Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 608/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/5/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. RAFFAELLA GEMMA per delega dell'avv.
ANTONINO MALAPONTE;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DARIO SANFILIPPO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Sanfilippo evidenzia che all'esito del giudizio è emersa la temerarietà dell'azione, non essendo stato dimostrato il presupposto della predetta azione e chiede la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
L'avv. Gemma si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. ritenendo inverosimile che la convenuta non fosse a conoscenza dell'ulteriore debito contratto dall'attrice nella qualità di socia della farmacia;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 608 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO MALAPONTE per procura in atti attrice
E
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO SANFILIPPO per procura in atti convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.1.2022, CP_2 conveniva in giudizio e - previo accertamento della Controparte_3 condotta dolosa dell'Istituto di credito convenuto – ha chiesto di dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità, del contratto di mutuo fondiario, dell'importo di € 150.000,00, stipulato in data pagina 2 di 9 10.1.2013 a rogito del notaio di Giorgi, n. rep. 41933 e n. racc. 6762, con contestuale Per_1 concessione di ipoteca per un importo pari a € 225.000,00 sull'immobile di sua proprietà sito a
Catania, via Coviello n. 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al foglio di mappa 69, particella 19277, subalterno 5, categoria A/2 e con rendita catastale pari a €
1.208,51.
L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna al risarcimento del danno per complessivi €
120.745,32, pari alla restante somma dovuta alla data del 21.5.2018, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi, sulla base della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontratuale ai sensi degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c. e, conseguentemente, la declaratoria di inesistenza di alcun debito in suo capo, neanche a titolo di interessi legali e moratori;
in via subordinata, ha chiesto di determinare in via equitativa il danno subito ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c..
All'udienza del 26.4.2022 il Giudice ha assegnato a parte attrice termine per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione e, successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.9.2022, si è costituita in giudizio Controparte_3 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande, con condanna dell'attrice alle spese di lite e ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Espletata la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per mancato accordo delle parti, all'udienza del 19.9.2022 - sostituita dal deposito di note - sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 20.3.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.12.2023.
Sono seguiti taluni rinvii, determinati anche dalla mancanza del giudice titolare;
quindi, all'udienza del 11.9.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.5.2025, alla quale viene decisa.
2. Giova premettere che l'attrice ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto di mutuo, intrattenuto in data 9.6.2010 con Banca Nuova S.p.A., per l'importo di € 1.600.000,00 al fine pagina 3 di 9 di acquisire la Farmacia Crocerossa sita a Catania in via Etnea n. 247, mutuo sottoscritto dalla per la ”. CP_2 Parte_2
Stante il grave indebitamento della società, le socie, separatamente, hanno sottoscritto due diversi mutui, tra cui il contratto oggetto di causa, riversando nelle casse sociali la somma pari a € 180.000,00 in data 31.1.2013; in data 13.5.2018 il debito verso Banca Nuova S.p.A. è stato transatto attraverso il pagamento di € 300.000,00 e, in data 8.5.2018, l'integralità delle quote societarie è stata ceduta a un terzo, al prezzo simbolico di 1 euro, al fine di evitare la procedura fallimentare.
3. Esposti i fatti, le domande come proposte dall'attrice sono infondate.
3.1 L'attrice si duole della mancanza di diligenza e del dolo della banca nella concessione del mutuo fondiario, e ciò in quanto l'avrebbe indotta a stipulare il finanziamento senza considerare la situazione finanziaria in cui versava, in spregio all'obbligo di valutazione del merito creditizio;
in sostanza, la banca non avrebbe considerato l'indebitamento per l'acquisto della farmacia e le spese sostenute al fine di ripianare le perdite subite dalla società di cui era socia.
L'istituto di credito convenuto avrebbe, così, violato i principi generali di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito di cui all'art. 5 TUB, strettamente connessi con la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c..
Secondo l'attrice, il contratto sarebbe, altresì, nullo per illiceità della causa, in quanto la banca convenuta avrebbe fatto stipulare un mutuo garantito da ipoteca in modo da ottenere, a tutela del proprio credito, garanzie di natura reale.
3.2 Detto ciò, occorre rilevare come non sia stato dimostrato che il mutuo sia stato concesso per un fine specifico, né che fosse collegato con l'attività professionale svolta dall'attrice.
Come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, “la giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità
pagina 4 di 9 convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata. (cfr. Cass. n. 25793-15, nonché le ben più risalenti
Cass. nn.. 317/01, 12123/90, 2876/88). Più di recente questa Corte ha precisato, enunciando un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018). Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.)” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 2024).
Dall'esame del contratto di mutuo emerge che l'attrice lo ha sottoscritto nella sua veste di consumatrice, ai sensi del codice del consumo, al fine di ottenere liquidità personale, senza alcuna ulteriore specificazione in merito all'impiego della somma.
Non vi è alcuna prova del collegamento negoziale tra la concessione del mutuo e l'esposizione debitoria per il mutuo già contratto di € 1.600.000,00 per l'acquisto della farmacia, a nome della società, concluso con un diverso istituto di credito.
Non essendo emerso alcun collegamento negoziale, né alcuna indicazione in merito all'erogazione della somma a favore dell'attrice per fini professionali, la fattispecie in esame non può integrare un mutuo di scopo, con conseguente esclusione della dedotta nullità per causa illecita.
4. L'attrice ha, poi, lamentato il dolo o la colpa della banca, che non avrebbe valutato il merito creditizio, erogando il mutuo a favore di un soggetto in situazione di difficoltà economico-finanziaria, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi e incapace di poter onerare il debito contratto. Inoltre, con la conclusione del mutuo fondiario, la pagina 5 di 9 ha ipotecato il bene immobile di sua proprietà e in tal modo non ha potuto venderlo e CP_2 impiegare il ricavato per ripianare i suoi debiti.
4.1 Sul punto, occorre rammentare che la verifica del merito creditizio è disciplinata dall'art. 124 bis TUB, introdotto in recepimento dell'art. 8 della direttiva 48/2008/UE; prima della conclusione del contratto di credito, l'ente finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate da questo fornite e, qualora sia necessario, attraverso l'eventuale consultazione di una banca dati pertinente, dovendo aggiornare le informazioni finanziarie di cui dispone, anche durante lo svolgimento del rapporto, qualora le parti convengano la modifica dell'importo totale del credito.
La normativa, però, non collega a tale disposizione una sanzione specifica in caso di mancata verifica del merito creditizio e la giurisprudenza di merito la interpreta comunemente quale norma di buona condotta, la cui violazione comporterebbe la sola irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, ovvero un obbligo di risarcire il danno, senza però ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, tale da travolgere l'intero contratto di mutuo (così, ad esempio, Trib. Padova, 19 novembre 2024).
In altre parole, l'omessa o l'inadeguata verifica del merito creditizio del cliente da parte dell'operatore finanziario non sarebbe, quindi, sanzionata con la nullità del contratto di credito, né ai sensi della disciplina speciale, né in base a quella codicistica di cui agli artt. 1175,
1374 e 1375 c.c.; come già detto, nessuna norma nell'ordinamento prevede espressamente la sanzione della nullità del contratto in casi siffatti.
È principio consolidato, difatti, che unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (cfr. Cass., S.U. n. 26724 del 19.12.2007; Cass., Sez. 3, n. 25222 del
14.12.2010; Cass., Sez. 1, n. 8462 del 10.4.2014; Cass., Sez. 3, n. 525 del 15.1.2020; Cass., Sez.
3, n. 15099 del 22.1.2021).
pagina 6 di 9 Cionondimeno, appare opportuno considerare quanto recentemente affermato dalla
Giurisprudenza Europea sulle sanzioni collegabili alla violazione dell'articolo 8 della direttiva
48/2008/UE.
In base a quanto disposto da detta direttiva, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza pronunciata in data 11.1.2024, ha chiarito che, sull'obbligo di valutazione del merito creditizio,
“la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo un effetto realmente dissuasivo senza tuttavia eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'articolo 8 della direttiva 2008/48 (…) il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione dell'articolo 8 della direttiva 2008/48 mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.” (Affaire C‑755/22, Nárokuj s.r.o. contro a.s.). Controparte_4
La normativa nazionale può, quindi, prevedere la sanzione della nullità del contratto di credito al consumo in violazione della valutazione del merito creditizio, così da sanzionare i comportamenti scorretti da parte degli istituti di credito posti a discapito del consumatore, il quale abbia potuto subire conseguenze pregiudizievoli nel corso, ovvero a seguito, dell'esecuzione del rapporto, considerando grave la condotta tenuta dalle banche.
Allo stato, tuttavia, non è prevista la sanzione della nullità nel nostro ordinamento.
4.2 Fatte tali opportune premesse, nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa l'abuso dedotto dall'attrice.
Parte attrice sostiene che la , erogando il mutuo fondiario, avrebbe Controparte_3 agito con imprudenza o negligenza, ignorando ovvero sottovalutando lo stato di crisi dell'impresa e violando il dovere di valutare con prudenza la concessione del credito.
Tuttavia, tale assunto non è provato.
Secondo i termini dell'accordo, il contratto di mutuo non è stato stipulato a fini professionali, e la convenuta ha depositato la documentazione valutata per la concessione del mutuo all'attrice, da cui non risultano condizioni di allarme.
pagina 7 di 9 Dall'istruttoria non emerge alcuna violazione della valutazione del merito creditizio nei confronti di che, come già detto, ha contratto il mutuo fondiario a titolo CP_2 personale, concedendo in garanzia un proprio bene personale per questioni di liquidità, senza indicare una causa specifica dell'operazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, al momento in cui la ha chiesto il finanziamento CP_2 della somma di € 150.000,00, la Banca ha dimostrato di aver effettuato delle verifiche di merito creditizio, non risultando elementi contrari per poter negare l'erogazione del credito.
Ciò emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla banca convenuta, la quale ha allegato la perizia di stima dell'immobile concesso in garanzia, in linea con la somma mutuata, nonché i prospetti Cerved della situazione riferiti alla da cui non è possibile CP_2 evincere un suo sovraindebitamento, né lo stato di decozione in cui versava la società di cui essa era socia.
Dal compendio documentale offerto dalla convenuta non emerge alcuna violazione delle norme di correttezza e buona fede da parte della banca nella concessione del mutuo e, quindi,
è da escludersi una responsabilità precontrattuale e contrattuale.
Infine, non risulta provato che l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile di via Coviello n. 2 abbia precluso all'attrice di disporre del bene per impiegare il ricavato nel ripianamento dei propri debiti, in quanto dalla perizia in atti emerge che il valore del bene (di oltre € 400.000,00) era superiore all'importo mutuato, di modo che l'attrice avrebbe ben potuto alienarlo e impiegare il prezzo ricavato per estinguere l'ipoteca e ripianare i residui debiti.
Le domande, pertanto, non possono trovare accoglimento.
5. Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'attrice, richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., avendo l'attrice agito in giudizio sulla base di una prospettazione suscettibile di valutazione da parte del giudice.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, ai sensi del d.m. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00
pagina 8 di 9 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.835,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 608/2022
R.G. vertente tra (attrice) e CP_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), rigettata e disattesa
[...] ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 7.835,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 28/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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