Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 4692/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 12/04/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LIBERATI ROBERTA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
2. L'abitazione fino ad oggi destinata a domicilio coniugale, di proprietà del IG.
1
IG.ra che ivi rimarrà a vivere unitamente ai figli. Parte_1
La IG.ra è proprietaria di un appartamento sito in Legnago VR), Via Parte_1
Caboto 4 int. F, attualmente concesso in locazione a terzi. Non appena il conduttore avrà rilasciato l'immobile, avendo già ricevuto comunicazione di disdetta della locazione, lo stesso verrà concesso dalla IG.ra in comodato d'uso gratuito al Parte_1
marito IG. Parte_2
Nelle more della liberazione dell'appartamento sopra citato e, comunque, al massimo per il tempo di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, le parti si alterneranno presso la casa famigliare a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché il IG. starà con i figli presso la casa familiare due sere alla settimana Pt_2
dalle ore 18,30 alla mattina successiva.
3. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con la quale resteranno a vivere abitualmente ed ivi manterranno la residenza anagrafica.
I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione della prole e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle minori.
I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con i correlati poteri di legale rappresentanza, nei rispettivi periodi di convivenza con i figli.
Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, assicurando loro cura, educazione ed istruzione e consentendo di mantenere rapporti IGnificativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Il padre avrà il diritto di avere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e nel rispetto degli impegni lavorativi del padre, indicativamente, nelle seguenti modalità:
•Due pomeriggi alla settimana da circa le ore 18,30 sino al mattino successivo con pernottamento;
2 •Due fine settimana alternati al mese: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
•Due settimane durante le vacanze estive, curando di comunicare tempi e luoghi ove trascorrerà detta vacanza con un preavviso di 30 giorni.
•Natale o Capodanno alternati con la madre.
•Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo sempre alternati con la madre.
•Compleanni dei minori con entrambi i genitori se possibile.
Le parti potranno concordare in ogni momento diverse modalità di visita in funzione degli impegni dei minori e dei rispettivi impegni lavorativi e non.
5. Il OR si obbliga a versare in favore della IG.ra , a titolo di Pt_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 450,00= Per_1 Per_2
(225,00 euro a figlio), a mezzo bonifico sul c/c intestato alla stessa, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
6. Le parti concordando che l'AUU sarà percepito integralmente, al 100%, dalla IG.ra
. Parte_1
7. Le Spese straordinarie relative ed attinenti i figli, come previste dal Protocollo in auge presso il Tribunale di Verona e di seguito indicate, saranno a carico al 50% di ciascun e precisamente:
A) Spese straordinarie mediche secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali particolari prescritti dal medico curante;
e) protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica (ad es, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di euro 150,00))
2- da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
B) Spese straordinarie scolastiche anche universitarie secondo i seguenti criteri:
1- spese da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio
3 anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) tasse universitarie statali.
2- da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) servizio di doposcuola f) spese per alloggio universitario.
C) Spese extrascolastiche straordinarie secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
b) acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
c) centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
2- da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo diversi da quelli di cui al punto 1
b) attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature;
c) baby sitter;
d) viaggi e vacanze senza i genitori.
Ogni spesa straordinaria dovrà essere successivamente giustificata documentalmente, salvo le situazioni di urgenza, e quindi eventualmente rimborsata dal padre alla madre entro il giorno 10 del mese successivo.
8. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla pertanto verrà versato tra le parti a titolo di assegno di mantenimento.
9. Le parti hanno tra loro concordato la suddivisione delle spese attinenti i finanziamenti accesi durante il matrimonio nonchè attinenti la casa familiare e l'appartamento che verrà occupato dal IG. e di proprietà della IG.ra Pt_2 Parte_1
nelle seguenti modalità:
4 - il IG. si accolla integralmente, oltre alla rata del mutuo in essere con Banca Pt_2
Monte dei Paschi di Siena spa, il pagamento del finanziamento contratto con AG ( scadenza 09/25 per acquisto telefoni), con DO (scadenza 02/27 per acquisto auto), con AN (scadenza 05/26 per acquisto reti letto), il pagamento della polizza assicurativa cane, le spese condominiali dell'appartamento di Via Caboto e di
Via AD (Legnago (VR),- ( ad eccezione delle spese relative alla pulizia scale), nonché il pagamento della polizza assicurativa immobile sito in Legnago (VR), Via
AD ( casa familiare).
10. I coniugi si prestano reciproco assenso all'espatrio e comunque al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di quelli per i figli minori, con impegno tuttavia alla comunicazione puntuale dei luoghi di meta, compresi del recapito, in caso di viaggi con le minori.
12. Le spese legali della procedura sono a carico di entrambe le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni ( , nata il [...] e Per_1
nato il [...]) alla data del deposito del ricorso. Per_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 13.05.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei due figli. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
5 Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 c.p.c., tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnago
(VR) (anno 2021, n. 22, Parte II, Serie A) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di conIGlio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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