Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/12/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Corso F. Aprile n. 15;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti,
- del decreto n. -OMISSIS- di protocollo del 29.03.2024, notificato il 08.04.2024, con cui il Ministero della Difesa ha disposto il transito nei ruoli civili del ricorrente, assegnandogli altresì il profilo professionale da dipendente civile;
- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 03.04.2024, notificata il 08.04.2024, con cui il capo del 1° Reparto della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha disposto, in seguito al suo transito nei ruoli civili, il trasferimento del ricorrente al Comando Marittimo Sicilia - -OMISSIS-;
- del verbale della riunione, non notificato al ricorrente, tenutasi con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle Forze Armate, del Segretariato Generale e del Comando Generale per l’Arma dei Carabinieri, al cui esito è stato disposto il trasferimento del ricorrente al Comando Marittimo Sicilia -OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR BO e udito per l’Amministrazione resistente il difensore, avvocato Sorrentino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà estrinseca ;
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 930, comma 1, Codice Ordinamento Militare, nonché delle disposizioni di cui alla Circolare n.-OMISSIS- di protocollo del 25.07.2023 della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ;
III) Eccesso di potere per carenza di motivazione ed iniquità ;
IV) Violazione delle disposizioni di cui alla Circolare n.-OMISSIS- di protocollo del 25.07.2023 della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa sulla determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato nei ruoli civili .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di avere fatto parte, col grado di Appuntato Scelto , dell’Arma dei Carabinieri e di essere stato dichiarato in data 19.05.2023 non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato; valutazione confermata in sede di seconda istanza il successivo 16.11.2023.
È bene puntualizzare fin d’ora che un precedente giudizio, instaurato dinanzi questo Tribunale con il numero di R.G. 64/2024, avverso la suddetta dichiarazione d’inidoneità al servizio di istituto, si è chiuso mercé sentenza della Terza Sezione interna, in data 20.06.2025, n. 1361, con dispositivo d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Successivamente, con il primo dei provvedimenti gravati in questa sede, l’Amministrazione intimata ha accolto l’istanza – presentata il 19.11.2023 – con cui parte ricorrente ha richiesto il transito nei ruoli civili del personale della Difesa.
Contestualmente, mercé il secondo provvedimento impugnato, è stata disposta la sua assegnazione al Comando militare -OMISSIS-.
L’assegnazione di tale sede di servizio sarebbe risultata però svantaggiosa per l’interessato sotto plurimi e diversi profili.
Innanzitutto sarebbe aumentata la distanza tra il luogo di residenza (Menfi, in provincia di Agrigento) e la sede di servizio, essendosi passati da quella di circa km 250,00 rispetto alla vecchia sede (Palermo) all’attuale di circa Km 300,00.
La circostanza in discorso avrebbe reso altresì difficile, se non impossibile, all’interessato di seguire le terapie prescrittegli per far fronte alle diverse patologie, che lo affliggono ed in ragione delle quali è stato giudicato non idoneo al servizio.
Al contempo la medesima circostanza gli avrebbe impedito di provvedere efficacemente alla cura ed assistenza di un suo familiare stretto, gravemente ammalato.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione degli Affari Interni, ad esito della camera di consiglio del 03.07.2024 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza ex art. 55 cod proc. amm. di parte ricorrente.
Successivamente, all’udienza pubblica del 18.11.2025, ascoltati i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Viene in decisione il gravame del signor -OMISSIS-, il quale ha lamentato, sotto diversi profili, l’illegittimità delle determinazioni specificate in epigrafe, innanzitutto per eccesso di potere, nella forma sintomatica della carenza di motivazione , in ordine alle ragioni, che hanno impedito – dopo il transito nei ruoli civili – la sua assegnazione presso la precedente sede di servizio (la Compagnia Speciale di Palermo dell’Arma dei Carabinieri) piuttosto che il suo trasferimento alla sede -OMISSIS-.
Inoltre è stato prospettato che il medesimo vizio affliggerebbe il punto della motivazione delle determinazioni gravate attinente alle sue condizioni di salute, in considerazione del fatto che non sarebbe stata ponderata la compatibilità della nuova sede di servizio con la precipua natura delle patologie, che lo affliggono.
Al ricorrente, infatti, sono state diagnosticate dalla competente C.M.O. delle “note di rigidità adattiva e situazionale difficoltà nel controllo degli impulsi (nonché) Altri disturbi dei globuli bianchi (D72)…persistente marcata leucocitosi - Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove (R72)…tratti di immaturità affettiva e rigidità personologica testologicamente confermati” ; una diagnosi, quella in discorso, in cui sarebbero prevalenti dei fattori eziologici di natura psicologica di difficile trattamento presso una sede di servizio così distante dal habitat naturale di vita dell’interessato.
Invero, la necessità di raggiungere quotidianamente ST implicherebbe per il -OMISSIS- una giornata lavorativa effettiva di oltre 15 ore, così suddivisa: circa 4 ore per raggiungere ST da Menfi; 6 ore di servizio presso -OMISSIS-; altre 4 ore circa per ritornare a Menfi; un carico di lavoro troppo gravoso per chi, come il ricorrente, versa nella situazione clinica sopra esposta.
Sotto altro e concorrente profilo è stata dedotta la violazione dell’art. 930, comma 1, cod. ord. mil., nonché delle disposizioni di cui ai par. nn. 6 e 8 della Circolare n.-OMISSIS- di protocollo del 25.07.2023 della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa , in uno al vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria , a causa della composizione irregolare della Commissione transiti , l’organo consultivo tecnico incaricato di valutare, tra l’altro mercé l’ausilio di un suo componente dotato di specifiche competenze mediche (il cd. Componente tecnico ) nel caso oggetto del decidere assente, quali siano gli incarichi confacenti alla condizione patologica a fondamento del transito di un dipendente della Difesa nei ruoli civili.
Infine, il già prospettato vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione è stato dedotto anche dalla mancata ponderazione da parte dell’Amministrazione intimata della particolare condizione del nucleo familiare del ricorrente, uno dei cui componenti sarebbe affidato completamente alle cure del -OMISSIS-.
3.2) Nessuno di tali profili, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, consente tuttavia di ritenere illegittime le determinazioni oggetto del decidere.
Come già rilevato in sede cautelare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 930 cod. ord. mil., così come integrato dalla prefata Circolare della Direzione Generale per il Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa, nel caso di transito nei ruoli civili di personale già in forza all’Arma dei Carabinieri, dichiarato inidoneo al servizio incondizionato per minorazioni psichiche, l’assegnazione delle nuove funzioni deve avvenire all’interno di una Forza Armata diversa da quella di provenienza, con assegnazione di sede nell’ambito della stessa Regione, in cui il militare svolgeva precedentemente servizio, fatte salve le esigenze organizzative della Forza Armata di destinazione.
Qualora l’interessato ritenga di avere diritto ad una deroga al suddetto criterio, pura ammessa in particolari circostanze meglio specificate negli Annessi alla Circolare, di cui sopra, è tenuto a richiederla entro il termine di trenta giorni dall’inoltro della richiesta di transito nei ruoli civili (cfr. pag. 6 della circolare in discorso, versata in atti come allegato n. 3 dell’Amministrazione resistente).
Orbene, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere che tale incombente sia stato mai rispettato dal ricorrente.
Di talché l’Amministrazione intimata non era affatto tenuta a prendere in considerazione i profili sull’incompatibilità della nuova sede di servizio sia con le particolari condizioni di salute del ricorrente, che con i suoi doveri di assistenza rispetto ai componenti del suo nucleo familiare, esposti in gravame.
È il caso di puntualizzare poi che la documentazione prodotta in giudizio a riscontro di quanto prospettato in ricorso sulle gravi condizioni di salute di uno dei familiari del -OMISSIS-, è di data successiva a quella di adozione degli atti gravati; e che non risulta in alcun modo che tale particolare frangente sia stato portato altrimenti a conoscenza dell’Amministrazione.
Infine, per quanto concerne la composizione irregolare della Commissione Transiti , se è pur vero che detta Commissione deve essere integrata da un componente con specifiche competenze tecnico/scientifiche, è altrettanto vero che la medesima è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla compatibilità delle nuove mansioni lavorative con le condizioni di salute del personale in transito verso i ruoli civili, non rientrando invece tra le sue attribuzioni l’individuazione della sede di assegnazione. Quest’ultimo aspetto, come anticipato, è riservato all’Amministrazione di appartenenza, che ha facoltà d’individuare la nuova sede di servizio del dipendente nell’ambito della regione, in cui lo stesso era già assegnato.
4) In ragione sia della natura documentale della controversia, sia della particolare natura delle questioni trattate, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
AR BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BO | BE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.