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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1481/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1481/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (p.i. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) in persona del rappresentante legale p.t., tutti con il ministero degli avv.ti Antonio P.IVA_1
Gagliano e Vittorio Giardino
ATTORI contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, e con elezione di domicilio presso l'avv. Enza Furnari
CONVENUTA
e nei confronti di
(p.i. Controparte_2
) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3
dello Stato di;
CP_2
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_5 P.IVA_4 ministero dell'avv. Laura Caci
TERZI CHIAMATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 30.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 5.10.2020, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio chiedendo al presente Parte_3 Parte_4 Controparte_1
Tribunale: “adversis reiectis, ritenere e dichiarare che è obbligata, per tutte le ragioni CP_1
spiegate in atto, a corrispondere e, quindi, restituire, alle odierne parti attrici , Parte_1 [...]
, in solido tra loro, la somma di 311.893,77 dollari, oggi € Pt_2 Parte_6 Parte_4
281.860,00; per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere in favore delle parti CP_1 attrici, sempre in solido tra loro, la somma di 311.893 dollari, oggi € 281.860,00, oltre interessi legali dal di del fatto e fino all'integrale soddisfo, per le causali esposte in atto;
ritenere e dichiarare, sempre
e per tutte le ragioni spiegate in atto, responsabile del danno complessivamente CP_1 arrecato alle parti attrici e stimato in € 100.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il
Tribunale riterrà di dover indicare secondo equità; per l'effetto condannare a CP_1 corrispondere, per il danno complessivamente arrecato alle odierne parti attrici, la somma di €
100.000,00 o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equo dover indicare, oltre gli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria, da di del fatto e fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.”.
Con comparsa depositata il 23.12.2020 si è costituita la convenuta chiedendo al Controparte_1 presente Tribunale: “previa autorizzazione alla chiamata in causa di (P. IVA: Parte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con direzione generale in via E. P.IVA_4
Morselli n. 8, Palermo e di (P. IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Giorgione n. 106, Roma e previo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione dei terzi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli odierni attori in relazione alle domande svolte, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di parziale o totale riconoscimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare il versamento da parte di dell'importo di CP_1
USD 324.976,00 in esecuzione del pignoramento del 28.06.2016 eseguito da Parte_5
(Ufficio di ) a carico di per l'importo di Euro 1.543.812,07,12 e, per CP_2 Testimone_1
l'effetto, dichiarare tenute e da ogni e qualsivoglia Parte_5 Controparte_2
conseguenza pregiudizievole e, ciascuna per quanto di ragione, a manlevare e tenere indenne
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole ovvero a corrispondere a Controparte_1 medesima quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a parte CP_1
2 attrice, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
Con comparsa depositata il 6.4.2021 si è costituita l' Controparte_2
di , n.q. di terza chiamata dalla convenuta previa
[...] CP_2 Controparte_1
autorizzazione del Giudice con decreto del 30.10.2020 ex art. 269, comma 2, c.p.c., chiedendo al presente Tribunale: “respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'assoluta estraneità dalla causa in essere tra le parti dell' e, in ogni caso, Controparte_2
l'infondatezza delle domande di manleva spiegate da nei riguardi dell'Agenzia Controparte_1 dell'Entrate con l'atto di citazione per la chiamata in causa.”.
Con comparsa depositata il 28.05.2021 si è costituita n.q. di terza Parte_5
chiamata dalla convenuta previa autorizzazione del Giudice con decreto del Controparte_1
30.10.2020 ex art. 269, comma 2, c.p.c., chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per tutti i motivi sottesi Parte_5
ed indicati in narrativa, e pertanto estrometterla dal presente giudizio. Nel merito: qualora il Giudice non dovesse ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea nei confronti di;
in caso di condanna della Parte_5
nei confronti degli attori, rigettare la domanda di manleva in quanto infondata in fatto Controparte_1
e in diritto avanzata dall'Istituto di credito nei confronti di Le spese secondo Parte_5 soccombenza, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
2. La domanda di parte attrice è infondata, tenuto conto delle prove documentali prodotte, per le ragioni che seguono.
Dall'ordinanza del 2.4.2019 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento ex art. 263, comma
3, c.p.p. iscritto al n. 935/2018 R.G.civ., risulta che con il decreto dell'8.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento penale n. 618/08 R.G.G.I.P., era stato disposto il sequestro preventivo della somma di dollari USD 930.554 giacente alla data del 29.05.2009 sul conto corrente n.
300680958, cointestato a , e Testimone_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 presso la filiale di Gela del poi incorporato dall'odierna convenuta Controparte_3 CP_1
.
[...]
Dall'estratto conto del terzo trimestre 2016 relativo a tale conto corrente, risulta che in data
23.09.2016 ha proceduto al cd. pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, D.P.R. Parte_5
n. 602/1973 nei confronti di della somma di dollari USD 324.976,00, a fronte di un Testimone_1
saldo di tale conto a tale data pari a dollari USD 1.299.849,21 (così calcolata: saldo di dollari USD
1.299.858,41 alla data del 30.06.2016, da cui detrarre l'addebito dell'1.7.2016 di dollari USD 9,20 per imposta di bollo).
3 Ne deriva che alla data del 23.09.2016 il conto aveva un saldo di dollari USD 1.299.849,21 di cui dollari USD 930.554 sottoposti a sequestro preventivo, con una conseguente somma non sequestrata, e come tale disponibile, di dollari USD 369.295,21 entro i quali limiti Riscossione Sicilia s.p.a. ha proceduto al pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 della somma di dollari USD
324.976,00 nei confronti di . Testimone_1
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il pignoramento esattoriale ex art. 72- bis, D.P.R. n. 602/1973 del 23.09.2019 nei confronti di della somma di dollari USD Testimone_1
324.976,00 non ha avuto ad oggetto una somma sottoposta a sequestro preventivo e come tale indisponibile, bensì una somma giacente sul conto, ulteriore rispetto a quella sequestrata, e come tale pignorabile da ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973. Parte_5
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, n.q. di terzo pignorato Controparte_1
ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, non ha reso a una dichiarazione del terzo Parte_5
pignorato erronea, con particolare riguardo all'obbligo di “altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui” ex art. 547, comma 2, c.p.c., di cui come tale debba rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 ss. c.c. (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n.
16576/2024, testualmente: “La peculiare posizione del terzo pignorato, quale collaboratore, od ausiliario, del giudice dell'esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore (quale debitor debitoris), non anche col creditore procedente, comporta che la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., che si assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 cod. civ., e non certamente come responsabilità contrattuale nei confronti del proprio creditore.”), in quanto la somma giacente sul conto, nei limiti in cui è stata pignorata il 23.09.2016 da non era sottoposta al Parte_5 sequestro preventivo disposto con il decreto dell'8.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento penale n. 618/08 R.G.G.I.P. .
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.), in favore del convenuto e dei terzi chiamati (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 2520/2025, testualmente: “Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, " (…) l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultante infondata" (Cass. n. 3392 del 15/06/1979,
Rv. 399817).”), e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa
(giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (€
4 381.860,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del
50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna in solido (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (p.i. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio P.IVA_1
in favore di p.i. in persona del rappresentante legale p.t., in favore Controparte_1 P.IVA_2
di (p.i. Controparte_2
) in persona del rappresentante legale p.t., ed in favore di P.IVA_3 Parte_5
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. da distrarsi al suo procuratore
[...] P.IVA_4
antistatario, liquidandole in favore di ciascuno di essi nella somma di € 11.228,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 13.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1481/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (p.i. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) in persona del rappresentante legale p.t., tutti con il ministero degli avv.ti Antonio P.IVA_1
Gagliano e Vittorio Giardino
ATTORI contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, e con elezione di domicilio presso l'avv. Enza Furnari
CONVENUTA
e nei confronti di
(p.i. Controparte_2
) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3
dello Stato di;
CP_2
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_5 P.IVA_4 ministero dell'avv. Laura Caci
TERZI CHIAMATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 30.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 5.10.2020, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio chiedendo al presente Parte_3 Parte_4 Controparte_1
Tribunale: “adversis reiectis, ritenere e dichiarare che è obbligata, per tutte le ragioni CP_1
spiegate in atto, a corrispondere e, quindi, restituire, alle odierne parti attrici , Parte_1 [...]
, in solido tra loro, la somma di 311.893,77 dollari, oggi € Pt_2 Parte_6 Parte_4
281.860,00; per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere in favore delle parti CP_1 attrici, sempre in solido tra loro, la somma di 311.893 dollari, oggi € 281.860,00, oltre interessi legali dal di del fatto e fino all'integrale soddisfo, per le causali esposte in atto;
ritenere e dichiarare, sempre
e per tutte le ragioni spiegate in atto, responsabile del danno complessivamente CP_1 arrecato alle parti attrici e stimato in € 100.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il
Tribunale riterrà di dover indicare secondo equità; per l'effetto condannare a CP_1 corrispondere, per il danno complessivamente arrecato alle odierne parti attrici, la somma di €
100.000,00 o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equo dover indicare, oltre gli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria, da di del fatto e fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.”.
Con comparsa depositata il 23.12.2020 si è costituita la convenuta chiedendo al Controparte_1 presente Tribunale: “previa autorizzazione alla chiamata in causa di (P. IVA: Parte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con direzione generale in via E. P.IVA_4
Morselli n. 8, Palermo e di (P. IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Giorgione n. 106, Roma e previo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione dei terzi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli odierni attori in relazione alle domande svolte, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di parziale o totale riconoscimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare il versamento da parte di dell'importo di CP_1
USD 324.976,00 in esecuzione del pignoramento del 28.06.2016 eseguito da Parte_5
(Ufficio di ) a carico di per l'importo di Euro 1.543.812,07,12 e, per CP_2 Testimone_1
l'effetto, dichiarare tenute e da ogni e qualsivoglia Parte_5 Controparte_2
conseguenza pregiudizievole e, ciascuna per quanto di ragione, a manlevare e tenere indenne
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole ovvero a corrispondere a Controparte_1 medesima quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a parte CP_1
2 attrice, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
Con comparsa depositata il 6.4.2021 si è costituita l' Controparte_2
di , n.q. di terza chiamata dalla convenuta previa
[...] CP_2 Controparte_1
autorizzazione del Giudice con decreto del 30.10.2020 ex art. 269, comma 2, c.p.c., chiedendo al presente Tribunale: “respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'assoluta estraneità dalla causa in essere tra le parti dell' e, in ogni caso, Controparte_2
l'infondatezza delle domande di manleva spiegate da nei riguardi dell'Agenzia Controparte_1 dell'Entrate con l'atto di citazione per la chiamata in causa.”.
Con comparsa depositata il 28.05.2021 si è costituita n.q. di terza Parte_5
chiamata dalla convenuta previa autorizzazione del Giudice con decreto del Controparte_1
30.10.2020 ex art. 269, comma 2, c.p.c., chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per tutti i motivi sottesi Parte_5
ed indicati in narrativa, e pertanto estrometterla dal presente giudizio. Nel merito: qualora il Giudice non dovesse ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea nei confronti di;
in caso di condanna della Parte_5
nei confronti degli attori, rigettare la domanda di manleva in quanto infondata in fatto Controparte_1
e in diritto avanzata dall'Istituto di credito nei confronti di Le spese secondo Parte_5 soccombenza, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
2. La domanda di parte attrice è infondata, tenuto conto delle prove documentali prodotte, per le ragioni che seguono.
Dall'ordinanza del 2.4.2019 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento ex art. 263, comma
3, c.p.p. iscritto al n. 935/2018 R.G.civ., risulta che con il decreto dell'8.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento penale n. 618/08 R.G.G.I.P., era stato disposto il sequestro preventivo della somma di dollari USD 930.554 giacente alla data del 29.05.2009 sul conto corrente n.
300680958, cointestato a , e Testimone_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 presso la filiale di Gela del poi incorporato dall'odierna convenuta Controparte_3 CP_1
.
[...]
Dall'estratto conto del terzo trimestre 2016 relativo a tale conto corrente, risulta che in data
23.09.2016 ha proceduto al cd. pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, D.P.R. Parte_5
n. 602/1973 nei confronti di della somma di dollari USD 324.976,00, a fronte di un Testimone_1
saldo di tale conto a tale data pari a dollari USD 1.299.849,21 (così calcolata: saldo di dollari USD
1.299.858,41 alla data del 30.06.2016, da cui detrarre l'addebito dell'1.7.2016 di dollari USD 9,20 per imposta di bollo).
3 Ne deriva che alla data del 23.09.2016 il conto aveva un saldo di dollari USD 1.299.849,21 di cui dollari USD 930.554 sottoposti a sequestro preventivo, con una conseguente somma non sequestrata, e come tale disponibile, di dollari USD 369.295,21 entro i quali limiti Riscossione Sicilia s.p.a. ha proceduto al pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 della somma di dollari USD
324.976,00 nei confronti di . Testimone_1
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il pignoramento esattoriale ex art. 72- bis, D.P.R. n. 602/1973 del 23.09.2019 nei confronti di della somma di dollari USD Testimone_1
324.976,00 non ha avuto ad oggetto una somma sottoposta a sequestro preventivo e come tale indisponibile, bensì una somma giacente sul conto, ulteriore rispetto a quella sequestrata, e come tale pignorabile da ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973. Parte_5
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, n.q. di terzo pignorato Controparte_1
ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, non ha reso a una dichiarazione del terzo Parte_5
pignorato erronea, con particolare riguardo all'obbligo di “altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui” ex art. 547, comma 2, c.p.c., di cui come tale debba rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 ss. c.c. (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n.
16576/2024, testualmente: “La peculiare posizione del terzo pignorato, quale collaboratore, od ausiliario, del giudice dell'esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore (quale debitor debitoris), non anche col creditore procedente, comporta che la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., che si assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 cod. civ., e non certamente come responsabilità contrattuale nei confronti del proprio creditore.”), in quanto la somma giacente sul conto, nei limiti in cui è stata pignorata il 23.09.2016 da non era sottoposta al Parte_5 sequestro preventivo disposto con il decreto dell'8.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento penale n. 618/08 R.G.G.I.P. .
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.), in favore del convenuto e dei terzi chiamati (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 2520/2025, testualmente: “Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, " (…) l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultante infondata" (Cass. n. 3392 del 15/06/1979,
Rv. 399817).”), e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa
(giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (€
4 381.860,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del
50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna in solido (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (p.i. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio P.IVA_1
in favore di p.i. in persona del rappresentante legale p.t., in favore Controparte_1 P.IVA_2
di (p.i. Controparte_2
) in persona del rappresentante legale p.t., ed in favore di P.IVA_3 Parte_5
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. da distrarsi al suo procuratore
[...] P.IVA_4
antistatario, liquidandole in favore di ciascuno di essi nella somma di € 11.228,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 13.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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