Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2025, proposto da
CE AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesco Cerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 134 del 07/03/2025, concernente retribuzione professionale docenti ex art. 7 c.c.n.l. Comparto Scuola del 15/03/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. SC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso è volto ad ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 134 in data 7 marzo 2025, con cui il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato la spettanza alla ricorrente della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall’art. 7 del CCNL del Comparto Scuola del 15 marzo 2001 – in relazione agli aa.ss. di servizio 2020/21 e 2021/22, ed ha conseguentemente condannato il Ministero al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1805,12 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle spese di lite.
2. Nel ricorso, si sottolinea che:
- la sentenza non è stata impugnata ed ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti;
- il Ministero non ha eseguito la sentenza, nonostante la stessa sia stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata in data 10 marzo 2025 e sia, dunque, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (vengono depositati i cedolini stipendiali successivi alla pubblicazione della sentenza, dai quali si evince che sono state corrisposte unicamente le competenze ordinarie riferite a ciascuna mensilità).
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria meramente formale.
4. Il Collegio osserva che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti alla ricorrente in forza della succitata sentenza di condanna siano state pagate.
Pertanto, non ravvisandosi motivi che impediscano l’integrale esecuzione della sentenza, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla ricorrente in base alla predetta sentenza;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione dell’organo ministeriale ordinariamente competente, al pagamento delle somme spettanti in base alla predetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile, entro i successivi trenta giorni.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità dei giudizi come quello in esame, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC NG |
IL SEGRETARIO