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5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo
del codice di procedura penale) 1. All'articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".
2. All' articolo 247 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza, ne e' disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".
3. All'articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale , le parole: "atti, documenti e corrispondenza presso banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici".
4. All' articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato";
b) al comma 2, dopo le parole: "senza aprirli" sono inserite le seguenti: "o alterarli".
5. Dopo l' articolo 254 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-bis. - (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali".
6. All' articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "anche in originale se cosi' e' ordinato," sono inserite le seguenti: "nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,".
7. All' articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode e' altresi' avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria".
8. All' articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "con altro mezzo" sono inserite le seguenti: ", anche di carattere elettronico o informatico,";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria".
del codice di procedura penale) 1. All'articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".
2. All' articolo 247 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza, ne e' disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".
3. All'articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale , le parole: "atti, documenti e corrispondenza presso banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici".
4. All' articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato";
b) al comma 2, dopo le parole: "senza aprirli" sono inserite le seguenti: "o alterarli".
5. Dopo l' articolo 254 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 254-bis. - (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali".
6. All' articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "anche in originale se cosi' e' ordinato," sono inserite le seguenti: "nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,".
7. All' articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode e' altresi' avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria".
8. All' articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "con altro mezzo" sono inserite le seguenti: ", anche di carattere elettronico o informatico,";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria".
Commentari • 12
- 1. Sequestro di documenti e segreto professionaleMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 16 aprile 2018 · 9.596987
[…] Giova aggiungere, da ultimo, che l'attuale disposto dell'articolo 256 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'articolo 8 Legge n. 48/2008 ed applicabile anche agli esperti contabili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 200 del codice di procedura penale e 5 del Decreto Legislativo 28.6.2005 n. 139, ha superato i limiti in precedenza esistenti in tema di opposizione del segreto professionale, prevedendo una tutela di carattere simmetrico rispetto a quella contemplata per la testimonianza; […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16347Provvedimento: […] Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi [quanto alla violazione di norme processuali richiamando l'art. 8 della legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest e l'art. 191, cod. proc. pen.], con riferimento alla violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di espletare un controllo sulla decodifica delle conversazioni, rilevando che la risposta del Tribunale sarebbe stata affidata a un parere tecnico assunto in diverso procedimento (consulente dr. […]Leggi di più...
- bis cod. proc. pen·
- utilizzabilità ex 234·
- applicabilità·
- messaggistica in "chat sky ecc"·
- ragioni·
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- acquisizione mediante ordine europeo di indagine·
- esclusione·
- mezzi di ricerca della prova·
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