Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LA Presidente
Dott.ssa AR Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4124/2021 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Cristina Ciotte (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Dragoni, alla via Rione degli Angeli C.F._2
n. 15, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
CHE BANCA! (p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Febbi (c.f. CP_1 P.IVA_1
), dall'avv.to Osvaldo Lombardi (c.f. e dall'avv.to Umberto C.F._3 C.F._4
Danise (c.f. ), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla C.F._5 via Francesco Caracciolo 15, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 2045/2021 pubblicata l'11.06.2021
Conclusioni per l'appellante: accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado da condannando a Parte_1 CP_2 CP_1 pagare all'attrice la complessiva somma di euro 25.000,00, di cui euro 18.378,22 per interessi non dovuti ed euro 6.622,00 per danni morali.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 21.10.2016 citò in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa AR Capua Vetere, esponendo che in data 25.10.2005 aveva stipulato CP_2 CP_1 con quest'ultima (già un contratto di mutuo per l'importo di euro 100.000,00, da restituire Controparte_3 mediante 240 rate mensili, ciascuna di euro 611,27; che il contratto prevedeva un tasso di interesse passivo parametrato all'indice Euribor, frutto di un accordo di cartello, in violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/90; che, in ogni caso, la clausola che prevedeva il suddetto tasso era nulla per
1
Concluse chiedendo di “1) Accogliere la domanda e per I'effetto dichiarare nullo il contratto di mutuo rep.78674 sottoscritto dalla sig.ra e condannare - in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_4
p.t. al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di E. 25.000,00, di cui E.18.378,22 Parte_1 per interessi pagati all' bancario e non dovuti ed E. 6.622,00 per danni morali;
2) vittoria di spese, CP_5 diritti ed onorari del presente giudizio con anticipazione al procuratore antistatario.” .
Che si costituì, resistendo alle domande dell'attrice. CP_2 CP_1
All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice rigettò le domande di
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale ha motivato la decisione come di seguito si sintetizza per punti.
1) Le contestazioni relative alla violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 - che sanziona le intese restrittive della libera concorrenza sul mercato - in forza del rinvio all'indice Euribor per la determinazione del tasso di interesse debitorio, sono generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori. L'onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia già stato oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato. Nella fattispecie in esame, la parte attrice non ha offerto alcuna prova con riguardo alla partecipazione di ad CP_2 CP_1 un'intesa tra banche sanzionata dall'Antitrust, né ha dato prova della trasfusione dell'intesa vietata nel contratto di mutuo dedotto in lite.
2) Il tasso di interesse debitorio pattuito non può considerarsi indeterminato, atteso che "gli interessi corrispettivi sono fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (..) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta ".
3) Nell'atto di citazione la parte attrice ha dedotto l'usurarietà del tasso convenzionale di mora, in quanto pattuito nella misura del 6,28%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento. Ritiene l'attrice che la conseguenza della nullità della clausola applicativa degli interessi di mora, sia l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., e, dunque, la restituzione di tutti gli interessi corrisposti.
Premesso che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura involge anche gli interessi di mora, come affermato dalla Suprema Corte, il tasso di interesse moratorio deve essere confrontato con il TEGM del periodo di riferimento, aumentato del 2,1 %, quale maggiorazione media degli interessi moratori indicata dai decreti ministeriali. Ne consegue che il tasso soglia così determinato è pari al 7,77% e, quindi, nel caso in esame, non risulta superato dal tasso di mora pattuito in contratto (6,28%). Peraltro, seppure si fosse accertata l'usurarietà degli interessi moratori, questi ultimi – conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte - non sarebbero dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
2 applicazione dell'art. 1224,1° comma, c.c.. Pertanto, rispetto alle rate pagate, già comprensive degli interessi corrispettivi, alcun indebito va restituito alla parte attrice.
4) Non può essere accolta la domanda dell'attrice di risarcimento dei danni morali, allegati in maniera totalmente generica e non suffragati da alcun riscontro probatorio.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Parte_1
CP_2 CP_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: “ERRONEA MOTIVAZIONE - MANCATA APPLICAZIONE
DELLE RISULTANZE DELLA CTU - CARENTE MOTIVAZIONE”.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha disatteso, senza motivazione, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e si limita a trascrivere nel corpo del motivo di gravame le risposte che, in via conclusiva, il consulente ha fornito ai quesiti formulatigli dal primo giudice.
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2), c.p.c..
La difesa dell'appellante non deduce sotto quale profilo la decisione del primo giudice si sia discostata dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, né allega sotto quale aspetto il recepimento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio avrebbe inciso sulla pronuncia impugnata, in modo da condurre all'accoglimento della domanda formulata in primo grado da Parte_1
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “ONERE DELLA PROVA: CONTRARIAMENTE A QUANTO
AFFERMATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, L'ODIERNO APPELLANTE HA ADEMPIUTO ALL'ONERE
DELLA PROVA A SUO CARICO SIA CON LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AGLI ATTI DI PRIMO
GRADO (CONTRATTO DI MUTUO, COMUNICAZIONI BANCARIE, ESTRATTI, CONSULENZA DI PARTE
ECC) SIA CON L'ELABORATO PERITALE DEL CTU -AUSILIARIO DEL GIUDICE - DOTT. L QUALE Per_1
HA CONFERMATO RISPONDENDO AI QUESITI DEL GIUDICE CHE NEL CONTRATTO DI MUTUO OGGETTO
DELL'ANALISI E' EMERSO UN SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI USURA RELATIVAMENTE AL TASSO
CONVENZIONALE DI MORA (USURA ORIGINARIA)”.
L'appellante con il motivo di gravame reitera la doglianza formulata in primo grado con riguardo all'usurarietà del tasso di interesse moratorio.
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2), c.p.c., atteso che non si confronta con le ragioni che il primo giudice ha posto a sostegno del rigetto dell'invocata richiesta di declaratoria di nullità della clausola applicativa degli interessi moratori.
E invero il giudice di primo grado ha statuito che, nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio deve essere confrontato con il TEGM del periodo di riferimento, aumentato del 2,1 %, quale maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dai decreti ministeriali. Ne consegue che il tasso soglia così determinato, al momento della pattuizione è pari al 7,77% e, quindi, non risulta superato il tasso di mora concordato in contratto, pari al
6,28%. L'appellante non allega sotto quale profilo sia viziata la suddetta condivisibile statuizione del giudice di primo grado.
3 Per quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM n. 147/2022, tenendo conto dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, e, con riguardo ai compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale, in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e con riguardo ai compensi per la fase istruttoria/trattazione, nella misura minima, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria nella presente sede di gravame.
In considerazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio a favore Parte_1 dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.897,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa AR Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa AR LA
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