Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024 da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], ai fini del presente Parte_1 C.F._1 giudizio elett.te domiciliato in Alghero nella via Pascoli n.21 presso lo studio dell'Avv. Romina Ivana
Caula (C.F. che lo rappresenta giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
E
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 ai fini del presente giudizio elett.te domiciliata in Alghero nella via Pascoli n.13/C presso lo studio dell'Avv. (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in Parte_3 C.F._4 calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 03/12/2024, hanno rappresentato che:
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Registri dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 96, Parte II, Seria A, Uff. 1 per l'anno
2007) e che dalla loro unione sono nati i figli in Alghero, il 29/06/2008 e Persona_1
, in Alghero il 16/05/2010, minori di età; Persona_2
2) con sentenza n. 310/2020, pubblicata il 05/03/2020, l'intestato Tribunale ha pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni assunte dalle parti, con separato verbale cartaceo, allegato all'udienza del 19/02/2020 con il quale le parti hanno regolamentato l'affido, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori;
3) il figlio dal primo settembre 2024, di sua volontà, si è trasferito stabilmente nella Per_1 residenza paterna, sita in Alghero, in via Giolitti n. 20 coabitando con il genitore.
Hanno dedotto che la mutata collocazione abitativa del figlio e la coabitazione con il padre Per_1 rilevavano ai fini della modifica delle condizioni di cui alla sentenza (n. 310/2020) di cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione alla regolamentazione del collocamento abitativo dei figli minori, alla permanenza degli stessi con i genitori e al loro mantenimento.
Le parti hanno quindi depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“ 1)Previa conferma dell'affidamento condiviso dei due figli e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
Disporre che il figlio minore venga collocato presso l'abitazione del padre, Sita in Alghero nella Per_1 via Giolitti n. IO, con il quale dovrà convivere e coabitare e che la figlia minore continuerà a Per_2 convivere e coabitare con la madre presso la residenza della medesima Sita in Alghero nella via
Fleming n.43;
2) Disporre che, durante la convivenza del figlio presso l'abitazione del padre, lo stesso Per_1 provvederà direttamente al mantenimento del figlio e non sarà obbligato a corrispondere alla signora il contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio;
Parte_2
3) Disporre che, qualora il figlio dovesse ritornare a convivere con la madre presso l'abitazione Per_1 della stessa, il signor provvederà a corrispondere alla signora il contributo del Pt_1 Pt_2 mantenimento a favore del figlio nella misura di Euro 200,00 mensile, per 12 mensilità, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
4) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_2 corrispondendo alla signora la somma mensile di euro 200,00, per 12 mensilità, entro il Pt_2 giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
pagina 2 di 4 5) Disporre che i genitori debbano contribuire, entro 10 giorni dalla richiesta, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dei due figli e preventivamente documentate e Per_1 Per_2 concordate: spese medico specialistiche, di istruzione e scolastiche/universitarie, spese sportive e ricreative, attenendosi alle linee guida indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017 (doc.4);
6) Disporre che l'assegno unico universale o altri benefici erogati dallo Stato o da altri enti in favore dei figli verranno percepiti dal genitore con il quale i figli sono collocati e conviventi;
7) Disporre che il figlio minore potrà stare con la madre recandosi nella casa della medesima Per_1 nella giornata del martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30 ove verrà accompagnato e ripreso dal padre;
inoltre potrà stare con la madre, con le stesse modalità, per due fine settimana alternate al mese,dal sabato dalle ore 18.30 e fino alle ore 17.00 della domenica. In tutti i casi, salvo diversi accordi da comunicare almeno il giorno prima e compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, del figlio;
8) Disporre che la figlia minore potrà stare con il padre recandosi nella casa del medesimo Per_2 nella giornata del mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.30 ove verrà accompagnata e ripresa dalla madre;
inoltre, potrà stare con il padre con le stesse modalità, per due fine settimana alternati al mese, dal sabato dalle ore 18.30 e fino alle ore 17.00 della domenica. In tutti i casi, salvo diversi accordi da comunicare almeno il giorno prima e compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, della figlia;
9) Disporre che nelle principali festività Natalizie e Pasquali, i figli permarranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza: il prossimo 24 e 31 dicembre staranno con la madre e il 25 dicembre e il 1 gennaio staranno con il padre;
10) Disporre la compensazione delle spese legali “.
Le parti comparse personalmente all'udienza del 22 maggio 2025, dato atto che “che in ragione della disciplina del diritto di visita proposta i due fratelli e trascorrono insieme buona parte Per_1 Per_2 della settimana e tutti i fine settimana”, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
pagina 3 di 4 2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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