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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 161/2025 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ROSA MARIA CICCIARI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. ORAZIO GIACINTA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 conveniva in giudizio Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23.09.2009 in
Barcellona Pozzo di Gotto;
- che dalla predetta unione era nata, in data 28.04.2012, la figlia Per_1
- di svolgere l'attività di salumiera presso il supermercato Sigma di
Barcellona Pozzo di Gotto con retribuzione mensile di circa €
1.200,00;
- che il svolgeva l'attività di venditore ambulante presso i mercati CP_1
settimanali e nelle feste di paese oltre ad essere lavoratore dipendente, allevatore di cavalli e lavoratore agricolo nonché titolare di indennità di disoccupazione;
- che dal 2016 il rapporto matrimoniale si era incrinato allorquando era venuta a conoscenza dell'infedeltà del resistente e già dal 2020 la convivenza era intollerabile;
- nell'ultimo anno il i era disinteressato dal punto di vista morale e CP_1
materiale delle esigenze della minore;
- di avere dovuto fronteggiare siffatte esigenze, oltre ad essere gravata dalle pervenute richieste di pagamento per multe e bolli non pagati e relativi ai veicoli in possesso del CP_1
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
”1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto e colpa addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per quanto in CP_1
narrativa meglio specificato, nonché per quant'altro emergerà ulteriormente a seguito dell'istruzione del presente giudizio, autorizzandoli a vivere separati.
2. Porre a carico del sig. con decorrenza a far data dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mantenimento della figlia minore nella misura di euro 500,00 da corrispondere Per_1
all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, ed al mantenimento della sig.ra nella Parte_1
misura non inferiore ad euro 300,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1
sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore (mediche, Per_1
scolastiche compreso doposcuola, sportive, ricreative e di abbigliamento, gite, ecc.); 4.
Assegnare la casa coniugale sita in Barcellona P.G. via Largo Cerere n.6/7 alla sig.ra
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, che vi coabiterà con la Parte_1
figlia minore 5. Disporre in favore della ricorrente la percezione dell'assegno unico Per_1
INPS al 100% che attualmente è percepito al 50% ciascuno dai coniugi, nonché il 100% degli altri sussidi previsti dalla legge compresa la “Carta Dedicata a te”.
6. Disporre
l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente con la madre, con Per_1
la quale vivrà insieme nella casa coniugale sita in Barcellona P.G. via Largo Cerere n.6/7, regolamentando la frequentazione con il padre e la permanenza presso il di lui domicilio;
ed in particolare stabilire che il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici di questa e della madre;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque tenerla con sé due giorni alla settimana e precisamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita della scuola, pranzare con lei, accompagnandola a casa dalla madre alle ore 20,30; - che ogni due settimane la minore pernotti con il padre Per_1
presso il di lui domicilio;
- che la minore trascorra con il padre una settimana Per_1
consecutiva, in estate, comunicandone il periodo alla ricorrente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- che la minore trascorra le festività Pasquali e Natalizie Per_1
alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e più specificatamente: se nel periodo
Natalizio il Natale lo trascorrerà con il padre il Capodanno andrà con la madre e viceversa, se nel periodo Pasquale la Pasqua la trascorrerà con la madre la pasquetta andrà
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile con il padre e viceversa. Inoltre, ad anni alterni, che la minore trascorra con l'altro Per_1
genitore i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Ordinare al sig. di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, al trasferimento a suo CP_1
nome dei mezzi in suo possesso ed uso (autovettura Alfa Romeo trg. CT190MJ, Moto trg. BX 87845 e Furgone Iveco trg. FF 816ZB) e attualmente intestati all'istante CP_2
oppure ordinare l'immediata consegna degli stessi all'istante intestataria;
ordinare, inoltre, al sig. di provvedere immediatamente al pagamento delle multe e bolli relativi ai CP_1
predetti mezzi in suo possesso ed uso”.
Nella resistenza di costituito con comparsa depositata il 27 CP_1
maggio 2025, si deve dare atto che all'udienza del 12 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo, pronunciavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Ritiene, altresì, il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto all'udienza del 12 giugno 2025 possano essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
dispone che le condizioni di separazione vengano regolamentate secondo quanto indicato nell'accordo sottoscritto il 12 giugno 2025; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 23.09.2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 123, parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2009.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 161/2025 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ROSA MARIA CICCIARI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. ORAZIO GIACINTA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 conveniva in giudizio Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23.09.2009 in
Barcellona Pozzo di Gotto;
- che dalla predetta unione era nata, in data 28.04.2012, la figlia Per_1
- di svolgere l'attività di salumiera presso il supermercato Sigma di
Barcellona Pozzo di Gotto con retribuzione mensile di circa €
1.200,00;
- che il svolgeva l'attività di venditore ambulante presso i mercati CP_1
settimanali e nelle feste di paese oltre ad essere lavoratore dipendente, allevatore di cavalli e lavoratore agricolo nonché titolare di indennità di disoccupazione;
- che dal 2016 il rapporto matrimoniale si era incrinato allorquando era venuta a conoscenza dell'infedeltà del resistente e già dal 2020 la convivenza era intollerabile;
- nell'ultimo anno il i era disinteressato dal punto di vista morale e CP_1
materiale delle esigenze della minore;
- di avere dovuto fronteggiare siffatte esigenze, oltre ad essere gravata dalle pervenute richieste di pagamento per multe e bolli non pagati e relativi ai veicoli in possesso del CP_1
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
”1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto e colpa addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per quanto in CP_1
narrativa meglio specificato, nonché per quant'altro emergerà ulteriormente a seguito dell'istruzione del presente giudizio, autorizzandoli a vivere separati.
2. Porre a carico del sig. con decorrenza a far data dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mantenimento della figlia minore nella misura di euro 500,00 da corrispondere Per_1
all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, ed al mantenimento della sig.ra nella Parte_1
misura non inferiore ad euro 300,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese, aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1
sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore (mediche, Per_1
scolastiche compreso doposcuola, sportive, ricreative e di abbigliamento, gite, ecc.); 4.
Assegnare la casa coniugale sita in Barcellona P.G. via Largo Cerere n.6/7 alla sig.ra
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, che vi coabiterà con la Parte_1
figlia minore 5. Disporre in favore della ricorrente la percezione dell'assegno unico Per_1
INPS al 100% che attualmente è percepito al 50% ciascuno dai coniugi, nonché il 100% degli altri sussidi previsti dalla legge compresa la “Carta Dedicata a te”.
6. Disporre
l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente con la madre, con Per_1
la quale vivrà insieme nella casa coniugale sita in Barcellona P.G. via Largo Cerere n.6/7, regolamentando la frequentazione con il padre e la permanenza presso il di lui domicilio;
ed in particolare stabilire che il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici di questa e della madre;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque tenerla con sé due giorni alla settimana e precisamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita della scuola, pranzare con lei, accompagnandola a casa dalla madre alle ore 20,30; - che ogni due settimane la minore pernotti con il padre Per_1
presso il di lui domicilio;
- che la minore trascorra con il padre una settimana Per_1
consecutiva, in estate, comunicandone il periodo alla ricorrente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- che la minore trascorra le festività Pasquali e Natalizie Per_1
alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e più specificatamente: se nel periodo
Natalizio il Natale lo trascorrerà con il padre il Capodanno andrà con la madre e viceversa, se nel periodo Pasquale la Pasqua la trascorrerà con la madre la pasquetta andrà
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile con il padre e viceversa. Inoltre, ad anni alterni, che la minore trascorra con l'altro Per_1
genitore i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Ordinare al sig. di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, al trasferimento a suo CP_1
nome dei mezzi in suo possesso ed uso (autovettura Alfa Romeo trg. CT190MJ, Moto trg. BX 87845 e Furgone Iveco trg. FF 816ZB) e attualmente intestati all'istante CP_2
oppure ordinare l'immediata consegna degli stessi all'istante intestataria;
ordinare, inoltre, al sig. di provvedere immediatamente al pagamento delle multe e bolli relativi ai CP_1
predetti mezzi in suo possesso ed uso”.
Nella resistenza di costituito con comparsa depositata il 27 CP_1
maggio 2025, si deve dare atto che all'udienza del 12 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo, pronunciavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Ritiene, altresì, il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto all'udienza del 12 giugno 2025 possano essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
dispone che le condizioni di separazione vengano regolamentate secondo quanto indicato nell'accordo sottoscritto il 12 giugno 2025; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 23.09.2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 123, parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2009.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile