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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12537/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 9:50 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, sono comparsi:
Per l'avv. GITTO GIUSEPPE Parte_1
Il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni. L'avv. Gitto precisa le conclusioni come da ricorso e discute brevemente la causa, con richiamo agli atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte attrice alla lettura della sentenza anche in sua assenza. Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore di parte attrice si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 12537/2024 promossa da: in C.F. ), in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GITTO GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
All'udienza del 22.5.2025, come da ricorso introduttivo: “a) accertare e dichiarare che
[...]
nata a [...] [...], c.f. , nata a [...] C.F._1 Controparte_2
PE (NA) il 17 settembre 1954, c.f. , e nato a [...] il C.F._2 CP_3
04 giugno 1961, c.f. , avendo compiuto con riguardo all'immobile di via Sandre C.F._3
nr. 28 - 30 in identificato al Catasto Edilizio del Comune di Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17 caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione;
b) per l'effetto accertare e dichiarare che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti eredi universali di nato ad [...] il 16 C.F._3 Persona_1
dicembre 1922, c.f. , deceduto in in data 12 marzo 2002, C.F._4 Parte_1 pagina 2 di 8 nata a [...] il [...], c.f. , e deceduta in Persona_2 C.F._5
in data 02 agosto 2008 e nato a [...] il [...], Parte_1 Persona_3
c.f. , e deceduto in in data 14 ottobre 2022; c) accertare e C.F._6 Parte_1 dichiarare che per l'effetto nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, sono divenuti comproprietari dell'unità immobiliare sita al civico nr. 30 del C.F._3
suddetto Condominio di così identificata al Catasto Edilizio del Comune di Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17; d) Conseguentemente ordinare l'annotazione presso il competente
[...] ufficio dell'Agenzia del Territorio della emananda sentenza con esonero della responsabilità da parte del direttore dell'ufficio competente;
e) Condannare, in ogni caso, i resistenti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.7.2024, il ha Parte_2 domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, allegando:
§ di essere creditore verso i proprietari dell'unità immobiliare del Condominio stesso identificata al
Catasto Edilizio del Comune di al Fg. 36, part. 135, sub. 17 per il complessivo Parte_1
importo di Euro 6.987,99 (segnatamente Euro 3.061,96 a titolo di saldo preventivo gestione ordinaria esercizio 2023/24 ed Euro 3.926,03 a titolo di saldo preventivo gestione del riscaldamento esercizio
2023/24, come da verbali di assemblea e riparti prodotti come doc. 1 e 2);
§ che tale unità era stata acquistata il 10.6.1976 dai coniugi e (come Persona_1 Persona_2
da rogito di cui al doc.3);
§ che è deceduto il 12.3.2002 in , come da certificato di morte di cui al Persona_1 Parte_1
doc. 4;
§ che a seguito del decesso di in data 25 settembre 2002, è stata presentata denuncia di Persona_1
successione in favore del coniuge nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
e dei figli nato a [...] il [...], c.f. C.F._5 Persona_3
, nata a [...] [...], c.f. C.F._6 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
pagina 3 di 8 , trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 39895 Reg. Gen. e C.F._3
27689 Reg. Part. (come da nota di trascrizione di cui al doc.5);
§ che è poi deceduta il 2.8.2008, a , (doc.6), venendo presentata in data Parte_1 Persona_2
23 marzo 2009 denuncia di successione in favore dei figli nato a [...] il 07 Persona_3
febbraio 1947, c.f. , nata a [...] [...], c.f. C.F._6 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 12530 Reg. Gen. e C.F._3
8320 Reg. Part. (come da nota di cui al doc. 7);
§ che in data 14 ottobre 2022 in è deceduto altresì c.f. Parte_1 Persona_3
(come da certificato di morte di cui al doc.8), venendo poi, in data 04 luglio C.F._6
2023, presentata denuncia di successione in favore dei fratelli nata a [...] 24 Controparte_1
maggio 1952, c.f. , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
c.f. nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, denuncia trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 28719 Reg. C.F._3
Gen. e 21801 Reg. Part. (doc. 9);
§ che ad oggi la predetta unità immobiliare risulta catastalmente intestata a: nata a Controparte_1
PE (NA) 24 maggio 1952, c.f. , in proprietà per 1/12, nata C.F._1 Controparte_1
a PE (NA) 24 maggio 1952, c.f. , in proprietà per 1/4, C.F._7 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f. in proprietà per 1/3 e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], c.f. , in proprietà per 1/3 (cfr CP_3 C.F._3
doc. nr. 10);
§ che i dati anagrafici corretti di sono i seguenti: nata a [...] Controparte_1 Controparte_1
24 maggio 1952, c.f. , come si desume dalle denunce di successione e dai C.F._1
certificati in atti;
§ che per l'effetto, nata a [...] [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], c.f. , risultano essere gli unici CP_3 C.F._3 chiamati ancora in vita all'eredità dei defunti e Persona_1 Controparte_4 Persona_3
§ che alla morte di di e di era nel CP_3 Persona_1 Controparte_4 Persona_3 materiale possesso dell'immobile di via Natale Sandre nr. 30 in ove risiede Parte_1
pagina 4 di 8 tutt'oggi (come da certificato di residenza storico di cui al doc. 12, che attesta la residenza di
[...]
in , via Sandre Natale n. 30 dall'1.9.1969 al 12.6.2023); CP_3 Parte_1
§ che i predetti chiamati all'eredità non hanno ancora trascritto l'accettazione o la rinuncia all'eredità
(cfr. doc. nr. 11);
§ che , e , in data 21/10/2021 hanno Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 CP_3
dichiarato la propria qualità di comproprietari dell'immobile de quo, rispettivamente nella misura del
25% ciascuno, sottoscrivendo il modulo relativo all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione a lavori di natura condominiale (doc.13 );
§ che , e , nell'anno 2023 (dopo il decesso del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
fratello sono stati oggetto di ingiunzione di pagamento con atto notificato il 14 luglio Persona_3
2023, non opposto, per debiti maturati dall'unità immobiliare identificata al Fg. 36, part. 135, sub. 17 del Comune nei confronti del Controparte_5 Parte_1 Controparte_6
(cfr. doc. nr. 14); Parte_1
§ che il Condominio, quale creditore, ha un interesse qualificato a fare accertare che i convenuti hanno accettato l'eredità dei genitori e del fratello divenendo così comproprietari Persona_3 dell'alloggio sito al civico 30 del Condominio attoreo, come sopra identificato.
Nessuno si è costituito per le parti convenute, che sono state dichiarate contumaci.
All'udienza in data odierna, la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e ha discusso oralmente la causa.
Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia dei convenuti, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte attrice, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Il ricorrente ha infatti allegato e dimostrato, per tabulas, circostanze e presupposti di fatto Parte_1
che, complessivamente considerati, portano a concludere che i convenuti abbiano tacitamente accettato le eredità morendo dismesse dal padre, della madre e infine dal fratello Persona_3
In particolare, è residente e occupa senza soluzione di continuità l'alloggio in oggetto CP_3
(già di proprietà del padre e della madre dal 25.5.2976, come da rogito in atti) sin dal 1960, come pagina 5 di 8 attestato dal certificato storico di residenza ed anche dalle notifiche sia del decreto ingiuntivo in atti del luglio 2023, sia del ricorso di cui alla presente causa, notificatogli nell'agosto 2024.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nelle eredità cui è stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura delle predette tre successioni, , ai sensi dell'art. 485 c.c., deve considerarsi CP_3
divenuto erede puro e semplice del padre, della madre e del fratello Persona_3
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord. 15690/20; Cass. 4456/2019).
Inoltre, tanto che le altre parti convenute e (oltre al CP_3 Controparte_1 Persona_4
fratello poi deceduto), dopo il decesso dei propri genitori, si sono espressamente Persona_3 qualificati, ciascuno, come proprietario per ¼ dell'alloggio de quo, sottoscrivendo il modulo relativo all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione a lavori di natura condominiale (doc.13), ponendo con ciò in essere un atto che solo chi ha accettato l'eredità avrebbe potuto porre in essere, denotando così di avere accettato tacitamente l'eredità del padre e della madre.
Da ultimo, significativa dell'accettazione dell'eredità del padre, della madre e del fratello
[...]
da parte dei convenuti appare la mancata opposizione al decreto ingiuntivo notificato ai Per_3 convenuti, quali proprietari dell'unità immobiliare oggetto di causa, nel luglio 2023 e mai opposto, avendo così i convenuti, di fatto, riconosciuto la propria veste di proprietari dell'alloggio e, dunque, di eredi dei genitori e del fratello GI (che aveva a sua volta accettato l'eredità dei genitori, come sopra riportato).
Ancora, dalle attestazioni prodotte dalla parte attrice, risulta che presso il Tribunale di Ivrea e presso il
Tribunale di Torino non risultano procedure di rinuncia all'eredità o accettazioni con beneficio di inventario o di eredità giacente quanto ai defunti e Persona_1 Persona_2 Persona_3
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condominio ricorrente deve essere accolta.
Deve quindi dichiararsi che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono succeduti quali eredi puri e semplici: C.F._3
pagina 6 di 8 -al padre nato ad [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._4
deceduto a in data 12 marzo 2002; Parte_1
-alla madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_2 C.F._5
deceduta a in data 02 agosto 2008; Parte_1
- al fratello c.f. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_3 C.F._6
14 ottobre 2022 a Parte_1
Per l'effetto, deve altresì dichiararsi che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti comproprietari (ciascuno per 1/3) del bene immobile sito in C.F._3
via Sandre n. 30, identificato al Catasto Edilizio del Comune di al Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17.
Invero, quanto alla circostanza che il predetto immobile rientri nell'asse ereditario di Persona_1
e possono qui ritenersi sufficienti il rogito di acquisto, le visure Persona_2 Persona_3
ipotecarie e le denunce di successione.
L'onere probatorio gravante sull'attore può ritenersi in tali termini soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore dei pretesi eredi e non si tratta di azione di rivendica, alla quale è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso, ritenendosi che valgano per la presente azione i principi espressi dalla Cassazione per la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. e che dunque l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, dovendo l'attore in tal caso provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili la denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi al de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario
(così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità media) e alle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori minimi (in assenza di istruttoria), stante la semplicità della controversia e, pertanto, in complessivi € 3.562,00 per pagina 7 di 8 compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a € 655,15 per esposti documentati
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica, bolli e diritti per certificati ufficio successioni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, sono succeduti quali eredi puri e semplici: C.F._3
-al padre nato ad [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._4
deceduto in in data 12 marzo 2002; Parte_1
-alla madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_2 C.F._5
deceduta in in data 02 agosto 2008; Parte_1
- al fratello c.f. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_3 C.F._6
14 ottobre 2022 in Parte_1
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti comproprietari (ciascuno per 1/3) del bene immobile sito in C.F._3
via Sandre n. 30, identificato al Catasto Edilizio del Comune di al Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17.
3) Condanna , e , in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 CP_3
del in delle spese processuali che si liquidano in Euro Parte_2 Parte_1
3.562,00 per compensi ed Euro 655,15 per spese, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 9:50 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, sono comparsi:
Per l'avv. GITTO GIUSEPPE Parte_1
Il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni. L'avv. Gitto precisa le conclusioni come da ricorso e discute brevemente la causa, con richiamo agli atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte attrice alla lettura della sentenza anche in sua assenza. Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore di parte attrice si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 12537/2024 promossa da: in C.F. ), in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GITTO GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
All'udienza del 22.5.2025, come da ricorso introduttivo: “a) accertare e dichiarare che
[...]
nata a [...] [...], c.f. , nata a [...] C.F._1 Controparte_2
PE (NA) il 17 settembre 1954, c.f. , e nato a [...] il C.F._2 CP_3
04 giugno 1961, c.f. , avendo compiuto con riguardo all'immobile di via Sandre C.F._3
nr. 28 - 30 in identificato al Catasto Edilizio del Comune di Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17 caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione;
b) per l'effetto accertare e dichiarare che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti eredi universali di nato ad [...] il 16 C.F._3 Persona_1
dicembre 1922, c.f. , deceduto in in data 12 marzo 2002, C.F._4 Parte_1 pagina 2 di 8 nata a [...] il [...], c.f. , e deceduta in Persona_2 C.F._5
in data 02 agosto 2008 e nato a [...] il [...], Parte_1 Persona_3
c.f. , e deceduto in in data 14 ottobre 2022; c) accertare e C.F._6 Parte_1 dichiarare che per l'effetto nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, sono divenuti comproprietari dell'unità immobiliare sita al civico nr. 30 del C.F._3
suddetto Condominio di così identificata al Catasto Edilizio del Comune di Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17; d) Conseguentemente ordinare l'annotazione presso il competente
[...] ufficio dell'Agenzia del Territorio della emananda sentenza con esonero della responsabilità da parte del direttore dell'ufficio competente;
e) Condannare, in ogni caso, i resistenti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.7.2024, il ha Parte_2 domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, allegando:
§ di essere creditore verso i proprietari dell'unità immobiliare del Condominio stesso identificata al
Catasto Edilizio del Comune di al Fg. 36, part. 135, sub. 17 per il complessivo Parte_1
importo di Euro 6.987,99 (segnatamente Euro 3.061,96 a titolo di saldo preventivo gestione ordinaria esercizio 2023/24 ed Euro 3.926,03 a titolo di saldo preventivo gestione del riscaldamento esercizio
2023/24, come da verbali di assemblea e riparti prodotti come doc. 1 e 2);
§ che tale unità era stata acquistata il 10.6.1976 dai coniugi e (come Persona_1 Persona_2
da rogito di cui al doc.3);
§ che è deceduto il 12.3.2002 in , come da certificato di morte di cui al Persona_1 Parte_1
doc. 4;
§ che a seguito del decesso di in data 25 settembre 2002, è stata presentata denuncia di Persona_1
successione in favore del coniuge nata a [...] il [...], c.f. Persona_2
e dei figli nato a [...] il [...], c.f. C.F._5 Persona_3
, nata a [...] [...], c.f. C.F._6 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
pagina 3 di 8 , trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 39895 Reg. Gen. e C.F._3
27689 Reg. Part. (come da nota di trascrizione di cui al doc.5);
§ che è poi deceduta il 2.8.2008, a , (doc.6), venendo presentata in data Parte_1 Persona_2
23 marzo 2009 denuncia di successione in favore dei figli nato a [...] il 07 Persona_3
febbraio 1947, c.f. , nata a [...] [...], c.f. C.F._6 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 12530 Reg. Gen. e C.F._3
8320 Reg. Part. (come da nota di cui al doc. 7);
§ che in data 14 ottobre 2022 in è deceduto altresì c.f. Parte_1 Persona_3
(come da certificato di morte di cui al doc.8), venendo poi, in data 04 luglio C.F._6
2023, presentata denuncia di successione in favore dei fratelli nata a [...] 24 Controparte_1
maggio 1952, c.f. , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
c.f. nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, denuncia trascritta presso l'Ufficio del Registro di Torino ai nn. 28719 Reg. C.F._3
Gen. e 21801 Reg. Part. (doc. 9);
§ che ad oggi la predetta unità immobiliare risulta catastalmente intestata a: nata a Controparte_1
PE (NA) 24 maggio 1952, c.f. , in proprietà per 1/12, nata C.F._1 Controparte_1
a PE (NA) 24 maggio 1952, c.f. , in proprietà per 1/4, C.F._7 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f. in proprietà per 1/3 e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], c.f. , in proprietà per 1/3 (cfr CP_3 C.F._3
doc. nr. 10);
§ che i dati anagrafici corretti di sono i seguenti: nata a [...] Controparte_1 Controparte_1
24 maggio 1952, c.f. , come si desume dalle denunce di successione e dai C.F._1
certificati in atti;
§ che per l'effetto, nata a [...] [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], c.f. , risultano essere gli unici CP_3 C.F._3 chiamati ancora in vita all'eredità dei defunti e Persona_1 Controparte_4 Persona_3
§ che alla morte di di e di era nel CP_3 Persona_1 Controparte_4 Persona_3 materiale possesso dell'immobile di via Natale Sandre nr. 30 in ove risiede Parte_1
pagina 4 di 8 tutt'oggi (come da certificato di residenza storico di cui al doc. 12, che attesta la residenza di
[...]
in , via Sandre Natale n. 30 dall'1.9.1969 al 12.6.2023); CP_3 Parte_1
§ che i predetti chiamati all'eredità non hanno ancora trascritto l'accettazione o la rinuncia all'eredità
(cfr. doc. nr. 11);
§ che , e , in data 21/10/2021 hanno Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 CP_3
dichiarato la propria qualità di comproprietari dell'immobile de quo, rispettivamente nella misura del
25% ciascuno, sottoscrivendo il modulo relativo all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione a lavori di natura condominiale (doc.13 );
§ che , e , nell'anno 2023 (dopo il decesso del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
fratello sono stati oggetto di ingiunzione di pagamento con atto notificato il 14 luglio Persona_3
2023, non opposto, per debiti maturati dall'unità immobiliare identificata al Fg. 36, part. 135, sub. 17 del Comune nei confronti del Controparte_5 Parte_1 Controparte_6
(cfr. doc. nr. 14); Parte_1
§ che il Condominio, quale creditore, ha un interesse qualificato a fare accertare che i convenuti hanno accettato l'eredità dei genitori e del fratello divenendo così comproprietari Persona_3 dell'alloggio sito al civico 30 del Condominio attoreo, come sopra identificato.
Nessuno si è costituito per le parti convenute, che sono state dichiarate contumaci.
All'udienza in data odierna, la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e ha discusso oralmente la causa.
Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia dei convenuti, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte attrice, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Il ricorrente ha infatti allegato e dimostrato, per tabulas, circostanze e presupposti di fatto Parte_1
che, complessivamente considerati, portano a concludere che i convenuti abbiano tacitamente accettato le eredità morendo dismesse dal padre, della madre e infine dal fratello Persona_3
In particolare, è residente e occupa senza soluzione di continuità l'alloggio in oggetto CP_3
(già di proprietà del padre e della madre dal 25.5.2976, come da rogito in atti) sin dal 1960, come pagina 5 di 8 attestato dal certificato storico di residenza ed anche dalle notifiche sia del decreto ingiuntivo in atti del luglio 2023, sia del ricorso di cui alla presente causa, notificatogli nell'agosto 2024.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nelle eredità cui è stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura delle predette tre successioni, , ai sensi dell'art. 485 c.c., deve considerarsi CP_3
divenuto erede puro e semplice del padre, della madre e del fratello Persona_3
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord. 15690/20; Cass. 4456/2019).
Inoltre, tanto che le altre parti convenute e (oltre al CP_3 Controparte_1 Persona_4
fratello poi deceduto), dopo il decesso dei propri genitori, si sono espressamente Persona_3 qualificati, ciascuno, come proprietario per ¼ dell'alloggio de quo, sottoscrivendo il modulo relativo all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione a lavori di natura condominiale (doc.13), ponendo con ciò in essere un atto che solo chi ha accettato l'eredità avrebbe potuto porre in essere, denotando così di avere accettato tacitamente l'eredità del padre e della madre.
Da ultimo, significativa dell'accettazione dell'eredità del padre, della madre e del fratello
[...]
da parte dei convenuti appare la mancata opposizione al decreto ingiuntivo notificato ai Per_3 convenuti, quali proprietari dell'unità immobiliare oggetto di causa, nel luglio 2023 e mai opposto, avendo così i convenuti, di fatto, riconosciuto la propria veste di proprietari dell'alloggio e, dunque, di eredi dei genitori e del fratello GI (che aveva a sua volta accettato l'eredità dei genitori, come sopra riportato).
Ancora, dalle attestazioni prodotte dalla parte attrice, risulta che presso il Tribunale di Ivrea e presso il
Tribunale di Torino non risultano procedure di rinuncia all'eredità o accettazioni con beneficio di inventario o di eredità giacente quanto ai defunti e Persona_1 Persona_2 Persona_3
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condominio ricorrente deve essere accolta.
Deve quindi dichiararsi che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono succeduti quali eredi puri e semplici: C.F._3
pagina 6 di 8 -al padre nato ad [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._4
deceduto a in data 12 marzo 2002; Parte_1
-alla madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_2 C.F._5
deceduta a in data 02 agosto 2008; Parte_1
- al fratello c.f. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_3 C.F._6
14 ottobre 2022 a Parte_1
Per l'effetto, deve altresì dichiararsi che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti comproprietari (ciascuno per 1/3) del bene immobile sito in C.F._3
via Sandre n. 30, identificato al Catasto Edilizio del Comune di al Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17.
Invero, quanto alla circostanza che il predetto immobile rientri nell'asse ereditario di Persona_1
e possono qui ritenersi sufficienti il rogito di acquisto, le visure Persona_2 Persona_3
ipotecarie e le denunce di successione.
L'onere probatorio gravante sull'attore può ritenersi in tali termini soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore dei pretesi eredi e non si tratta di azione di rivendica, alla quale è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso, ritenendosi che valgano per la presente azione i principi espressi dalla Cassazione per la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. e che dunque l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, dovendo l'attore in tal caso provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili la denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi al de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario
(così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità media) e alle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori minimi (in assenza di istruttoria), stante la semplicità della controversia e, pertanto, in complessivi € 3.562,00 per pagina 7 di 8 compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a € 655,15 per esposti documentati
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica, bolli e diritti per certificati ufficio successioni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, sono succeduti quali eredi puri e semplici: C.F._3
-al padre nato ad [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._4
deceduto in in data 12 marzo 2002; Parte_1
-alla madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_2 C.F._5
deceduta in in data 02 agosto 2008; Parte_1
- al fratello c.f. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_3 C.F._6
14 ottobre 2022 in Parte_1
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che nata a [...] [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
sono divenuti comproprietari (ciascuno per 1/3) del bene immobile sito in C.F._3
via Sandre n. 30, identificato al Catasto Edilizio del Comune di al Parte_1 Parte_1
Fg. 36, part. 135, sub. 17.
3) Condanna , e , in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 CP_3
del in delle spese processuali che si liquidano in Euro Parte_2 Parte_1
3.562,00 per compensi ed Euro 655,15 per spese, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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