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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/08/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/307
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\307 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, - , e Parte_1 C.F._1 [...]
, , rappresentati ed Parte_2 C.F._2
assistiti dall'avvocato CATRA PAOLO
Ricorrenti
Nei confronti di:
, , rappresentata ed Controparte_1 C.F._3
assista dall'avvocato Pietro Sortino
Resistente
Pagina 1 , Controparte_2 P.IVA_1
Resistente non comparso
CONCLUSIONI dei ricorrenti e Parte_1 [...]
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione nella causa de qua, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, il decreto impugnato;
nel merito: annullare e/o revocare il decreto impugnato ed in subordine rideterminare il compenso spettante in ragione di quanto dedotto in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Salvo ogni altro diritto ed azione”.
CONCLUSIONI della resistente Controparte_1
ALL'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA, disattesa ogni contraria Pt_3 istanza eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare, per i motivi in narrativa, infondato il ricorso ex art. 170 D. LGS 150/2011 e, per l'effetto, rigettarlo con conferma del decreto di liquidazione ctu n. cronol. 270/2025 del 09/01/2025. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Salvis Iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Paolo Catra, ricorrevano, ex artt. 281 decies c.p.c. e 170 d.lgs. 150/2011, nei confronti della TO CP_1
e della
[...] Controparte_2
(in appresso, per brevità, solo “ ), chiedendo l'annullamento e\o la CP_2
riforma del decreto di liquidazione, reso nella causa civile RG n. 2622/2021,
n. cronol. 270/2025 del 08/01/2025 pubblicato in data 09/01/2025, con il quale il G.I. aveva liquidato alla TU, oggi parte resistente, a titolo di onorario, la somma di €. 7.000,00 oltre accessori di legge, ponendoli provvisoriamente a carico delle parti in solido.
Al riguardo, esponevano quanto di seguito riassunto:
Pagina 2 - con ricorso notificato il 02.12.2020, e Parte_1 Parte_2
avevano incoato dianzi al G.E. di questo Tribunale, nell'ambito
[...] della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 137/2019 R.G.E. del
Tribunale di Ragusa, opposizione ex art. 615 c.p.c., lamentando i vizi dei quali il titolo esecutivo era affetto e chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, nonché la sospensione della prefata procedura esecutiva;
- nelle more si costituiva la quale cessionaria del credito; CP_2
- con ordinanza resa in data 16.06.2021, il G.E., rigettava l'opposizione e fissava il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (nelle more, il reclamo proposto dai ricorrenti era stato rigettato);
- pertanto, con atto di citazione notificato in data 08.07.2021, Parte_1
e promuovevano la fase di merito
[...] Parte_2
(procedimento iscritto al numero di RG .2622/2021);
- si costituiva in giudizio, con comparsa del 22 gennaio 2021, la CP_2 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte;
- quindi, con decreto del 15/07/2024, il GI disponeva procedersi a consulenza tecnica “diretta a quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”;
- il nominato ausiliario, dott. manifestava, tuttavia, la Per_1
impossibilità di assumer l'incarico, sicché, con decreto del 31/07/2024, il
GI nominava in sostituzione di quest'ultimo, la TO CP_1
odierna comparente, la quale prestava giuramento in data
[...]
23/08/2024;
Pagina 3 - il 03/01/2025, la TU depositava la relazione e chiedeva le venisse liquidato il compenso, nella misura complessiva di euro 7.686,32, oltre ad oneri fiscali e previdenziali;
- il G.I., esaminata la richiesta de qua, visti gli artt. 4, 49 e segg. D.P.R.
115/2002 e le tabelle del D.P.R. 352/1988, come adeguate dal D.M.
30.5.2002, richiamate in via transitoria dall'art. 275 D.P.R. 115/2002, emetteva decreto n. cronol. 270/2025 del 08/01/2025 pubblicato in data
09/01/2025, con il quale liquidava alla dott.ssa la Controparte_1
somma di € 7.000,00 a titolo di onorario, oltre oneri, ponendo il pagamento in via provvisoria a carico delle parti in via solidale.
Tanto premesso, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso detto decreto, per i motivi di seguito riassunti.
I - ERRONEA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI AL DM
30.5.2002 - ECCESSIVITA' DEI COMPENSI LIQUIDATI
Premettevano che i compensi degli ausiliari del giudice, andavano calcolati nel rispetto delle tariffe previste dal D.M. 30 maggio 2002, n. 182, in base alla complessità dell'incarico, valutato alla stregua del valore della causa, del tempo necessario per la redazione dell'elaborato e della difficoltà tecnica.
Deducevano, quindi, che la TO aveva richiesto il CP_1 compenso per l'opera prestata sulla base dei parametri indicati nell'art. 2 del
DM 30.5.2002.
Obiettavano, allora, che, contrariamente a quanto prospettato dalla
TU (e condiviso dal G.I.), il calcolo del saldo del mutuo, del tasso di interesse e l'espletamento degli accertamenti necessari per valutare, come da mandato “in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza
Pagina 4 dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”, non costituivano affatto “indagini contabili” e, quindi, non potevano essere remunerati ex art. 2 della tariffa.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la TU non avrebbe, invero, espletato alcuna indagine contabile, ma si era limitata ad eseguire operazioni inquadrabili nell'attività di accertamento di “situazioni contabili”, come tali inquadrabili nella previsione dell'art. 5 della richiamata tariffa, che fissa l'onorario per la consulenza tecnica “in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili”.
Infine, ricordavano che, in sede di liquidazione, il Giudice è tenuto a rispettare un criterio di proporzionalità tra il compenso e l'attività effettivamente prestata, evitando di eccedere rispetto a quanto previsto dai parametri e, pertanto, in subordine, eccepivano l'eccessività della somma richiesta e liquidata come onorario, e chiedevano ricondursi l'entità dei compensi al minimo tabellare.
Si costituiva rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Pietro Sortino, chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso.
Ricordava parte resistente che, con decreto di nomina n. 14552/2024 del 15/07/2024, reso nella causa iscritta al n. 2622/2021 R.G., il Tribunale di
Ragusa disponeva effettuarsi C.T.U. diretta a “quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Ribadiva, ancora, di aver puntualmente adempiuto all'incarico conferitole, depositando nei termini esaustiva relazione.
Pagina 5 Tanto premesso, contestava l'assunto di controparte, per il quale l'attività svolta non sarebbe rientrata tra quelle previste dall'art. 2 del DM del
30/05/2002, bensì tra quelle di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
Al proposito, rimarcava che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato DM, per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni;
mentre ai sensi dell'art. 5 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.
Segnalava, quindi, che l'accertamento richiestole prevedeva ricostruzioni ed attività di indagini contabili, rientranti sicuramente nell'alveo di cui all'art. 2 del DM 30/05/2002, non essendosi costei limitata ad esaminare mere situazioni contabili, ma avendo provveduto a ricostruire il piano di ammortamento effettivo del mutuo, sulla base delle condizioni contrattuale riportate nello stesso, a quantificare il saldo del mutuo in termini di interessi moratori ed a verificare la correttezza dell'importo del credito azionato in sede esecutiva.
A riguardo, ripercorreva analiticamente il contenuto e la valenza delle indagini peritali espletate, nonché la composita risposta al quesito.
In ordine alla presunta eccessività dei compensi liquidati in suo favore, segnalava che gli stessi erano addirittura inferiori alla media tabellare.
Non si costituiva la CP_2
Alla odierna udienza, sulle memorie e conclusioni della parti, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato.
I termini della questione appaiono chiari.
Pagina 6 In data 15.07.2024, la TO commercialista Controparte_1
veniva incaricata dal GI di espletare, entro il termine di gg.120, TU al fine di
“quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Espletato puntualmente l'incarico e depositato nei termini l'elaborato peritale - incluse le risposte alle deduzioni dei consulenti di parte - la TO richiedeva le venissero liquidati i compensi per l'attività CP_1 svolta, invocando l'applicazione dei parametri di cui all'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, che regolamenta, con previsione di scaglioni aggiuntivi, la remunerazione della “perizia” o della “consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”.
Il GI faceva propria tale prospettazione e, con decreto del 08.01.2025, liquidava alla ausiliaria la domma di euro 7.000, oltre oneri, sulla scorta dell'invocata disposizione tariffaria.
Ora, nel proporre opposizione alla suddetta liquidazione, lamentano i ricorrenti la erroneità e, in subordine, la eccessività della remunerazione, sostenendo che l'attività compiuta da controparte rientrerebbe in quella disciplinata dall'art. 5 del richiamato D.M.
Tale tesi non è, tuttavia, percorribile.
Va, preliminarmente, ricordato che, quando il quesito implica accertamenti contabili su valori economici, si applica l'art. 2 e che l'art. 5 è escluso se l'attività non è limitata alla redazione di inventari o rendiconti (in termini, Cass. I, n. 32521 del 23 novembre 2023).
Invero, la Suprema Corte ha fissato un preciso criterio di distinzione tra gli onorari di cui all'art.5 della tariffa e quelli variabili di cui all'art. 2, statuendo che le operazioni del TU “compensate con onorario fisso ai sensi
Pagina 7 dell'art. 5 …. sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione”, mentre quelle compensate con onorari variabili “sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti” (cfr., in termini, Cass.
8.2.2011 n.
3066; cfr. Cass.
5.8.1992 n.9293; idem, nel panorama giurisprudenziale di merito, Tribunale di Napoli, ordinanza del 15 luglio 2020; Tribunale di
Roma, sentenza n. 4511/2021).
Ebbene, a parere del decidente, il quesito posto dal Giudice alla TO rientrava, a tutta, evidenza nella materia contabile e CP_1 fiscale, poiché non solo presupponeva l'analisi di documentazione bancaria e contrattuale, ma implicava la verifica di imputazione di pagamenti e poste di tipo dinamico\ricostuttivo alla luce della normativa vigente, come pure comportava la ricostruzione del saldo e la verifica del credito azionato, laddove l'art. 5 riguarda esclusivamente gli inventari patrimoniali, i rendiconti di gestione e le situazioni contabili di natura statica (es. bilanci, meri riepiloghi contabili) e, quindi, una attività limitata alla redazione o verifica di documenti contabili, senza analisi approfondite o ricostruzioni complesse.
Ebbene, non è certo quest'ultimo il tipo di accertamento demandato (ed effettuato) dalla TO la quale ha proceduto ad una articolata CP_1
analisi contrattuale e contabile, alla ricostruzione delle posizione debitoria del mutuatario, alla verifica della correttezza del credito azionato ed alla imputazione dei pagamenti, ex lege secondo contratto, attività queste che rientrano a ben diritto nella materia contabile e fiscale, come definita dall'art. 2 (che, si ribadisce, a differenza dall'art. 5, prevede un compenso a percentuale sul valore del credito, in ragione dei processi valutativi, di natura complessa, affidati all'ausiliario).
Pagina 8 In altri termini, il quesito del giudice non implica una semplice verifica contabile, ma una valutazione economico-finanziaria del credito, come tale remunerabile e art. 2.
In particolare, correttamente parte resistente obietta che:
- Per rispondere al punto 1 del mandato - “…quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale” – era stato necessario ricostruire preliminarmente, sulla base delle principali condizioni contrattuali di seguito riportate, il piano di ammortamento effettivo del mutuo per cui è causa;
- Analogamente, per “quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di … interessi moratori”;
- E così pur per “…verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Sono, poi, le stesse, odierne parti processuali ad aver chiesto, in sede di disamina della bozza di consulenza loro inviata dalla TO CP_1 dei chiarimenti di evidente natura valutativa e come tali remunerabili ex art. 2 D.M. citato.
In particolare, ci si riferisce alle osservazioni del patrocinatore e del perito degli odierni ricorrenti, che hanno chiesto al TU “di ridetermin(are)” - il saldo del mutuo oggetto di causa, sia in termini di capitale individuando correttamente la somma. versata dal mutuatario in € 749.597,34 così come indicato nella Tabella n. 1
- pagg. 5- 6 della CTP, sia in termini di interessi moratori;
- il debito totale del mutuatario al 13/04/2018”; nonché alle osservazioni del dottore , Per_2 consulente della ( “[…] l'ammontare delle rate scadute al 13.04.2018, così CP_2 come risulta dall'atto di precetto notificato, è pari a complessivi € 610.236,72 atteso che con riguardo alla rata insoluta al 31.05.2012 il credito residuo è pari ad €
53.887,05 e non ad € 27.959,52 […]. Sicchè si invita il c.t.u. a rideterminare il debito residuo alla data del 13.04.2018.”.
Pagina 9 Dovendo, pertanto, ritenere corretto il parametro utilizzato dal GI in sede di liquidazione dei compensi alla TO , osserva il CP_1 decidente come sia del tutto generica – e come tale inammissibile –
l'eccezione formulata dagli opponenti circa la eccessività del compenso liquidato alla odierna resistente.
Ad ogni buon conto, va ricordato che la determinazione degli onorari di periti e consulenti tecnici d'ufficio è esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
e che se la liquidazione è contenuta tra il minimo e il massimo tariffari, tale determinazione non necessita di una motivazione specifica, nè è soggetta al sindacato di legittimità salvo i casi di violazione di norme o vizi logici di motivazione rilevabili dall'interessato.
Orbene, secondo l'incontestato valore da porre a base della liquidazione per scaglioni ex art. 2, la somma liquidata dal giudice – euro
7000 - è addirittura inferiore alla media tariffaria (euro 77.686,35), di guisa da essere, oltre che correttamente computata, del tutto congrua.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore della resistente, , delle spese di costituzione e difesa, Controparte_1 che li liquidano nella misura di euro 2.000 (= euro 550 per la fase di studio + euro 450 per la fase introduttiva + euro 1.000 per la fase decisoria), oltre oneri, come per legge.
Nulla va disposto sulle spese, relativamente alla non CP_2
costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente,
[...] CP_1
, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre ad oneri, se dovuti,
[...]
come per legge.
Pagina 10 Nulla sulle spese relativamente alla posizione di
[...]
non comparsa. Controparte_2
Così deciso in Ragusa il 09.07.2025.
Il presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 11
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\307 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, - , e Parte_1 C.F._1 [...]
, , rappresentati ed Parte_2 C.F._2
assistiti dall'avvocato CATRA PAOLO
Ricorrenti
Nei confronti di:
, , rappresentata ed Controparte_1 C.F._3
assista dall'avvocato Pietro Sortino
Resistente
Pagina 1 , Controparte_2 P.IVA_1
Resistente non comparso
CONCLUSIONI dei ricorrenti e Parte_1 [...]
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione nella causa de qua, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, il decreto impugnato;
nel merito: annullare e/o revocare il decreto impugnato ed in subordine rideterminare il compenso spettante in ragione di quanto dedotto in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Salvo ogni altro diritto ed azione”.
CONCLUSIONI della resistente Controparte_1
ALL'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA, disattesa ogni contraria Pt_3 istanza eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare, per i motivi in narrativa, infondato il ricorso ex art. 170 D. LGS 150/2011 e, per l'effetto, rigettarlo con conferma del decreto di liquidazione ctu n. cronol. 270/2025 del 09/01/2025. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Salvis Iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Paolo Catra, ricorrevano, ex artt. 281 decies c.p.c. e 170 d.lgs. 150/2011, nei confronti della TO CP_1
e della
[...] Controparte_2
(in appresso, per brevità, solo “ ), chiedendo l'annullamento e\o la CP_2
riforma del decreto di liquidazione, reso nella causa civile RG n. 2622/2021,
n. cronol. 270/2025 del 08/01/2025 pubblicato in data 09/01/2025, con il quale il G.I. aveva liquidato alla TU, oggi parte resistente, a titolo di onorario, la somma di €. 7.000,00 oltre accessori di legge, ponendoli provvisoriamente a carico delle parti in solido.
Al riguardo, esponevano quanto di seguito riassunto:
Pagina 2 - con ricorso notificato il 02.12.2020, e Parte_1 Parte_2
avevano incoato dianzi al G.E. di questo Tribunale, nell'ambito
[...] della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 137/2019 R.G.E. del
Tribunale di Ragusa, opposizione ex art. 615 c.p.c., lamentando i vizi dei quali il titolo esecutivo era affetto e chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, nonché la sospensione della prefata procedura esecutiva;
- nelle more si costituiva la quale cessionaria del credito; CP_2
- con ordinanza resa in data 16.06.2021, il G.E., rigettava l'opposizione e fissava il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (nelle more, il reclamo proposto dai ricorrenti era stato rigettato);
- pertanto, con atto di citazione notificato in data 08.07.2021, Parte_1
e promuovevano la fase di merito
[...] Parte_2
(procedimento iscritto al numero di RG .2622/2021);
- si costituiva in giudizio, con comparsa del 22 gennaio 2021, la CP_2 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte;
- quindi, con decreto del 15/07/2024, il GI disponeva procedersi a consulenza tecnica “diretta a quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”;
- il nominato ausiliario, dott. manifestava, tuttavia, la Per_1
impossibilità di assumer l'incarico, sicché, con decreto del 31/07/2024, il
GI nominava in sostituzione di quest'ultimo, la TO CP_1
odierna comparente, la quale prestava giuramento in data
[...]
23/08/2024;
Pagina 3 - il 03/01/2025, la TU depositava la relazione e chiedeva le venisse liquidato il compenso, nella misura complessiva di euro 7.686,32, oltre ad oneri fiscali e previdenziali;
- il G.I., esaminata la richiesta de qua, visti gli artt. 4, 49 e segg. D.P.R.
115/2002 e le tabelle del D.P.R. 352/1988, come adeguate dal D.M.
30.5.2002, richiamate in via transitoria dall'art. 275 D.P.R. 115/2002, emetteva decreto n. cronol. 270/2025 del 08/01/2025 pubblicato in data
09/01/2025, con il quale liquidava alla dott.ssa la Controparte_1
somma di € 7.000,00 a titolo di onorario, oltre oneri, ponendo il pagamento in via provvisoria a carico delle parti in via solidale.
Tanto premesso, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso detto decreto, per i motivi di seguito riassunti.
I - ERRONEA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI AL DM
30.5.2002 - ECCESSIVITA' DEI COMPENSI LIQUIDATI
Premettevano che i compensi degli ausiliari del giudice, andavano calcolati nel rispetto delle tariffe previste dal D.M. 30 maggio 2002, n. 182, in base alla complessità dell'incarico, valutato alla stregua del valore della causa, del tempo necessario per la redazione dell'elaborato e della difficoltà tecnica.
Deducevano, quindi, che la TO aveva richiesto il CP_1 compenso per l'opera prestata sulla base dei parametri indicati nell'art. 2 del
DM 30.5.2002.
Obiettavano, allora, che, contrariamente a quanto prospettato dalla
TU (e condiviso dal G.I.), il calcolo del saldo del mutuo, del tasso di interesse e l'espletamento degli accertamenti necessari per valutare, come da mandato “in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza
Pagina 4 dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”, non costituivano affatto “indagini contabili” e, quindi, non potevano essere remunerati ex art. 2 della tariffa.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la TU non avrebbe, invero, espletato alcuna indagine contabile, ma si era limitata ad eseguire operazioni inquadrabili nell'attività di accertamento di “situazioni contabili”, come tali inquadrabili nella previsione dell'art. 5 della richiamata tariffa, che fissa l'onorario per la consulenza tecnica “in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili”.
Infine, ricordavano che, in sede di liquidazione, il Giudice è tenuto a rispettare un criterio di proporzionalità tra il compenso e l'attività effettivamente prestata, evitando di eccedere rispetto a quanto previsto dai parametri e, pertanto, in subordine, eccepivano l'eccessività della somma richiesta e liquidata come onorario, e chiedevano ricondursi l'entità dei compensi al minimo tabellare.
Si costituiva rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Pietro Sortino, chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso.
Ricordava parte resistente che, con decreto di nomina n. 14552/2024 del 15/07/2024, reso nella causa iscritta al n. 2622/2021 R.G., il Tribunale di
Ragusa disponeva effettuarsi C.T.U. diretta a “quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Ribadiva, ancora, di aver puntualmente adempiuto all'incarico conferitole, depositando nei termini esaustiva relazione.
Pagina 5 Tanto premesso, contestava l'assunto di controparte, per il quale l'attività svolta non sarebbe rientrata tra quelle previste dall'art. 2 del DM del
30/05/2002, bensì tra quelle di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
Al proposito, rimarcava che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato DM, per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni;
mentre ai sensi dell'art. 5 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.
Segnalava, quindi, che l'accertamento richiestole prevedeva ricostruzioni ed attività di indagini contabili, rientranti sicuramente nell'alveo di cui all'art. 2 del DM 30/05/2002, non essendosi costei limitata ad esaminare mere situazioni contabili, ma avendo provveduto a ricostruire il piano di ammortamento effettivo del mutuo, sulla base delle condizioni contrattuale riportate nello stesso, a quantificare il saldo del mutuo in termini di interessi moratori ed a verificare la correttezza dell'importo del credito azionato in sede esecutiva.
A riguardo, ripercorreva analiticamente il contenuto e la valenza delle indagini peritali espletate, nonché la composita risposta al quesito.
In ordine alla presunta eccessività dei compensi liquidati in suo favore, segnalava che gli stessi erano addirittura inferiori alla media tabellare.
Non si costituiva la CP_2
Alla odierna udienza, sulle memorie e conclusioni della parti, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato.
I termini della questione appaiono chiari.
Pagina 6 In data 15.07.2024, la TO commercialista Controparte_1
veniva incaricata dal GI di espletare, entro il termine di gg.120, TU al fine di
“quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale e interessi moratori, alla luce della documentazione contrattuale e contabile in atti (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti documentati nei termini di legge e contratto) e, dunque, verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Espletato puntualmente l'incarico e depositato nei termini l'elaborato peritale - incluse le risposte alle deduzioni dei consulenti di parte - la TO richiedeva le venissero liquidati i compensi per l'attività CP_1 svolta, invocando l'applicazione dei parametri di cui all'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, che regolamenta, con previsione di scaglioni aggiuntivi, la remunerazione della “perizia” o della “consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale”.
Il GI faceva propria tale prospettazione e, con decreto del 08.01.2025, liquidava alla ausiliaria la domma di euro 7.000, oltre oneri, sulla scorta dell'invocata disposizione tariffaria.
Ora, nel proporre opposizione alla suddetta liquidazione, lamentano i ricorrenti la erroneità e, in subordine, la eccessività della remunerazione, sostenendo che l'attività compiuta da controparte rientrerebbe in quella disciplinata dall'art. 5 del richiamato D.M.
Tale tesi non è, tuttavia, percorribile.
Va, preliminarmente, ricordato che, quando il quesito implica accertamenti contabili su valori economici, si applica l'art. 2 e che l'art. 5 è escluso se l'attività non è limitata alla redazione di inventari o rendiconti (in termini, Cass. I, n. 32521 del 23 novembre 2023).
Invero, la Suprema Corte ha fissato un preciso criterio di distinzione tra gli onorari di cui all'art.5 della tariffa e quelli variabili di cui all'art. 2, statuendo che le operazioni del TU “compensate con onorario fisso ai sensi
Pagina 7 dell'art. 5 …. sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione”, mentre quelle compensate con onorari variabili “sono configurabili nel caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti” (cfr., in termini, Cass.
8.2.2011 n.
3066; cfr. Cass.
5.8.1992 n.9293; idem, nel panorama giurisprudenziale di merito, Tribunale di Napoli, ordinanza del 15 luglio 2020; Tribunale di
Roma, sentenza n. 4511/2021).
Ebbene, a parere del decidente, il quesito posto dal Giudice alla TO rientrava, a tutta, evidenza nella materia contabile e CP_1 fiscale, poiché non solo presupponeva l'analisi di documentazione bancaria e contrattuale, ma implicava la verifica di imputazione di pagamenti e poste di tipo dinamico\ricostuttivo alla luce della normativa vigente, come pure comportava la ricostruzione del saldo e la verifica del credito azionato, laddove l'art. 5 riguarda esclusivamente gli inventari patrimoniali, i rendiconti di gestione e le situazioni contabili di natura statica (es. bilanci, meri riepiloghi contabili) e, quindi, una attività limitata alla redazione o verifica di documenti contabili, senza analisi approfondite o ricostruzioni complesse.
Ebbene, non è certo quest'ultimo il tipo di accertamento demandato (ed effettuato) dalla TO la quale ha proceduto ad una articolata CP_1
analisi contrattuale e contabile, alla ricostruzione delle posizione debitoria del mutuatario, alla verifica della correttezza del credito azionato ed alla imputazione dei pagamenti, ex lege secondo contratto, attività queste che rientrano a ben diritto nella materia contabile e fiscale, come definita dall'art. 2 (che, si ribadisce, a differenza dall'art. 5, prevede un compenso a percentuale sul valore del credito, in ragione dei processi valutativi, di natura complessa, affidati all'ausiliario).
Pagina 8 In altri termini, il quesito del giudice non implica una semplice verifica contabile, ma una valutazione economico-finanziaria del credito, come tale remunerabile e art. 2.
In particolare, correttamente parte resistente obietta che:
- Per rispondere al punto 1 del mandato - “…quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di capitale” – era stato necessario ricostruire preliminarmente, sulla base delle principali condizioni contrattuali di seguito riportate, il piano di ammortamento effettivo del mutuo per cui è causa;
- Analogamente, per “quantificare il saldo del mutuo oggetto di causa, in termini di … interessi moratori”;
- E così pur per “…verificare la correttezza dell'importo del credito azionato dall'opposta in sede esecutiva”.
Sono, poi, le stesse, odierne parti processuali ad aver chiesto, in sede di disamina della bozza di consulenza loro inviata dalla TO CP_1 dei chiarimenti di evidente natura valutativa e come tali remunerabili ex art. 2 D.M. citato.
In particolare, ci si riferisce alle osservazioni del patrocinatore e del perito degli odierni ricorrenti, che hanno chiesto al TU “di ridetermin(are)” - il saldo del mutuo oggetto di causa, sia in termini di capitale individuando correttamente la somma. versata dal mutuatario in € 749.597,34 così come indicato nella Tabella n. 1
- pagg. 5- 6 della CTP, sia in termini di interessi moratori;
- il debito totale del mutuatario al 13/04/2018”; nonché alle osservazioni del dottore , Per_2 consulente della ( “[…] l'ammontare delle rate scadute al 13.04.2018, così CP_2 come risulta dall'atto di precetto notificato, è pari a complessivi € 610.236,72 atteso che con riguardo alla rata insoluta al 31.05.2012 il credito residuo è pari ad €
53.887,05 e non ad € 27.959,52 […]. Sicchè si invita il c.t.u. a rideterminare il debito residuo alla data del 13.04.2018.”.
Pagina 9 Dovendo, pertanto, ritenere corretto il parametro utilizzato dal GI in sede di liquidazione dei compensi alla TO , osserva il CP_1 decidente come sia del tutto generica – e come tale inammissibile –
l'eccezione formulata dagli opponenti circa la eccessività del compenso liquidato alla odierna resistente.
Ad ogni buon conto, va ricordato che la determinazione degli onorari di periti e consulenti tecnici d'ufficio è esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
e che se la liquidazione è contenuta tra il minimo e il massimo tariffari, tale determinazione non necessita di una motivazione specifica, nè è soggetta al sindacato di legittimità salvo i casi di violazione di norme o vizi logici di motivazione rilevabili dall'interessato.
Orbene, secondo l'incontestato valore da porre a base della liquidazione per scaglioni ex art. 2, la somma liquidata dal giudice – euro
7000 - è addirittura inferiore alla media tariffaria (euro 77.686,35), di guisa da essere, oltre che correttamente computata, del tutto congrua.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore della resistente, , delle spese di costituzione e difesa, Controparte_1 che li liquidano nella misura di euro 2.000 (= euro 550 per la fase di studio + euro 450 per la fase introduttiva + euro 1.000 per la fase decisoria), oltre oneri, come per legge.
Nulla va disposto sulle spese, relativamente alla non CP_2
costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente,
[...] CP_1
, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre ad oneri, se dovuti,
[...]
come per legge.
Pagina 10 Nulla sulle spese relativamente alla posizione di
[...]
non comparsa. Controparte_2
Così deciso in Ragusa il 09.07.2025.
Il presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi
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