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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 382 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, ritenuta in decisione su conclusioni precisate, mediante il deposito di note scritte, con ordinanza del 03/07/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Archia Parte_1 C.F._1
Poeta n. 7 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Filomena Pellicanò, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato
- Attrice
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in via Magna Grecia n. 1/E – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Fiorella Megale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in via Pontida n. 10 – Marina di Gioiosa Ionica, presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
pagina 1 di 19 (P.IVA Controparte_3
, in persona del procuratore dott. elettivamente domiciliata in via G. P.IVA_2 CP_4
Spagnolio n. 36 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Terza chiamata
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 25.01.2019 a ed il 31.01.2019 a Controparte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna del Controparte_2 Parte_1 predetto sanitario e della struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'intervento di inserimento di un tubicino di teflon nel dotto lacrimale dell'occhio destro a cui era stata sottoposta in data 19.02.2010 presso la clinica privata di Reggio Calabria. Controparte_2
A sostegno della propria domanda esponeva di essersi rivolta al sanitario convenuto, specialista in medicina oculistica, per risolvere un problema di lacrimazione continua nell'occhio destro. Era stato, quindi, eseguito l'intervento di inserimento di un tubicino di teflon (c.d. di Calcatelli) nel dotto lacrimale dell'occhio destro, con la finalità di consentire il regolare deflusso delle lacrime.
Precisava di non essere mai stata informata sul tipo di intervento cui avrebbe dovuto sottoporsi e sulle sue possibili complicanze, oltre a non aver mai firmato un modulo relativo al consenso informato e a non essere stata sottoposta ad accertamenti ematologici e radiologici prodromici al tipo di intervento chirurgico ambulatoriale programmato, tenuto, altresì, conto che la stessa risultava essere affetta da diabete ed ipertensione.
Evidenziava che l'intervento eseguito dal dott. non aveva risolto il problema ed, anzi, CP_1 aveva aggravato notevolmente il suo disturbo, oltre ad avere generato diverse complicazioni.
Rappresentava, infatti, che, subito dopo l'intervento, erano insorti dolori lancinanti e per un pagina 2 di 19 lungo periodo era stata affetta da una micosi particolarmente insidiosa che non le aveva permesso di vedere più dall'occhio operato.
Aggiungeva che il sanitario le aveva prescritto una terapia cortisonica per entrambi gli occhi per oltre un anno a decorrere dall'intervento, che le aveva causato la comparsa di cataratte in entrambi gli occhi, successivamente asportate con due interventi eseguiti presso l'
[...] di Milano. Controparte_5
Rappresentava di avere sviluppato una forte lacrimazione vischiosa dovuta al mancato funzionamento del tubicino inserito durante l'intervento e di avere continuato a contrarre numerose infezioni di origine batterica e micotica, motivo per il quale le era stato prescritto un protocollo terapeutico a vita, consistente nell'applicazione giornaliera di due colliri, per un costo mensile di circa € 50,00.
Tale situazione era perdurata sino al 10.06.2011, quando la paziente era stata sottoposta ad intervento di rimozione del tubicino di teflon inserito precedentemente, cui era seguita una
“Dacriocistorinostromia + tubi alle vie lacrimali dell'occhio dx” effettuata dal dott. Persona_1 presso la struttura di Milano. Controparte_5
Rilevava di essersi trovata in uno stato di inabilità temporanea per un periodo di 485 giorni.
Richiamava il contenuto della CTP a firma del Prof. evidenziando che i Persona_2 pregiudizi subiti erano stati conseguenza immediata e diretta dell'intervento effettuato dal dott.
CP_1
Affermava che il sanitario convenuto aveva eseguito un intervento obsoleto che non aveva mai trovato alcun consenso nella letteratura nazionale ed internazionale. Infatti, deduceva che, per mantenere le vie di deflusso lacrimali pervie, era universalmente riconosciuto l'utilizzo dei tubicini in silicone da asportare, comunque, entro massimo tre mesi ovvero immediatamente in caso di insorgenza di complicanze di tipo infiammatorio.
Il dott. invece, non aveva mai ritenuto opportuno asportare il tubicino di “Calcatelli” CP_1 anche se questo era stato causa evidente di dacriocistite, prima acuta e poi cronica, né aveva mai prescritto una TAC di controllo per verificare il decorso post-operatorio della paziente.
pagina 3 di 19 Eccepiva, in sostanza, che la condotta del dott. sia prima che dopo l'intervento CP_1 chirurgico, non era stata caratterizzata da diligenza professionale e da perizia.
Poneva in evidenza che la responsabilità del sanitario era da considerare comprensiva sia della lesione del diritto alla salute sia del dovere di informazione necessario per ottenere un consapevole consenso informato.
Chiedeva il riconoscimento del danno biologico permanente (5%), dell'invalidità temporanea totale (485 giorni), nonché del danno morale subiti, tenuto conto che l'intervento per cui è causa aveva provocato uno stato patologico di grave dacriocistite, prima acuta e poi cronica.
Deduceva che prima dell'intervento chirurgico era in procinto di ultimare un libro destinato ad essere pubblicato che, tuttavia, non aveva mai visto la luce in ragione della forzata interruzione dell'attività di scrittura e illustrazione.
Quantificava, quindi, il danno biologico nella complessiva somma di € 65.878,50.
Rilevava, altresì, la debenza del danno esistenziale patito, quantificato equitativamente in €
20.000,00, quale danno alla vita di relazione anche per la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di compiacimento e di benessere.
Inoltre, chiedeva il riconoscimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte del sanitario, del dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato, quantificato, equitativamente, in € 10.000,00.
Quanto al danno patrimoniale, allegava di aver dovuto sostenere diverse ingenti spese: €
5.000,00 per la prima operazione effettuata presso la struttura privata;
€ 5.000,00 per il protocollo terapeutico che dovrà essere seguito a vita;
€ 3.000,00 per spese di viaggio;
€
2.000,00 per la mancata pubblicazione del libro;
€ 3.000,00 per le spese di ctp, per una somma complessiva pari ad € 18.000,00.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei danni subiti dalla sig.ra in capo al dott. per Parte_1 Controparte_1
l'intervento chirurgico;
2) Per l'effetto, condannare il dott. e la società ” al CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla sig.ra per la complessiva somma di € Parte_1
113 .878,50 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo) secondo le articolazioni di
pagina 4 di 19 danno biologico permanente, invalidità temporanea totale e danno morale, considerati unitariamente, per €
65.878,50; danno esistenziale, per € 20.000,00; danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso dott. del dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato, per € 10.000,00; CP_1 danno patrimoniale, per € 18.000,00, o nella somma che sarà ritenuta più equa secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.04.2019, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e specificando che Controparte_1 nessuna condotta medica colposa poteva essere a lui attribuita in quanto gli atti medico- chirurgici erano stati adeguati al caso specifico, erano stati correttamente eseguiti a livello tecnico e, per gli stessi, la aveva ricevuto le necessarie informazioni, manifestando Pt_1 espressamente il proprio consenso.
Eccepiva, altresì, che la richiesta risarcitoria fosse eccessiva, oltre che non provata.
Concludeva chiedendo: “In Via Preliminare: a) autorizzare la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice del dott. per la responsabilità medica, che si indica nella Controparte_1 [...] oggi , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_6 Controparte_3 con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 - polizza n. 5126719 della quale si allega copia, chiedendo che il Tribunale adito voglia disporre la fissazione di nuova udienza per consentire la chiamata in garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. Nel Merito b) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità possa essere ascritta al convenuto dott. e conseguentemente rigettare in toto la domanda nei Controparte_1 suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, da aversi qui riportate e trascritte;
c) comunque rigettare le singole domande risarcitorie perché tutte infondate e non provate;
d) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, o in via subordinata dichiarare tenuta la Compagnia di Assicurazioni sopra menzionata al rimborso delle spese legali sostenute dal dott. comprese quelle per resistere al presente giudizio, condannando la stessa al CP_1 pagamento delle relative somme. In Via Subordina e) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la Compagnia oggi Controparte_6 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare, sollevare e tenere
[...]
pagina 5 di 19 indenne il dott. a norma della polizza n. 5126719 di quanto sarà condannata a pagare all'attrice e CP_1 di ogni altra spesa all'uopo sopportata, per l'effetto condannando detta Compagnia al pagamento di tutte tali somme”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.10.2019, si costituiva in giudizio la terza chiamata , eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_3 prescrizione dell'azione risarcitoria, atteso che l'attrice aveva lamentato presunti danni conseguenti ad intervento chirurgico, eseguito dal sanitario presso la struttura convenuta, nel gennaio del 2009.
Nel merito, contestava le pretese attoree sul presupposto che gli accertamenti effettuati dai consulenti medici della Compagnia avevano escluso la responsabilità del sanitario.
Si associava a tutte le difese spiegate dal convenuto affermando che l'intervento era CP_1 stato eseguito a regola d'arte, nell'osservanza delle linee guida e dei protocolli.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 30.10.2019 il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata a ne dichiarava la contumacia, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 CP_2
n. 1-2-3 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.01.2021, si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea sul Controparte_2 presupposto che l'obbligatorio procedimento di mediazione era stato promosso solo nei confronti del dott. e non anche nei confronti della comparente società. CP_1
Rilevava, inoltre, la nullità dell'atto di citazione in quanto formulato in modo non idoneo a far comprendere quale fossero le presunte responsabilità della struttura.
Nel merito contestava, comunque, la fondatezza della domanda affermando l'insussistenza di alcuna responsabilità dei medici e della struttura, essendo state poste in essere tutte le cure in conformità al protocollo previsto per il caso in esame. Contestava tutte le voci di danno richieste dall'attrice in quanto inammissibili, pretestuose, infondate e non dovute.
pagina 6 di 19 Concludeva chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda e, in subordine, l'accertamento e la graduazione delle responsabilità tra gli obbligati solidali, con vittoria di spese di lite ed onorari.
Disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 21.04.2021, il Giudice, esaminate le richieste istruttorie, accoglieva la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla terza chiamata e ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio nominando i dottori e Persona_3 Per_4
[...]
Questi prestavano giuramento all'udienza del 16.06.2021, nell'ambito della quale venivano integrati i quesiti precedentemente formulati.
Dopo diversi rinvii, dovuti al mancato invio e deposito dell'elaborato peritale, in data
01.10.2022 lo stesso veniva depositato.
Con ordinanza del 09.11.2022 il Giudice, “rilevato, infatti, che nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio delle operazioni peritali, contrassegnato dal grave ritardo maturato dai consulenti nel portare a termine l'incarico affidato, la relazione peritale depositata risulta oltremodo generica e non esaustiva, non recando nemmeno alcun riferimento alla letteratura scientifica utilizzata ai fini della risposta ai dettagliati quesiti peritali”, disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali nominando il Collegio composto dai dottori e Questi, previo giuramento, Persona_5 Persona_6 depositavano l'elaborato peritale in data 02.08.2023.
Disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 03.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria promossa da nei Parte_1 confronti del dott. e della società per il ristoro dei danni (patrimoniali CP_1 Controparte_2
e non patrimoniali) dalla stessa subiti in conseguenza dell'intervento eseguito dal sanitario in data 19.02.2010 presso la struttura convenuta.
In particolare, l'attrice lamenta l'inadempimento del professionista convenuto con il quale aveva instaurato un rapporto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., in relazione all'esecuzione di un intervento di chirurgia volto alla risoluzione di un problema di lacrimazione continua nell'occhio destro.
pagina 7 di 19 L'inadempimento contestato al dott. sarebbe consistito nel non avere risolto la CP_1 problematica per cui era stato eseguito l'intervento – stante la scelta di un intervento obsoleto
– e, anzi, nell'avere aggravato notevolmente il disturbo dell'attrice, condannandola a seguire un protocollo terapeutico a vita, oltre all'inadempimento collocatosi in fase post-operatoria quando il sanitario avrebbe omesso, per un periodo pari ad 1 anno e 4 mesi, di asportare il tubicino posizionato durante l'intervento.
Ciò posto, si rileva che la responsabilità in questa sede invocata nei confronti del dott. CP_1 vada senz'altro ricondotta nel paradigma contrattuale della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.
Del resto, la legge n. 24/2017, nel prevedere all'art. 7 che “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che (come in specie
n.d.r.) abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” riconosce la natura necessariamente contrattuale della responsabilità del medico specialista privato (recte del libero professionista).
Quanto alla responsabilità invocata nei confronti della struttura ove è stato effettuato l'intervento, la stessa non può che essere qualificata come contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. .
In proposito si rammenta, invero, che tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, altresì, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo stesso un Controparte_7 sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle pagina 8 di 19 attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del richiamato principio
“cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti i danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass.
4/4/2003 n.5329). Da ultimo, la recente riforma cd. Gelli-Bianco ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità (la struttura è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura) ed ha, altresì, esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Così qualificata la domanda attorea, occorre rilevare, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che grava sul paziente danneggiato l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria,
pagina 9 di 19 non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315;
Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della
"prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n.
17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione
è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia pagina 10 di 19 conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass.
n.14759 del 26.06.2007).
Tanto premesso, nel caso in esame occorre, anzitutto, individuare quale patologia sia esitata all'attrice dall'intervento chirurgico di inserimento di un tubicino di teflon (c.d. di Calcatelli) nel dotto lacrimale dell'occhio destro, onde poi risalire alle eventuali responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio ed accertare la sussistenza dei presupposti di un'eventuale condanna risarcitoria.
Ebbene, sulla base dell'espletata istruttoria, è stato accertato che la era affetta da Pt_1 tempo da “dacriocistite cronica” e, per questo motivo, si era rivolta al dott. CP_1
La predetta patologia, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, non è riconducibile ad una responsabilità del medico convenuto.
I ctu hanno, infatti, chiarito che “La dacriocistite, infatti, è una comune infezione del sacco lacrimale.
Negli adulti deriva da un'ostruzione (dacriostenosi) del dotto lacrimale o del dotto nasolacrimale. La dacriocistite può essere un'infezione acuta o cronica ed entrambe le forme di solito sono di natura unilaterale. Il sintomo caratteristico di entrambe le forme di dacriocistite è l'epifora (come indicato, lacrimazione eccessiva).
Tuttavia le lacrime e le secrezioni che ristagnano nel sacco lacrimale a causa dell'ostruzione delle vie di deflusso potrebbero facilmente scatenare infezioni batteriche. Sebbene i sintomi della malattia possano essere alleviati nelle fasi iniziali da un trattamento conservativo a base di antibiotico-terapia, raramente la dacriocistite cronica viene curata solo con il trattamento medico. Quindi, soprattutto in caso di cronicizzazione dell'infiammazione/infezione bisogna transitare al trattamento parachirurgico/chirurgico del sistema di deflusso lacrimale con una sonda laser a diodi, che mediante vaporizzazione del tessuto osseo crea un foro
(rinostomia) attraverso il quale defluiscono le lacrime;
successivamente di procede all'intubazione con tubo di silicone che mantiene attivo il foro creato con il laser a diodi. Tale tecnica risulta efficace, sicura e poco invasiva
e tecnica svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell'ostruzione del dotto naso-lacrimale nella dacriocistite” (pag.
5-6 ctu).
La paziente, successivamente all'intervento per cui è causa, è stata sottoposta ad un ulteriore intervento presso il che “ha determinato un passaggio diretto tra l'occhio e il naso Controparte_5 attraverso la perforazione della parete laterale delle ossa nasali (rinostomia), la “asportazione di tubicino
pagina 11 di 19 similsiliconico precedentemente impiantato (dal dott. - n.d.R.) attraverso il canalino lacrimale inferiore. CP_1
Ricerca e visualizzazione del sacco lacrimale già precedentemente aperto e attualmente presentante esiti fibrocicatriziali ed esecuzione di suo parziale curettage”, con “impianto di tubi di O'Donoghiou, creazione flap mucosa nasale ed anastomosi con parziale lembo residuo di sacco lacrimale anteriore””.
In occasione dell'analisi della documentazione relativa a tale ultimo intervento i ctu hanno avuto modo di chiarire che “Dalla descrizione dell'atto operatorio risulta che la dacriocistite era già cronica ed irreversibile prima ancora che la ricorrente si rivolgesse al dott. (pag. 6 ctu). CP_1
Da ciò è possibile rilevare che la patologia cronica di cui risulta essere attualmente affetta la era preesistente all'intervento effettuato dal dott. di talché si deve escludere Pt_1 CP_1 qualsiasi nesso di causalità tra l'intervento eseguito e il danno lamentato.
Ad ogni modo, il Collegio peritale ha evidenziato, avuto riguardo alla scelta dell'intervento, che “la tecnica mediante sonda-laser a diodi con intubazione risulta efficace, sicura e poco invasiva e svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell'ostruzione del dotto naso-lacrimale nella dacriocistite. […] Pertanto non è criticabile la scelta iniziale del dott. di un intervento laser transcanalicolare con “stenting” del CP_1 canale lacrimale inferiore, tecnica libera e scevra da complicanze immediate. Qualora questo non fosse riuscito a risolvere almeno in parte il fastidio lamentato dall'interessata, difatti, si sarebbe dovuto ricorrere alle altre due tecniche sopra descritte. Una di queste due tecniche, dacriocistorinostomia endonasale, è stata successivamente eseguita presso l' (pag.
7-8 ctu). Controparte_5
In sostanza, va escluso che il sanitario abbia errato nella scelta ovvero nell'esecuzione dell'intervento tenuto conto che la patologia residuata risultava essere preesistente allo stesso
(cfr. pag. 9 ctu: “La dacriocistite era preesistente e non è legata ad errori commessi dal dott. né CP_1 durante l'esecuzione del laser a diodi, né durante l'impianto del tubo, né durante il riferito follow-up. […] Per le su esposte considerazioni, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico del dott. CP_1 in quanto, per il trattamento della dacriocistite da cui era affetta la SI.ra , la tecnica
[...] Parte_1 mediante sonda-laser a diodi con intubazione - correttamente eseguita - risulta efficace, sicura e poco invasiva e svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell'ostruzione del dotto naso-lacrimale nella dacriocistite. Risulta pertanto aderente alle linee guida e alla buona pratica clinica, e solo in caso di insuccesso si pone indicazione alla procedura eseguita presso l' come approccio di secondo livello. Non si ravvisano Controparte_5
pagina 12 di 19 censure circa la decisione sulla permanenza del tubo lacrimale in silicone, sui cui tempi di gestione gli Autori non sono concordi e che di fatto non ha comportato criticità”).
Quanto alla denunciata condotta omissiva di di mancata asportazione del tubicino, i CP_1 ctu hanno affermato che: “Va sottolineato come in letteratura ci siano pochi reports riguardo il periodo di tempo entro cui un tubo lacrimale in silicone dovrebbe essere rimosso dopo l'intubazione. Risulta di 3 anni e sei mesi il tempo trascorso più lungo riportato dopo l'intubazione nasolacrimale in silicone fino alla rimozione del tubo utilizzando uno stent convenzionale, con casi in cui lo stent è rimasto anche per oltre 20 anni. Tuttavia, tutti gli autori sono concordi nel sottolineare come lo stent possa essere lasciato in situ fino a quando il materiale in silicone non inizi a degenerare o fino a quando non sopravvengano infezioni del tubicino. Da quanto descritto nell'atto operatorio dell' si precisa come non si evincono processi di Controparte_5 degradazione del silicone né granulomi da infezioni del tubo” (pag. 8).
Pertanto, è possibile escludere la sussistenza di qualsiasi negligenza in capo al sanitario, il quale non ha asportato, a ragione, il tubicino inserito, non essendosi manifestati processi infettivi ovvero di degradazione del materiale.
Non convincono poi le contestazioni mosse alla ctu da parte del procuratore di parte attrice, a cui i consulenti hanno prontamente risposto.
Più specificamente, parte attrice ha eccepito, in primo luogo, la mancanza della cartella clinica relativa all'intervento eseguito dal dott. e secondariamente ha contestato nel merito la CP_1 scelta del tubicino da impiantare oltre ad addurre circostanze ulteriori, e mai allegate in precedenza, avuto riguardo al referto di un esame colturale e, da ultimo, ha fatto riferimento agli esiti fibrocicatriziali come conseguenza della permanenza del tubicino inserito, oltre all'asserita riconducibilità dell'insorgenza di cataratte per l'uso di colliri a base di cortisone.
Sul punto i consulenti hanno argomentato in questi termini: “In risposta all'eccezione preliminare si precisa che il Collegio non ha affermato che “all'epoca non era obbligatorio redigere la cartella clinica”, anzi condividendo quanto affermato circa le finalità della stessa tuttavia precisa che la struttura “ Controparte_2
è uno studio polispecialistico che eroga prestazioni ambulatoriali e non una casa di cura privata. […]
L'obiettivo dell'intervento è mantenere pervio il condotto lacrimale inferiore anche attraverso l'uso del tubicino di teflon (che sia o meno di Calcatelli, importante è che fosse di materiale inerte e di diametro previsto e che avesse
pagina 13 di 19 la lunghezza prevista e quello utilizzato possiede tutte le caratteristiche;
peraltro, si ricorda che anche il C.T.P. di parte convenuta ha ammesso che quello estratto non era un Calcatelli) e attraverso continui e ripetuti lavaggi
(irrigazioni) volti ad assicurarne la pervietà e il “lavaggio delle impurità” che dovessero permanere all'interno, possibili foci infettivi. […] Per quanto riguarda l'esame colturale effettuato dalla SI.ra (di cui non vi Pt_1 sono evidenze né nella documentazione allegata, né in atto di citazione) bisogna capire innanzitutto se la stessa lo ha esibito al dott. (e non vi sono prove che ciò sia avvenuto) e poi detto reperto è reso inaffidabile dai CP_1 mostrati chiari segni di contaminazione: l'enterococco infatti è un saprofita della flora intestinale e viene espulso con le feci e nulla ha a che vedere con i normali batteri che si riscontrano agli occhi. Infine la TC del massiccio facciale eseguita presso il “ ” in data 8.6.2011 non presenta alcuna evidenza che “il Controparte_8 tubicino non era più posizionato in verticale”, ma anzi riscontra l'assenza di qualunque tipo di flogosi a livello orbitario e delle strutture adiacenti (seni paranasali). Peraltro nella descrizione dell'atto operatorio una volta estratto il tubicino nulla viene riportato dall'operatore a carico del canalino, mentre a carico del sacco lacrimale si riportano gli esiti della precedente apertura (intervento del dott. e i tralci fibrosi, testimonianza dei CP_1 ripetuti episodi di dacriocistite. […] Si ritiene opportuno precisare al legale di parte attrice che gli esiti fibrocicatriziali (cioè le aderenze che si formano a distanza di tempo tra le pareti del sacco lacrimale) NON dipendono dal tubicino posto all'interno del canalino lacrimale inferiore (in figura, rettangolo blu) e NON costituiscono prova della responsabilità del professionista, ma testimoniano e confermano inequivocabilmente la diagnosi di dacriocistite cronica ovverosia una infezione cronica del sacco (cerchio rosso in figura). […] Attesa
l'età dell'attrice deve considerarsi che la cataratta corticonucleare (CN) bilaterale altro non rappresenta che un fisiologico processo di invecchiamento del cristallino di entrambi gli occhi. Prova ne sia, infatti, che l'insorgenza bilaterale e quasi sincrona testimonia un fisiologico processo di invecchiamento piuttosto che una cataratta iatrogena in un occhio e un'altra in quello adelfo insorta “per simpatia”. Sembra ancora più inverosimile che tale osservazione venga riportata da un medico specialista in oculista. Solo per mera spiegazione specialistica, si ricorda come la cataratta cortisonica (iatrogena) sia una cataratta ad estrinsecazione sottocapsulare posteriore e si evidenzia in quanto ricopre la c.d. sottocoppa posteriore della capsula del cristallino (nella figura sotto allegata), mentre la cataratta riscontrata alla SI.ra (come ben risulta dalla cartella clinica del Pt_1
“Fatebenefratelli Oftalmico”) è una cataratta tipica della senescenza a disposizione sia corticale che nucleare.
Peraltro neanche nella documentazione inerente i ricoveri per cataratta si fa riferimento ad un uso eccessivo di
pagina 14 di 19 colliri a base di cortisonici, utilizzo che viene riportato solo dal consulente di parte (al cui riguardo il Collegio si chiede il perché di un'instillazione bilaterale se la dacriocistite era solo a sinistra), verosimilmente per giustificare
l'inclusione delle cataratte tra le complicanze conseguenti alla presunta errata condotta del sanitario, pur se in atti NON la stessa parte attrice non allega prescrizioni di colliri a base di cortisonici. Da tutto quanto procede, non si ritiene di dover modificare il giudizio di esclusione del nesso di causalità”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU risultano pienamente condivisibili, in quanto logiche e congruamente motivate, nonché riscontrate dalla letteratura scientifica richiamata nell'elaborato peritale e nient'affatto smentita dalle osservazioni formulate dalla difesa attorea, cui è stata fornita adeguata ed approfondita risposta.
Alla luce di tutto quanto esposto la domanda attorea risulta infondata in relazione ai pregiudizi ricollegati causalmente a condotte inadempienti del sanitario inerenti alla scelta ed all'esecuzione dell'intervento nonchè alla fase post-operatoria, smentite dalla consulenza espletata.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'ultima domanda attorea, con cui si chiede il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione procurato dall'omessa acquisizione del consenso informato prima dell'intervento eseguito dal dott. CP_1
Sul punto si osserva preliminarmente che l'erronea o mancata esecuzione da parte del sanitario della prestazione avente ad oggetto l'obbligo informativo può dar luogo a due diverse tipologie di danno: uno alla salute, in cui l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso se si è in presenza di una condotta non colposa dei sanitari ovvero anche in caso di assenso nell'ipotesi di una condotta colposa;
l'altro all'autodeterminazione, predicabile laddove, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, comunque diverso dalla lesione del diritto alla salute.
In proposito si evidenzia che la sentenza n. 28985/2019 della Corte di Cassazione (una delle famose dieci sentenze emesse nella ricorrenza di San Martino) ha distinto le diverse ipotesi in pagina 15 di 19 cui può essere riconosciuto un risarcimento a titolo di lesione del diritto all'autodeterminazione e tra di esse vi è quella della risarcibilità in sé di tale lesione, a prescindere da un errore medico e dall'esistenza di un danno alla salute: “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile (giusta il già richiamato insegnamento del giudice delle leggi) qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte. "Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativo dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale. Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile".”
Ciò posto, deve rilevarsi che effettivamente non vi è in atti alcun modulo di consenso informato debitamente sottoscritto dall'attrice e che il convenuto ha contestato genericamente pagina 16 di 19 la circostanza, adducendo di avere informato la paziente, senza però fornire in merito nemmeno un principio di prova.
Assodato, dunque, che effettivamente nel caso di specie sia carente l'acquisizione del consenso informato, occorre interrogarsi sull'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, dovendosi ribadire che “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”, sempre a patto che dall'intervento sia derivato un danno iatrogeno, altrimenti non potendosi configurare alcun danno risarcibile e solo in caso di presunto dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 2023). Da ciò consegue che l'allegazione dei fatti dimostrativi del rifiuto del consenso fa parte integrante dell'onere della prova gravante sul presunto danneggiato, su cui grava altresì l'onere di dimostrare i pregiudizi subiti, senza poter ricorrere a mere formule di stile: “la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere non individua alcun danno-conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 2020).
In sostanza, a rilevare non è la violazione del diritto in sé (che è solo la fonte originaria del risarcimento) bensì le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali che ne sono derivate e che vanno allegate e provate specificamente, altrimenti configurandosi un inammissibile danno in re ipsa.
Sono dunque astrattamente configurabili sia un danno da violazione del diritto all'autodeterminazione sia un danno alla salute;
tuttavia, nel primo caso occorre sempre e comunque che il danneggiato alleghi e provi che avrebbe rifiutato il trattamento sanitario ove correttamente informato.
Orbene, alla luce dei principi appena esposti, deve evidenziarsi in primo luogo che l'attrice non ha dimostrato che avrebbe rifiutato il trattamento sanitario se previamente e correttamente pagina 17 di 19 informata dei suoi possibili esiti pregiudizievoli, non avendo ella fornito alcun elemento da cui poter anche solo presumere il dissenso.
A ciò aggiungasi che alla stessa dall'intervento medico non è derivato alcun danno iatrogeno, avendo constatato i ctu che la dacriocistite cronica fosse preesistente all'intervento.
Infine, è del tutto carente l'allegazione e prova dei pregiudizi subiti in conseguenza della violazione informativa, posto che l'attrice si è limitata a dedurre la violazione del suo diritto all'autodeterminazione senza nemmeno tentare di individuare i pregiudizi risarcibili.
Per le ragioni esposte, pertanto, la domanda attorea va rigettata anche sotto tale profilo.
La reiezione di tutte le pretese attoree assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice deve essere condannata a rifondere in favore di ciascuno dei convenuti le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (non risultata complessa soprattutto alla luce delle difese delle parti), in complessivi € 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per ciascuna controparte, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Renato Magaldi quanto alla L'attrice deve essere altresì condannata a CP_2 rifondere la somma di € 759,00 al convenuto per spese vive (CU). Controparte_1
Condanna altresì l'attrice a rifondere la somma di € 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, per onorari, in favore della , la cui chiamata è dipesa Controparte_9 dalle pretese attoree e non è risultata arbitraria.
Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, della in persona del legale rappresentante p.t., e della terza
[...] Controparte_2 chiamata, da quantificarsi in € 7.052,00 ciascuno, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso pagina 18 di 19 forfettario al 15%, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Renato Magaldi quanto alla CP_2
3. Condanna a rifondere le spese vive a nella Parte_1 Controparte_1
misura di € 759,00;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice.
Reggio Calabria, 11.02.2024
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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