaborata a proposito del sequestro pre- ventivo, e non già probatorio, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente essendo collegati, è fondato. 2. Il Tribunale cautelare ha richiamato espressamente il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231); nella specie, non risultando che il ZI, quale indagato, sia anche il proprietario dei beni in sequestro, il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame. 3. Si tratta di una conclusione errata per la dirimente ragione che l'orienta- mento appena indicato, a cui si è appellato il Tribunale, è stato elaborato con riferimento, come detto, al sequestro preventivo, e non è sic e simpliceter esten- sibile al sequestro probatorio, stante la diversità non solo di presupposti, ma anche di finalità delle misure ablative in esame. Invero, a proposito del sequestro probatorio, questa Corte ha costantemente predicato un diverso principio, ossia che l'interesse dell'indagato a proporre richie- sta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). E infatti il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utiliz- zabile ai fini decisori;
di qui l'interesse dell'indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all'impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che - come ha correttamente manife- stato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre im- pugnazione ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito. 4. Nella specie, pertanto, il ricorrente aveva - e ha - interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio nella sua posizione di indagato, ciò che giustifica la sua legittimazione a coltivare l'impugnazione. 5. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere AN CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino, che ha con- cluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'inte- resse di GI LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari avente ad aggetto i terreni e le opere su di essi realizzate indicate nel capo c) dell'incolpazione provvisoria, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, al LL, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa di costruzioni LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., si contesta di avere realizzato, in concorso con altri soggetti, in località Fiumarella nel comune di Cro- sia, sui terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 63, 66, 67, 104 e 218, zona territoriale omogenea CTM4 (espansione turistica Mirto), sulla base dei permessi illeciti nn. 06/2021, 11/2021 e 16/2021, sette corpi di fabbrica costituiti ciascuno da due unità abitative uguali nella dimensione e nella forma, formate da un piano terra e un piano sottotetto con struttura in cemento armato e solaio di copertura in latero cemento coibentato, per una volumetria complessiva di 2004 mc. e relativo giardino pertinenziale. 2. Avverso l'indicata ordinanza, GI LL, quale legale rappresentante della LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato e due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 65 I.r. Calabria n. 19 del 2002 e dell'art. 18 N.T.A. al P.r.g. del 1986 e correlativo vizio di assenza di motivazione. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione circa l'esistenza del fondo intercluso, il che porterebbe ad "assimilare" l'area sottoposta a sequestro, sita in zona CMT4 (zona di espansione territoriale turistica), alle aree site in zona B (di completamento), con la conseguente appli- cazione della previsione permissiva contenuta nell'art. 65 della legge urbanistica della regione Calabria, secondo cui, in tal caso, conserva validità il Piano regolatore Generale;
di qui, ad avviso del ricorrente, la legittimità del permesso di costruire concesso all'indagato, rilasciato sulla base delle previsioni del P.r.g.; omettendo di verificare l'esistenza del lotto intercluso, il Tribunale ha compiuto un salto logico- argomentativo, che ha condotto alla violazione del citato art. 65. 2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'ele- mento soggettivo del reato e l'assoluta mancanza di motivazione. Assume il difen- sore che il Tribunale ha escluso la buona fede del ricorrente con una motivazione congetturale e senza il confronto con i documenti in atti, in particolare, con la delibera del Consiglio comunale n. 19/2011 di approvazione del Documento pro- grammatico sull'urbanistica, da cui è scaturita la relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta n. 33/20014, che fornisce precise indicazioni sulla disciplina applicabile ai lotti interclusi. 2.3. Infine, al par. 4, rubricato "Ulteriori considerazioni", il ricorrente rappre- senta le condizioni di fatto e di diritto tali per cui, nella specie, si sarebbe in pre- senza di un lotto intercluso (preesistente edificazione, dotazione delle urbanizza- zioni, coerenza con la programmazione comunale), il che esclude, come esposto al par. 5, la contestazione della violazione della norma sulla superficie minima di 10.000 mq. prevista per la redazione del piano di lottizzazione dall'art. 18 N.T.A. al P.r.g. 3. In data 8 aprile il pubblico ministero procedente ha depositato memoria, cui è seguita memoria in replica depositata, il giorno seguente, dal difensore dell'indagato. Si osserva che di tali memorie non può tenersi conto, in quanto tardive. 4. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. 5. Sebbene il ricorso sia stato proposto da GI LL quale "I.r. della LL costruzioni s.a.s.", la procura speciale stesa in calce al ricorso stesso è stata rilasciata all'avv. Nicola Candiano da GI LL quale indagato ("vi nomino a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte di cassazione") e non nella veste di legale rappresentante della LL Costruzioni di LL GI & c. s.a.s., la quale risulta proprietaria del fondo e che, quindi, in caso di scioglimento del vincolo ablativo, avrebbe diritto alla restituzione del bene. Invero, il terzo interessato - quale è la società proprietaria dei beni oggetto di apprensione -, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc:. pren., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudi- zio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di pro- cura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod proc. civ. (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep. 2012, Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv.255445; Sez.6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv.266149). 6. Né la procura speciale conferita dal LL in proprio, nella veste di indagato, può intendersi automaticamente estesa anche all'interessato quale rappresentante legale della società, stante la diversità della posizione dell'indagato rispetto a Il Consigliere estensore AN OR Oggi, 1 MAG, 2024 IL FUNZI O N quella della società, la quale ha la titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi;
a tal fine, grava sulla società un onere di patrocinio che, come si è detto, deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. 7. Nel caso di specie, poiché, appunto, nella procura speciale non risulta la spendita del nome da parte del LL - ossia che la stessa è stata rilasciata al difensore nella veste di legale rappresentante della LL costruzioni s.a.s. -, la mancata osservanza delle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. determina la carenza di legittimazione e, quindi, l'inammissibilità del ricorso. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/04/2024. Depositata in Cancelleria 1 83 2 -2 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA RA AL ET AN CO LB LA GI OV - Presidente - - Relatore - ") Sent. n. cc - 10/04/2024 R.G.N. 43161/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI Santo, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo;
letta la memoria del difensore, avv. Arianna ZI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, O MAG. 2024 • RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Santo ZI, indagato per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, avverso il decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di un'area agricola insistente su un terreno del comune di Surbo;
ha evidenziato il tribunale, essendo il bene oggetto di sequestro di proprietà di LO ZI, l'odierno ricorrente non ha alcun interesse all'impugnazione, non potendo chiedere la restituzione del terreno. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione, che deduce: - con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 24 Cost., 257 e 355 cod. proc. pen. perché il Tribunale ha omesso di esaminare il motivo con cui si contestava la sussistenza del fumus commissi delicti, ciò essendo finalizzato ad ottenere non la disponibilità del terreno, ma la rimozione del prov- vedimento ablativo, che può costituire una prova a carico;
- con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha indicato la giurisprudenza elaborata a proposito del sequestro pre- ventivo, e non già probatorio, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente essendo collegati, è fondato. 2. Il Tribunale cautelare ha richiamato espressamente il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231); nella specie, non risultando che il ZI, quale indagato, sia anche il proprietario dei beni in sequestro, il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame. 3. Si tratta di una conclusione errata per la dirimente ragione che l'orienta- mento appena indicato, a cui si è appellato il Tribunale, è stato elaborato con riferimento, come detto, al sequestro preventivo, e non è sic e simpliceter esten- sibile al sequestro probatorio, stante la diversità non solo di presupposti, ma anche di finalità delle misure ablative in esame. Invero, a proposito del sequestro probatorio, questa Corte ha costantemente predicato un diverso principio, ossia che l'interesse dell'indagato a proporre richie- sta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). E infatti il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utiliz- zabile ai fini decisori;
di qui l'interesse dell'indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all'impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che - come ha correttamente manife- stato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre im- pugnazione ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito. 4. Nella specie, pertanto, il ricorrente aveva - e ha - interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio nella sua posizione di indagato, ciò che giustifica la sua legittimazione a coltivare l'impugnazione. 5. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2024.