TRIB
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/03/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 777/2022 RG. alla udienza del 08/03/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'avv.to C. Rienzi Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso, da
[...]
Avvocatura dello Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, Parte_1 chiedeva di dichiarare illegittimo e, dunque, annullare e/o disapplicare il decreto del 9/05/2022, con cui l Controparte_2 di Ascoli Piceno aveva disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia relative al profilo professionale di Collaboratore Scolastico e la conseguente graduatoria rettificata e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente il reinserimento in graduatoria del con conservazione del Parte_1 punteggio;
b) In subordine, disporre gli ulteriori e/o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dal ricorrente.
Osservava il ricorrente:
di aver chiesto con domanda del 9/04/2021 l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di terza fascia del personale ATA triennio 2021-2024 della provincia di Ascoli Piceno, giusto concorso indetto con DM n.
50/2021;
di essere risultato collocato, nelle graduatorie definitive, per il profilo di Collaboratore Scolastico al posto 853 con punteggio pari a
10,30;
di aver quindi concluso un contratto di lavoro a tempo determinato con l di Ascoli Controparte_2
Piceno prot. n. 784 del 13/01/2022 con decorrenza dal 13/01/2022 e cessazione al 4/06/2022 per n. 36 ore settimanali come collaboratore scolastico;
2 che il 9 maggio 2022 il Dirigente Scolastico del medesimo Istituto, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, disponeva la conferma del ricorrente nella graduatoria di Assistente Amministrativo e, contestualmente, la esclusione dello stesso dalla graduatoria di
Collaboratore Scolastico - senza far precedere l'adozione di tale provvedimento da una comunicazione di avvio del procedimento - con Con la seguente motivazione: “Che a seguito di controllo per il profilo di non è stato possibile confermare il conseguimento del titolo di accesso”.
Che tale decreto era viziato innanzitutto per violazione degli artt. 3,
7, 10 e 10 bis della Legge 241/90 in quanto, in assenza di ragioni di urgenza e/o di espressa specificazione delle stesse nel provvedimento impugnato, la sua adozione doveva essere necessariamente motivata e preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, al fine di consentire al ricorrente la partecipazione al procedimento e, quindi, l'esercizio del proprio legittimo diritto di difesa;
che peraltro era stato violato il disposto di cui all'art. 6 del Decreto del , n. 50 del 3/03/2021 relativo ai controlli sulla Controparte_1 domanda, visto che la graduatoria era già divenuta definitiva e la posizione dell'istante era stata già oggetto di verifica;
che ai sensi del DM 50/2021, art. 2, lettera G, i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, erano quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico: “- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati
3 e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”;
di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di
III Fascia ATA per il profilo di CS, allegando il certificato sostitutivo del suddetto diploma in suo possesso, ove se ne attestava il conseguimento presso l di Nola nell'unica sessione dell'a.s. Organizzazione_1
2009/2010:
che il suddetto Istituto, nell'a.s. 2009/2010, era regolarmente in possesso dello status di scuola paritaria, status perso solo nel 2013 e comunque autorizzato a concludere gli esami e alla conseguente pubblicazione dei risultati finali;
che il TAR del Lazio, con sentenza n. 10526 del 22/07/2022, aveva stauito che allorchè vi è stato l'effettivo e rituale svolgimento dell'esame di Stato ed il superamento di esso da parte degli studenti, in coerenza con l'art.
5.10 del D.M. n. 83/2008 (recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), secondo cui, appunto, la revoca della parità ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, “non vi è motivo per non ritenere, in presenza di una statuizione giurisdizionale (sia pur cautelare) che ha consentito lo svolgimento dell'attività scolastica in regime di parità, che gli esiti degli esami di Stato debbano comunque essere fatti salvi, a prescindere dai contenuti della decisione definitiva di merito”.
Che, riferimento all'impossibilità di poter accertare effettivamente se il predetto titolo di studio fosse stato regolarmente conseguito, doveva tenersi conto che nel caso di specie i candidati in possesso del titolo di qualifica professionale “maestro d'arte” conseguito presso l'istituto paritario ricorrente - allorchè il suddetto istituto era riconosciuto come
4 scuola paritaria - sono certamente in possesso dei requisiti previsti dal dm
640/2017 per poter accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di iii fascia, ma semplicemente non avevano potuto esibire i propri diplomi in originale in quanto oggetto di sequestro preventivo da parte della magistratura.
Che l'imposizione dell'obbligo di esibizione dell'originale dei predetti titoli da parte degli interessati (obbligo che si desume dall'aver fatto derivare - nella nota in questione - dalla loro mancata esibizione l'impossibilità di avvalersene ai fini del concorso in questione) viola espressamente il disposto dall'art. 43 del DPR 445/2000 (normativa, questa, peraltro espressamente richiamata dal DM 640/17), secondo cui: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire di ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
L'amministrazione si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, quanto alla doglianza del ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di collaboratore scolastico adottato per mancata comunicazione di avvio del procedimento, si richiama quanto già evidenziato in sede di cautela, laddove si osservava:
“si tratta di un provvedimento vincolato, i cui presupposti sono previsti dal comma 13 dell'art. 6 del D.M. 50/2021, per il quale “In caso di
5 esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.”
Tale principio è facilmente evincibile dalla lettura della pronuncia del T.A.R. Campania, n. 389 del 27.1.2010, in cui si afferma che “Non comporta l'illegittimità dell'atto l'assenza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90, nell'ipotesi di natura vincolata del contestato provvedimento di cancellazione dalla graduatoria, e tenuto conto che le fasi del controllo e dell'eventuale decadenza non appartengono ad un procedimento diverso rispetto a quello di formazione delle graduatorie, ma ne costituiscono aspetto endoprocedimentale”.
Passando all'esame del merito della questione, si rileva che l CP_2 disponeva la cancellazione del dalle graduatorie
[...] Parte_1 definitive del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/24 per il profilo di CS.
Tale esclusione veniva disposta in quanto per l'amministrazione oggi resistente non era stato possibile confermare il conseguimento del titolo di accesso.
6 Orbene, come risulta documentato dal ricorrente che lo stesso, nel corso dell'a.s. 2009/2010 ha conseguito, presso l'istituto paritario
[...] di Nola, la licenza di “Maestro d'Arte”, specializzazione Per_1 decorazione plastica.
Si legge all'uopo nella certificazione sostitutiva rilasciata dal suddetto Istituto e prodotta in atti, “l'NN , nato a Parte_1
Napoli (NA) il 25.1.1991 ha sostenuto presso questo Istituto, nell'unica sessione dell'anno scolastico 2009/2010 l'esame di Licenza di MAESTRO
D'ARTE, specializzazione DECORAZIONE PLASTICA, presso l
[...] riportando la seguente votazione 10/10 (cfr all. 7 Org_2 prod. ricorrente).
Non si può negare che tale Istituto abbia ottenuto lo status di scuola paritaria per gli indirizzi di studio tecnico commerciale, tecnico per geometri, istituti d'arte, tecnico industriale ad indirizzo elettronica e telecomunicazione, liceo classico e liceo scientifico, e che tale status sia stato mantenuto sicuramente sino al 2011/2012. E' quindi agevole constatare come nel 2009/2010, anno scolastico in cui il ricorrente, come documentato, ha conseguito la licenza di “Maestro d'Arte”, specializzazione Decorazione Plastica, non sussistessero dubbi sullo Status di Scuola Paritaria del suddetto istituto.
Ed infatti, tale status risulta revocato dall'Amministrazione scolastica con decreto n AOODRCA/3369/U dell'8 maggio 2013 (all. 8 di parte ricorrente) con la conseguenza che l'Istituto (in difetto di argomentazioni e prove di segno contrario) fino a quella data, ben legittimamente poteva certificare e rilasciare titoli di studio validi perché in possesso dello status di scuola Paritaria.
Ne consegue che, avendo il ricorrente, come certificato, conseguito la licenza di “Maestro d'arte - nell'a.s. 2009/2010, ovvero
7 prima che l'Amministrazione revocasse lo status di Istituto Paritario, il suddetto titolo debba essere qualificato valido e legittimo.
L'amministrazione resistente osserva che le ricerche effettuate non hanno confermato il rilascio da parte dell di Organizzazione_3
Nola, al termine dell'a.s. 2009/2010, del “Diploma di Qualifica triennale,
Maestro d'Arte, Scuola Magistrale per l'infanzia, Diploma di maturità,
Attestati o Diplomi professionali” dichiarato dal quale titolo di Parte_1 accesso alla 3a fascia delle graduatorie di istituto per supplenze al personale A.T.A. appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, avendo il detto istituto paritario cessato la sua attività e avendo l
[...] dichiarato di non poter confermare il Controparte_4 conseguimento di alcun titolo di studio né la frequenza ai corsi presso l di Nola (NA), in quanto l'ente gestore del Organizzazione_3 detto istituto non statale non aveva mai depositato presso l'Istituto individuato “ ” di Nola (NA) – Via Puccini n. 1, gli atti Organizzazione_4 scolastici necessari per effettuare le verifiche e per stabilire la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei detti titoli.
In mancanza di una conferma dell'effettivo e legittimo rilascio al termine di un percorso di studi del “Diploma di Qualifica triennale,
Maestro d'Arte, Scuola Magistrale per l'infanzia, Diploma di maturità,
Attestati o Diplomi professionali” dichiarato quale titolo di accesso alla 3a fascia delle graduatorie di istituto per supplenze ai collaboratori scolastici, Con il – osserva il - legittimamente veniva escluso dalle relative Parte_1 graduatorie.
Si rileva tuttavia per escludere legittimamente gli aspiranti per difetto di titolo di studio è necessario che la mancanza del titolo sia certa, non essendo sufficiente il dubbio o l'impossibilità di verificare che il titolo sia stato conseguito, specie nell'ipotesi, qui sussistente, in cui l'Istituto che lo avrebbe rilasciato era esistente all'epoca del conseguimento del
8 diploma (2009/2010) e regolarmente inserito nell'organizzazione scolastica
(la revoca dello status di scuola paritaria risale, infatti, all'8/5/2013), sicché le vicende successive che poi ne abbiano comportato l'estinzione e, ancor più, la mancata o imperfetta conservazione della documentazione amministrativa afferente l'attività svolta, o sono da ascrivere a fortuito o forza maggiore ovvero a colpa dell'Amministrazione vigilante e, pertanto, giammai le conseguenze possono negativamente riverberarsi nella sfera giuridica dei terzi amministrati.
Il ricorso, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, non può che essere accolto.
Stante la soccombenza del ricorrente, le spese della fase cautelare vanno a poste a carico dello stesso, mentre le spese della fase di merito, Con invece, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del .
Ritenuto di poter determinare in entrambi in casi le spese delle due procedure (cautelare e di merito) nel complessivo ammontare di €
1.200,00, stante la reciproca soccombenza si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, disapplicato il decreto del
9/05/2022, con cui l di Ascoli Controparte_2
Piceno ha disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia relative al profilo professionale di
Collaboratore Scolastico e la conseguente graduatoria rettificata,
9 dispone il reinserimento in graduatoria del con conservazione Parte_1 del punteggio di cui godeva prima del depennamento;
2, spese interamente compensate.
Ascoli Piceno, il 8.3.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
10