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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Ausiliario Dottoressa Maria Forno, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1072/2024 V.G.,
avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in c. da Favarella snc., (cod. fisc.: rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Sergio Persico (c.f. PEC. CodiceFiscale_2
giusta procura in atti ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il di lui studio;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ope
legis;
RESISTENTE
---------------
La Corte, visto il ricorso a mezzo del quale il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento civile svoltosi in primo grado avanti il
Tribunale di Caltagirone;
1 stabilita la tempestività e l'ammissibilità della domanda;
rilevato che, computando la data di inizio del giudizio (11.02.2016) e la data della decisione nel grado (21.05.2024), il giudizio di primo grado ha avuto una durata pari ad anni 8;
precisato che, tenuto conto della vicenda controversa, la durata del giudizio di legittimità avrebbe potuto ritenersi ragionevole se mantenuta nei limiti temporali di tre anni, che, detratti dalla durata effettivamente occorsa,
implicano un'eccedenza ingiustificata pari ad anni 5;
rilevato che, tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, stimasi equo ex art. 2 bis, numero 1 ter, l. 89/2001, riconoscere la somma di € 400,00 per ciascun anno di ritardo, sicché l'importo da riconoscersi al ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale,
ammonta ad € 2.000,00;
affermato che le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate in relazione ai giudizi monitori e alla relativa tabella vigente;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento senza dilazione in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00
oltre interessi, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Condanna altresì il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 27,00 per spese vive, € 300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Si proceda alle prescritte comunicazioni di legge.
Così deciso in Catania in data 23 febbraio 2025
2 Il Giudice Ausiliario dott.ssa Maria Forno
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