Sentenza 29 marzo 2023
Massime • 1
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, la manipolazione del mercato ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, realizzata mediante la diffusione di notizie false, costituisce un illecito istantaneo e di pericolo che si consuma appena sia posta in essere la condotta decettiva idonea in concreto ad influenzare l'andamento del mercato del titolo al quale la notizia falsa si riferisce, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di diffusione della notizia non veritiera. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, sul presupposto che l'illecito manipolativo, commesso a mezzo di diffusione di notizie false, sia di natura permanente e si consumi con il ripristino della corretta informazione, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione dell'art. 187-ter T.U.F. ricevuta dal ricorrente entro il quinquennio dall'ultimo comunicato di rettifica, ma ben oltre il quinquennio dalla diffusione della notizia non veritiera.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA, in persona del legale rapresentante pro tempore, Civile Sent. Sez. 2 Num. 8825 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 29/03/2023 2 di 8 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI n. 3, presso lo studio dell'avv. SALVATORE PROVIDENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti PAOLO AN e LE IS MA AR
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4765/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
lette le conclusioni scritte depositate dal P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO, il quale ha concluso per il l’accoglimento del secondo motivo del ricorso FATTI DI CAUSA A seguito dell’impugnazione, da parte di Consob, del bilancio consolidato al 31.12.2007 della società quotata in borsa Omnia Network S.p.a. (oggi Seteco International S.p.a.), la società si determinava, nel marzo 2009, ad approvare un nuovo bilancio, operando le rettifiche richieste dall’autorità di vigilanza, per l’importo complessivo di oltre € 60.000.000. In data 18.3.2009, la società Innovazioni Tenologiche Gruppi Aziendali S.p.a. cedeva alla -C Handels und Beteiligungs Gmbh, società di diritto austriaco, la propria partecipazione al capitale sociale, pari all’80,37% del totale, di OKW S.A., a sua volta proprietaria del 29,4% del capitale e socio di maggioranza relativa di Omnia Network S.p.a. Veniva comunicato al mercato, con appositi comunicati stampa del 16.4.2009 e 30.4.2009, l’impegno di -C di sottoscrivere l’eventuale aumento di capitale di Omnia Network S.p.a., qualora esso fosse stato approvato dall’assemblea dei soci entro il 31.12.2009. Con successivo comunicato stampa del 18.6.2009 veniva comunicata al mercato l’approvazione dell’aumento di capitale da 3 di 8 parte dell’assemblea dei soci di Omnia Network S.p.a., a fronte dell’impegno di -C di versare, entro sette giorni dalla delibera assembleare, la somma di € 12.000.000 in conto aumento di capitale. Infine, con ulteriore comunicato stampa del 19.8.2009 Omnia Network S.p.a. comunicava al mercato il mancato versamento della predetta somma e l’intenzione di ricorrere a procedure straordinarie, liquidatorie o concorsuali. Con deliberazione n. 19415 del 14.10.2015 Consob contestava a EL LU, amministratore delegato prima, dal 30.3.2009, e presidente del Consiglio di Amministrazione poi, dal 6.5.2009, la violazione dell’art. 187-ter, comma 1, T.U.F., per manipolazione del mercato, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 250.000, oltre alla sanzione accessoria, ex art. 187- quater T.U.F., dell’interdizione per la durata di 18 mesi della capacità di assumere incarichi di amministrazione e controllo in società quotate o facenti parte di gruppi di società quotate in borsa. Con la sentenza impugnata, n. 4765/2017, la Corte di Appello di Roma rigettava l’opposizione proposta dal EL avverso il predetto provvedimento sanzionatorio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione EL LU, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Consob. In prossimità dell’udienza, la parte controricorrente ha depositato memoria. Il P.G ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c.p., 187-ter T.U.F., 25 Cost., nonché 28 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, 4 di 8 n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che la fattispecie sanzionatoria in concreto contestata da Consob difettava di tassatività, in violazione del principio di legalità, e comunque si poneva in aperto contrasto con la disposizione di cui all’art. 24 Cost., nella misura in cui ammetteva la natura imprescrittibile dell’illecito. Ad avviso del ricorrente, l’illecito di manipolazione del mercato si sarebbe prescritto alla data del 6.8.2014, in cui Consob aveva formulato la contestazione, poiché l’ultimo comunicato stampa diretto al mercato era stato diffuso in data 18.6.2009, ovverosia oltre cinque anni prima. La Corte di Appello, viceversa, avrebbe erroneamente ritenuto che la potenzialità lesiva dell’informazione fuorviante resa al mercato avrebbe conservato il suo effetto fino alla data in cui era stata ripristinata la corretta informativa (nella specie, con la diffusione dell’ultimo comunicato di rettifica del 19.8.2009); di conseguenza, avrebbe ritenuto tempestiva la contestazione della violazione dell’art. 187-ter T.U.F., ricevuta dal EL in data 13.8.2014, all’interno del quinquennio. In tal modo, la Corte distrettuale avrebbe travisato il senso della norma, la quale punisce soltanto la condotta di manipolazione del mercato, e non la sua protrazione nel tempo, violando il principio di tassatività dell’illecito ed introducendo una fattispecie sostanzialmente imprescrittibile, non prevista dall’ordinamento. La censura è fondata. La sentenza impugnata da atto che la manipolazione del mercato, realizzata con i comunicati stampa del 16.4.2009, del 30.4.2009 e del 18.6.2009, è venuta a cessare con il ripristino della verità informativa, mediante l’ultimo comunicato stampa del 19.8.2009, con il quale Omnia Network S.p.a. aveva informato il mercato che -C non aveva adempiuto al proprio obbligo di sottoscrivere l’aumento di capitale sociale deliberato da Omnia, e 5 di 8 che quest’ultima società avrebbe, di conseguenza, dovuto valutare il ricorso a procedure straordinarie, liquidatorie o concorsuali (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza). Di conseguenza, il giudice di merito ha individuato, come dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria, la data del 19.8.2009, rispetto alla quale la contestazione dell’illecito (databile al 13.8.2014) è stata ritenuta tempestiva. Il ricorrente contesta la ricostruzione logica operata dalla Corte distrettuale, sostenendo che l’illecito di manipolazione del mercato si può realizzare con due diverse modalità: in particolare, con una manipolazione meramente informativa, ovverosia mediante la semplice comunicazione di notizie fuorvianti e non veritiere, oppure con modalità operative, ovverosia mediante altri artifici (cfr. pagg. 28 e 29 del ricorso). Nel primo caso, l’illecito avrebbe natura istantanea, in quanto sarebbe realizzato all’atto della diffusione della falsa notizia, mentre nel secondo rivestirebbe natura eventualmente permanente. La ricostruzione sarebbe suffragata, sempre ad avviso del ricorrente, da due precedenti di questa Corte, relativi alle vicende Antonveneta e Parmalat. In particolare, con la prima sentenza, sarebbe stato affermato il principio secondo cui “… la condotta manipolatrice può dispiegarsi in una pluralità di atti, collocati in diversi momenti temporali, e tradursi in una filiera di eventi successivi sino al ripristino della veridicità informativa …” (cfr. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza 28/11/2012, n. 12989). Con la seconda pronuncia, invece, sarebbe stata affermata la natura di illecito istantaneo, di pura condotta, della manipolazione informativa realizzata mediante diffusione di notizie false (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza 20/07/2011, n. 28932). In realtà, la sentenza impugnata non individua alcun elemento ulteriore, atto a realizzare la manipolazione del mercato oggetto della contestazione mossa al Bellucci, al di fuori della mera 6 di 8 fornitura di notizie fuorvianti mediante i tre comunicati stampa del 16.4, del 30.4 e del 18.6 del 2009. Di conseguenza, il fatto illecito in concreto contestato ha natura istantanea e di mera condotta, e si consuma nel momento stesso in cui la notizia falsa viene diffusa. Va rilevato, sul punto, che ai fini della sussistenza dell’illecito le notizie diffuse devono essere caratterizzate da una “… concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari …”, essendo questa la condizione per apprezzare la lesività del fatto (cfr. Cass. pen. Sez. 5, Sentenza 20/07/2011, n. 28932, cit.). L’interesse protetto dalla norma è evidentemente costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato, messo in pericolo dalla diffusione della falsa notizia, al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti. Il reato, di mera condotta e di pericolo concreto, si consuma pertanto nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo (cfr. Cass. pen. Sez. 5, Sentenza 20/07/2011, n. 28932, cit.; conf., Cass. pen. Sez. 5, Sentenza 20/06/2012, n. 40393; Cass. pen. Sez. 5, Sentenza 03/04/2014, n. 25450, Rv. 260751). Per la sussistenza del reato è quindi sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi effettivo dell’ evento (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza 20/07/2011, n. 28932, cit.; conf., ex plurimis, Cass. pen. Sez. 5, Sentenza del 14/09/2017, n. 54300, Rv. 272083; Cass. pen. Sez. 5, Sentenza del 16/07/2018, n. 45829). L’illecito, dunque, si configura a prescindere dall’effettiva variazione del prezzo di mercato del titolo, essendo sufficiente la semplice condotta della diffusione della notizia non veritiera, che 7 di 8 dev’essere astrattamente idonea a realizzare l’alterazione. La tutela assicurata dall’ordinamento, in sostanza, è anticipata e mira ad assicurare la corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario sul mercato (cfr. Cass. pen. Sez.5, Sentenza del 27/09/2013, n. 4619; nonché, in termini analoghi, Cass. pen., Sez. 1, Sentenza del 06/05/2015, n. 45347, Rv. 265397). Il criterio di accertamento dell’illecito, così configurato, non può che essere quello della cd. prognosi postuma, per tale intendendosi un giudizio in concreto, svolto ex ante, che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento del compimento della condotta illecita, al fine di verificarne la connotazione decettiva del fatto comunicativo e la sua concreta idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo degli investitori. Il fatto comunicato, in altri termini, assume il connotato di tipicità richiesto dal T.U.F. solo quando può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell’investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell’impiego del denaro con l’investimento in un determinato titolo, ovvero ad indurlo alla dismissione di quell’investimento. Tale accertamento richiede un apprezzamento percepibile a mezzo di un giudizio di prognosi postuma, cioè mediante una verifica di tipo
contro
-fattuale, onde comprendere se il mendacio sia stato potenzialmente idoneo a dar corpo a questa capacità distorsiva. In questo senso, l’impostazione della Corte di Appello, secondo cui l’illecito manipolativo realizzato mediante la semplice comunicazione di una notizia falsa avrebbe natura permanente, sino al ripristino della verità informativa, collide con i richiamati precedenti di questa Corte, secondo i quali, in assenza di ulteriori atti o fatti idonei ad influenzare il mercato, la manipolazione realizzata mediante la semplice diffusione di una falsa notizia costituisce illecito di natura istantanea, di mera condotta e di 8 di 8 pericolo, e si consuma quindi con la diffusione della notizia stessa, a condizione che essa sia in concreto idonea ad influenzare l’andamento del mercato del titolo al quale essa si riferisce. Da quanto precede consegue l’accoglimento del primo motivo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 187-ter, comma 1, T.U.F., in relazione all’art., 360, comma primo, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’inidoneità, in concreto, della notizia ad influenzare il mercato, avendo essa ad oggetto titoli la cui quotazione era stata sospesa. La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame del fatto. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.