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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 645 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE ER Presidente
Dott. OL de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 645 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL RI, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Terni, Via Galileo Ferraris
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio CP_2 dell'avv. Antonia Marucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Spoleto (PG), Via Cacciatori delle Alpi, 1/A
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 692/2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 02.10.2023, pubblicata il 03.10.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 66/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata avverso la convenuta
[...]
in ragione dell'erronea esecuzione di intervento Controparte_1
pagina 1 di 10 di artoprotesi al ginocchio destro del 13.06.2014 a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Narni.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado nonostante i Consulenti tecnici incaricati abbiano omesso di fare esplicito riferimento alle linee guida e buone pratiche mediche vigenti in materia ovvero ad opportuna bibliografia scientifica, onde consentire il riscontro delle conclusioni rassegnate, ed abbiano altresì omesso di rispondere alle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice, altresì proponendo istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
In data 26.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità delle doglianze in quanto tardive, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
3. Con ordinanza del 25.06.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale e con ordinanza del 16.10.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione, - a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico- legale espletata nel corso del giudizio di primo grado nonostante i
Consulenti tecnici incaricati abbiano omesso di fare esplicito riferimento alle linee guida e buone pratiche mediche vigenti in materia ovvero Ad opportuna bibliografia scientifica, onde consentire il riscontro delle conclusioni rassegnate al Giudice di prime cure -, è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità delle censure svolte avverso la C.T.U. medico-legale avanzata da parte appellata.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di pagina 2 di 10 arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2020, n. 18657). I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, infatti, possono: a)- integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, per cui sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito;
b)- costituire argomentazioni difensive sebbene non di carattere tecnico giuridico, per cui possono essere svolte anche nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n. 20829). Le contestazioni alla C.T.U. medico-legale svolte dagli appellanti integrano, dunque, mere argomentazioni difensive che ben possono essere dedotte anche in sede di appello.
4.1 La doglianza è radicalmente infondata. In primo luogo, deve evidenziarsi l'inapplicabilità ratione temporis al caso di specie della disciplina di cui all'art. 5 l. 24/2017 in ragione dell'antecedenza della prestazione sanitaria e dell'asserito evento di danno rispetto all'entrata in vigore della medesima legge. Peraltro, l'eccezione di nullità della
C.T.U. medico-legale in ragione della violazione dei requisiti normativamente previsti dalla l. 24/2017 sarebbe soggetta ai termini di preclusione di cui all'art. 157 c.p. e, dunque, inammissibile. Considerata, dunque, la doglianza circa l'omessa assunzione delle linee guida vigenti in materia quale mera argomentazione difensiva diretta a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio quale vizio inficiante, non già, la validità, quanto l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dei Consulenti tecnici nominati, occorre evidenziarsi che la Corte di legittimità ha recentemente ribadito di aver “ripetutamente escluso sia una rilevanza normativa delle linee in parola, sebbene siano un parametro di accertamento della colpa medica (Cass., 29/04/2022, n. 13510), sia, soprattutto, una generale rilevanza “parascriminante” delle stesse che non assurgono “al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pagina 3 di 10 pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta (Cass. Pen. 16237/2013;
39165/2013)” (Cass. Civ. Sez. III, 11/12/2023, n. 34516). Anche successivamente all'introduzione della l. 24/2017, le linee guida sono, dunque, prive di rilevanza normativa nonché di efficacia parascriminante, incombendo sempre sul professionista sanitario l'obbligo di scegliere per il paziente la miglior soluzione del caso concreto e, conseguentemente, sul
Consulente nominato d'ufficio, l'obbligo di vagliare il diligente adempimento della prestazione a cura del professionista sanitario a prescindere dalla pedissequa adesione alle linee guida in materia.
4.2 Tanto premesso, nel merito, le doglianze dell'appellante risultano assolutamente generiche ed inidonee, già in astratto, a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici incaricati nel giudizio di primo grado. L'appellante si duole, genericamente, dell'omesso espresso riferimento, a cura dei Consulenti nominati, alle linee guida e buone pratiche mediche nonché alla bibliografia scientifica in materia, omettendo, tuttavia, qualsivoglia specifica allegazione delle linee guida asseritamente idonee a fondare un accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Narni e la sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente. Ferma, infatti, la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio e la conseguente applicabilità dei più favorevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, n. 18392). Nel caso di specie,
l'appellante ha solo genericamente lamentato l'omesso richiamo delle linee guida in materia, omettendo tuttavia di indicare specificatamente quali prassi mediche imposte dalle suddette linee guida e dalla bibliografia scientifica dell'epoca siano state in concreto disattese in sede di impianto protesico, onde comprovare il nesso di causalità materiale fra la pagina 4 di 10 condotta concretamente tenuta dal personale sanitario dell'Ospedale di
Narni e la sintomatologia dolorosa residuata alla paziente successivamente all'intervento di protesi d'anca, incombendo solo in via successiva sulla struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento della prestazione sanitaria ovvero dell'inadempimento per causa non imputabile.
4.3 Peraltro, le buone prassi mediche e le linee guida vigenti all'epoca della prestazione sanitaria, quale sunto degli approdi della bibliografia scientifica in materia, sono state già implicitamente assunte dai
Consulenti nominati quale parametro di riferimento nella preliminare valutazione dell'ascrivibilità causale della patologia lamentata dal paziente alla condotta dei sanitari. Ciò in quanto il professionista sanitario è tenuto ad espletare il proprio incarico in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Pertanto, i Consulenti nominati hanno già parametrato le proprie valutazioni alla natura dell'attività esercitata dai chirurghi ortopedici e, conseguentemente, alle buone prassi mediche ed alle linee guida in materia all'epoca vigenti, quale sunto degli approdi della bibliografia scientifica in materia.
4.4 Fermo, dunque, il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito
– sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva – alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado dai Consulenti tecnici nominati, dott.
[...]
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e CP_3
Prof. medico specialista in Ortopedia, in ragione della Persona_1 puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti.
All'esito di percorso motivazionale contraddistinto da piena correttezza logico-giuridica i Consulenti hanno, dunque, accertato il corretto impianto dell'artoprotesi al ginocchio destro ad opera dei sanitari dell'Ospedale di
Narni che, in data 13.06.2014, eseguirono intervento di “artoprotesi totale cementata di ginocchio di tipo Stryker Triathlon” e conseguentemente pagina 5 di 10 escluso il nesso di causalità materiale fra la persistente sintomatologia dolorosa e la condotta dei medesimi sanitari.
Segnatamente, a fronte della diagnosi di “protesi dolorosa di ginocchio” residuata all'intervento di artoprotesi totale del ginocchio destro eseguito in data 13.06.2014 presso l'Ospedale di Narni, i Consulenti nominati hanno correttamente osservato che “non risultano nella documentazione agli atti condizioni cliniche che possano giustificare la protesi dolorosa”. In particolare, i Consulenti hanno osservato che il referto dell'intervento chirurgico di revisione della protesi al ginocchio effettuato presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo in data 06.03.2015 comprova l'insussistenza di processi infettivi periprotesici successivi all'impianto della protesi da parte dei sanitari dell'Ospedale di Narni ovvero di una instabilità della componente femorale della protesi;
che i
“radiogrammi post-operatori del 21/07/2014, […] non mostrano difetti conclamati della assialità della protesi”, che risultava, dunque, correttamente impiantata;
che, infine, l'esecuzione di intervento di revisione chirurgica della protesi al ginocchio destro presso il Centro
Chirurgico Toscano in data 06.03.2015 rispondeva alla duplice esigenza diagnostica “a cielo aperto” nonché di estremo tentativo di risoluzione della sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente e non comporta necessariamente che la precedente protesizzazione sia stata eseguita erroneamente, tanto che, anche all'esito di tale intervento di revisione della protesi, non risulta provato che l'insuccesso della precedente protesi d'anca fosse ascrivibile ad un errore tecnico dei chirurghi ortopedici dell'Ospedale di Narni. Peraltro, i Consulenti nominati hanno anche correttamente evidenziato che il fallimento protesico ben può essere ascritto ad altre ragioni, di carattere non articolare, “quali problemi vascolari (ad esempio trombosi venosa profonda, malattia occlusiva arteriosa), l'artrosi dell'anca o della colonna vertebrale lombare con/senza restringimento del canale vertebrale, problemi nervosi (come un neuroma del ramo infrapatellare del nervo safeno) o una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS, distrofia simpatica riflessa)”. Inoltre, la circostanza che la sintomatologia dolorosa sia persistita anche in seguito al successivo intervento di revisione chirurgica dell'impianto protesico effettuato presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo in data 06.03.2015 comprova che tale sintomatologia dolorosa non sia ascrivibile ad un malposizionamento della protesi da parte dei sanitari dell'Ospedale di pagina 6 di 10 Narni. Da ultimo, i Consulenti hanno anche evidenziato che i CC.TT. di
Parte Attrice hanno elencato numerosi profili di malposizionamento della protesi (“componente femorale antiversa, eccessiva rimozione dell'osso corticale anteriore del femore, che rendono instabile la protesi femorale, la componente tibiale ruotata leggermente in varo senza lo sloop posteriore…”) non provati dalle immagini radiodiagnostiche postoperatorie,
e, in ogni caso, costituenti, già in punto di allegazione, “difetti minimi che non potrebbero essere considerati come “causa” di patologia”, di rilievo talmente scarso da costringere gli stessi CC.TT. attorei ad individuare non una causa di fallimento, ma molteplici alternative ipotesi
“affermando una volta la mobilizzazione della componente femorale, poi un difetto della femoro-rotulea, infine un difetto della inclinazione della tibia con alterazione al carico”. Pertanto, ferma la comprovata insussistenza di difetti di posizionamento, i Consulenti nominati hanno evidenziato che neppure il Consulente tecnico di parte attrice ha saputo individuare una causa sicura del fallimento della protesizzazione ed hanno, dunque, ribadito che “nel suo insieme l'impianto protesico appare ben posizionato in assenza di evidenti difetti che possono essere considerati specifica causa di fallimento”. I Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente escluso l'ascrivibilità causale della persistente sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente ad una flogosi periprotesica imputabile a carenze igienico-organizzative dell'Ospedale di
Narni ovvero ad un malposizionamento della protesi d'anca a cura dei chirurghi ortopedici del medesimo Ospedale di Narni, concludendo per la sussistenza di un'ipotesi di “fallimento protesico senza causa apparente”.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico- legale svolta nel primo grado di giudizio.
5. Il secondo motivo d'impugnazione – a mente del quale l'appellante si duole dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla C.T.U. svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. come Persona_2 pedissequamente riportate nell'atto d'appello – è infondato e deve essere rigettato. I Consulenti nominati hanno, infatti, già esaustivamente risposto alle osservazioni svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. con motivazione correttamente condivisa dal Giudice Persona_2 di prime cure. L'appellante si duole, in particolare, dell'omessa valutazione delle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice circa: la necessità di nominare uno specialista radiologo al fine di pagina 7 di 10 valutare la corretta esecuzione dell'impianto protesico alla luce dei radiogrammi postoperatori del 21.07.2024; l'assenza delle proiezioni assiali negli esami radiodiagnostici eseguiti in data 21.07.2024;
l'erroneità della dimensione della protesi applicata dai chirurghi dell'Ospedale di Narni.
Ebbene, con riguardo all'asserita necessità di nominare uno specialista radiologo quale componente del Collegio Peritale, i Consulenti tecnici nominati hanno già correttamente osservato che la valutazione del corretto posizionamento di una artroprotesi non rientra nelle competenze (e nelle capacità) di un Radiologo, evidenziando che: “sono necessarie conoscenze relative alla fisiologia dell'osso e alla biomeccanica della artroprotesi che certamente rientrano piuttosto nel bagaglio culturale dell'Ortopedico.
Delle protesi di ginocchio vengono prodotti modelli diversi, da scegliere per il singolo paziente in rapporto alla anatomia e patologia del ginocchio dello stesso, con differenze nel posizionamento e nello strumentario da utilizzare. Tali competenze sono coagulate nella esperienza esclusiva di un
Chirurgo Ortopedico, che conosce l'esatta indicazione di una protesi piuttosto che di una altra, la modalità di impianto e l'utilizzo dello specifico strumentario, e sa valutare esaminando le immagini radiologiche se sono stati rispettati tutti i parametri per un corretto posizionamento della protesi. Ne è riprova che la “abituale” refertazione di una radiografia di un impianto protesico ad opera di “un qualunque” Radiologo si limita a descrivere sommariamente l'immagine ed eventualmente cennare
l'evidenza di grossolani aspetti patologici (cosa di fatto non avvenuta in questo caso), concludendo solitamente col consueto “…si invia allo specialista Ortopedico per le specifiche valutazioni”, ben noto agli
Ortopedici appunto, ma anche agli specialisti in Medicina Legale”.
Pertanto, avuto riguardo alla nomina di medico specialista in Ortopedia, unitamente allo specialista in Medicina Legale, quali componenti del
Collegio Peritale, il Giudice di prime cure – con motivazione integralmente condivisa dalla Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata – ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle doglianze dell'attrice e la piena attendibilità della valutazione delle immagini radiodiagnostiche del
21.07.2024 eseguita dal Collegio peritale e, segnatamente, dallo
Specialista Ortopedico, Prof. Del pari, i Consulenti hanno Controparte_3 confutato l'asserita carenza dello studio radiologico espletato in data
21.07.2024 per mancanza delle proiezioni assiali evidenziando che sulla pagina 8 di 10 base del medesimo studio radiologico, i chirurghi del Controparte_4 hanno proposto nuovo intervento di revisione chirurgica
[...] alla paziente nonché la medesima attrice ha fondato le proprie doglianze, dovendosene, dunque, desumere la completezza, l'esaustività e l'idoneità a vagliare l'operato dei chirurghi ortopedici che hanno impiantato la protesi al ginocchio. Infine, anche la dedotta erroneità della dimensione della protesi scelta dai chirurghi dell'Ospedale di Narni – peraltro neppure oggetto di iniziale contestazione ad opera dei Consulenti di parte attrice ma meramente asserita in sede di osservazioni alla C.T.U. – risulta confutata dal complessivo esito della C.T.U. medico-legale in cui i
Consulenti nominati – e, segnatamente, il Chirurgo Ortopedico, munito di competenze idonee a “valutare l'esatta indicazione di una protesi piuttosto che di una altra, la modalità di impianto e l'utilizzo dello specifico strumentario, e sa valutare esaminando le immagini radiologiche se sono stati rispettati tutti i parametri per un corretto posizionamento della protesi” – hanno costantemente ribadito la correttezza delle scelte tecniche nonché dell'esecuzione dell'intervento chirurgico di artoprotesi al ginocchio destro da parte dei sanitari dell'Ospedale di Narni.
Conclusivamente, dunque, i Consulenti nominati hanno correttamente escluso la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la sintomatologia dolorosa e le difficoltà motorie lamentate dalla paziente e l'operato dei sanitari dell'Ospedale di Narni.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 692/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione pagina 9 di 10 monocratica, in data 02.10.2023, pubblicata il 03.10.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 66/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 3.473,00, oltre
[...] accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL de LI NE ER
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE ER Presidente
Dott. OL de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 645 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL RI, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Terni, Via Galileo Ferraris
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio CP_2 dell'avv. Antonia Marucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Spoleto (PG), Via Cacciatori delle Alpi, 1/A
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 692/2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 02.10.2023, pubblicata il 03.10.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 66/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata avverso la convenuta
[...]
in ragione dell'erronea esecuzione di intervento Controparte_1
pagina 1 di 10 di artoprotesi al ginocchio destro del 13.06.2014 a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Narni.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado nonostante i Consulenti tecnici incaricati abbiano omesso di fare esplicito riferimento alle linee guida e buone pratiche mediche vigenti in materia ovvero ad opportuna bibliografia scientifica, onde consentire il riscontro delle conclusioni rassegnate, ed abbiano altresì omesso di rispondere alle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice, altresì proponendo istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
In data 26.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità delle doglianze in quanto tardive, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
3. Con ordinanza del 25.06.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale e con ordinanza del 16.10.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione, - a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico- legale espletata nel corso del giudizio di primo grado nonostante i
Consulenti tecnici incaricati abbiano omesso di fare esplicito riferimento alle linee guida e buone pratiche mediche vigenti in materia ovvero Ad opportuna bibliografia scientifica, onde consentire il riscontro delle conclusioni rassegnate al Giudice di prime cure -, è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità delle censure svolte avverso la C.T.U. medico-legale avanzata da parte appellata.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di pagina 2 di 10 arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2020, n. 18657). I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, infatti, possono: a)- integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, per cui sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito;
b)- costituire argomentazioni difensive sebbene non di carattere tecnico giuridico, per cui possono essere svolte anche nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n. 20829). Le contestazioni alla C.T.U. medico-legale svolte dagli appellanti integrano, dunque, mere argomentazioni difensive che ben possono essere dedotte anche in sede di appello.
4.1 La doglianza è radicalmente infondata. In primo luogo, deve evidenziarsi l'inapplicabilità ratione temporis al caso di specie della disciplina di cui all'art. 5 l. 24/2017 in ragione dell'antecedenza della prestazione sanitaria e dell'asserito evento di danno rispetto all'entrata in vigore della medesima legge. Peraltro, l'eccezione di nullità della
C.T.U. medico-legale in ragione della violazione dei requisiti normativamente previsti dalla l. 24/2017 sarebbe soggetta ai termini di preclusione di cui all'art. 157 c.p. e, dunque, inammissibile. Considerata, dunque, la doglianza circa l'omessa assunzione delle linee guida vigenti in materia quale mera argomentazione difensiva diretta a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio quale vizio inficiante, non già, la validità, quanto l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dei Consulenti tecnici nominati, occorre evidenziarsi che la Corte di legittimità ha recentemente ribadito di aver “ripetutamente escluso sia una rilevanza normativa delle linee in parola, sebbene siano un parametro di accertamento della colpa medica (Cass., 29/04/2022, n. 13510), sia, soprattutto, una generale rilevanza “parascriminante” delle stesse che non assurgono “al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pagina 3 di 10 pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta (Cass. Pen. 16237/2013;
39165/2013)” (Cass. Civ. Sez. III, 11/12/2023, n. 34516). Anche successivamente all'introduzione della l. 24/2017, le linee guida sono, dunque, prive di rilevanza normativa nonché di efficacia parascriminante, incombendo sempre sul professionista sanitario l'obbligo di scegliere per il paziente la miglior soluzione del caso concreto e, conseguentemente, sul
Consulente nominato d'ufficio, l'obbligo di vagliare il diligente adempimento della prestazione a cura del professionista sanitario a prescindere dalla pedissequa adesione alle linee guida in materia.
4.2 Tanto premesso, nel merito, le doglianze dell'appellante risultano assolutamente generiche ed inidonee, già in astratto, a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici incaricati nel giudizio di primo grado. L'appellante si duole, genericamente, dell'omesso espresso riferimento, a cura dei Consulenti nominati, alle linee guida e buone pratiche mediche nonché alla bibliografia scientifica in materia, omettendo, tuttavia, qualsivoglia specifica allegazione delle linee guida asseritamente idonee a fondare un accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Narni e la sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente. Ferma, infatti, la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio e la conseguente applicabilità dei più favorevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, n. 18392). Nel caso di specie,
l'appellante ha solo genericamente lamentato l'omesso richiamo delle linee guida in materia, omettendo tuttavia di indicare specificatamente quali prassi mediche imposte dalle suddette linee guida e dalla bibliografia scientifica dell'epoca siano state in concreto disattese in sede di impianto protesico, onde comprovare il nesso di causalità materiale fra la pagina 4 di 10 condotta concretamente tenuta dal personale sanitario dell'Ospedale di
Narni e la sintomatologia dolorosa residuata alla paziente successivamente all'intervento di protesi d'anca, incombendo solo in via successiva sulla struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento della prestazione sanitaria ovvero dell'inadempimento per causa non imputabile.
4.3 Peraltro, le buone prassi mediche e le linee guida vigenti all'epoca della prestazione sanitaria, quale sunto degli approdi della bibliografia scientifica in materia, sono state già implicitamente assunte dai
Consulenti nominati quale parametro di riferimento nella preliminare valutazione dell'ascrivibilità causale della patologia lamentata dal paziente alla condotta dei sanitari. Ciò in quanto il professionista sanitario è tenuto ad espletare il proprio incarico in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Pertanto, i Consulenti nominati hanno già parametrato le proprie valutazioni alla natura dell'attività esercitata dai chirurghi ortopedici e, conseguentemente, alle buone prassi mediche ed alle linee guida in materia all'epoca vigenti, quale sunto degli approdi della bibliografia scientifica in materia.
4.4 Fermo, dunque, il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito
– sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva – alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado dai Consulenti tecnici nominati, dott.
[...]
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e CP_3
Prof. medico specialista in Ortopedia, in ragione della Persona_1 puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti.
All'esito di percorso motivazionale contraddistinto da piena correttezza logico-giuridica i Consulenti hanno, dunque, accertato il corretto impianto dell'artoprotesi al ginocchio destro ad opera dei sanitari dell'Ospedale di
Narni che, in data 13.06.2014, eseguirono intervento di “artoprotesi totale cementata di ginocchio di tipo Stryker Triathlon” e conseguentemente pagina 5 di 10 escluso il nesso di causalità materiale fra la persistente sintomatologia dolorosa e la condotta dei medesimi sanitari.
Segnatamente, a fronte della diagnosi di “protesi dolorosa di ginocchio” residuata all'intervento di artoprotesi totale del ginocchio destro eseguito in data 13.06.2014 presso l'Ospedale di Narni, i Consulenti nominati hanno correttamente osservato che “non risultano nella documentazione agli atti condizioni cliniche che possano giustificare la protesi dolorosa”. In particolare, i Consulenti hanno osservato che il referto dell'intervento chirurgico di revisione della protesi al ginocchio effettuato presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo in data 06.03.2015 comprova l'insussistenza di processi infettivi periprotesici successivi all'impianto della protesi da parte dei sanitari dell'Ospedale di Narni ovvero di una instabilità della componente femorale della protesi;
che i
“radiogrammi post-operatori del 21/07/2014, […] non mostrano difetti conclamati della assialità della protesi”, che risultava, dunque, correttamente impiantata;
che, infine, l'esecuzione di intervento di revisione chirurgica della protesi al ginocchio destro presso il Centro
Chirurgico Toscano in data 06.03.2015 rispondeva alla duplice esigenza diagnostica “a cielo aperto” nonché di estremo tentativo di risoluzione della sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente e non comporta necessariamente che la precedente protesizzazione sia stata eseguita erroneamente, tanto che, anche all'esito di tale intervento di revisione della protesi, non risulta provato che l'insuccesso della precedente protesi d'anca fosse ascrivibile ad un errore tecnico dei chirurghi ortopedici dell'Ospedale di Narni. Peraltro, i Consulenti nominati hanno anche correttamente evidenziato che il fallimento protesico ben può essere ascritto ad altre ragioni, di carattere non articolare, “quali problemi vascolari (ad esempio trombosi venosa profonda, malattia occlusiva arteriosa), l'artrosi dell'anca o della colonna vertebrale lombare con/senza restringimento del canale vertebrale, problemi nervosi (come un neuroma del ramo infrapatellare del nervo safeno) o una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS, distrofia simpatica riflessa)”. Inoltre, la circostanza che la sintomatologia dolorosa sia persistita anche in seguito al successivo intervento di revisione chirurgica dell'impianto protesico effettuato presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo in data 06.03.2015 comprova che tale sintomatologia dolorosa non sia ascrivibile ad un malposizionamento della protesi da parte dei sanitari dell'Ospedale di pagina 6 di 10 Narni. Da ultimo, i Consulenti hanno anche evidenziato che i CC.TT. di
Parte Attrice hanno elencato numerosi profili di malposizionamento della protesi (“componente femorale antiversa, eccessiva rimozione dell'osso corticale anteriore del femore, che rendono instabile la protesi femorale, la componente tibiale ruotata leggermente in varo senza lo sloop posteriore…”) non provati dalle immagini radiodiagnostiche postoperatorie,
e, in ogni caso, costituenti, già in punto di allegazione, “difetti minimi che non potrebbero essere considerati come “causa” di patologia”, di rilievo talmente scarso da costringere gli stessi CC.TT. attorei ad individuare non una causa di fallimento, ma molteplici alternative ipotesi
“affermando una volta la mobilizzazione della componente femorale, poi un difetto della femoro-rotulea, infine un difetto della inclinazione della tibia con alterazione al carico”. Pertanto, ferma la comprovata insussistenza di difetti di posizionamento, i Consulenti nominati hanno evidenziato che neppure il Consulente tecnico di parte attrice ha saputo individuare una causa sicura del fallimento della protesizzazione ed hanno, dunque, ribadito che “nel suo insieme l'impianto protesico appare ben posizionato in assenza di evidenti difetti che possono essere considerati specifica causa di fallimento”. I Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente escluso l'ascrivibilità causale della persistente sintomatologia dolorosa sofferta dalla paziente ad una flogosi periprotesica imputabile a carenze igienico-organizzative dell'Ospedale di
Narni ovvero ad un malposizionamento della protesi d'anca a cura dei chirurghi ortopedici del medesimo Ospedale di Narni, concludendo per la sussistenza di un'ipotesi di “fallimento protesico senza causa apparente”.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico- legale svolta nel primo grado di giudizio.
5. Il secondo motivo d'impugnazione – a mente del quale l'appellante si duole dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla C.T.U. svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. come Persona_2 pedissequamente riportate nell'atto d'appello – è infondato e deve essere rigettato. I Consulenti nominati hanno, infatti, già esaustivamente risposto alle osservazioni svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. con motivazione correttamente condivisa dal Giudice Persona_2 di prime cure. L'appellante si duole, in particolare, dell'omessa valutazione delle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice circa: la necessità di nominare uno specialista radiologo al fine di pagina 7 di 10 valutare la corretta esecuzione dell'impianto protesico alla luce dei radiogrammi postoperatori del 21.07.2024; l'assenza delle proiezioni assiali negli esami radiodiagnostici eseguiti in data 21.07.2024;
l'erroneità della dimensione della protesi applicata dai chirurghi dell'Ospedale di Narni.
Ebbene, con riguardo all'asserita necessità di nominare uno specialista radiologo quale componente del Collegio Peritale, i Consulenti tecnici nominati hanno già correttamente osservato che la valutazione del corretto posizionamento di una artroprotesi non rientra nelle competenze (e nelle capacità) di un Radiologo, evidenziando che: “sono necessarie conoscenze relative alla fisiologia dell'osso e alla biomeccanica della artroprotesi che certamente rientrano piuttosto nel bagaglio culturale dell'Ortopedico.
Delle protesi di ginocchio vengono prodotti modelli diversi, da scegliere per il singolo paziente in rapporto alla anatomia e patologia del ginocchio dello stesso, con differenze nel posizionamento e nello strumentario da utilizzare. Tali competenze sono coagulate nella esperienza esclusiva di un
Chirurgo Ortopedico, che conosce l'esatta indicazione di una protesi piuttosto che di una altra, la modalità di impianto e l'utilizzo dello specifico strumentario, e sa valutare esaminando le immagini radiologiche se sono stati rispettati tutti i parametri per un corretto posizionamento della protesi. Ne è riprova che la “abituale” refertazione di una radiografia di un impianto protesico ad opera di “un qualunque” Radiologo si limita a descrivere sommariamente l'immagine ed eventualmente cennare
l'evidenza di grossolani aspetti patologici (cosa di fatto non avvenuta in questo caso), concludendo solitamente col consueto “…si invia allo specialista Ortopedico per le specifiche valutazioni”, ben noto agli
Ortopedici appunto, ma anche agli specialisti in Medicina Legale”.
Pertanto, avuto riguardo alla nomina di medico specialista in Ortopedia, unitamente allo specialista in Medicina Legale, quali componenti del
Collegio Peritale, il Giudice di prime cure – con motivazione integralmente condivisa dalla Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata – ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle doglianze dell'attrice e la piena attendibilità della valutazione delle immagini radiodiagnostiche del
21.07.2024 eseguita dal Collegio peritale e, segnatamente, dallo
Specialista Ortopedico, Prof. Del pari, i Consulenti hanno Controparte_3 confutato l'asserita carenza dello studio radiologico espletato in data
21.07.2024 per mancanza delle proiezioni assiali evidenziando che sulla pagina 8 di 10 base del medesimo studio radiologico, i chirurghi del Controparte_4 hanno proposto nuovo intervento di revisione chirurgica
[...] alla paziente nonché la medesima attrice ha fondato le proprie doglianze, dovendosene, dunque, desumere la completezza, l'esaustività e l'idoneità a vagliare l'operato dei chirurghi ortopedici che hanno impiantato la protesi al ginocchio. Infine, anche la dedotta erroneità della dimensione della protesi scelta dai chirurghi dell'Ospedale di Narni – peraltro neppure oggetto di iniziale contestazione ad opera dei Consulenti di parte attrice ma meramente asserita in sede di osservazioni alla C.T.U. – risulta confutata dal complessivo esito della C.T.U. medico-legale in cui i
Consulenti nominati – e, segnatamente, il Chirurgo Ortopedico, munito di competenze idonee a “valutare l'esatta indicazione di una protesi piuttosto che di una altra, la modalità di impianto e l'utilizzo dello specifico strumentario, e sa valutare esaminando le immagini radiologiche se sono stati rispettati tutti i parametri per un corretto posizionamento della protesi” – hanno costantemente ribadito la correttezza delle scelte tecniche nonché dell'esecuzione dell'intervento chirurgico di artoprotesi al ginocchio destro da parte dei sanitari dell'Ospedale di Narni.
Conclusivamente, dunque, i Consulenti nominati hanno correttamente escluso la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la sintomatologia dolorosa e le difficoltà motorie lamentate dalla paziente e l'operato dei sanitari dell'Ospedale di Narni.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 692/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione pagina 9 di 10 monocratica, in data 02.10.2023, pubblicata il 03.10.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 66/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano nella somma di euro 3.473,00, oltre
[...] accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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