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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30933/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30933/2017 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO presso il Parte_1 P.IVA_1 quale elettivamente domicilia
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
APPELLATO
e
, domiciliato come in atti. CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/2/25 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oggi con atto di appello ritualmente notificato in data Controparte_3 Controparte_4
10.11.2017, a e in data 24.05.2018 , impugnava la sentenza del Giudice di Controparte_1 CP_2
Pace di Napoli n. 28953 del 06.09.2017 chiedendone la riforma integrale.
pagina 1 di 9 Al fine di rendere maggiormente intellegibile la presente sentenza si ritiene utile ripercorrere in termini sintetici l'iter del processo di primo grado. In particolare, a seguito di un investimento Controparte_1 stradale avvenuto in Napoli aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli al fine di ottenere il risarcimento per i danni per le lesioni subite, convenendo in giudizio e la CP_2 [...]
n particolare, deduceva l'attrice che in data 12.04.2011 intorno alle ore 17.30 nel mentre CP_3 stava attraversando in qualità di pedone il sulle strisce pedonali, veniva investita dal veicolo CP_5
Ford OC tg. BJ817HR; specificava l'istante che a seguito dell'impatto riportava lesioni per la cura delle quali si recava presso il PS. dell'Ospedale San Gennaro dove le veniva diagnosticato tra l'altro “ trauma distorsivo ginocchio ds e contusione rachide cervicale, con prognosi di gg.10. Precisava ancora l'attrice che il veicolo investitore era di proprietà di ed era assicurato per la RCA con la compagnia CP_2 [...] iò premesso, parte attrice chiedeva, previo accertamento della responsabilità civile del CP_3 convenuto proprietario dell'autovettura investitrice nella causazione del sinistro, la condanna dello stesso in solido con la compagnia al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_3 improcedibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto integrale.
Durante il procedimento di primo grado, veniva espletata l' istruttoria orale, (con l'escussione di un solo teste), ed effettuata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, al fine di quantificare le lesioni subite.
La compagnia all'udienza del 17.05.2017 depositava querela di falso per far dichiarare la falsità materiale di due documenti prodotti da parte attrice (esame diagnostico del 26.05.2011 e referto del PS. del
14.04.2011), ma tale richiesta veniva disattesa dal Giudicante e la causa veniva assegnata in decisione.
Con sentenza n. 28953/2017 il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, e accertata le responsabilità del conducente del veicolo convenuto nella causazione del sinistro, condannava in solido la compagnia convenuta ed il responsabile civile al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
5.128,39, con condanna alle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia, la compagnia proponeva appello, con quattro distinti motivi di Controparte_3 gravame.
Con il primo motivo l'appellata lamentava la nullità della sentenza ex art. 161 comma 2 cpc. e 132 comma 2
n.4 nonché perchè resa in violazione delle norme di legge (artt. 221 cpc.e seguenti).
In particolare, l'appellante deduceva la nullità del giudizio di primo grado e della conseguente sentenza, perché pur avendo proposto querela di falso ex art 221 cpc. relativamente all' esame diagnostico eseguito dalla in data 26.05.2011 presso il centro medico FO (struttura medica non più operante per CP_1 fallimento), e del referto del pronto soccorso che mancava di diversi elementi essenziali ( CF paziente, firma del medico), il Giudice di Pace, in violazione delle norme di legge nella prospettazione dell'appellante pagina 2 di 9 aveva omesso di rimettere le parti davanti al Tribunale e di fissare il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale;
il Giudice onorario aveva inoltre emanato la sentenza impugnata, senza fare alcuna menzione della querela proposta, deducendo, genericamente di discostarsi da quanto dedotto dalla compagnia assicurativa sulla falsità nella documentazione sanitaria, ritenendo tali rilievi superati dall'accertamento sanitario del CTU;
il quale, dopo aver esaminato i referti in originale prodotti in atti, li confermava rilevando il nesso causale tra evento e lesioni patite.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appellante chiedeva che il Giudice del gravame, dichiarasse la nullità della sentenza n. 28953/2017 perché pronunciata in violazione dell'art. 221 c.p.c; in subordine, nel caso mancato accoglimento di tale motivo di appello, proponeva in questa sede querela di falso, con richiesta di adozione da parte del Giudice di ogni consequenziale provvedimento, con dichiarazione di falsità dei documenti oggetto di querela.
Con il secondo motivo la compagnia lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art 116 cpc.; in particolare, parte appellante riteneva che il Giudice di prime cure, avesse errato nel ritenere provato il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni subite dalla appellata, sulla base della unica dichiarazione testimoniale che offriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, una ricostruzione inverosimile, ciò posto chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Con il terzo motivo di appello parte appellante, lamentava l'omessa pronuncia del giudice sulle censure mosse dal suo CTP alla CTU espletata, in violazione dell'art 132 c.p.c., e chiedeva pertanto, la rinnovazione della CTU.
Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errato riconoscimento del danno morale da parte del Giudice onorario, attesa la mancanza dei presupposti per il suo riconoscimento, verificato che nessuna prova dello stesso era stata fornita dall'appellata.
La compagnia appellante, inoltre, dedotta la palese fondatezza dell'appello, chiedeva contestualmente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, n. 28953 emanata dal Giudice di Pace di Napoli in data
06.09.2017.
Si costituiva in data 30.04.2018 l'appellata la quale in via preliminare deduceva: Controparte_1
-la inammissibilità del gravame ex art 342 c.p. per mancata indicazione dei motivi specifici a base dell'appello e indicazione dei punti e dei capi impugnati, limitandosi parte appellante a reiterare le argomentazioni già svolte in comparsa conclusionale di primo grado.
- la inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc non avendo lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento ex art 348 bis c.p.c..
Nel merito poi deduceva la palese infondatezza dell'impugnazione essendo emerso dalla documentazione depositata e dalla istruttoria espletata la esclusiva responsabilità del convenuto responsabile civile nella determinazione dell'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni subite dalla pagina 3 di 9 Specificava inoltre, l'appellata che privi di pregio erano sia i rilevi circa la falsità dell'esame CP_1 strumentale del 26.05.2011 presso l'FO, (atteso che la chiusura della sede al Centro Direzionale era successiva al rilascio del certificato stesso), sia i rilievi sul certificato di P.S. dell' Ospedale “San Gennaro” di Napoli, di cui la illeggibilità della firma del Sanitario, la mancanza del Codice Fiscale della paziente, lungi dal rappresentare un eccezione, erano invero la regola dei certificati rilasciati dai nosocomi. Inoltre,
l'autenticità dei documenti era stata confermata dal CTU.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, mancandone i presupposti, e concludeva per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Nonostante rituale notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
Il procedimento subiva un cambio di istruttore e veniva assegnato alla scrivente, la quale con ordinanza del
09.01.2019 rigettava l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis e disponeva la sospensione della sentenza impugnata n. 28953 del 06.09.2017. Il giudizio subiva diversi rinvii per consentire l'acquisizione del fascicolo del primo grado. Successivamente le parti, su autorizzazione della scrivente, ricostruivano il fascicolo di primo grado, depositando gli atti di parte, i verbali di causa e la CTU espletata.
La compagnia depositava la querela di falso quale già proposta dinnanzi al Giudice onorario in data
17.05.2017.
Con ordinanza, pronunciata a seguito di scioglimento di riserva, in data 01.12.2022 la scrivente:
- ritenuto il documento oggetto di querela non rilevante non autorizzava la presentazione della querela;
- atteso che il carattere scarno e la connotazione de relato della perizia imponevano una rivalutazione della eventuale lesione permanente rendeva necessario un approfondimento istruttorio, disponeva la nomina della dott. per l'espletamento di una nuova CTU sulla persona dell'appellata Persona_1 CP_1
[...]
Depositata la nuova consulenza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.02.2025; in tale udienza il G.U. raccolte le conclusioni delle parti assegnava la causa in decisione, con i termini di cui all'art 190 c.pc.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, per mancata indicazione specifica dei motivi di appello, deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
pagina 4 di 9 Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. da ultimo Cass. 17877/2024).
Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, ipotesi ricorrente nella specie, il Giudice di legittimità ha affermato che è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione dei punti sui quali si chiede al Giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 16190/2004; n, 18674/2011 e da ultimo n. 12960/2014).
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità dell'appello occorre passare all'esame del merito del gravame ed, in ordine al primo motivo di appello, deve osservarsi che dall'esame della documentazione processuale relativa al primo giudizio effettivamente emerge che la compagnia in data 17.05.2017 Controparte_3 dinnanzi al Giudice di prime cure presentava querela di falso relativamente a due documenti prodotti da parte attrice: esame TAC praticato in data 26.05.2011, referto del PS del 12.04.2011 e che il giudice non assumeva tutti i gli opportuni e consequenziali provvedimenti ( non disponeva il chiesto interpello, non assegnava termini per riassumere davanti al Tribunale), ma rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto va evidenziato, in via preliminare, che nel caso che ci occupa non può essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, con remissione del giudizio al primo giudice, non rientrando la fattispecie oggetto di esame tra i casi indicati tassativamente dall'art 354 cpc..
In ordine alla istanza di proposizione in questa sede della querela di falso originaria si richiama il contenuto dell'ordinanza emessa in data 01.12.2022. Giova osservare, infatti, che la proponibilità della querela di falso in via incidentale presuppone la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte, il giudice è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione considerando se l'esito del giudizio di falso sarebbe stato comunque ininfluente ai fini della decisione (Cfr. Cass n. 6731/2021 e Cass n. 28671 /17 n. 8046/20 e n.
26149/2006). pagina 5 di 9 Ciò posto in relazione all' esame diagnostico effettuato in data 26.05.2011, si ribadisce la sua irrilevanza atteso che lo stesso non era è corredato da dischetto che, solo, avrebbe potesse garantire al CTU la percezione diretta del danno e la conseguente corretta quantificazione della eventuale lesione.
Neppure rilevante si ritiene il referto del pronto soccorso del 12.04.2011 in quanto il fatto storico ed il nesso eziologico tra lo stesso e le lesioni riportate sono emersi dall'esame complessivo dell'istruttoria, per cui anche tale documento non assume rilevanza probatoria ai fini della decisione.
Passando all'esame del secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art 116 cpc., si osserva quanto segue. La compagnia deduceva che il Giudice di prime cure, aveva errato nel ritenere provato il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni subite dalla appellata sulla base della unica dichiarazione testimoniale;
dichiarazione che offriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, una ricostruzione inverosimile dei fatti di causa, deve procedersi ad indagare l'istruttoria espletata.
Tuttavia, in merito si deve osservare, la piena corrispondenza, tra la dinamica del sinistro, come descritta dall'attrice nell'atto di citazione e la dichiarazione resa in data 07.03.2016 dal teste Testimone_1
(indicato da parte attrice, indifferente); nonché la sua sostanziale attendibilità delle dichiarazioni da lui rese per assenza di contraddizioni logiche o incongruenze, risultando invero la ricostruzione del fatto offerta alla scrivente pienamente coerente se complessivamente valutata.
Dal contenuto della dichiarazione è emerso che la veniva investita mentre attraversava sulle CP_1 strisce pedonali, in particolare, il teste dichiarava: “ho notato due signore che attraversavano la strada … la prima signora, allorquando era già arrivata sullo spartitraffico veniva investita da una Ford OC …. La signora investita proveniva dal marciapiede … ed attraversava sulle strisce pedonali …. Preciso che la signora veniva investita al fianco sinistro ed è caduta sul manto stradale verso destra. Io mi sono avvicinato ed ho aiutato la signora a rialzarsi, la stessa accusava dolori alla gamba destra ed al collo”.
Ad avvalorare, ulteriormente, l'esito della prova orale, fornendo elementi utili alla ricostruzione del sinistro, vi è l'esito della CTU, quale disposta dalla scrivente nel presente giudizio.
Ebbene, la dott.ssa specialista in Medicina Legale, chiariva nel suo elaborato che la Persona_1 aveva una lieve limitazione funzionale dall'arto inferiore destro;
limitazione da porre in CP_1 dipendenza causale con il sinistro stradale, ritenendosi sussistente il nesso di causa tra la dinamica del sinistro (trauma diretto di autovettura contro pedone con conseguente caduta al suolo) ed il danno lamentato.
Ed allora, dall'esame complessivo dell'istruttoria quale espletata nei due gradi di giudizio, è emersa: la piena corrispondenza della dinamica del sinistro come descritta da parte attrice nell'atto di citazione;
le dichiarazioni rese dal teste escusso dinnanzi al Giudice di Pace in data 07.03.2016 confermano la dinamica pagina 6 di 9 dichiarata dall'attrice nei propri atti;
l'esito della CTU in atti riconosce pienamente il nesso causale fra l'evento e le lesioni nel rispetto di tutti i criteri di giudizio.
Dal sin qui osservato discende la convinzione che parte attrice abbia sufficientemente ed adeguatamente provato la dinamica del sinistro in cui è emerso che lo stesso avveniva per esclusiva responsabilità del conducente della Ford OC tg. BJ817HR di proprietà di . CP_2
Tutto quanto innanzi posto il secondo motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato e l'accoglimento della domanda attorea confermato in questa sede anche se in diversa composizione.
Il terzo motivo è assorbito essendo stata disposta nuova CTU.
Passando all'esame del quarto motivo di gravame, con cui la compagnia lamentava l'erroneo riconoscimento effettuato dal Giudice onorario del danno morale, deve osservarsi quanto segue.
La giurisprudenza della Suprema Corte, esclude qualsiasi automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle tabelle per lesione dell'integrità psicofisica, deve essere supportata da una attività di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. amplius Cass 17209/2015)
Ed ancora, recentemente la Suprema Corte ha precisato che ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (cfr. Cass. n. 23469 del 2018,). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (cfr. Cass. 10/11/2020, n.
25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata pagina 7 di 9 gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n.
6444 del 2023).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall'esame dell'istruttoria, pertanto, emerge che nessun elemento è stato allegato e provato al fine di suffragare la sussistenza di tale ulteriore danno;
ciò posto tale doglianza è fondata e, pertanto, la statuizione del Giudice onorario deve essere riformata in questa sede.
Tutto quanto innanzi posto, occorre procedere alla quantificazione del quantum debeatur risarcibile;
il consulente tecnico, atteso il sussistere postumi riconducibili al sinistro, relativi agli esiti di un valido trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, riconosceva un danno biologico nella misura del 2% una
ITT di 5 giorni, una ITP di 15 giorni al 75 %, e una ITP di 20 giorni al 50%.
In applicazione della "Tabella danno biologico per lesioni di lieve entità", aggiornata con D.M. 16 luglio
2024, in G.U. 25 luglio 2024, n. 173 e s.m", per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della danneggiata (anni 31 al momento del fatto lesivo) e della percentuale di invalidità (pari al 2%), pertanto, saranno riconoscibili € 1865,23 a titolo di biologico permanente;
€ 276,20 a titolo di ITT ( 5 giorni ); € 621,45 a titolo di ITP per 15 giorni al 75%; € 207,15 per 20 giorni 50%; per un totale risarcitorio per danno non patrimoniale pari ad € 3315,51.
La riforma della sentenza impugnata impone, poi, la nuova regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del processo di primo grado (cfr. Cass. 23330/2020)
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo, in base al D.M. n.55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, per il primo grado con applicazione tabella I, seconda fascia con decurtazione del 505 stante la assoluta assenza di complessità giuridica ed istruttoria;
per quanto concerne il presente giudizio, considerata la riforma parziale della sentenza si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese tra parte appellante e nella misura del 50%; ciò attesa la Controparte_1
pagina 8 di 9 importante decurtazione delle somme originariamente attribuite (nella misura del 36% e del 59% di quelle originariamente richieste) nonché del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale .
Spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico, in solido dell'appellante
[...]
e di . CP_3 CP_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante
[...]
in solido con , , al pagamento della somma complessiva di € 3.315,51, in CP_3 CP_2 favore dell'appellata; ciò oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (12.04.2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
da tale somma deve essere decurtato l'eventuale ammontare già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con restituzione dell'eventuale somma ricevuta in eccedenza;
- condanna in solido e al pagamento delle spese legali in favore del Controparte_3 CP_2 procuratore di per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 233,00 per spese vive, € Controparte_1
1908,5 per compensi professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, se previste;
da tale somma deve essere decurtato l'ammontare eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con restituzione dell'eventuale somma ricevuta in eccedenza;
- Tutte le spese di CTU, in solido a carico di parte appellante e di . CP_2
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30933/2017 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO presso il Parte_1 P.IVA_1 quale elettivamente domicilia
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
APPELLATO
e
, domiciliato come in atti. CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/2/25 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oggi con atto di appello ritualmente notificato in data Controparte_3 Controparte_4
10.11.2017, a e in data 24.05.2018 , impugnava la sentenza del Giudice di Controparte_1 CP_2
Pace di Napoli n. 28953 del 06.09.2017 chiedendone la riforma integrale.
pagina 1 di 9 Al fine di rendere maggiormente intellegibile la presente sentenza si ritiene utile ripercorrere in termini sintetici l'iter del processo di primo grado. In particolare, a seguito di un investimento Controparte_1 stradale avvenuto in Napoli aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli al fine di ottenere il risarcimento per i danni per le lesioni subite, convenendo in giudizio e la CP_2 [...]
n particolare, deduceva l'attrice che in data 12.04.2011 intorno alle ore 17.30 nel mentre CP_3 stava attraversando in qualità di pedone il sulle strisce pedonali, veniva investita dal veicolo CP_5
Ford OC tg. BJ817HR; specificava l'istante che a seguito dell'impatto riportava lesioni per la cura delle quali si recava presso il PS. dell'Ospedale San Gennaro dove le veniva diagnosticato tra l'altro “ trauma distorsivo ginocchio ds e contusione rachide cervicale, con prognosi di gg.10. Precisava ancora l'attrice che il veicolo investitore era di proprietà di ed era assicurato per la RCA con la compagnia CP_2 [...] iò premesso, parte attrice chiedeva, previo accertamento della responsabilità civile del CP_3 convenuto proprietario dell'autovettura investitrice nella causazione del sinistro, la condanna dello stesso in solido con la compagnia al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_3 improcedibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto integrale.
Durante il procedimento di primo grado, veniva espletata l' istruttoria orale, (con l'escussione di un solo teste), ed effettuata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, al fine di quantificare le lesioni subite.
La compagnia all'udienza del 17.05.2017 depositava querela di falso per far dichiarare la falsità materiale di due documenti prodotti da parte attrice (esame diagnostico del 26.05.2011 e referto del PS. del
14.04.2011), ma tale richiesta veniva disattesa dal Giudicante e la causa veniva assegnata in decisione.
Con sentenza n. 28953/2017 il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, e accertata le responsabilità del conducente del veicolo convenuto nella causazione del sinistro, condannava in solido la compagnia convenuta ed il responsabile civile al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
5.128,39, con condanna alle spese di lite e di CTU.
Avverso tale pronuncia, la compagnia proponeva appello, con quattro distinti motivi di Controparte_3 gravame.
Con il primo motivo l'appellata lamentava la nullità della sentenza ex art. 161 comma 2 cpc. e 132 comma 2
n.4 nonché perchè resa in violazione delle norme di legge (artt. 221 cpc.e seguenti).
In particolare, l'appellante deduceva la nullità del giudizio di primo grado e della conseguente sentenza, perché pur avendo proposto querela di falso ex art 221 cpc. relativamente all' esame diagnostico eseguito dalla in data 26.05.2011 presso il centro medico FO (struttura medica non più operante per CP_1 fallimento), e del referto del pronto soccorso che mancava di diversi elementi essenziali ( CF paziente, firma del medico), il Giudice di Pace, in violazione delle norme di legge nella prospettazione dell'appellante pagina 2 di 9 aveva omesso di rimettere le parti davanti al Tribunale e di fissare il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale;
il Giudice onorario aveva inoltre emanato la sentenza impugnata, senza fare alcuna menzione della querela proposta, deducendo, genericamente di discostarsi da quanto dedotto dalla compagnia assicurativa sulla falsità nella documentazione sanitaria, ritenendo tali rilievi superati dall'accertamento sanitario del CTU;
il quale, dopo aver esaminato i referti in originale prodotti in atti, li confermava rilevando il nesso causale tra evento e lesioni patite.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appellante chiedeva che il Giudice del gravame, dichiarasse la nullità della sentenza n. 28953/2017 perché pronunciata in violazione dell'art. 221 c.p.c; in subordine, nel caso mancato accoglimento di tale motivo di appello, proponeva in questa sede querela di falso, con richiesta di adozione da parte del Giudice di ogni consequenziale provvedimento, con dichiarazione di falsità dei documenti oggetto di querela.
Con il secondo motivo la compagnia lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art 116 cpc.; in particolare, parte appellante riteneva che il Giudice di prime cure, avesse errato nel ritenere provato il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni subite dalla appellata, sulla base della unica dichiarazione testimoniale che offriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, una ricostruzione inverosimile, ciò posto chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Con il terzo motivo di appello parte appellante, lamentava l'omessa pronuncia del giudice sulle censure mosse dal suo CTP alla CTU espletata, in violazione dell'art 132 c.p.c., e chiedeva pertanto, la rinnovazione della CTU.
Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errato riconoscimento del danno morale da parte del Giudice onorario, attesa la mancanza dei presupposti per il suo riconoscimento, verificato che nessuna prova dello stesso era stata fornita dall'appellata.
La compagnia appellante, inoltre, dedotta la palese fondatezza dell'appello, chiedeva contestualmente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, n. 28953 emanata dal Giudice di Pace di Napoli in data
06.09.2017.
Si costituiva in data 30.04.2018 l'appellata la quale in via preliminare deduceva: Controparte_1
-la inammissibilità del gravame ex art 342 c.p. per mancata indicazione dei motivi specifici a base dell'appello e indicazione dei punti e dei capi impugnati, limitandosi parte appellante a reiterare le argomentazioni già svolte in comparsa conclusionale di primo grado.
- la inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc non avendo lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento ex art 348 bis c.p.c..
Nel merito poi deduceva la palese infondatezza dell'impugnazione essendo emerso dalla documentazione depositata e dalla istruttoria espletata la esclusiva responsabilità del convenuto responsabile civile nella determinazione dell'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni subite dalla pagina 3 di 9 Specificava inoltre, l'appellata che privi di pregio erano sia i rilevi circa la falsità dell'esame CP_1 strumentale del 26.05.2011 presso l'FO, (atteso che la chiusura della sede al Centro Direzionale era successiva al rilascio del certificato stesso), sia i rilievi sul certificato di P.S. dell' Ospedale “San Gennaro” di Napoli, di cui la illeggibilità della firma del Sanitario, la mancanza del Codice Fiscale della paziente, lungi dal rappresentare un eccezione, erano invero la regola dei certificati rilasciati dai nosocomi. Inoltre,
l'autenticità dei documenti era stata confermata dal CTU.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, mancandone i presupposti, e concludeva per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Nonostante rituale notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
Il procedimento subiva un cambio di istruttore e veniva assegnato alla scrivente, la quale con ordinanza del
09.01.2019 rigettava l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis e disponeva la sospensione della sentenza impugnata n. 28953 del 06.09.2017. Il giudizio subiva diversi rinvii per consentire l'acquisizione del fascicolo del primo grado. Successivamente le parti, su autorizzazione della scrivente, ricostruivano il fascicolo di primo grado, depositando gli atti di parte, i verbali di causa e la CTU espletata.
La compagnia depositava la querela di falso quale già proposta dinnanzi al Giudice onorario in data
17.05.2017.
Con ordinanza, pronunciata a seguito di scioglimento di riserva, in data 01.12.2022 la scrivente:
- ritenuto il documento oggetto di querela non rilevante non autorizzava la presentazione della querela;
- atteso che il carattere scarno e la connotazione de relato della perizia imponevano una rivalutazione della eventuale lesione permanente rendeva necessario un approfondimento istruttorio, disponeva la nomina della dott. per l'espletamento di una nuova CTU sulla persona dell'appellata Persona_1 CP_1
[...]
Depositata la nuova consulenza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.02.2025; in tale udienza il G.U. raccolte le conclusioni delle parti assegnava la causa in decisione, con i termini di cui all'art 190 c.pc.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, per mancata indicazione specifica dei motivi di appello, deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
pagina 4 di 9 Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. da ultimo Cass. 17877/2024).
Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, ipotesi ricorrente nella specie, il Giudice di legittimità ha affermato che è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione dei punti sui quali si chiede al Giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 16190/2004; n, 18674/2011 e da ultimo n. 12960/2014).
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità dell'appello occorre passare all'esame del merito del gravame ed, in ordine al primo motivo di appello, deve osservarsi che dall'esame della documentazione processuale relativa al primo giudizio effettivamente emerge che la compagnia in data 17.05.2017 Controparte_3 dinnanzi al Giudice di prime cure presentava querela di falso relativamente a due documenti prodotti da parte attrice: esame TAC praticato in data 26.05.2011, referto del PS del 12.04.2011 e che il giudice non assumeva tutti i gli opportuni e consequenziali provvedimenti ( non disponeva il chiesto interpello, non assegnava termini per riassumere davanti al Tribunale), ma rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto va evidenziato, in via preliminare, che nel caso che ci occupa non può essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, con remissione del giudizio al primo giudice, non rientrando la fattispecie oggetto di esame tra i casi indicati tassativamente dall'art 354 cpc..
In ordine alla istanza di proposizione in questa sede della querela di falso originaria si richiama il contenuto dell'ordinanza emessa in data 01.12.2022. Giova osservare, infatti, che la proponibilità della querela di falso in via incidentale presuppone la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte, il giudice è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione considerando se l'esito del giudizio di falso sarebbe stato comunque ininfluente ai fini della decisione (Cfr. Cass n. 6731/2021 e Cass n. 28671 /17 n. 8046/20 e n.
26149/2006). pagina 5 di 9 Ciò posto in relazione all' esame diagnostico effettuato in data 26.05.2011, si ribadisce la sua irrilevanza atteso che lo stesso non era è corredato da dischetto che, solo, avrebbe potesse garantire al CTU la percezione diretta del danno e la conseguente corretta quantificazione della eventuale lesione.
Neppure rilevante si ritiene il referto del pronto soccorso del 12.04.2011 in quanto il fatto storico ed il nesso eziologico tra lo stesso e le lesioni riportate sono emersi dall'esame complessivo dell'istruttoria, per cui anche tale documento non assume rilevanza probatoria ai fini della decisione.
Passando all'esame del secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamentava la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art 116 cpc., si osserva quanto segue. La compagnia deduceva che il Giudice di prime cure, aveva errato nel ritenere provato il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni subite dalla appellata sulla base della unica dichiarazione testimoniale;
dichiarazione che offriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, una ricostruzione inverosimile dei fatti di causa, deve procedersi ad indagare l'istruttoria espletata.
Tuttavia, in merito si deve osservare, la piena corrispondenza, tra la dinamica del sinistro, come descritta dall'attrice nell'atto di citazione e la dichiarazione resa in data 07.03.2016 dal teste Testimone_1
(indicato da parte attrice, indifferente); nonché la sua sostanziale attendibilità delle dichiarazioni da lui rese per assenza di contraddizioni logiche o incongruenze, risultando invero la ricostruzione del fatto offerta alla scrivente pienamente coerente se complessivamente valutata.
Dal contenuto della dichiarazione è emerso che la veniva investita mentre attraversava sulle CP_1 strisce pedonali, in particolare, il teste dichiarava: “ho notato due signore che attraversavano la strada … la prima signora, allorquando era già arrivata sullo spartitraffico veniva investita da una Ford OC …. La signora investita proveniva dal marciapiede … ed attraversava sulle strisce pedonali …. Preciso che la signora veniva investita al fianco sinistro ed è caduta sul manto stradale verso destra. Io mi sono avvicinato ed ho aiutato la signora a rialzarsi, la stessa accusava dolori alla gamba destra ed al collo”.
Ad avvalorare, ulteriormente, l'esito della prova orale, fornendo elementi utili alla ricostruzione del sinistro, vi è l'esito della CTU, quale disposta dalla scrivente nel presente giudizio.
Ebbene, la dott.ssa specialista in Medicina Legale, chiariva nel suo elaborato che la Persona_1 aveva una lieve limitazione funzionale dall'arto inferiore destro;
limitazione da porre in CP_1 dipendenza causale con il sinistro stradale, ritenendosi sussistente il nesso di causa tra la dinamica del sinistro (trauma diretto di autovettura contro pedone con conseguente caduta al suolo) ed il danno lamentato.
Ed allora, dall'esame complessivo dell'istruttoria quale espletata nei due gradi di giudizio, è emersa: la piena corrispondenza della dinamica del sinistro come descritta da parte attrice nell'atto di citazione;
le dichiarazioni rese dal teste escusso dinnanzi al Giudice di Pace in data 07.03.2016 confermano la dinamica pagina 6 di 9 dichiarata dall'attrice nei propri atti;
l'esito della CTU in atti riconosce pienamente il nesso causale fra l'evento e le lesioni nel rispetto di tutti i criteri di giudizio.
Dal sin qui osservato discende la convinzione che parte attrice abbia sufficientemente ed adeguatamente provato la dinamica del sinistro in cui è emerso che lo stesso avveniva per esclusiva responsabilità del conducente della Ford OC tg. BJ817HR di proprietà di . CP_2
Tutto quanto innanzi posto il secondo motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato e l'accoglimento della domanda attorea confermato in questa sede anche se in diversa composizione.
Il terzo motivo è assorbito essendo stata disposta nuova CTU.
Passando all'esame del quarto motivo di gravame, con cui la compagnia lamentava l'erroneo riconoscimento effettuato dal Giudice onorario del danno morale, deve osservarsi quanto segue.
La giurisprudenza della Suprema Corte, esclude qualsiasi automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle tabelle per lesione dell'integrità psicofisica, deve essere supportata da una attività di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. amplius Cass 17209/2015)
Ed ancora, recentemente la Suprema Corte ha precisato che ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (cfr. Cass. n. 23469 del 2018,). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (cfr. Cass. 10/11/2020, n.
25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata pagina 7 di 9 gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr. Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n.
6444 del 2023).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall'esame dell'istruttoria, pertanto, emerge che nessun elemento è stato allegato e provato al fine di suffragare la sussistenza di tale ulteriore danno;
ciò posto tale doglianza è fondata e, pertanto, la statuizione del Giudice onorario deve essere riformata in questa sede.
Tutto quanto innanzi posto, occorre procedere alla quantificazione del quantum debeatur risarcibile;
il consulente tecnico, atteso il sussistere postumi riconducibili al sinistro, relativi agli esiti di un valido trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, riconosceva un danno biologico nella misura del 2% una
ITT di 5 giorni, una ITP di 15 giorni al 75 %, e una ITP di 20 giorni al 50%.
In applicazione della "Tabella danno biologico per lesioni di lieve entità", aggiornata con D.M. 16 luglio
2024, in G.U. 25 luglio 2024, n. 173 e s.m", per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della danneggiata (anni 31 al momento del fatto lesivo) e della percentuale di invalidità (pari al 2%), pertanto, saranno riconoscibili € 1865,23 a titolo di biologico permanente;
€ 276,20 a titolo di ITT ( 5 giorni ); € 621,45 a titolo di ITP per 15 giorni al 75%; € 207,15 per 20 giorni 50%; per un totale risarcitorio per danno non patrimoniale pari ad € 3315,51.
La riforma della sentenza impugnata impone, poi, la nuova regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del processo di primo grado (cfr. Cass. 23330/2020)
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo, in base al D.M. n.55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, per il primo grado con applicazione tabella I, seconda fascia con decurtazione del 505 stante la assoluta assenza di complessità giuridica ed istruttoria;
per quanto concerne il presente giudizio, considerata la riforma parziale della sentenza si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese tra parte appellante e nella misura del 50%; ciò attesa la Controparte_1
pagina 8 di 9 importante decurtazione delle somme originariamente attribuite (nella misura del 36% e del 59% di quelle originariamente richieste) nonché del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale .
Spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico, in solido dell'appellante
[...]
e di . CP_3 CP_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante
[...]
in solido con , , al pagamento della somma complessiva di € 3.315,51, in CP_3 CP_2 favore dell'appellata; ciò oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (12.04.2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
da tale somma deve essere decurtato l'eventuale ammontare già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con restituzione dell'eventuale somma ricevuta in eccedenza;
- condanna in solido e al pagamento delle spese legali in favore del Controparte_3 CP_2 procuratore di per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 233,00 per spese vive, € Controparte_1
1908,5 per compensi professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, se previste;
da tale somma deve essere decurtato l'ammontare eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con restituzione dell'eventuale somma ricevuta in eccedenza;
- Tutte le spese di CTU, in solido a carico di parte appellante e di . CP_2
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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