Articolo 5 della Legge 2 agosto 1952, n. 1085
Articolo 4
Versione
6 settembre 1952
Art. 5.
La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, 6 elevata da 2720 milioni a 3000 milioni di lire.
Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sara' provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Entrata in vigore il 6 settembre 1952