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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 251/2023 promossa in grado di appello da:
(brevemente , Parte_1 Parte_1
C.F./P.IVA , con sede a Ravenna, Via Manlio Travaglini n. 8, in persona del P.IVA_1
Dott. nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali CP_1
e Procuratore Speciale (giusta procura a rogito del Notaio Rep. n. 136770/33358 Per_1 del 06/05/2014), in questa sede rappresentata e difesa per procura ad litem in calce all'atto di appello dall'Avv. Davide Dalmasso del Foro di Cuneo (C.F.:
, presso il quale è elettivamente domiciliata, C.F._1
Parte appellante
contro
:
, c.f. , in persona del pro-tempore, corrente Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 in Via Pellizzari 2 in , rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Muzio del Foro di CP_2 Genova, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 15/07/2019, Parte appellata
avverso la sentenza n. 780/2022, rep. n. 1463/2022, emessa in data 06.09.2022 dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 2449/2019 R.G.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE : Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, contrariis rejectis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 780/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice dott.ssa Cacioppo, nell'ambito della vertenza avente RG 2449/2019, dichiarare nel caso di specie sussistente la giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria ordinaria, con emissione di idonea pronuncia ai sensi dell'art. 353 C.P.C. e rimessione delle parti nanti il Giudice di Primo Grado per la decisione di merito della vertenza. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale: accertata la giurisdizione della Corte dei conti, confermare la sentenza n. 780/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 06/09/2022;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga sussistente la giurisdizione del giudice ordinario pronunci sentenza ex art. 353 c.p.c. (vecchio rito) e rimetta la causa al Giudice di primo grado affinché pronunci sul merito del presente procedimento.
- Con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 591/2019 emesso in data 17 aprile 2019 dal Tribunale di Alessandria su istanza della società Parte_1
Con tale decreto si ingiungeva al il
[...] Controparte_2 pagamento della somma di €45.232,63 (oltre interessi e spese legali) portata da ventisei fatture riferentisi all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie prestata da in forza di un contratto-concessione stipulato dalle Pt_1 parti in data 8 giugno 2011.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (procedimento n. Controparte_2
2449/2019 presso il Tribunale di Alessandria), contestando la fondatezza delle pretese creditorie avversarie e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno asseritamente scaturente da vari inadempimenti di Pt_1
Con la sentenza n. 780/2022 del 6 settembre 2022, in questa sede appellata, il Tribunale di Alessandria, dopo avere sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti, la nullità del decreto ingiuntivo e l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. In particolare, il Tribunale esaminava le ragioni di SORIT poste a fondamento del decreto ingiuntivo, identificando due gruppi di crediti:
2 • somme richieste a titolo di corrispettivo per l'attività di riscossione (il c.d. "aggio").
• somme richieste per diritti e spese su quote inesigibili. Il Tribunale qualificava la domanda di come un "giudizio di conto", tipicamente Pt_1 volto ad accertare i rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, aventi come fonte il rapporto di concessione. Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità, indicata come costante e pacifica, secondo la quale tale materia appartiene alla giurisdizione contabile. Ribadiva che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e avendone il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile. Di conseguenza, ogni controversia tra essa e l'ente impositore, avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Per le stesse ragioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale il Tribunale ravvisava la giurisdizione della Magistratura contabile.
ha affidato il proprio appello ad un unico motivo. La sentenza di primo grado Pt_1 comporterebbe, secondo l'appellante, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c., stante l'allegata sussistenza, nella specie, della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenzia che le ragioni creditorie azionate in sede monitoria derivano esclusivamente dall'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di in data 8 giugno 2011 e che i diritti e gli obblighi scaturenti da tale CP_2 contratto sono di natura "squisitamente privatistica". ribadisce, inoltre, di essere Pt_1 una società per azioni con capitale interamente versato e detenuto da una banca (la
"soggetto di diritto privato scevro da qualsivoglia Controparte_4 partecipazione e/o ingerenza pubblicistica e la cui azione non è conseguentemente sottoposta al vaglio della Corte dei conti". L'appellante, infine, evidenzia che il contratto dell'8 giugno 2011 designa espressamente il Foro di Alessandria come Autorità Giudiziaria competente per qualsiasi controversia tra le parti (cfr. clausola 24 del contratto). condivide, invece, la decisione del primo giudice di affermare la giurisdizione della Pt_1
Corte dei conti in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal CP_2
, relativa ad un asserito danno erariale.
[...]
L'appellante chiede, quindi, che Corte d'Appello dichiari la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in relazione soltanto alla propria domanda, con rimessione delle parti al Tribunale per la decisione di merito ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Il , costituendosi in appello, ha espressamente dichiarato di aderire Controparte_2 alla pronuncia di accertamento del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Chiede, quindi, in principalità, la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, ove ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, chiede che la causa venga rimessa al Giudice di primo grado affinché pronunci sul merito.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, dovendosi confermare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte dei conti in relazione alle domande di Pt_1
(mentre, quanto alla domanda riconvenzionale del l'accertamento del Tribunale CP_2 in punto giurisdizione è passato in giudicato, non essendovi stato appello incidentale).
Gli argomenti dedotti a sostegno dell'appello non sono condivisibili.
La natura privatistica di e del titolo da essa fatto valere (il contratto-concessione), Pt_1 anche ove accertata, non varrebbe comunque ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti, essendo a tal fine “irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (…), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto…” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22810).
La clausola contrattuale che indica il Foro di Alessandria come competente non può prevalere sui principii imperativi che disciplinano il riparto di giurisdizione: detta clausola è quindi irrilevante ai fini che interessano.
in quanto incaricata di riscuotere (e “maneggiare”) denaro di spettanza del Pt_1 appellato, riveste senza dubbio la qualifica di agente contabile. La CP_2 giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è ormai consolidata nel senso che la società concessionaria “in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 29 maggio 2023, n. 14951. Si vedano, nello stesso solco interpretativo, tra le molte, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 18 giugno 2018, n. 16014). La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale – dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative – in materia di contabilità pubblica (così, fra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.). La giurisdizione della Corte dei conti, in altri termini, “riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.).
Il corrispettivo (“aggio”) richiesto da va calcolato con riferimento alle somme Pt_1 effettivamente riscosse per conto del (clausola n. 8 della convenzione-contratto, CP_2 rubricata “corrispettivo del concessionario”: “per lo svolgimento del servizio affidato, il riconoscerà al Concessionario un aggio non superiore al 10% (aggio a base d'asta) CP_2 con un minimo di Euro 20,00 a pratica, da calcolarsi sulle somme effettivamente e definitivamente riscosse e riversate al a titolo di tributo, o di altra entrata qualora CP_2
4 non di natura tributaria, sanzioni ed interessi…”). La quantificazione del corrispettivo, pertanto, implica necessariamente una verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra il e , ciò che, alla luce dei principii poc'anzi illustrati, ricade nell'alveo CP_2 Pt_1 della giurisdizione della Corte dei conti (in questo senso, ad esempio, Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 184 del 5 agosto 2025; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 72 dell'8 febbraio 2024).
Analoghe osservazioni valgono per la domanda di pagamento di diritti e spese sulle quote inesigibili, la quale presuppone l'accertamento a favore di del c.d. diritto al Pt_1 discarico, ossia il diritto che il soggetto concessionario ha di vedersi sollevato dall'obbligo di versare all'ente creditore gli importi non riscossi e che sorge in presenza di determinate circostanze, normalmente riconducibili all'assenza di responsabilità del concessionario stesso nell'esercizio del suo incarico. Nel caso di specie, infatti, come correttamente osservato dal Tribunale, il ha contestato l'esistenza del diritto di CP_2
SORIT al discarico a causa di sue asserite inadempienze. Ove detta domanda non fosse ritenuta inquadrabile né tra i giudizi di responsabilità amministrativo-erariale, di cui è titolare il Pubblico Ministero contabile, né tra i giudizi di conto instaurati ex lege con il deposito del conto giudiziale, essa sarebbe comunque inquadrabile tra "gli altri giudizi ad istanza di parte" in materia di contabilità pubblica (art. 172, lettera d), D.Lgs. 174/2016).
“Si tratta di una categoria "aperta" di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto … incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente … titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della "contabilità pubblica" e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 22 febbraio 2023, n. 5569, richiamata espressamente, da ultimo, da Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.).
La sentenza appellata, in definitiva, va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 5.211,00 (cinquemiladuecentoundici/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito monitorio fatto valere da (euro 45 mila), e quindi con riferimento allo scaglione da Pt_1 euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note conclusive scritte. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nel deposito di memorie prive di effettivo apporto contenutistico rispetto agli atti introduttivi del grado.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 780/2022, rep. n. 1463/2022, emessa in data 06.09.2022 dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 2449/2019 R.G., sentenza che integralmente conferma;
2. CONDANNA l'appellante a Parte_1 rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in complessivi euro 5.211,00 per onorari, oltre 15,00 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente
[...] sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 26 settembre 2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 251/2023 promossa in grado di appello da:
(brevemente , Parte_1 Parte_1
C.F./P.IVA , con sede a Ravenna, Via Manlio Travaglini n. 8, in persona del P.IVA_1
Dott. nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali CP_1
e Procuratore Speciale (giusta procura a rogito del Notaio Rep. n. 136770/33358 Per_1 del 06/05/2014), in questa sede rappresentata e difesa per procura ad litem in calce all'atto di appello dall'Avv. Davide Dalmasso del Foro di Cuneo (C.F.:
, presso il quale è elettivamente domiciliata, C.F._1
Parte appellante
contro
:
, c.f. , in persona del pro-tempore, corrente Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 in Via Pellizzari 2 in , rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Muzio del Foro di CP_2 Genova, presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 15/07/2019, Parte appellata
avverso la sentenza n. 780/2022, rep. n. 1463/2022, emessa in data 06.09.2022 dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 2449/2019 R.G.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE : Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, contrariis rejectis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 780/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, Giudice dott.ssa Cacioppo, nell'ambito della vertenza avente RG 2449/2019, dichiarare nel caso di specie sussistente la giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria ordinaria, con emissione di idonea pronuncia ai sensi dell'art. 353 C.P.C. e rimessione delle parti nanti il Giudice di Primo Grado per la decisione di merito della vertenza. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale: accertata la giurisdizione della Corte dei conti, confermare la sentenza n. 780/2022 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 06/09/2022;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga sussistente la giurisdizione del giudice ordinario pronunci sentenza ex art. 353 c.p.c. (vecchio rito) e rimetta la causa al Giudice di primo grado affinché pronunci sul merito del presente procedimento.
- Con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 591/2019 emesso in data 17 aprile 2019 dal Tribunale di Alessandria su istanza della società Parte_1
Con tale decreto si ingiungeva al il
[...] Controparte_2 pagamento della somma di €45.232,63 (oltre interessi e spese legali) portata da ventisei fatture riferentisi all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie prestata da in forza di un contratto-concessione stipulato dalle Pt_1 parti in data 8 giugno 2011.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (procedimento n. Controparte_2
2449/2019 presso il Tribunale di Alessandria), contestando la fondatezza delle pretese creditorie avversarie e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno asseritamente scaturente da vari inadempimenti di Pt_1
Con la sentenza n. 780/2022 del 6 settembre 2022, in questa sede appellata, il Tribunale di Alessandria, dopo avere sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti, la nullità del decreto ingiuntivo e l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. In particolare, il Tribunale esaminava le ragioni di SORIT poste a fondamento del decreto ingiuntivo, identificando due gruppi di crediti:
2 • somme richieste a titolo di corrispettivo per l'attività di riscossione (il c.d. "aggio").
• somme richieste per diritti e spese su quote inesigibili. Il Tribunale qualificava la domanda di come un "giudizio di conto", tipicamente Pt_1 volto ad accertare i rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, aventi come fonte il rapporto di concessione. Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità, indicata come costante e pacifica, secondo la quale tale materia appartiene alla giurisdizione contabile. Ribadiva che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e avendone il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile. Di conseguenza, ogni controversia tra essa e l'ente impositore, avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Per le stesse ragioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale il Tribunale ravvisava la giurisdizione della Magistratura contabile.
ha affidato il proprio appello ad un unico motivo. La sentenza di primo grado Pt_1 comporterebbe, secondo l'appellante, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c., stante l'allegata sussistenza, nella specie, della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenzia che le ragioni creditorie azionate in sede monitoria derivano esclusivamente dall'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di in data 8 giugno 2011 e che i diritti e gli obblighi scaturenti da tale CP_2 contratto sono di natura "squisitamente privatistica". ribadisce, inoltre, di essere Pt_1 una società per azioni con capitale interamente versato e detenuto da una banca (la
"soggetto di diritto privato scevro da qualsivoglia Controparte_4 partecipazione e/o ingerenza pubblicistica e la cui azione non è conseguentemente sottoposta al vaglio della Corte dei conti". L'appellante, infine, evidenzia che il contratto dell'8 giugno 2011 designa espressamente il Foro di Alessandria come Autorità Giudiziaria competente per qualsiasi controversia tra le parti (cfr. clausola 24 del contratto). condivide, invece, la decisione del primo giudice di affermare la giurisdizione della Pt_1
Corte dei conti in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal CP_2
, relativa ad un asserito danno erariale.
[...]
L'appellante chiede, quindi, che Corte d'Appello dichiari la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in relazione soltanto alla propria domanda, con rimessione delle parti al Tribunale per la decisione di merito ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
Il , costituendosi in appello, ha espressamente dichiarato di aderire Controparte_2 alla pronuncia di accertamento del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Chiede, quindi, in principalità, la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, ove ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, chiede che la causa venga rimessa al Giudice di primo grado affinché pronunci sul merito.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, dovendosi confermare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte dei conti in relazione alle domande di Pt_1
(mentre, quanto alla domanda riconvenzionale del l'accertamento del Tribunale CP_2 in punto giurisdizione è passato in giudicato, non essendovi stato appello incidentale).
Gli argomenti dedotti a sostegno dell'appello non sono condivisibili.
La natura privatistica di e del titolo da essa fatto valere (il contratto-concessione), Pt_1 anche ove accertata, non varrebbe comunque ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti, essendo a tal fine “irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (…), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto…” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22810).
La clausola contrattuale che indica il Foro di Alessandria come competente non può prevalere sui principii imperativi che disciplinano il riparto di giurisdizione: detta clausola è quindi irrilevante ai fini che interessano.
in quanto incaricata di riscuotere (e “maneggiare”) denaro di spettanza del Pt_1 appellato, riveste senza dubbio la qualifica di agente contabile. La CP_2 giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è ormai consolidata nel senso che la società concessionaria “in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 29 maggio 2023, n. 14951. Si vedano, nello stesso solco interpretativo, tra le molte, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 18 giugno 2018, n. 16014). La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale – dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative – in materia di contabilità pubblica (così, fra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.). La giurisdizione della Corte dei conti, in altri termini, “riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.).
Il corrispettivo (“aggio”) richiesto da va calcolato con riferimento alle somme Pt_1 effettivamente riscosse per conto del (clausola n. 8 della convenzione-contratto, CP_2 rubricata “corrispettivo del concessionario”: “per lo svolgimento del servizio affidato, il riconoscerà al Concessionario un aggio non superiore al 10% (aggio a base d'asta) CP_2 con un minimo di Euro 20,00 a pratica, da calcolarsi sulle somme effettivamente e definitivamente riscosse e riversate al a titolo di tributo, o di altra entrata qualora CP_2
4 non di natura tributaria, sanzioni ed interessi…”). La quantificazione del corrispettivo, pertanto, implica necessariamente una verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra il e , ciò che, alla luce dei principii poc'anzi illustrati, ricade nell'alveo CP_2 Pt_1 della giurisdizione della Corte dei conti (in questo senso, ad esempio, Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 184 del 5 agosto 2025; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 72 dell'8 febbraio 2024).
Analoghe osservazioni valgono per la domanda di pagamento di diritti e spese sulle quote inesigibili, la quale presuppone l'accertamento a favore di del c.d. diritto al Pt_1 discarico, ossia il diritto che il soggetto concessionario ha di vedersi sollevato dall'obbligo di versare all'ente creditore gli importi non riscossi e che sorge in presenza di determinate circostanze, normalmente riconducibili all'assenza di responsabilità del concessionario stesso nell'esercizio del suo incarico. Nel caso di specie, infatti, come correttamente osservato dal Tribunale, il ha contestato l'esistenza del diritto di CP_2
SORIT al discarico a causa di sue asserite inadempienze. Ove detta domanda non fosse ritenuta inquadrabile né tra i giudizi di responsabilità amministrativo-erariale, di cui è titolare il Pubblico Ministero contabile, né tra i giudizi di conto instaurati ex lege con il deposito del conto giudiziale, essa sarebbe comunque inquadrabile tra "gli altri giudizi ad istanza di parte" in materia di contabilità pubblica (art. 172, lettera d), D.Lgs. 174/2016).
“Si tratta di una categoria "aperta" di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto … incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente … titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della "contabilità pubblica" e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 22 febbraio 2023, n. 5569, richiamata espressamente, da ultimo, da Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 11 marzo 2025, n. 6443, cit.).
La sentenza appellata, in definitiva, va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 5.211,00 (cinquemiladuecentoundici/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito monitorio fatto valere da (euro 45 mila), e quindi con riferimento allo scaglione da Pt_1 euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note conclusive scritte. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nel deposito di memorie prive di effettivo apporto contenutistico rispetto agli atti introduttivi del grado.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 780/2022, rep. n. 1463/2022, emessa in data 06.09.2022 dal Tribunale di Alessandria nella causa n. 2449/2019 R.G., sentenza che integralmente conferma;
2. CONDANNA l'appellante a Parte_1 rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in complessivi euro 5.211,00 per onorari, oltre 15,00 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente
[...] sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 26 settembre 2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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