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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.6.2024 da
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
PIERENRICO SCALETTARIS e MARCO GALLETTI, presso il cui studio in Udine, Piazza
Garibaldi n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Presidente in carica, dott. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 25.7.2024, dall'Avv. VALENTINA COCUZZA dell'Avvocatura della Regione, presso la cui sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, risulta elettivamente domiciliata, come da mandato rilasciato su atto separato
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
30.4.2024, notificata il 22.5.2024 – “revoca concessione contributi regionali”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note del 14.2.2025:
“voglia la Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, Prima sezione civile, Giudice dott.ssa Sabrina Cicero, n. 443/24 del 30.4.2024 notificata dall'avv. Valentina Cocuzza agli scriventi in data 22.5.2024; in via principale: accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca della concessione del contributo di cui alle premesse e conseguentemente accertarsi il diritto dell'attrice appellante alla erogazione del contributo stesso per l'intera somma di euro 40.265,33, con consequenziale rigetto della domanda riconvenzionale svolta e con vittoria di spese per il primo e secondo grado di giudizio.”
Per l'appellata: come da note del 13.2.2025:
“
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434
c.p.c, per genericità e per difetto di interesse;
2. Nel merito rigettare l'appello stante la palese infondatezza e confermare integralmente la sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste inclusa la condanna a restituire la somma di euro 28.185,73 oltre a interessi.
Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2021 Parte_1
(di seguito anche solo ) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste
[...] Parte_1
la (di seguito anche solo chiedendo di Controparte_1 CP_1
accertare il proprio diritto al contributo già concessole dalla convenuta, e successivamente revocato, di euro 40.265,33 e a ritenere definitivamente l'acconto del 70%, già erogato, pari a euro 28.185,73, nonché di condannare la a pagare il residuo 30% del contributo per CP_1
la somma capitale di euro 12.079,60, oltre a oneri, interessi e rivalutazione sino alla data del saldo.
Il tutto, previa disapplicazione, ai sensi degli art. 4 e 5 all. E L. n. 2248/2865:
- del decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione
Autonoma Friuli-Venezia-Giulia n. 4735/LAVFORU del 5 maggio 2021, Prenumero 4847 di dichiarazione di decadenza totale dall'aiuto concesso in favore della Controparte_3
sulla base dell'art. 15-ter L.R. FVG n. 20/2005, in uno con la presupposta nota prot.
[...]
n. 94443/P del medesimo Direttore;
- nonché del Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del
Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della L.R. FVG 20/2025, adottato con D.P.Reg. 97/Pres del 2020.
In subordine, chiedeva il risarcimento del danno subito per effetto della lesione del legittimo affidamento ingenerato dal provvedimento di ammissione al beneficio, da quantificarsi in una somma almeno pari al contributo ottenuto.
Il contenzioso si riferiva al procedimento relativo alla concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti gestori pubblici e privati dei nidi di infanzia, esercitanti nella Regione
FVG, che la Direzione regionale lavoro, formazione istruzione e famiglia eroga in base all'art. 15 ter della L.R. 20/2005 e al relativo Regolamento 17 luglio 2020 n. 97 (di seguito anche solo Regolamento), al fine di assicurare il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.
Parte attrice esponeva: di essere un soggetto accreditato per la gestione di asili nido di infanzia nel territorio regionale, ed in particolare dell'asilo nido “La Libellula” sito in Gonars (UD), del quale aveva avuto la gestione in appalto dal a partire dall'anno scolastico CP_4
2011/2012; che in data 18 agosto 2020 aveva presentato domanda per avere accesso al
“contributo per l'abbattimento delle rette” (pag. 3) tramite l'erogazione di fondi stanziati per l'anno scolastico 2019/2020, domanda che era stata ammessa dalla Regione con decreto n.
22882 del 18 novembre 2020; che con successivo decreto n. 23077 dd. 19 novembre 2020 era stato concesso un contributo di euro 40.265,33, e disposta la liquidazione anticipata del 70% della somma, con termine per la presentazione del rendiconto (e saldo del 30%) al 31 marzo
2021; che aveva concluso l'anno scolastico 2019/2020 e – venendo a scadenza l'affidamento dell'appalto da parte dell'ente locale – aveva partecipato alla gara per il rinnovo della concessione della gestione del servizio per gli anni 2021-2029, gara dalla quale, tuttavia, era uscita perdente;
che, prima di cessare definitivamente l'attività gestoria nel gennaio 2021, su richiesta del aveva proseguito l'attività nel primo quadrimestre 2020/2021, ossia sino CP_4
alla fine di dicembre 2020, con relativo abbattimento delle rette in tale periodo;
che il 31 marzo 2021, in adempimento delle prescrizioni del decreto di concessione, aveva presentato il rendiconto delle spese sostenute per l'anno educativo 2019/2020, dando conto dell'effettivo abbattimento delle rette operato in tale anno educativo;
che, tuttavia, con nota prot. 94443/P del 14 aprile 2021, la Controparte_5
aveva comunicato l'avvio del procedimento
[...] di revoca del contributo concesso per violazione dell'art. 12 co. 3 del regolamento di cui al
D.P.Reg. 17 luglio 2020 n. 097/Pres, avendo la società cessato il servizio l'anno successivo a quello di erogazione del contributo;
e che, poi, nonostante le proprie deduzioni difensive, con decreto n. 4735/LAVFORU del 5 maggio 2021, Prenumero 4847 il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione aveva dichiarato la decadenza totale dall'aiuto, cui aveva fatto seguito la nota prot. 110331/P del 7 maggio 2021, con la quale la
Regione aveva richiesto la restituzione, entro 30 giorni, della prima tranche del contributo, pari a euro 28.185,73 oltre interessi.
L'attrice lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di cui chiedeva la disapplicazione per i seguenti motivi:
I) erronea e falsa applicazione dei presupposti per la revoca integrale del contributo, in assenza di cessazione dell'attività.
Sul piano fattuale, sosteneva – sulla base di una lettura coordinata degli artt. 12 co. 3 e dell'art. 4 del Regolamento n. 97/2020 – che ciò che rileverebbe, ai fini della revoca, non sarebbe la cessazione dell'attività di gestione dell'asilo nido finanziato da parte del soggetto beneficiario, bensì la circostanza che quest'ultimo non abbia assicurato la continuità del servizio, continuità che era stata assicurata, avendo gestito l'asilo di Gonars fino a Parte_1 dicembre 2020, garantendo altresì l'abbattimento delle rette per tale periodo.
In diritto, non sussisteva cessazione dell'attività, in quanto il riferimento all'<> di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento non andrebbe riferito alla “gestione dell'asilo nido finanziato”, bensì in generale all'attività di impresa della società beneficiaria del contributo;
ciò, sia in quanto quando il Regolamento aveva inteso riferirsi alla gestione dell'asilo nido finanziato aveva adoperato il termine <> (v. art. 1 co. 1 e art. 2) e non il termine
<>, sia in quanto una diversa interpretazione condurrebbe a esiti irragionevoli, quali quello di obbligare il beneficiario a restituire il contributo già utilizzato in favore dei cittadini anche quando la cessazione del servizio dipenda da cause a lui non imputabili, e quello di prevedere un obbligo di abbattimento delle rette anche per l'anno successivo senza alcuna garanzia di ottenere il relativo contributo. II) illegittimità del Regolamento per eccesso di delega, dal momento che l'art. 15 ter, co. 3
L.R. FVG n. 20/2005 attribuisce allo stesso il solo potere di stabilire “criteri e modalità di ripartizione del fondo” e non anche finalità diverse da quelle indicate nella legge di riferimento – quale quella di dare continuità al servizio – ed eventuali cause di revoca.
Inoltre, era lamentata l'errata interpretazione dell'art. 4, co. 6 L.R. 20/2005 titolato < dei beneficiari>>, la quale andrebbe interpretata nel senso che la revoca della concessione operi solo in caso di cessata attività imprenditoriale imputabile al soggetto stesso, non anche nel caso in cui questa sia venuta meno per ragioni diverse, quale la perdita dell'appalto, come nel caso posto a fondamento della revoca oggetto di causa. L'unica causa atta a giustificare la revoca del beneficio sarebbe dunque quella prevista dall'art. 12 co. 3 del succitato
Regolamento, ossia il mancato abbattimento delle rette nell'anno oggetto di contribuzione pubblica ove, in caso contrario, si esporrebbero i soggetti gestori a un'alea sproporzionata circa la possibile revoca dei contributi in corso d'opera e, in caso di revoca, si imporrebbe loro una misura patrimoniale abnorme.
III) violazione della disciplina in tema di giusto procedimento amministrativo, ed in particolare illegittimità della determinazione per omessa valutazione delle argomentazioni proposte in sede di osservazioni e conseguente carenza motiva, ex artt. 3 e 10 bis, L. 241/1990.
IV) violazione del legittimo affidamento: la Regione era a conoscenza del fatto che Parte_1 avrebbe cessato la propria attività presso l'asilo di Gonars con l'anno 2019/2020; cionondimeno aveva erogato il contributo, ingenerando così nell'attrice il convincimento legittimo di averne pieno diritto, così che essa aveva proceduto con l'abbattimento delle rette;
la revoca della concessione avrebbe quindi prodotto un danno economico per lesione del legittimo affidamento pari al deficit prodotto dall'abbattimento delle rette nell'anno scolastico
2019/2020 e non ripianato dai fondi richiesti.
2. Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice CP_1
e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo già erogato.
Premetteva come la legge regionale n. 20/2005 disciplini il “sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” avvalendosi di tre diversi strumenti: Fondo per l'abbattimento delle rette (art. 15); Fondo per le spese di investimento (art. 15 bis); Fondo per il contenimento delle rette (art. 15 ter), e che sebbene parte attrice avesse impropriamente utilizzato, nel proprio atto, il termine “abbattimento” delle rette in luogo di “contenimento” delle rette, si trattasse invero di istituti differenti e soltanto quest'ultimo formasse oggetto del giudizio.
Precisava, con riferimento al Fondo contenimento rette, che i soggetti gestori stabiliscono direttamente e autonomamente le tariffe praticate alle famiglie con l'unico impegno richiesto di mantenerle pressoché inalterate di anno in anno limitando l'aumento nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Rilevava quindi che il citato art. 15 ter prevede l'erogazione di contributi direttamente ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi, demandando a successivo regolamento – costituito dal D.P.Reg. 97/2020 -
l'individuazione dei criteri di riparto e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi.
Illustrata la disciplina del Regolamento relativamente alle condizioni (individuate nella continuità dell'esercizio del servizio e nel contenimento delle rette nell'anno educativo successivo), all'importo, ai soggetti beneficiari e alla revoca del contributo, e ripercorsa la vicenda fattuale oggetto di causa, la rilevava, quanto alle doglianze dell'attrice: CP_1
- che il provvedimento di revoca era legittimo, atteso che aveva cessato l'attività di Parte_1 erogazione del servizio relativamente all'asilo di Gonars in data 31.12.2020, e dunque senza concludere l'anno educativo per il quale aveva l'obbligo di contenere le rette, ossia fino al
31.7.2021, in violazione degli art. 1, co. 3, e dell'art. 12 del Regolamento n. 97/2020;
- che col termine <> la norma si riferisce alla precipua attività di gestione dell'asilo nido finanziato, non certo all'attività d'impresa generica svolta dal soggetto appaltatore;
- che nessun danno si era prodotto in capo all'attrice, in quanto l'impegno al contenimento per l'anno corrente 2019/2020 era già stato rifuso con il contributo erogato nel 2019 a titolo di anticipo, e nel 2020 a titolo di saldo, per un totale di euro 51.256,71.
3. All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 443/24, con cui rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, come il Regolamento n. 97/2020, limitandosi a definire e precisare i criteri e modalità dell'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 20/2005, fosse del tutto coerente con quest'ultima che ad esso aveva delegato la disciplina di tali aspetti;
né esorbitava dal perimetro del rinvio operato dalla legge regionale la disposizione regolamentare relativa alla possibilità di revoca dei contributi, essendo < derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi>> espressamente previsti dall'art. 15 ter, co. 1 lett. c) L.R. 20/2025.
Evidenziava, in secondo luogo, che la revoca era ricollegata alla cessazione della specifica attività per la quale era stato erogato il contributo, “stante l'evidente personalità della concessione, attribuita su domanda individuale e personale dell'operatore economico” (pag.
12), e non alla cessazione dell'attività imprenditoriale in generale, e che la legge regionale non attribuiva alcuna rilevanza, ai fini della revoca, alla circostanza che la cessazione fosse o no imputabile al soggetto interessato.
Escludeva l'esistenza di un legittimo affidamento in capo a in ordine al diritto al Parte_1
contributo, sia in quanto l'attrice non aveva provato di avere messo al corrente la CP_1
della durata della propria attività e del regime di appalto pubblico in cui la stessa era esercitata, sia in quanto non era configurabile in capo alla un onere di informazione al riguardo. CP_1
Considerato pertanto legittimo il provvedimento di revoca dei contributi, il Tribunale respingeva la domanda dell'attrice, che condannava a restituire alla in accoglimento CP_1
della riconvenzionale da questa formulata, la somma di Euro 28.185,73, oltre interessi.
4. Ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1
tre motivi.
4.1 Con il primo, l'appellante - premesso che “con il presente appello non si censura tanto il mancato accertamento della illegittimità del regolamento regionale, quanto le conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla accertata legittimità” (pag. 4 atto di citazione in appello) e che “non si coltivano, perciò ulteriormente le doglianze relative all'eccesso di delega nel passaggio da legge regionale a norma regolamentare” (pag. 5) - ha lamentato che il giudice di primo grado – accertata la legittimità della previsione di revoca del contributo in ipotesi di cessazione dell'attività nell'anno successivo all'anno educativo in corso – abbia da ciò tratto la erronea conseguenza logica che il requisito della cessazione dell'attività debba intendersi
“nel senso che il determinato soggetto beneficiario del contributo debba svolgere quel servizio anche nell'anno successivo al provvedimento di concessione del contributo” (pag.
5).
Secondo l'appellante, tale interpretazione produrrebbe effetti “devastanti” e “paradossali” in quanto “Chiunque apra un nido, abbatta le rette garantendo il servizio e anticipando costi che la regione si è impegnata a riconoscergli sa PER CERTO che l'ultimo anno di attività
(anno nel quale ha comunque abbattuto le rette e anticipato i costi) andrà in perdita” (pag.
5).
“Da qui” – ha concluso l'appellante – “il senso della censura che era stata mossa in primo grado alla legittimità del regolamento regionale: la stessa doveva intendersi non come una illegittimità per contrasto con la legge regionale, ma come: illegittimità del regolamento se lo si interpreta come obbligo per vedersi riconosciuto una somma a cui si ha diritto solo se si garantisce (a quale costo?) il servizio l'anno seguente” (pag. 6).
4.2 Con il secondo motivo ha censurato il passaggio in cui, a pag. 12 della sentenza, il giudice ha affermato che la società attrice non avesse diritto a ritenere i contributi anche se l'attività era stata in concreto realizzata e proseguita da un soggetto terzo, e che l'unico presupposto indefettibile per ottenere la concessione del contributo è “che detta attività prosegua nell'anno seguente”.
Ha ribadito che il requisito della prosecuzione dell'attività dovrebbe essere ragionevolmente interpretato in uno dei seguenti modi: se riferito personalmente al beneficiario del contributo, la revoca sarebbe giustificata soltanto in caso di chiusura dell'attività imputabile al beneficiario, altrimenti si esporrebbe quest'ultimo alla perdita automatica del contributo nell'ultimo anno di attività; se, invece, si intendesse la prosecuzione come riferita in generale all'attività di gestione di nido, a prescindere da chi la eserciti, allora le ragioni della cessazione dell'attività da parte del beneficiario sarebbero irrilevanti.
Tale seconda interpretazione sarebbe più coerente con la ratio del contributo, consistente nel garantire al gestore privato un equilibrio finanziario fornendo un servizio essenziale per la collettività e contenendo i relativi costi a carico dell'utenza. E, in tale ottica (garantire la continuità del servizio alla collettività), la circostanza che il servizio sia garantito dal beneficiario ovvero da soggetti terzi sarebbe irrilevante.
Da qui anche la correttezza della dichiarazione resa dall'attrice agli uffici regionali in sede di rendicontazione, secondo cui il servizio sarebbe stato reso in tutto l'anno scolastico
2020/2021.
4.3 Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il contributo revocato debba riferirsi all'anno educativo in corso al momento della prosecuzione della domanda
(2019/2020) – periodo in cui essa aveva gestito l'asilo e, facendo affidamento sulla contribuzione regionale, aveva operato in perdita anticipando le somme “per abbattere le rette” – e non all'anno educativo successivo (2020/2021), in cui era avvenuta la cessazione dell'attività (pag. 10 atto di citazione in appello).
In altri termini, costituendo le somme in oggetto non un anticipo pro futuro, ma un rimborso delle perdite già subite nella erogazione del servizio, “il diritto a ottenere l'erogazione […] rimarrebbe intatto” (pag. 10) per l'annualità in cui il servizio è stato effettivamente svolto, indipendentemente dalla circostanza che l'attività sia o meno proseguita nell'anno successivo a quello della domanda.
ha quindi concluso per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di Parte_1
revoca della concessione del contributo e del proprio diritto alla erogazione dell'intera somma di euro 40.265,33, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, e la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituita la la quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione per due distinte ragioni, la prima derivante dall'omessa indicazione dei capi della sentenza appellati, e la seconda dall'omessa impugnazione dell'accertamento della legittimità del Regolamento, la quale determinerebbe la carenza di interesse a lamentare l'illegittimità del provvedimento di revoca, che del Regolamento costituisce fedele applicazione.
5.1 Nel merito, quanto al primo motivo riguardante l'interpretazione del termine “cessazione”
(dell'attività), ha sostenuto che l'art. 12, co. 3 del Regolamento debba essere letto congiuntamente ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dello stesso Regolamento, che dispongono che possono presentare domanda di contenimento delle rette i soggetti che, nell'anno educativo successivo a quello in corso daranno continuità al servizio e che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rete a carico delle famiglie.
E' quindi il soggetto che ha presentato domanda a obbligarsi a dare continuità al servizio, con la conseguenza che, se ciò – come nel caso in esame - non si verifica, legittimamente viene revocato il contributo.
In secondo luogo, ha ribadito che per “cessazione di attività” vada intesa, ai fini della revoca, la cessazione di quel determinato servizio per il quale era stata presentata la domanda di contenimento delle rette.
5.2 La ha quindi lamentato la scarsa chiarezza del secondo motivo, con il quale CP_1
l'appellante non aveva specificato l'errore del Tribunale nell'escludere che i contributi possano essere ritenuti nel caso in cui l'attività prosegua a opera di un soggetto terzo, diverso dal beneficiario, soggetto di cui peraltro nella specie “non si sa nulla” (pag. 22 della comparsa di risposta), neppure in relazione all'importo delle rette applicate e all'assunzione dell'obbligo al relativo contenimento.
5.3 L'appellata ha contestato anche la fondatezza dell'ultimo motivo, rilevando che la cessazione del servizio nel corso dell'anno educativo successivo a quello in cui viene avanzata la domanda di contributo non consente di fruire del beneficio economico in quanto viene meno il parametro di riferimento, previsto dal regolamento, fondamentale per l'accesso al beneficio medesimo, quale il contenimento delle rette per l'anno educativo successivo. E tale conclusione era stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la recente sentenza dd.
16.5.2024, con riferimento all'impianto normativo che, pur previgente (art. 9, co. 18 e 19 L.R.
22/2010, e relativo regolamento attuativo), prevedeva i medesimi requisiti per la concessione e la revoca del contributo in esame.
Ha infine ribadito che l'impegno a contenere le rette per l'anno in corso (anno educativo
2019/2020) era già stato rifuso alla con il contributo erogato nel 2019 a titolo di Parte_1
anticipo e nel 2020 a titolo di saldo, pari a euro 51.256,71, rappresentando il 2019/2020 l'anno educativo successivo al momento della presentazione della domanda avvenuta in data
31.7.2019.
La ha quindi insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
15.4.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per due distinti profili. CP_1
7.1 Il primo attiene alla mancata chiara indicazione, da parte dell'appellante, dei capi della sentenza impugnati.
La prima doglianza è infondata.
Si osserva che , nell'impugnare il capo di rigetto della domanda, ha specificamente Parte_1
esposto le argomentazioni, contrapposte alle motivazioni della sentenza appellata, idonee – in tesi – a confutarle, e ha richiesto nelle conclusioni in modo espresso – contrariamente a quanto sostenuto dalla (“controparte non ha neppure richiesto la riforma della CP_1 sentenza …”; pag. 13 della comparsa di risposta) la “riforma” della pronuncia impugnata. 7.2 Quanto al secondo profilo di inammissibilità, la ha allegato che , non CP_1 Parte_1
dolendosi più dell'illegittimità del Regolamento, non avrebbe interesse ad agire per l'illegittimità del provvedimento di revoca che costituisce fedele applicazione del
Regolamento più non contestato.
Dalla rinuncia dell'appellante a coltivare le doglianze, mosse in primo grado, relative all'eccesso di delega del Regolamento e al contrasto con l'art. 15 ter L.R. 20/2005 (v. motivo sub II dell'atto di citazione), non deriva la conseguenza dedotta dall'appellata, in quanto i motivi di appello prescindono dall'illegittimità del Regolamento, attenendo all'interpretazione, censurata come illogica, delle norme regolamentari assunta dalla CP_1
e condivisa dal giudice di primo grado.
Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Con il primo motivo, ha contestato che la disposizione di cui all'art. 12, co. 3 del Parte_1
Regolamento, che prevede la revoca del contributo in caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso, debba interpretarsi nel senso che il soggetto beneficiario del contributo sia tenuto a svolgere lo specifico servizio oggetto di contributo anche nell'anno successivo al provvedimento di concessione del contributo stesso
(pag. 5 dell'atto di appello).
8.1 La legge regionale FVG 18.8.2005, n. 20 ( la prima infanzia>>) prevede, all'art. 15-ter, introdotto dall'art. 7, comma 50, della legge regionale n. 24/2019, l'istituzione, a partire dall'anno 2000, di un Fondo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, <destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20>> (comma 1) e le cui dotazioni sono costituite da < conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni
o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1 (comma 2)>>.
I successivi commi dispongono che con regolamento regionale siano stabiliti <i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo>> (comma 3), e <disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi>> (comma 3 bis).
Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.P.Reg. 17.7.2020, n. 097/Pres., che – per quanto qui rileva – prevede: - che <La concessione e l'erogazione dei contributi sono condizionati alla continuità dell'esercizio del servizio e al contenimento delle rette nell'anno educativo successivo>> (art. 1, co. 3);
- che <L'importo del contributo è determinato in applicazione dei criteri di cui all'articolo
6 e, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda
e le entrate riferibili al medesimo periodo>> (art. 1, co. 4);
- che <Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso>> (art. 4, co. 1);
- che <Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso>> (art. 4, co. 2);
- che <In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000,
a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione>> (art. 12, co. 3).
8.2 Dal complesso normativo emerge quindi che i soggetti titolati (art. 3 del Regolamento: a. gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d'infanzia presenti nel territorio regionale e in possesso del necessario accreditamento;
b. i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7 e che svolgeranno l'attività nell'anno educativo successivo) sono tenuti a presentare di domanda di accesso al contributo dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno (art. 7), impegnandosi, per l'anno educativo successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda, a continuare l'attività e a contenere le rette entro un certo limite calcolato sulla base dell'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso, cui è applicabile una determinata maggiorazione. Il contributo, da un lato, è determinato ex ante < bambini accolti>> (art. 6) e, comunque <
e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo>> (art. 1, co. 4); dall'altro, è concesso subordinatamente all'impegno del gestore a continuare l'attività e a contenere le rette per l'anno successivo, laddove il mancato verificarsi di una sola o di entrambe queste condizioni legittima la revoca.
Tale sistema risponde alla ratio del contributo, che consiste nell'incentivare il gestore a contenere i costi a carico delle famiglie assicurandogli un contributo calcolato secondo le spese dell'anno educativo in corso, ma condizionato alla continuazione del servizio e al mantenimento della limitazione dei costi delle rette per l'anno educativo successivo. Si tratta quindi, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla Regione
(Consiglio di Stato, sent. dd. 18.4.2024, Reg. Ric. 8614/2021), non di una misura di sostegno o rimborso in favore del gestore, ma di un'agevolazione finalizzata al contenimento delle rette a carico dell'utenza per l'accesso al servizio di nido d'infanzia.
Detto altrimenti, il gestore riceve il contributo non perché ha tenuto le rette calmierate nell'anno corrente e dunque ha maturato un diritto al rimborso delle perdite, ma solo ed esclusivamente perché si è impegnato a non aumentarle nell'anno successivo.
8.3 Ciò posto, si osserva come l'interpretazione, fatta propria dalla sentenza impugnata, dell'art. 12, co. 3 del Regolamento, che sanziona con la revoca del contributo la <cessazione
… dell'attività>> nell'anno successivo, interpretazione secondo cui la cessazione deve essere riferita a quella specifica attività per la quale è stato concesso il contributo, è per un verso del tutto coerente con la logica del sistema, volta a incentivare la limitazione dei costi a carico delle famiglie, e per altro verso rispondente all'univoca lettera delle disposizioni regolamentari le quali, condizionando la concessione ed erogazione dei contributi alla continuità dell'esercizio <del servizio>> (art. 1, co. 3) nell'anno educativo successivo, e legittimando alla presentazione della domanda esclusivamente coloro che daranno continuità
<al servizio>> nell'anno educativo successivo a quello in corso (art. 4, co. 1), ricollegano espressamente l'incentivo all'impegno (e al relativo adempimento) assunto dal gestore di assicurare continuità a quello specifico servizio per il quale è stato concesso il contributo.
8.4 Quanto al rilievo dell'appellante, secondo cui tale interpretazione condurrebbe all'effetto irragionevole di negare, nell'ultimo anno di attività - che come tale non è seguito da un anno successivo - il contributo al gestore che pur abbia contenuto le rette e garantito il servizio, si osserva che il fatto che in caso di cessazione dell'attività in un determinato anno non sia dovuto il contributo per l'anno educativo precedente consegue alla logica di incentivo al contenimento dei costi cui risponde il contributo, cui sono del tutto estranee forme di sostegno dell'attività del gestore o di rimborso di perdite.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti richiesti per la revoca Parte_1
del contributo, sostenendo che la continuità del servizio non era venuta meno, in quanto il servizio sul territorio era proseguito, dopo la cessazione del dicembre 2020 e a decorrere dal gennaio 2021, essendo svolto da altro soggetto. Conseguentemente, solo da quel momento era venuto meno il proprio diritto al “riconoscimento economico per la differenza tra retta potenzialmente richiesta e retta calmierata” (pag. 9 dell'atto di appello).
9.1 L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
La continuità del servizio va riferita – a pena di revoca del contributo – allo specifico gestore che, presentando la domanda, si era assunto il relativo obbligo. Non può cioè sostenersi che la continuità del servizio persista, in quanto nel servizio sia subentrato altro gestore.
E, invero, l'obbligo di assicurare <continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso >>… e <contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso>> è assunto dal soggetto che ha presentato domanda ed è risultato beneficiario (art. 4 del Regolamento).
Ed è l'inadempimento di tali obblighi da parte dello stesso beneficiario che determina ai sensi del successivo art. 12, co. 3 la revoca del contributo, a nulla rilevando che – in tesi – il servizio sia stato proseguito da altro gestore.
9.2 Né il Regolamento attribuisce alcuna rilevanza alle ragioni della cessazione dell'attività,
e quindi all'imputabilità o no di questa a fatto del gestore, dovendosi in ogni caso evidenziare come, nella specie, la causa della cessazione di dal servizio fu la mancata Parte_1
aggiudicazione della gara per la gestione del nido d'infanzia di Gonars per il periodo 1.1.2021
– 31.7.2029, aggiudicazione in ordine alla quale, al momento di presentazione della domanda di contributo, nessun affidamento poteva vantare, esponendosi quindi Parte_1
consapevolmente al rischio – effettivamente avveratosi – della successiva revoca del contributo richiesto per il caso di aggiudicazione ad altro gestore.
Va dunque respinto pure il secondo motivo. 10. Con il terzo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, respingendo la Parte_1
domanda, le abbia negato il riconoscimento dei “contributi maturati e ottenuti per il periodo in cui ha effettivamente svolto il servizio (anno scolastico 2019/20)” (pag. 11 dell'atto di appello).
10.1 La pretesa muove dal presupposto che “le somme in questione non si riferiscono a un anticipo pro futuro ma riguardano servizi già erogati” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ma, come si è già osservato, la ratio sottesa all'erogazione dei contributi non è di assicurare ai gestori un sostegno all'attività di impresa o un rimborso dei costi sostenuti per “servizi già erogati”, ma di contenere la spesa per le famiglie utenti del servizio.
La circostanza che il contributo si riferisca a spese già sostenute e a un periodo in cui il servizio è stato effettivamente gestito, non significa che esso non possa essere revocato per fatti avvenuti nell'anno successivo.
E' invero proprio il sistema del contenimento delle rette che prevede che il contributo venga erogato in misura non eccedente la differenza fra entrate e spese dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, ma sia concesso subordinatamente all'impegno del gestore a continuare l'attività e a contenere le rette per l'anno successivo, con la conseguenza che, qualora una delle due condizioni – come avvenuto nella specie con la cessazione dell'attività nel mese di dicembre 2020 - non si verifichi, il contributo viene legittimamente revocato.
11. Disatteso quindi anche il terzo motivo di gravame, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza appellata.
12. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità media) relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
12.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 221/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in
Euro 8.470,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.6.2024 da
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
PIERENRICO SCALETTARIS e MARCO GALLETTI, presso il cui studio in Udine, Piazza
Garibaldi n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Presidente in carica, dott. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 25.7.2024, dall'Avv. VALENTINA COCUZZA dell'Avvocatura della Regione, presso la cui sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, risulta elettivamente domiciliata, come da mandato rilasciato su atto separato
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
30.4.2024, notificata il 22.5.2024 – “revoca concessione contributi regionali”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note del 14.2.2025:
“voglia la Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, Prima sezione civile, Giudice dott.ssa Sabrina Cicero, n. 443/24 del 30.4.2024 notificata dall'avv. Valentina Cocuzza agli scriventi in data 22.5.2024; in via principale: accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca della concessione del contributo di cui alle premesse e conseguentemente accertarsi il diritto dell'attrice appellante alla erogazione del contributo stesso per l'intera somma di euro 40.265,33, con consequenziale rigetto della domanda riconvenzionale svolta e con vittoria di spese per il primo e secondo grado di giudizio.”
Per l'appellata: come da note del 13.2.2025:
“
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434
c.p.c, per genericità e per difetto di interesse;
2. Nel merito rigettare l'appello stante la palese infondatezza e confermare integralmente la sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste inclusa la condanna a restituire la somma di euro 28.185,73 oltre a interessi.
Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2021 Parte_1
(di seguito anche solo ) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste
[...] Parte_1
la (di seguito anche solo chiedendo di Controparte_1 CP_1
accertare il proprio diritto al contributo già concessole dalla convenuta, e successivamente revocato, di euro 40.265,33 e a ritenere definitivamente l'acconto del 70%, già erogato, pari a euro 28.185,73, nonché di condannare la a pagare il residuo 30% del contributo per CP_1
la somma capitale di euro 12.079,60, oltre a oneri, interessi e rivalutazione sino alla data del saldo.
Il tutto, previa disapplicazione, ai sensi degli art. 4 e 5 all. E L. n. 2248/2865:
- del decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione
Autonoma Friuli-Venezia-Giulia n. 4735/LAVFORU del 5 maggio 2021, Prenumero 4847 di dichiarazione di decadenza totale dall'aiuto concesso in favore della Controparte_3
sulla base dell'art. 15-ter L.R. FVG n. 20/2005, in uno con la presupposta nota prot.
[...]
n. 94443/P del medesimo Direttore;
- nonché del Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del
Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della L.R. FVG 20/2025, adottato con D.P.Reg. 97/Pres del 2020.
In subordine, chiedeva il risarcimento del danno subito per effetto della lesione del legittimo affidamento ingenerato dal provvedimento di ammissione al beneficio, da quantificarsi in una somma almeno pari al contributo ottenuto.
Il contenzioso si riferiva al procedimento relativo alla concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti gestori pubblici e privati dei nidi di infanzia, esercitanti nella Regione
FVG, che la Direzione regionale lavoro, formazione istruzione e famiglia eroga in base all'art. 15 ter della L.R. 20/2005 e al relativo Regolamento 17 luglio 2020 n. 97 (di seguito anche solo Regolamento), al fine di assicurare il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.
Parte attrice esponeva: di essere un soggetto accreditato per la gestione di asili nido di infanzia nel territorio regionale, ed in particolare dell'asilo nido “La Libellula” sito in Gonars (UD), del quale aveva avuto la gestione in appalto dal a partire dall'anno scolastico CP_4
2011/2012; che in data 18 agosto 2020 aveva presentato domanda per avere accesso al
“contributo per l'abbattimento delle rette” (pag. 3) tramite l'erogazione di fondi stanziati per l'anno scolastico 2019/2020, domanda che era stata ammessa dalla Regione con decreto n.
22882 del 18 novembre 2020; che con successivo decreto n. 23077 dd. 19 novembre 2020 era stato concesso un contributo di euro 40.265,33, e disposta la liquidazione anticipata del 70% della somma, con termine per la presentazione del rendiconto (e saldo del 30%) al 31 marzo
2021; che aveva concluso l'anno scolastico 2019/2020 e – venendo a scadenza l'affidamento dell'appalto da parte dell'ente locale – aveva partecipato alla gara per il rinnovo della concessione della gestione del servizio per gli anni 2021-2029, gara dalla quale, tuttavia, era uscita perdente;
che, prima di cessare definitivamente l'attività gestoria nel gennaio 2021, su richiesta del aveva proseguito l'attività nel primo quadrimestre 2020/2021, ossia sino CP_4
alla fine di dicembre 2020, con relativo abbattimento delle rette in tale periodo;
che il 31 marzo 2021, in adempimento delle prescrizioni del decreto di concessione, aveva presentato il rendiconto delle spese sostenute per l'anno educativo 2019/2020, dando conto dell'effettivo abbattimento delle rette operato in tale anno educativo;
che, tuttavia, con nota prot. 94443/P del 14 aprile 2021, la Controparte_5
aveva comunicato l'avvio del procedimento
[...] di revoca del contributo concesso per violazione dell'art. 12 co. 3 del regolamento di cui al
D.P.Reg. 17 luglio 2020 n. 097/Pres, avendo la società cessato il servizio l'anno successivo a quello di erogazione del contributo;
e che, poi, nonostante le proprie deduzioni difensive, con decreto n. 4735/LAVFORU del 5 maggio 2021, Prenumero 4847 il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione aveva dichiarato la decadenza totale dall'aiuto, cui aveva fatto seguito la nota prot. 110331/P del 7 maggio 2021, con la quale la
Regione aveva richiesto la restituzione, entro 30 giorni, della prima tranche del contributo, pari a euro 28.185,73 oltre interessi.
L'attrice lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di cui chiedeva la disapplicazione per i seguenti motivi:
I) erronea e falsa applicazione dei presupposti per la revoca integrale del contributo, in assenza di cessazione dell'attività.
Sul piano fattuale, sosteneva – sulla base di una lettura coordinata degli artt. 12 co. 3 e dell'art. 4 del Regolamento n. 97/2020 – che ciò che rileverebbe, ai fini della revoca, non sarebbe la cessazione dell'attività di gestione dell'asilo nido finanziato da parte del soggetto beneficiario, bensì la circostanza che quest'ultimo non abbia assicurato la continuità del servizio, continuità che era stata assicurata, avendo gestito l'asilo di Gonars fino a Parte_1 dicembre 2020, garantendo altresì l'abbattimento delle rette per tale periodo.
In diritto, non sussisteva cessazione dell'attività, in quanto il riferimento all'<> di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento non andrebbe riferito alla “gestione dell'asilo nido finanziato”, bensì in generale all'attività di impresa della società beneficiaria del contributo;
ciò, sia in quanto quando il Regolamento aveva inteso riferirsi alla gestione dell'asilo nido finanziato aveva adoperato il termine <> (v. art. 1 co. 1 e art. 2) e non il termine
<>, sia in quanto una diversa interpretazione condurrebbe a esiti irragionevoli, quali quello di obbligare il beneficiario a restituire il contributo già utilizzato in favore dei cittadini anche quando la cessazione del servizio dipenda da cause a lui non imputabili, e quello di prevedere un obbligo di abbattimento delle rette anche per l'anno successivo senza alcuna garanzia di ottenere il relativo contributo. II) illegittimità del Regolamento per eccesso di delega, dal momento che l'art. 15 ter, co. 3
L.R. FVG n. 20/2005 attribuisce allo stesso il solo potere di stabilire “criteri e modalità di ripartizione del fondo” e non anche finalità diverse da quelle indicate nella legge di riferimento – quale quella di dare continuità al servizio – ed eventuali cause di revoca.
Inoltre, era lamentata l'errata interpretazione dell'art. 4, co. 6 L.R. 20/2005 titolato < dei beneficiari>>, la quale andrebbe interpretata nel senso che la revoca della concessione operi solo in caso di cessata attività imprenditoriale imputabile al soggetto stesso, non anche nel caso in cui questa sia venuta meno per ragioni diverse, quale la perdita dell'appalto, come nel caso posto a fondamento della revoca oggetto di causa. L'unica causa atta a giustificare la revoca del beneficio sarebbe dunque quella prevista dall'art. 12 co. 3 del succitato
Regolamento, ossia il mancato abbattimento delle rette nell'anno oggetto di contribuzione pubblica ove, in caso contrario, si esporrebbero i soggetti gestori a un'alea sproporzionata circa la possibile revoca dei contributi in corso d'opera e, in caso di revoca, si imporrebbe loro una misura patrimoniale abnorme.
III) violazione della disciplina in tema di giusto procedimento amministrativo, ed in particolare illegittimità della determinazione per omessa valutazione delle argomentazioni proposte in sede di osservazioni e conseguente carenza motiva, ex artt. 3 e 10 bis, L. 241/1990.
IV) violazione del legittimo affidamento: la Regione era a conoscenza del fatto che Parte_1 avrebbe cessato la propria attività presso l'asilo di Gonars con l'anno 2019/2020; cionondimeno aveva erogato il contributo, ingenerando così nell'attrice il convincimento legittimo di averne pieno diritto, così che essa aveva proceduto con l'abbattimento delle rette;
la revoca della concessione avrebbe quindi prodotto un danno economico per lesione del legittimo affidamento pari al deficit prodotto dall'abbattimento delle rette nell'anno scolastico
2019/2020 e non ripianato dai fondi richiesti.
2. Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice CP_1
e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo già erogato.
Premetteva come la legge regionale n. 20/2005 disciplini il “sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” avvalendosi di tre diversi strumenti: Fondo per l'abbattimento delle rette (art. 15); Fondo per le spese di investimento (art. 15 bis); Fondo per il contenimento delle rette (art. 15 ter), e che sebbene parte attrice avesse impropriamente utilizzato, nel proprio atto, il termine “abbattimento” delle rette in luogo di “contenimento” delle rette, si trattasse invero di istituti differenti e soltanto quest'ultimo formasse oggetto del giudizio.
Precisava, con riferimento al Fondo contenimento rette, che i soggetti gestori stabiliscono direttamente e autonomamente le tariffe praticate alle famiglie con l'unico impegno richiesto di mantenerle pressoché inalterate di anno in anno limitando l'aumento nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Rilevava quindi che il citato art. 15 ter prevede l'erogazione di contributi direttamente ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi, demandando a successivo regolamento – costituito dal D.P.Reg. 97/2020 -
l'individuazione dei criteri di riparto e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi.
Illustrata la disciplina del Regolamento relativamente alle condizioni (individuate nella continuità dell'esercizio del servizio e nel contenimento delle rette nell'anno educativo successivo), all'importo, ai soggetti beneficiari e alla revoca del contributo, e ripercorsa la vicenda fattuale oggetto di causa, la rilevava, quanto alle doglianze dell'attrice: CP_1
- che il provvedimento di revoca era legittimo, atteso che aveva cessato l'attività di Parte_1 erogazione del servizio relativamente all'asilo di Gonars in data 31.12.2020, e dunque senza concludere l'anno educativo per il quale aveva l'obbligo di contenere le rette, ossia fino al
31.7.2021, in violazione degli art. 1, co. 3, e dell'art. 12 del Regolamento n. 97/2020;
- che col termine <> la norma si riferisce alla precipua attività di gestione dell'asilo nido finanziato, non certo all'attività d'impresa generica svolta dal soggetto appaltatore;
- che nessun danno si era prodotto in capo all'attrice, in quanto l'impegno al contenimento per l'anno corrente 2019/2020 era già stato rifuso con il contributo erogato nel 2019 a titolo di anticipo, e nel 2020 a titolo di saldo, per un totale di euro 51.256,71.
3. All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 443/24, con cui rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il Tribunale premetteva, innanzitutto, come il Regolamento n. 97/2020, limitandosi a definire e precisare i criteri e modalità dell'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 20/2005, fosse del tutto coerente con quest'ultima che ad esso aveva delegato la disciplina di tali aspetti;
né esorbitava dal perimetro del rinvio operato dalla legge regionale la disposizione regolamentare relativa alla possibilità di revoca dei contributi, essendo < derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi>> espressamente previsti dall'art. 15 ter, co. 1 lett. c) L.R. 20/2025.
Evidenziava, in secondo luogo, che la revoca era ricollegata alla cessazione della specifica attività per la quale era stato erogato il contributo, “stante l'evidente personalità della concessione, attribuita su domanda individuale e personale dell'operatore economico” (pag.
12), e non alla cessazione dell'attività imprenditoriale in generale, e che la legge regionale non attribuiva alcuna rilevanza, ai fini della revoca, alla circostanza che la cessazione fosse o no imputabile al soggetto interessato.
Escludeva l'esistenza di un legittimo affidamento in capo a in ordine al diritto al Parte_1
contributo, sia in quanto l'attrice non aveva provato di avere messo al corrente la CP_1
della durata della propria attività e del regime di appalto pubblico in cui la stessa era esercitata, sia in quanto non era configurabile in capo alla un onere di informazione al riguardo. CP_1
Considerato pertanto legittimo il provvedimento di revoca dei contributi, il Tribunale respingeva la domanda dell'attrice, che condannava a restituire alla in accoglimento CP_1
della riconvenzionale da questa formulata, la somma di Euro 28.185,73, oltre interessi.
4. Ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1
tre motivi.
4.1 Con il primo, l'appellante - premesso che “con il presente appello non si censura tanto il mancato accertamento della illegittimità del regolamento regionale, quanto le conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla accertata legittimità” (pag. 4 atto di citazione in appello) e che “non si coltivano, perciò ulteriormente le doglianze relative all'eccesso di delega nel passaggio da legge regionale a norma regolamentare” (pag. 5) - ha lamentato che il giudice di primo grado – accertata la legittimità della previsione di revoca del contributo in ipotesi di cessazione dell'attività nell'anno successivo all'anno educativo in corso – abbia da ciò tratto la erronea conseguenza logica che il requisito della cessazione dell'attività debba intendersi
“nel senso che il determinato soggetto beneficiario del contributo debba svolgere quel servizio anche nell'anno successivo al provvedimento di concessione del contributo” (pag.
5).
Secondo l'appellante, tale interpretazione produrrebbe effetti “devastanti” e “paradossali” in quanto “Chiunque apra un nido, abbatta le rette garantendo il servizio e anticipando costi che la regione si è impegnata a riconoscergli sa PER CERTO che l'ultimo anno di attività
(anno nel quale ha comunque abbattuto le rette e anticipato i costi) andrà in perdita” (pag.
5).
“Da qui” – ha concluso l'appellante – “il senso della censura che era stata mossa in primo grado alla legittimità del regolamento regionale: la stessa doveva intendersi non come una illegittimità per contrasto con la legge regionale, ma come: illegittimità del regolamento se lo si interpreta come obbligo per vedersi riconosciuto una somma a cui si ha diritto solo se si garantisce (a quale costo?) il servizio l'anno seguente” (pag. 6).
4.2 Con il secondo motivo ha censurato il passaggio in cui, a pag. 12 della sentenza, il giudice ha affermato che la società attrice non avesse diritto a ritenere i contributi anche se l'attività era stata in concreto realizzata e proseguita da un soggetto terzo, e che l'unico presupposto indefettibile per ottenere la concessione del contributo è “che detta attività prosegua nell'anno seguente”.
Ha ribadito che il requisito della prosecuzione dell'attività dovrebbe essere ragionevolmente interpretato in uno dei seguenti modi: se riferito personalmente al beneficiario del contributo, la revoca sarebbe giustificata soltanto in caso di chiusura dell'attività imputabile al beneficiario, altrimenti si esporrebbe quest'ultimo alla perdita automatica del contributo nell'ultimo anno di attività; se, invece, si intendesse la prosecuzione come riferita in generale all'attività di gestione di nido, a prescindere da chi la eserciti, allora le ragioni della cessazione dell'attività da parte del beneficiario sarebbero irrilevanti.
Tale seconda interpretazione sarebbe più coerente con la ratio del contributo, consistente nel garantire al gestore privato un equilibrio finanziario fornendo un servizio essenziale per la collettività e contenendo i relativi costi a carico dell'utenza. E, in tale ottica (garantire la continuità del servizio alla collettività), la circostanza che il servizio sia garantito dal beneficiario ovvero da soggetti terzi sarebbe irrilevante.
Da qui anche la correttezza della dichiarazione resa dall'attrice agli uffici regionali in sede di rendicontazione, secondo cui il servizio sarebbe stato reso in tutto l'anno scolastico
2020/2021.
4.3 Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il contributo revocato debba riferirsi all'anno educativo in corso al momento della prosecuzione della domanda
(2019/2020) – periodo in cui essa aveva gestito l'asilo e, facendo affidamento sulla contribuzione regionale, aveva operato in perdita anticipando le somme “per abbattere le rette” – e non all'anno educativo successivo (2020/2021), in cui era avvenuta la cessazione dell'attività (pag. 10 atto di citazione in appello).
In altri termini, costituendo le somme in oggetto non un anticipo pro futuro, ma un rimborso delle perdite già subite nella erogazione del servizio, “il diritto a ottenere l'erogazione […] rimarrebbe intatto” (pag. 10) per l'annualità in cui il servizio è stato effettivamente svolto, indipendentemente dalla circostanza che l'attività sia o meno proseguita nell'anno successivo a quello della domanda.
ha quindi concluso per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di Parte_1
revoca della concessione del contributo e del proprio diritto alla erogazione dell'intera somma di euro 40.265,33, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, e la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituita la la quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione per due distinte ragioni, la prima derivante dall'omessa indicazione dei capi della sentenza appellati, e la seconda dall'omessa impugnazione dell'accertamento della legittimità del Regolamento, la quale determinerebbe la carenza di interesse a lamentare l'illegittimità del provvedimento di revoca, che del Regolamento costituisce fedele applicazione.
5.1 Nel merito, quanto al primo motivo riguardante l'interpretazione del termine “cessazione”
(dell'attività), ha sostenuto che l'art. 12, co. 3 del Regolamento debba essere letto congiuntamente ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dello stesso Regolamento, che dispongono che possono presentare domanda di contenimento delle rette i soggetti che, nell'anno educativo successivo a quello in corso daranno continuità al servizio e che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rete a carico delle famiglie.
E' quindi il soggetto che ha presentato domanda a obbligarsi a dare continuità al servizio, con la conseguenza che, se ciò – come nel caso in esame - non si verifica, legittimamente viene revocato il contributo.
In secondo luogo, ha ribadito che per “cessazione di attività” vada intesa, ai fini della revoca, la cessazione di quel determinato servizio per il quale era stata presentata la domanda di contenimento delle rette.
5.2 La ha quindi lamentato la scarsa chiarezza del secondo motivo, con il quale CP_1
l'appellante non aveva specificato l'errore del Tribunale nell'escludere che i contributi possano essere ritenuti nel caso in cui l'attività prosegua a opera di un soggetto terzo, diverso dal beneficiario, soggetto di cui peraltro nella specie “non si sa nulla” (pag. 22 della comparsa di risposta), neppure in relazione all'importo delle rette applicate e all'assunzione dell'obbligo al relativo contenimento.
5.3 L'appellata ha contestato anche la fondatezza dell'ultimo motivo, rilevando che la cessazione del servizio nel corso dell'anno educativo successivo a quello in cui viene avanzata la domanda di contributo non consente di fruire del beneficio economico in quanto viene meno il parametro di riferimento, previsto dal regolamento, fondamentale per l'accesso al beneficio medesimo, quale il contenimento delle rette per l'anno educativo successivo. E tale conclusione era stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la recente sentenza dd.
16.5.2024, con riferimento all'impianto normativo che, pur previgente (art. 9, co. 18 e 19 L.R.
22/2010, e relativo regolamento attuativo), prevedeva i medesimi requisiti per la concessione e la revoca del contributo in esame.
Ha infine ribadito che l'impegno a contenere le rette per l'anno in corso (anno educativo
2019/2020) era già stato rifuso alla con il contributo erogato nel 2019 a titolo di Parte_1
anticipo e nel 2020 a titolo di saldo, pari a euro 51.256,71, rappresentando il 2019/2020 l'anno educativo successivo al momento della presentazione della domanda avvenuta in data
31.7.2019.
La ha quindi insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
15.4.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per due distinti profili. CP_1
7.1 Il primo attiene alla mancata chiara indicazione, da parte dell'appellante, dei capi della sentenza impugnati.
La prima doglianza è infondata.
Si osserva che , nell'impugnare il capo di rigetto della domanda, ha specificamente Parte_1
esposto le argomentazioni, contrapposte alle motivazioni della sentenza appellata, idonee – in tesi – a confutarle, e ha richiesto nelle conclusioni in modo espresso – contrariamente a quanto sostenuto dalla (“controparte non ha neppure richiesto la riforma della CP_1 sentenza …”; pag. 13 della comparsa di risposta) la “riforma” della pronuncia impugnata. 7.2 Quanto al secondo profilo di inammissibilità, la ha allegato che , non CP_1 Parte_1
dolendosi più dell'illegittimità del Regolamento, non avrebbe interesse ad agire per l'illegittimità del provvedimento di revoca che costituisce fedele applicazione del
Regolamento più non contestato.
Dalla rinuncia dell'appellante a coltivare le doglianze, mosse in primo grado, relative all'eccesso di delega del Regolamento e al contrasto con l'art. 15 ter L.R. 20/2005 (v. motivo sub II dell'atto di citazione), non deriva la conseguenza dedotta dall'appellata, in quanto i motivi di appello prescindono dall'illegittimità del Regolamento, attenendo all'interpretazione, censurata come illogica, delle norme regolamentari assunta dalla CP_1
e condivisa dal giudice di primo grado.
Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Con il primo motivo, ha contestato che la disposizione di cui all'art. 12, co. 3 del Parte_1
Regolamento, che prevede la revoca del contributo in caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso, debba interpretarsi nel senso che il soggetto beneficiario del contributo sia tenuto a svolgere lo specifico servizio oggetto di contributo anche nell'anno successivo al provvedimento di concessione del contributo stesso
(pag. 5 dell'atto di appello).
8.1 La legge regionale FVG 18.8.2005, n. 20 ( la prima infanzia>>) prevede, all'art. 15-ter, introdotto dall'art. 7, comma 50, della legge regionale n. 24/2019, l'istituzione, a partire dall'anno 2000, di un Fondo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, <destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20>> (comma 1) e le cui dotazioni sono costituite da < conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni
o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1 (comma 2)>>.
I successivi commi dispongono che con regolamento regionale siano stabiliti <i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo>> (comma 3), e <disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi>> (comma 3 bis).
Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.P.Reg. 17.7.2020, n. 097/Pres., che – per quanto qui rileva – prevede: - che <La concessione e l'erogazione dei contributi sono condizionati alla continuità dell'esercizio del servizio e al contenimento delle rette nell'anno educativo successivo>> (art. 1, co. 3);
- che <L'importo del contributo è determinato in applicazione dei criteri di cui all'articolo
6 e, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda
e le entrate riferibili al medesimo periodo>> (art. 1, co. 4);
- che <Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso>> (art. 4, co. 1);
- che <Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso>> (art. 4, co. 2);
- che <In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000,
a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione>> (art. 12, co. 3).
8.2 Dal complesso normativo emerge quindi che i soggetti titolati (art. 3 del Regolamento: a. gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d'infanzia presenti nel territorio regionale e in possesso del necessario accreditamento;
b. i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7 e che svolgeranno l'attività nell'anno educativo successivo) sono tenuti a presentare di domanda di accesso al contributo dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno (art. 7), impegnandosi, per l'anno educativo successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda, a continuare l'attività e a contenere le rette entro un certo limite calcolato sulla base dell'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso, cui è applicabile una determinata maggiorazione. Il contributo, da un lato, è determinato ex ante < bambini accolti>> (art. 6) e, comunque <
e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo>> (art. 1, co. 4); dall'altro, è concesso subordinatamente all'impegno del gestore a continuare l'attività e a contenere le rette per l'anno successivo, laddove il mancato verificarsi di una sola o di entrambe queste condizioni legittima la revoca.
Tale sistema risponde alla ratio del contributo, che consiste nell'incentivare il gestore a contenere i costi a carico delle famiglie assicurandogli un contributo calcolato secondo le spese dell'anno educativo in corso, ma condizionato alla continuazione del servizio e al mantenimento della limitazione dei costi delle rette per l'anno educativo successivo. Si tratta quindi, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla Regione
(Consiglio di Stato, sent. dd. 18.4.2024, Reg. Ric. 8614/2021), non di una misura di sostegno o rimborso in favore del gestore, ma di un'agevolazione finalizzata al contenimento delle rette a carico dell'utenza per l'accesso al servizio di nido d'infanzia.
Detto altrimenti, il gestore riceve il contributo non perché ha tenuto le rette calmierate nell'anno corrente e dunque ha maturato un diritto al rimborso delle perdite, ma solo ed esclusivamente perché si è impegnato a non aumentarle nell'anno successivo.
8.3 Ciò posto, si osserva come l'interpretazione, fatta propria dalla sentenza impugnata, dell'art. 12, co. 3 del Regolamento, che sanziona con la revoca del contributo la <cessazione
… dell'attività>> nell'anno successivo, interpretazione secondo cui la cessazione deve essere riferita a quella specifica attività per la quale è stato concesso il contributo, è per un verso del tutto coerente con la logica del sistema, volta a incentivare la limitazione dei costi a carico delle famiglie, e per altro verso rispondente all'univoca lettera delle disposizioni regolamentari le quali, condizionando la concessione ed erogazione dei contributi alla continuità dell'esercizio <del servizio>> (art. 1, co. 3) nell'anno educativo successivo, e legittimando alla presentazione della domanda esclusivamente coloro che daranno continuità
<al servizio>> nell'anno educativo successivo a quello in corso (art. 4, co. 1), ricollegano espressamente l'incentivo all'impegno (e al relativo adempimento) assunto dal gestore di assicurare continuità a quello specifico servizio per il quale è stato concesso il contributo.
8.4 Quanto al rilievo dell'appellante, secondo cui tale interpretazione condurrebbe all'effetto irragionevole di negare, nell'ultimo anno di attività - che come tale non è seguito da un anno successivo - il contributo al gestore che pur abbia contenuto le rette e garantito il servizio, si osserva che il fatto che in caso di cessazione dell'attività in un determinato anno non sia dovuto il contributo per l'anno educativo precedente consegue alla logica di incentivo al contenimento dei costi cui risponde il contributo, cui sono del tutto estranee forme di sostegno dell'attività del gestore o di rimborso di perdite.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti richiesti per la revoca Parte_1
del contributo, sostenendo che la continuità del servizio non era venuta meno, in quanto il servizio sul territorio era proseguito, dopo la cessazione del dicembre 2020 e a decorrere dal gennaio 2021, essendo svolto da altro soggetto. Conseguentemente, solo da quel momento era venuto meno il proprio diritto al “riconoscimento economico per la differenza tra retta potenzialmente richiesta e retta calmierata” (pag. 9 dell'atto di appello).
9.1 L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
La continuità del servizio va riferita – a pena di revoca del contributo – allo specifico gestore che, presentando la domanda, si era assunto il relativo obbligo. Non può cioè sostenersi che la continuità del servizio persista, in quanto nel servizio sia subentrato altro gestore.
E, invero, l'obbligo di assicurare <continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso >>… e <contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso>> è assunto dal soggetto che ha presentato domanda ed è risultato beneficiario (art. 4 del Regolamento).
Ed è l'inadempimento di tali obblighi da parte dello stesso beneficiario che determina ai sensi del successivo art. 12, co. 3 la revoca del contributo, a nulla rilevando che – in tesi – il servizio sia stato proseguito da altro gestore.
9.2 Né il Regolamento attribuisce alcuna rilevanza alle ragioni della cessazione dell'attività,
e quindi all'imputabilità o no di questa a fatto del gestore, dovendosi in ogni caso evidenziare come, nella specie, la causa della cessazione di dal servizio fu la mancata Parte_1
aggiudicazione della gara per la gestione del nido d'infanzia di Gonars per il periodo 1.1.2021
– 31.7.2029, aggiudicazione in ordine alla quale, al momento di presentazione della domanda di contributo, nessun affidamento poteva vantare, esponendosi quindi Parte_1
consapevolmente al rischio – effettivamente avveratosi – della successiva revoca del contributo richiesto per il caso di aggiudicazione ad altro gestore.
Va dunque respinto pure il secondo motivo. 10. Con il terzo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, respingendo la Parte_1
domanda, le abbia negato il riconoscimento dei “contributi maturati e ottenuti per il periodo in cui ha effettivamente svolto il servizio (anno scolastico 2019/20)” (pag. 11 dell'atto di appello).
10.1 La pretesa muove dal presupposto che “le somme in questione non si riferiscono a un anticipo pro futuro ma riguardano servizi già erogati” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ma, come si è già osservato, la ratio sottesa all'erogazione dei contributi non è di assicurare ai gestori un sostegno all'attività di impresa o un rimborso dei costi sostenuti per “servizi già erogati”, ma di contenere la spesa per le famiglie utenti del servizio.
La circostanza che il contributo si riferisca a spese già sostenute e a un periodo in cui il servizio è stato effettivamente gestito, non significa che esso non possa essere revocato per fatti avvenuti nell'anno successivo.
E' invero proprio il sistema del contenimento delle rette che prevede che il contributo venga erogato in misura non eccedente la differenza fra entrate e spese dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, ma sia concesso subordinatamente all'impegno del gestore a continuare l'attività e a contenere le rette per l'anno successivo, con la conseguenza che, qualora una delle due condizioni – come avvenuto nella specie con la cessazione dell'attività nel mese di dicembre 2020 - non si verifichi, il contributo viene legittimamente revocato.
11. Disatteso quindi anche il terzo motivo di gravame, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza appellata.
12. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità media) relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
12.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 221/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Trieste che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in
Euro 8.470,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto