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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8389/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALVO TIZIANA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUPOI MICHELE ANGELO ( ) VIA ALTABELLA 15 40126 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FALVO TIZIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE MARIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. IOVANE PAOLA ( ) PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4B 40038 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliata in PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4B 40038 VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.06.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la CP_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 05.04.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 91, Parte 1, anno 2014.
Dalla unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Persona_1
pagina 1 di 4 Il ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dalla moglie, dando atto dei compromessi nonché di fatto cessati rapporti con la stessa;
la convivenza si interrompeva, infatti, già nel 2018.
L'udienza del 12.11.2024 veniva rinviata per assenza giustificata del ricorrente, per malattia.
All'udienza successiva, dell'11.02.2025, le procuratrici delle parti dichiaravano l'esistenza di trattative pendenti tra i genitori. Il giudice, alla luce di tali dichiarazioni, esortava le parti ad uscire dall'aula per perfezionare un accordo.
Alla stessa udienza il Giudice, all'esito negativo del tentativo di conciliazione di rito e rilevato l'accordo delle parti, invitava le procuratrici delle parti a discutere la causa oralmente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento (dichiarate nel verbale di udienza dell'11.02.2025):
- separazione dei coniugi;
- affido condiviso, con collocamento presso il padre;
- visite libere, vista l'età del ragazzo;
- mantenimento diretto del figlio;
- spese straordinarie al 50% da concordarsi secondo il Protocollo;
- spese compensate;
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2018 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale.
Nulla da obiettare a che il figlio , minorenne, mantenga la residenza formale e sia collocata Per_1 presso l'abitazione paterna, sita in Monterenzio (BO), via Idice n. 402. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate. Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
La modalità del mantenimento diretto tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Con riferimento alle spese straordinarie, il Tribunale recepisce la volontà dei genitori di ripartirle in egual misura (50% cada genitore).
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e ricorreva contro (nata a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile a Bologna il 05.04.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 91, Parte 1, anno 2014. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, come già avviene dal
2018; dà atto e dispone il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso il padre (Monterenzio (BO), via Idice n. 402); dà atto e dispone che il figlio , essendo quasi maggiorenne, potrà vedere e frequentare i Per_1 genitori quando vorrà; dà atto e dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio;
Per_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per il figlio minore siano suddivise al 50% tra i genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 3 di 4 relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8389/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALVO TIZIANA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUPOI MICHELE ANGELO ( ) VIA ALTABELLA 15 40126 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FALVO TIZIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE MARIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. IOVANE PAOLA ( ) PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4B 40038 C.F._4
VERGATO; elettivamente domiciliata in PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4B 40038 VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.06.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la CP_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 05.04.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 91, Parte 1, anno 2014.
Dalla unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Persona_1
pagina 1 di 4 Il ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dalla moglie, dando atto dei compromessi nonché di fatto cessati rapporti con la stessa;
la convivenza si interrompeva, infatti, già nel 2018.
L'udienza del 12.11.2024 veniva rinviata per assenza giustificata del ricorrente, per malattia.
All'udienza successiva, dell'11.02.2025, le procuratrici delle parti dichiaravano l'esistenza di trattative pendenti tra i genitori. Il giudice, alla luce di tali dichiarazioni, esortava le parti ad uscire dall'aula per perfezionare un accordo.
Alla stessa udienza il Giudice, all'esito negativo del tentativo di conciliazione di rito e rilevato l'accordo delle parti, invitava le procuratrici delle parti a discutere la causa oralmente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento (dichiarate nel verbale di udienza dell'11.02.2025):
- separazione dei coniugi;
- affido condiviso, con collocamento presso il padre;
- visite libere, vista l'età del ragazzo;
- mantenimento diretto del figlio;
- spese straordinarie al 50% da concordarsi secondo il Protocollo;
- spese compensate;
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2018 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale.
Nulla da obiettare a che il figlio , minorenne, mantenga la residenza formale e sia collocata Per_1 presso l'abitazione paterna, sita in Monterenzio (BO), via Idice n. 402. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate. Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
La modalità del mantenimento diretto tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Con riferimento alle spese straordinarie, il Tribunale recepisce la volontà dei genitori di ripartirle in egual misura (50% cada genitore).
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e ricorreva contro (nata a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile a Bologna il 05.04.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 91, Parte 1, anno 2014. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, come già avviene dal
2018; dà atto e dispone il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso il padre (Monterenzio (BO), via Idice n. 402); dà atto e dispone che il figlio , essendo quasi maggiorenne, potrà vedere e frequentare i Per_1 genitori quando vorrà; dà atto e dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio;
Per_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per il figlio minore siano suddivise al 50% tra i genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 3 di 4 relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4