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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/08/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo MAndini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 948/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Controparte_1
Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in
MA, via Piemonte n.38, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MA , iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto P.IVA_1 dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la CP_2
con sede legale in Siena (SI), Strada Statale 73 Levante n. 14, iscritta nel
[...]
Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale , nella sua CP_1 P.IVA_2 qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito
Notaio di MA in data 31/08/2018, Rep. n. 57298 - Racc. n. Persona_1
29003, registrato a MA 5 il 04/09/2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del Procuratore Speciale Dott. (C.F. - Controparte_3 C.F._1 nato a [...] il [...]), a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa Per_2 di Milano in data 17/09/2018, Rep. n. 268 - Racc. n. 201 (cfr. doc. 2),
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. AN BA AN (C.F.
– p.e.c. e fax C.F._2 Email_1
n. 06/83365811), ed elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in MA
(RM), via A. Bertoloni n. 29, giusta procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. con sede in MA, in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Stefanelli
(C.F. . PEC ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA Via A. Bertoloni n. 55
(C.F. ) domiciliato in MA, Corso Controparte_5 C.F._4
Trieste n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Catalano (C.F.
), pec ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in MA Via G. Ferrari 4 n. 55 nonché alla P.E.C. quale Email_3 domicilio digitale, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione.
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Fabio C.F._7
Ragozzino del Foro di MA (C.F. PEC: C.F._8
pag. 2/9 ), giusta procura depositata Email_4 telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12105/21 del Tribunale di MA.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale Controparte_8 cessionaria del credito vantato dal e, per essa, la sua Controparte_9 mandataria ha impugnato la sentenza n. 12105/21 con cui il Tribunale CP_2 di MA, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 26871/2016 emesso nei loro confronti su ricorso della banca, ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di MA, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento della residua minore somma di € 151.334,69, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 26871/2016 del 22.11.2016;
-Dispone la compensazione delle spese processuali, comprese quelle di CTU”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
NULLE LE PATTUIZIONI RELATIVE ALLA C.M.S.
pag. 3/9 ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA
PRONUNCIATO ULTRA PETITA
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
INFONDATA L'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE
PRETESE AVVERSARIE AVENTI AD OGGETTO GLI ADDEBITI SU
CONTO CORRENTE
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata,
- in via principale, accertare e dichiarare che le parti appellate sono debitrici in solido (quanto ai fideiussori, nei limiti delle fideiussioni rispettivamente rilasciate) verso la Banca odierna appellante per Euro 295.014,21 oltre interessi come da domanda;
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali oltre a rimborso spese generali (15%), IVA e CPA in relazione al primo grado (inclusa la fase monitoria) e al secondo grado di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così rispettivamente concluso: la società “1) rigettare l'appello proposto perché Controparte_10 infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
2) Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
: “1) in via preliminare e nel merito, rilevare d'ufficio e dichiarare la Controparte_5 nullità parziale della fideiussione omnibus del 2/2/2004 (all. 3) per quanto esposto in atto, in particolare pag. 4/9 degli articoli n. 2, 6 ed 8 e dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria;
2) in via subordinata, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
3) Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge”.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_11 Controparte_7
MA, contrariis reiectis, per i motivi sopra illustrati
- rigettare l'appello proposto per carenza di legittimazione attiva dell'appellante; o in subordine, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
- Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Alla udienza a trattazione scritta del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente richiesti e non ulteriormente richiesti, come da Decreto presidenziale.
Con il primo motivo la difesa della appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale, a suo dire, errato nel ritenere nulle le pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto presenti nei contratti per cui è causa affermando che tale pattuizione ha “un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato”.
Sostiene, infatti, la difesa appellante che “così come tutt'altro che genericamente dedotto dalla Banca nel corso del primo grado di giudizio, le clausole in questione non sono affatto indeterminate quanto alla base di calcolo né prive di causa giuridica”.
Al riguardo il ctu., le cui conclusioni sono state fatte proprie dal Primo Giudice, ha rilevato all'esito dell'esame della documentazione acquisita agli atti che:
pag. 5/9 “i contratti in atti (17.07.2000 e 15.01.2007) riportano la pattuizione dell'aliquota della commissione di massimo scoperto senza indicarne la modalità di calcolo;
• la commissione di massimo scoperto risulta applicata fino al II trimestre 2009 sul massimo utilizzo del trimestre, per un importo complessivo di € 21.573,98; • a partire dal III trimestre 2009 risulta applicata la commissione di affidamento, con aliquota dello 0,50% del fido accordato, per un importo complessivo di € 14.839,39.
Non si ha prova in atti di alcuna pattuizione della commissione in parola, né di alcuna comunicazione che preveda il passaggio dalla CMS alla commissione di affidamento”;
8. Che “la scrivente ha ritenuto di procedere ai conteggi annullando tutti gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto (in quanto applicata sull'utilizzato e pattuita senza indicazione della modalità di calcolo) e a titolo di commissione di affidamento (in quanto non legittimata da pattuizione scritta o da comunicazione di adeguamento ex art. 118 TUB)”;
Orbene, è condivisibile quanto affermato dal Primo Giudice laddove ha affermato:
“che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n. 870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito pag. 6/9 che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione”.
Ebbene, sulla indeterminatezza della base di calcolo della detta commissione non vi
è contestazione specifica neanche dalla appellante e il gravame si appalesa del tutto generico, essendosi l'appellante limitata ad un mero richiamo ad una pronuncia di merito del Tribunale di Napoli peraltro non condivisa, come sopra detto, dalla
Giurisprudenza di Legittimità.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui l'appellante si duole di una presunta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui avrebbe deciso su fatti mai dedotti dalle controparti, in particolare con specifico riferimento alla non corretta applicazione del ius variandi e della capitalizzazione degli interessi.
E' sufficiente osservare che, in disparte la circostanza che è stata posta in discussione da parte degli opponenti la sussistenza del credito e che, in virtù del principio dell'onere della prova spettante alla banca creditrice e dovendosi rideterminare il credito da essa vantato, non poteva il Giudice che prendere in considerazione tutte le voci determinative del credito, ivi compresi la operata capitalizzazione degli interessi e l'esercizio del ius variandi, sarebbe stato preciso onere dell'istituto fornire tutta la documentazione necessaria a fronte delle suddette contestazioni di credito e a riprova di esso, sicchè non vi è stata alcuna decisione ultra petita da parte del Tribunale tale che possa rendere la sentenza impugnata affetta da nullità.
Da ultimo, anche la terza ed ultima censura va respinta.
pag. 7/9 La appellante lamenta l'erroneo rigetto della eccezione di nullità da parte del
Tribunale.
Rileva tuttavia il Collegio, che nel caso di specie non si verte in una fattispecie di domanda di ripetizione di indebito, ma più semplicemente in una mera opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente richiesta di rideterminazione del credito ex adverso vantato per cui la eccezione è mal proposta essendo la stessa del tutto irrilevante come effettivamente evidenziato anche dal Primo Giudice.
Per i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni altra questione anche inerente la validità delle fideiussioini resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MA, definitivamente pronunciando sull'avverso avverso la sentenza n. 12105/21 del Tribunale di MA, proposto dalla nella sua CP_12 qualità di mandataria di assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti e, quanto alla
[...]
e dei loro rispettivi Controparte_10 Controparte_6 Controparte_7 difensori che si sono dichiarati antistatari, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna (quanto alla ed alla in modo unitario CP_5 CP_7 essendo rappresentate da un comune difensore) liquida in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
pag. 9/9
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo MAndini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo MAndini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 948/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025 tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Controparte_1
Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in
MA, via Piemonte n.38, capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MA , iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto P.IVA_1 dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la CP_2
con sede legale in Siena (SI), Strada Statale 73 Levante n. 14, iscritta nel
[...]
Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale , nella sua CP_1 P.IVA_2 qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito
Notaio di MA in data 31/08/2018, Rep. n. 57298 - Racc. n. Persona_1
29003, registrato a MA 5 il 04/09/2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del Procuratore Speciale Dott. (C.F. - Controparte_3 C.F._1 nato a [...] il [...]), a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa Per_2 di Milano in data 17/09/2018, Rep. n. 268 - Racc. n. 201 (cfr. doc. 2),
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. AN BA AN (C.F.
– p.e.c. e fax C.F._2 Email_1
n. 06/83365811), ed elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in MA
(RM), via A. Bertoloni n. 29, giusta procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. con sede in MA, in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Stefanelli
(C.F. . PEC ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA Via A. Bertoloni n. 55
(C.F. ) domiciliato in MA, Corso Controparte_5 C.F._4
Trieste n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Catalano (C.F.
), pec ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in MA Via G. Ferrari 4 n. 55 nonché alla P.E.C. quale Email_3 domicilio digitale, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione.
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Fabio C.F._7
Ragozzino del Foro di MA (C.F. PEC: C.F._8
pag. 2/9 ), giusta procura depositata Email_4 telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12105/21 del Tribunale di MA.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale Controparte_8 cessionaria del credito vantato dal e, per essa, la sua Controparte_9 mandataria ha impugnato la sentenza n. 12105/21 con cui il Tribunale CP_2 di MA, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 26871/2016 emesso nei loro confronti su ricorso della banca, ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di MA, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento della residua minore somma di € 151.334,69, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 26871/2016 del 22.11.2016;
-Dispone la compensazione delle spese processuali, comprese quelle di CTU”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
NULLE LE PATTUIZIONI RELATIVE ALLA C.M.S.
pag. 3/9 ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA
PRONUNCIATO ULTRA PETITA
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
INFONDATA L'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE
PRETESE AVVERSARIE AVENTI AD OGGETTO GLI ADDEBITI SU
CONTO CORRENTE
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata,
- in via principale, accertare e dichiarare che le parti appellate sono debitrici in solido (quanto ai fideiussori, nei limiti delle fideiussioni rispettivamente rilasciate) verso la Banca odierna appellante per Euro 295.014,21 oltre interessi come da domanda;
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali oltre a rimborso spese generali (15%), IVA e CPA in relazione al primo grado (inclusa la fase monitoria) e al secondo grado di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così rispettivamente concluso: la società “1) rigettare l'appello proposto perché Controparte_10 infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
2) Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
: “1) in via preliminare e nel merito, rilevare d'ufficio e dichiarare la Controparte_5 nullità parziale della fideiussione omnibus del 2/2/2004 (all. 3) per quanto esposto in atto, in particolare pag. 4/9 degli articoli n. 2, 6 ed 8 e dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria;
2) in via subordinata, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
3) Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge”.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_11 Controparte_7
MA, contrariis reiectis, per i motivi sopra illustrati
- rigettare l'appello proposto per carenza di legittimazione attiva dell'appellante; o in subordine, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
- Con vittoria di compensi, spese ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Alla udienza a trattazione scritta del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente richiesti e non ulteriormente richiesti, come da Decreto presidenziale.
Con il primo motivo la difesa della appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale, a suo dire, errato nel ritenere nulle le pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto presenti nei contratti per cui è causa affermando che tale pattuizione ha “un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato”.
Sostiene, infatti, la difesa appellante che “così come tutt'altro che genericamente dedotto dalla Banca nel corso del primo grado di giudizio, le clausole in questione non sono affatto indeterminate quanto alla base di calcolo né prive di causa giuridica”.
Al riguardo il ctu., le cui conclusioni sono state fatte proprie dal Primo Giudice, ha rilevato all'esito dell'esame della documentazione acquisita agli atti che:
pag. 5/9 “i contratti in atti (17.07.2000 e 15.01.2007) riportano la pattuizione dell'aliquota della commissione di massimo scoperto senza indicarne la modalità di calcolo;
• la commissione di massimo scoperto risulta applicata fino al II trimestre 2009 sul massimo utilizzo del trimestre, per un importo complessivo di € 21.573,98; • a partire dal III trimestre 2009 risulta applicata la commissione di affidamento, con aliquota dello 0,50% del fido accordato, per un importo complessivo di € 14.839,39.
Non si ha prova in atti di alcuna pattuizione della commissione in parola, né di alcuna comunicazione che preveda il passaggio dalla CMS alla commissione di affidamento”;
8. Che “la scrivente ha ritenuto di procedere ai conteggi annullando tutti gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto (in quanto applicata sull'utilizzato e pattuita senza indicazione della modalità di calcolo) e a titolo di commissione di affidamento (in quanto non legittimata da pattuizione scritta o da comunicazione di adeguamento ex art. 118 TUB)”;
Orbene, è condivisibile quanto affermato dal Primo Giudice laddove ha affermato:
“che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n. 870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito pag. 6/9 che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione”.
Ebbene, sulla indeterminatezza della base di calcolo della detta commissione non vi
è contestazione specifica neanche dalla appellante e il gravame si appalesa del tutto generico, essendosi l'appellante limitata ad un mero richiamo ad una pronuncia di merito del Tribunale di Napoli peraltro non condivisa, come sopra detto, dalla
Giurisprudenza di Legittimità.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui l'appellante si duole di una presunta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui avrebbe deciso su fatti mai dedotti dalle controparti, in particolare con specifico riferimento alla non corretta applicazione del ius variandi e della capitalizzazione degli interessi.
E' sufficiente osservare che, in disparte la circostanza che è stata posta in discussione da parte degli opponenti la sussistenza del credito e che, in virtù del principio dell'onere della prova spettante alla banca creditrice e dovendosi rideterminare il credito da essa vantato, non poteva il Giudice che prendere in considerazione tutte le voci determinative del credito, ivi compresi la operata capitalizzazione degli interessi e l'esercizio del ius variandi, sarebbe stato preciso onere dell'istituto fornire tutta la documentazione necessaria a fronte delle suddette contestazioni di credito e a riprova di esso, sicchè non vi è stata alcuna decisione ultra petita da parte del Tribunale tale che possa rendere la sentenza impugnata affetta da nullità.
Da ultimo, anche la terza ed ultima censura va respinta.
pag. 7/9 La appellante lamenta l'erroneo rigetto della eccezione di nullità da parte del
Tribunale.
Rileva tuttavia il Collegio, che nel caso di specie non si verte in una fattispecie di domanda di ripetizione di indebito, ma più semplicemente in una mera opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente richiesta di rideterminazione del credito ex adverso vantato per cui la eccezione è mal proposta essendo la stessa del tutto irrilevante come effettivamente evidenziato anche dal Primo Giudice.
Per i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni altra questione anche inerente la validità delle fideiussioini resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MA, definitivamente pronunciando sull'avverso avverso la sentenza n. 12105/21 del Tribunale di MA, proposto dalla nella sua CP_12 qualità di mandataria di assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti e, quanto alla
[...]
e dei loro rispettivi Controparte_10 Controparte_6 Controparte_7 difensori che si sono dichiarati antistatari, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna (quanto alla ed alla in modo unitario CP_5 CP_7 essendo rappresentate da un comune difensore) liquida in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
pag. 9/9
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo MAndini