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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7621/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7621/2017 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. ; Parte_3 C.F._2
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_4 C.F._3
Pinti e dall'Avv. Antonella Rossi;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani;
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo;
Controparte_3 P.IVA_4
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 14/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 13/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 e per essa agiva nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_4 nonché di e allegando di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41215939 e del saldo debitore del mutuo chirografario concesso in data 31/07/2009, per complessivi € 122.970,61. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2027/2017 RG 6137/2017.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo, in sintesi, l'usura degli interessi, il difetto di sottoscrizione da parte della banca, l'omessa informazione in ordine ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio, nonché la difformità del TAEG. Deducevano quindi la consequenziale nullità della fideiussione e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa del 03/02/2020 interveniva in giudizio quale Controparte_3 cessionaria del credito.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta dalla banca in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41215939 e del saldo debitore del mutuo chirografario concesso in data 31/07/2009.
Gli opponenti non hanno proposto una domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta, atteso che le censure svolte avverso il credito allegato dall'opposta appaiono finalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, al rigetto della domanda di pagamento, per cui devono essere qualificate come eccezioni.
Ciò posto, le diverse censure sollevate dagli opponenti vanno esaminate secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni e in relazione ai singoli rapporti giuridici interessati.
3. Sulla legittimazione dell'intervenuta
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha contestato la legittimazione dell'intervenuta, adducendo sia la nullità della cessione di credito per l'insufficiente indicazione contenuta
2 nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, sia comunque il difetto di prova della inclusione del credito nella cessione.
L'eccezione è infondata.
Quanto alle indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale, l'eventuale insufficienza delle stesse non comporta in nessun caso nullità della cessione nel rapporto tra cedente e cessionario, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale svolge la funzione di mera notizia ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, può finanche essere surrogata dalla notificazione dell'atto giudiziario o nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ., n.
20495/2020).
Quanto alla prova della cessione, va rilevato che la parte opposta, individuata come cedente e costituita in giudizio, non ha in alcun modo contestato la qualità dell'intervenuta come cessionaria, né ha svolto attività difensiva a seguito dell'intervento, per cui l'avvenuta cessione può considerarsi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come fatto pacifico.
4. Sul mutuo
4.1. Nullità per omessa traditio della somma
All'udienza del 10/05/2018 la parte opponente ha eccepito la nullità del mutuo per omessa traditio della somma finanziata, evidenziando poi, in occasione della comparsa conclusionale, che la somma asseritamente mutuata sarebbe stata accreditata sul conto corrente al fine di ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente.
L'eccezione è infondata.
La concessione di un finanziamento per ripianare debiti non costituisce un fattore di illiceità della causa, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non
è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Civ., n. 23149/2022).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a soluzione di un contrasto interpretativo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del
3 mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (così Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025).
Non sussiste pertanto nullità laddove il mutuo sia stato concesso per ripianare una pregressa esposizione debitoria.
4.2. Usura
Gli opponenti hanno lamentato l'usura degli interessi del mutuo, sia per avere trattenuto una somma pari al 182,50% del capitale erogato, sia perché il tasso di mora e il tasso di estinzione anticipata determinerebbero un TEG superiore alla soglia, pari al 7,785%.
L'eccezione è infondata.
Quanto all'erogazione della somma di € 105.768,47 anziché della somma di € 106.299,97, va osservato che l'art. 2 del contratto di mutuo del 31/07/2009 prevede l'accredito della somma
“al netto degli oneri accessori come da lettera consegnata all'Impresa ed in conformità alle sue istruzioni”, laddove il documento di sintesi, specificamente sottoscritto dalla mutuataria, prevede l'addebito di spese di istruttoria pari al 0,50%. La somma trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione, pari a € 531,50, corrisponde esattamente allo 0,50% del capitale mutuato, pari a € 106.299,97, per cui il calcolo svolto dalla parte opponente è privo di qualunque fondamento.
Quanto tasso di estinzione anticipata, va osservato che esso non rientra nel calcolo del TEG.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, la penale per l'estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio. Secondo la Suprema Corte, “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
4 Si deve quindi escludere che la commissione di estinzione anticipata possa avere rilevanza ai fini dell'usura, per cui la relativa doglianza deve essere rigettata.
Quanto al tasso moratorio, va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Sulla verifica del superamento della soglia, le Sezioni Unite hanno affermato che la formula da utilizzare è “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” mentre, sul piano dell'allegazione e della prova, la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, l'opponente non ha svolto alcuna allegazione circa una qualche applicazione concreta di un tasso moratorio superiore alla soglia usuraria, venendo quindi meno al proprio onere assertivo.
Per altro verso, il tasso effettivo che risulta pattuito, pari al 5,21809%, come indicato nell'art. 4 del contratto, è inferiore al tasso soglia rilevato per la categoria dei finanziamenti non ipotecari alle imprese superiori a € 5.000,00, individuato dal DM 24/06/2009, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 149 del 30/06/2009, e pari al 7,785%. Parimenti è a dirsi rispetto al tasso moratorio, calcolato con una maggiorazione del 2%, e dunque nella misura complessiva del 9,785%, laddove il tasso moratorio soglia, applicando la formula indicata dalle Sezioni Unite
e tenuto conto della maggiorazione media rilevata nel DM citato, pari al 2,1%, è pari al
10,935%.
Vanno quindi rigettate le censure di usura degli interessi del mutuo.
4.3. Omessa sottoscrizione della banca
5 Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità del contratto per omessa sottoscrizione da parte della banca, non essendo valido il c.d. contratto monofirma.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il contratto di mutuo prodotto come doc. 4 del fascicolo monitorio contiene la sottoscrizione non solo del mutuatario, ma anche della parte mutuante, per cui la contestazione di parte opponente è priva di fondamento.
In secondo luogo, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D.Lgs 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 898/2018).
Tale principio di diritto è applicabile per identità di ratio anche nella materia bancaria, laddove la nullità ex art. 117 TUB ha anch'essa la finalità di protezione del cliente, come del resto è espressamente stabilito dall'art. 127, comma 2, TUB.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, TUB. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. Civ., n. 16070/2018).
4.4. Omessa informazione sui tassi di interesse
Gli opponenti hanno dedotto che il tasso di interesse pattuito in contratto, pari al parametro
IRS oltre a una maggiorazione del 1,65%, non sarebbe frutto di una contrattazione preventiva tra le parti, costituendo una “imposizione unilaterale del contraente “più forte” rispetto a quello “più debole”, per cui non esiste causa obligandi o debendi, con conseguente nullità di detto parametro
(maggiorazione)”1.
La censura non ha alcun fondamento. 1 Cfr. pag. 3 della citazione 6 In primo luogo, dal contratto di mutuo prodotto come doc. 4 del fascicolo monitorio il tasso corrispettivo risulta pattuito nella misura fissa del 4,95%, laddove nel documento di sintesi risulta ampiamente esplicato il procedimento aritmetico seguito per la determinazione del tasso, calibrato su un parametro IRS con l'applicazione di una maggiorazione percentuale.
In secondo luogo, dall'eventuale carenza di preventiva informazione non potrebbe in nessun caso derivare la nullità del contratto, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla violazione della buona fede non può scaturire una invalidità, ma al più una responsabilità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26724/2007), laddove l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni in ordine al concreto danno-conseguenza subito.
In terzo luogo, il tasso di interesse così pattuito non è in alcun modo viziato da indeterminatezza e indeterminabilità, atteso che, se per un verso nel documento di sintesi risulta menzionato lo spread come percentuale di maggiorazione di un tasso ricavato da un parametro, per altro verso il tasso definitivo risulta chiaramente esplicitato nell'art. 4 del contratto, laddove si pattuisce, in modo chiaro e determinato, un tasso fisso del 4,95% su base annua.
Parimenti è a dirsi riguardo all'interesse di mora, pattuito con una maggiorazione del 2% rispetto al tasso corrispettivo, e dunque anch'esso stabilito in misura senz'altro determinata, essendo determinata l'entità dell'interesse corrispettivo da maggiorare.
Quanto alle censure, sollevate in comparsa conclusionale, relative alla pattuizione dell'ammortamento alla francese, che renderebbe indeterminato il tasso di interesse, va osservato che, sul punto, è intervenuto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024, le quali hanno escluso la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità nel caso di mutuo con ammortamento alla francese.
Le critiche rivolte dall'opponente a tale principio di diritto sono prive di fondamento, poiché nel caso di specie il mutuo è stato regolato da un tasso di interesse fisso e la parte mutuataria, all'atto della stipula, ha sottoscritto il piano di ammortamento contenente una puntuale indicazione di tutte le rate e della relativa composizione in punto di capitale e interessi, con ciò potendo acquisire piena contezza in ordine all'entità di questi ultimi.
4.5. Difformità del TAEG
Gli opponenti hanno eccepito che la somma trattenuta in sede di erogazione del finanziamento non sarebbe stata correttamente indicata nel TAEG, con conseguente nullità del contratto.
L'eccezione è infondata.
7 Non versandosi nella fattispecie di cui all'art. 125 bis TUB, visto che il contratto è stato stipulato da una società commerciale, e dunque non certo da un consumatore, in nessun caso l'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC può comportare l'applicazione dell'art. 117 Par TUB, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l' (Indicatore Sintetico di Costo) è “un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi
d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (così Cass. Civ., n. 39169/2021).
4.6. Prova del credito
L'opponente ha genericamente contestato il difetto di prova del credito, laddove gli importi dovuti sarebbero stati oggetto di una mera certificazione ex art. 50 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che l'art. 50 TUB, nel consentire l'emissione del decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme, riguarda primariamente la fattispecie del conto corrente, nel quale, in base all'art. 1832 c.c., l'estratto conto viene in rilievo come documento di ricostruzione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti.
Il mutuo presenta una struttura del tutto differente da quella del conto corrente, poiché il cliente riceve immediatamente il denaro e deve restituirlo ratealmente, mancando quindi un prelievo periodico eventualmente seguito da rimesse, e dunque un rapporto di debito-credito in senso tecnico. Diversamente dal conto corrente, è strutturalmente impossibile, nella fisiologia del rapporto, che il mutuatario abbia un credito nei confronti della banca, per cui l'estratto conto, così come configurato dall'art. 1832 c.c., è un concetto che non si attaglia al rapporto di mutuo, nel quale rileva unicamente la misura del denaro consegnato e non restituito, nonché dei relativi interessi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
8 Nel caso di specie, a fronte della produzione del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento, nonché dell'allegazione del debito residuo, gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione in ordine all'importo indicato come insoluto da parte della creditrice opposta, per cui la sussistenza di tale obbligazione deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. Sul conto corrente
5.1. Sulla sottoscrizione del contratto
Gli opponenti hanno sollevato in via generalizzata l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione della banca, che quindi deve intendersi riferita anche al contratto di conto corrente.
L'eccezione è infondata.
Posto quanto detto sopra in relazione all'insussistenza di un difetto di forma scritta in presenza della sottoscrizione del solo correntista, va anche in tal caso osservato che, da un lato, nel contratto di conto corrente risulta presente la sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, e dall'altro lato che, in ogni caso, il comportamento concludente dell'istituto di credito è senza dubbio riscontrabile nella concessione di credito da parte della banca nel lungo periodo di durata del rapporto, ciò che attesta inequivocabilmente la volontà della banca di avvalersi del rapporto contrattuale con la correntista opponente.
5.2. Sull'usura degli interessi
Gli opponenti hanno dedotto l'usura degli interessi, deducendo l'applicazione di interessi superiori alla soglia ex L. 108/1996 in taluni trimestri del 2013 e del 2014.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
9 concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata
10 giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel
11 momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già
12 compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nel caso di specie, da un lato la stessa parte opponente, in sede di comparsa conclusionale, ha dato atto di come il tasso pattuito nel contratto di conto corrente sia inferiore alla soglia, pur computandovi la commissione di massimo scoperto2. Dall'altro lato, l'opponente ha lamentato in modo del tutto generico l'usurarietà del tasso in ragione della “numerosa serie di pattuizioni per spese ed oneri accessori”3, senza tuttavia indicare quale sarebbe il TEG del contratto e producendo una perizia di parte finanche priva dell'indicazione della formula matematica utilizzata a supporto delle argomentazioni svolte.
Inoltre, va osservato come la banca stessa, in occasione dei trimestri che si assumono inficiati da usura, abbia essa stessa scomputato dagli interessi dovuti la parte sopra soglia4, con ciò rendendo autoevidente la mancata applicazione di interessi usurari.
5.3. Sul TAEG/ISC Par Gli opponenti, anche in questo caso, hanno dedotto che l' del contratto di conto corrente sarebbe stato solo indicato senza fornire alcuna spiegazione, in violazione delle norme sulla trasparenza.
La censura è infondata.
Come detto sopra, in nessun caso l'eventuale violazione delle regole di comportamento può determinare nullità del contratto, potendo residuare al più un'ipotesi di responsabilità, laddove tuttavia la parte opponente non ha in concreto proposto alcuna domanda risarcitoria.
Né può fondatamente lamentarsi l'indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, considerato che esso è puntualmente indicato nella sua misura percentuale.
5.4. Prova del credito
L'opponente, come detto sopra, ha svolto una censura generalizzata di difetto di prova, che deve ritenersi riferita anche al contratto di conto corrente.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che nel caso di specie la banca opposta ha prodotto, allegandoli alla comparsa di costituzione, tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto, laddove l'opponente non ha svolto alcuna specifica censura avverso i dati contabili esposti negli estratti conto prodotti.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, le censure di nullità del contratto sollevate dalla parte opponente sono infondate, per cui viene meno la censura, consequenzialmente dedotta, di nullità della garanzia stipulata dagli opponenti fideiussori.
L'opposizione va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia è stata decisa sulla base di una giurisprudenza sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio (Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025; Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020;
Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2027/2017 RG 6137/2017;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte opponente: “Non è stata riconosciuta neanche la contesta originaria usurarietà del predetto contratto di c/c n. 41215939 (doc. 2 avv), che all'epoca non poteva superare il TSU del 14,76%. > Infatti, in pratica, il tasso del c/c che è apparentemente, quantomeno, pari al 13,73583%, come risulta dal documento di sintesi (doc. 2 avv) della ivi indicata percentuale del 9,57583%, a cui deve essere aggiunta l'ulteriore percentuale trimestrale dell'1,04% che corrisponde a quella annuale del 4,16%, così in totale per un tasso del 13,73583%, leggermente inferiore all'indicata soglia !!” 3 Cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale 4 Cfr. pag. 4 della citazione 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7621/2017 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. ; Parte_3 C.F._2
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parte_4 C.F._3
Pinti e dall'Avv. Antonella Rossi;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani;
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo;
Controparte_3 P.IVA_4
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 14/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 13/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 e per essa agiva nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_4 nonché di e allegando di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41215939 e del saldo debitore del mutuo chirografario concesso in data 31/07/2009, per complessivi € 122.970,61. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2027/2017 RG 6137/2017.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo, in sintesi, l'usura degli interessi, il difetto di sottoscrizione da parte della banca, l'omessa informazione in ordine ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio, nonché la difformità del TAEG. Deducevano quindi la consequenziale nullità della fideiussione e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa del 03/02/2020 interveniva in giudizio quale Controparte_3 cessionaria del credito.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta dalla banca in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41215939 e del saldo debitore del mutuo chirografario concesso in data 31/07/2009.
Gli opponenti non hanno proposto una domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta, atteso che le censure svolte avverso il credito allegato dall'opposta appaiono finalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, al rigetto della domanda di pagamento, per cui devono essere qualificate come eccezioni.
Ciò posto, le diverse censure sollevate dagli opponenti vanno esaminate secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni e in relazione ai singoli rapporti giuridici interessati.
3. Sulla legittimazione dell'intervenuta
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha contestato la legittimazione dell'intervenuta, adducendo sia la nullità della cessione di credito per l'insufficiente indicazione contenuta
2 nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, sia comunque il difetto di prova della inclusione del credito nella cessione.
L'eccezione è infondata.
Quanto alle indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale, l'eventuale insufficienza delle stesse non comporta in nessun caso nullità della cessione nel rapporto tra cedente e cessionario, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale svolge la funzione di mera notizia ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, può finanche essere surrogata dalla notificazione dell'atto giudiziario o nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ., n.
20495/2020).
Quanto alla prova della cessione, va rilevato che la parte opposta, individuata come cedente e costituita in giudizio, non ha in alcun modo contestato la qualità dell'intervenuta come cessionaria, né ha svolto attività difensiva a seguito dell'intervento, per cui l'avvenuta cessione può considerarsi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come fatto pacifico.
4. Sul mutuo
4.1. Nullità per omessa traditio della somma
All'udienza del 10/05/2018 la parte opponente ha eccepito la nullità del mutuo per omessa traditio della somma finanziata, evidenziando poi, in occasione della comparsa conclusionale, che la somma asseritamente mutuata sarebbe stata accreditata sul conto corrente al fine di ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente.
L'eccezione è infondata.
La concessione di un finanziamento per ripianare debiti non costituisce un fattore di illiceità della causa, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non
è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Civ., n. 23149/2022).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a soluzione di un contrasto interpretativo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del
3 mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (così Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025).
Non sussiste pertanto nullità laddove il mutuo sia stato concesso per ripianare una pregressa esposizione debitoria.
4.2. Usura
Gli opponenti hanno lamentato l'usura degli interessi del mutuo, sia per avere trattenuto una somma pari al 182,50% del capitale erogato, sia perché il tasso di mora e il tasso di estinzione anticipata determinerebbero un TEG superiore alla soglia, pari al 7,785%.
L'eccezione è infondata.
Quanto all'erogazione della somma di € 105.768,47 anziché della somma di € 106.299,97, va osservato che l'art. 2 del contratto di mutuo del 31/07/2009 prevede l'accredito della somma
“al netto degli oneri accessori come da lettera consegnata all'Impresa ed in conformità alle sue istruzioni”, laddove il documento di sintesi, specificamente sottoscritto dalla mutuataria, prevede l'addebito di spese di istruttoria pari al 0,50%. La somma trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione, pari a € 531,50, corrisponde esattamente allo 0,50% del capitale mutuato, pari a € 106.299,97, per cui il calcolo svolto dalla parte opponente è privo di qualunque fondamento.
Quanto tasso di estinzione anticipata, va osservato che esso non rientra nel calcolo del TEG.
Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, la penale per l'estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio. Secondo la Suprema Corte, “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
4 Si deve quindi escludere che la commissione di estinzione anticipata possa avere rilevanza ai fini dell'usura, per cui la relativa doglianza deve essere rigettata.
Quanto al tasso moratorio, va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Sulla verifica del superamento della soglia, le Sezioni Unite hanno affermato che la formula da utilizzare è “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” mentre, sul piano dell'allegazione e della prova, la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, l'opponente non ha svolto alcuna allegazione circa una qualche applicazione concreta di un tasso moratorio superiore alla soglia usuraria, venendo quindi meno al proprio onere assertivo.
Per altro verso, il tasso effettivo che risulta pattuito, pari al 5,21809%, come indicato nell'art. 4 del contratto, è inferiore al tasso soglia rilevato per la categoria dei finanziamenti non ipotecari alle imprese superiori a € 5.000,00, individuato dal DM 24/06/2009, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 149 del 30/06/2009, e pari al 7,785%. Parimenti è a dirsi rispetto al tasso moratorio, calcolato con una maggiorazione del 2%, e dunque nella misura complessiva del 9,785%, laddove il tasso moratorio soglia, applicando la formula indicata dalle Sezioni Unite
e tenuto conto della maggiorazione media rilevata nel DM citato, pari al 2,1%, è pari al
10,935%.
Vanno quindi rigettate le censure di usura degli interessi del mutuo.
4.3. Omessa sottoscrizione della banca
5 Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità del contratto per omessa sottoscrizione da parte della banca, non essendo valido il c.d. contratto monofirma.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il contratto di mutuo prodotto come doc. 4 del fascicolo monitorio contiene la sottoscrizione non solo del mutuatario, ma anche della parte mutuante, per cui la contestazione di parte opponente è priva di fondamento.
In secondo luogo, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D.Lgs 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 898/2018).
Tale principio di diritto è applicabile per identità di ratio anche nella materia bancaria, laddove la nullità ex art. 117 TUB ha anch'essa la finalità di protezione del cliente, come del resto è espressamente stabilito dall'art. 127, comma 2, TUB.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, TUB. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. Civ., n. 16070/2018).
4.4. Omessa informazione sui tassi di interesse
Gli opponenti hanno dedotto che il tasso di interesse pattuito in contratto, pari al parametro
IRS oltre a una maggiorazione del 1,65%, non sarebbe frutto di una contrattazione preventiva tra le parti, costituendo una “imposizione unilaterale del contraente “più forte” rispetto a quello “più debole”, per cui non esiste causa obligandi o debendi, con conseguente nullità di detto parametro
(maggiorazione)”1.
La censura non ha alcun fondamento. 1 Cfr. pag. 3 della citazione 6 In primo luogo, dal contratto di mutuo prodotto come doc. 4 del fascicolo monitorio il tasso corrispettivo risulta pattuito nella misura fissa del 4,95%, laddove nel documento di sintesi risulta ampiamente esplicato il procedimento aritmetico seguito per la determinazione del tasso, calibrato su un parametro IRS con l'applicazione di una maggiorazione percentuale.
In secondo luogo, dall'eventuale carenza di preventiva informazione non potrebbe in nessun caso derivare la nullità del contratto, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla violazione della buona fede non può scaturire una invalidità, ma al più una responsabilità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26724/2007), laddove l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni in ordine al concreto danno-conseguenza subito.
In terzo luogo, il tasso di interesse così pattuito non è in alcun modo viziato da indeterminatezza e indeterminabilità, atteso che, se per un verso nel documento di sintesi risulta menzionato lo spread come percentuale di maggiorazione di un tasso ricavato da un parametro, per altro verso il tasso definitivo risulta chiaramente esplicitato nell'art. 4 del contratto, laddove si pattuisce, in modo chiaro e determinato, un tasso fisso del 4,95% su base annua.
Parimenti è a dirsi riguardo all'interesse di mora, pattuito con una maggiorazione del 2% rispetto al tasso corrispettivo, e dunque anch'esso stabilito in misura senz'altro determinata, essendo determinata l'entità dell'interesse corrispettivo da maggiorare.
Quanto alle censure, sollevate in comparsa conclusionale, relative alla pattuizione dell'ammortamento alla francese, che renderebbe indeterminato il tasso di interesse, va osservato che, sul punto, è intervenuto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024, le quali hanno escluso la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità nel caso di mutuo con ammortamento alla francese.
Le critiche rivolte dall'opponente a tale principio di diritto sono prive di fondamento, poiché nel caso di specie il mutuo è stato regolato da un tasso di interesse fisso e la parte mutuataria, all'atto della stipula, ha sottoscritto il piano di ammortamento contenente una puntuale indicazione di tutte le rate e della relativa composizione in punto di capitale e interessi, con ciò potendo acquisire piena contezza in ordine all'entità di questi ultimi.
4.5. Difformità del TAEG
Gli opponenti hanno eccepito che la somma trattenuta in sede di erogazione del finanziamento non sarebbe stata correttamente indicata nel TAEG, con conseguente nullità del contratto.
L'eccezione è infondata.
7 Non versandosi nella fattispecie di cui all'art. 125 bis TUB, visto che il contratto è stato stipulato da una società commerciale, e dunque non certo da un consumatore, in nessun caso l'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC può comportare l'applicazione dell'art. 117 Par TUB, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l' (Indicatore Sintetico di Costo) è “un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi
d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (così Cass. Civ., n. 39169/2021).
4.6. Prova del credito
L'opponente ha genericamente contestato il difetto di prova del credito, laddove gli importi dovuti sarebbero stati oggetto di una mera certificazione ex art. 50 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che l'art. 50 TUB, nel consentire l'emissione del decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme, riguarda primariamente la fattispecie del conto corrente, nel quale, in base all'art. 1832 c.c., l'estratto conto viene in rilievo come documento di ricostruzione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti.
Il mutuo presenta una struttura del tutto differente da quella del conto corrente, poiché il cliente riceve immediatamente il denaro e deve restituirlo ratealmente, mancando quindi un prelievo periodico eventualmente seguito da rimesse, e dunque un rapporto di debito-credito in senso tecnico. Diversamente dal conto corrente, è strutturalmente impossibile, nella fisiologia del rapporto, che il mutuatario abbia un credito nei confronti della banca, per cui l'estratto conto, così come configurato dall'art. 1832 c.c., è un concetto che non si attaglia al rapporto di mutuo, nel quale rileva unicamente la misura del denaro consegnato e non restituito, nonché dei relativi interessi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
8 Nel caso di specie, a fronte della produzione del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento, nonché dell'allegazione del debito residuo, gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione in ordine all'importo indicato come insoluto da parte della creditrice opposta, per cui la sussistenza di tale obbligazione deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. Sul conto corrente
5.1. Sulla sottoscrizione del contratto
Gli opponenti hanno sollevato in via generalizzata l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione della banca, che quindi deve intendersi riferita anche al contratto di conto corrente.
L'eccezione è infondata.
Posto quanto detto sopra in relazione all'insussistenza di un difetto di forma scritta in presenza della sottoscrizione del solo correntista, va anche in tal caso osservato che, da un lato, nel contratto di conto corrente risulta presente la sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, e dall'altro lato che, in ogni caso, il comportamento concludente dell'istituto di credito è senza dubbio riscontrabile nella concessione di credito da parte della banca nel lungo periodo di durata del rapporto, ciò che attesta inequivocabilmente la volontà della banca di avvalersi del rapporto contrattuale con la correntista opponente.
5.2. Sull'usura degli interessi
Gli opponenti hanno dedotto l'usura degli interessi, deducendo l'applicazione di interessi superiori alla soglia ex L. 108/1996 in taluni trimestri del 2013 e del 2014.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
9 concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata
10 giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel
11 momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già
12 compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Nel caso di specie, da un lato la stessa parte opponente, in sede di comparsa conclusionale, ha dato atto di come il tasso pattuito nel contratto di conto corrente sia inferiore alla soglia, pur computandovi la commissione di massimo scoperto2. Dall'altro lato, l'opponente ha lamentato in modo del tutto generico l'usurarietà del tasso in ragione della “numerosa serie di pattuizioni per spese ed oneri accessori”3, senza tuttavia indicare quale sarebbe il TEG del contratto e producendo una perizia di parte finanche priva dell'indicazione della formula matematica utilizzata a supporto delle argomentazioni svolte.
Inoltre, va osservato come la banca stessa, in occasione dei trimestri che si assumono inficiati da usura, abbia essa stessa scomputato dagli interessi dovuti la parte sopra soglia4, con ciò rendendo autoevidente la mancata applicazione di interessi usurari.
5.3. Sul TAEG/ISC Par Gli opponenti, anche in questo caso, hanno dedotto che l' del contratto di conto corrente sarebbe stato solo indicato senza fornire alcuna spiegazione, in violazione delle norme sulla trasparenza.
La censura è infondata.
Come detto sopra, in nessun caso l'eventuale violazione delle regole di comportamento può determinare nullità del contratto, potendo residuare al più un'ipotesi di responsabilità, laddove tuttavia la parte opponente non ha in concreto proposto alcuna domanda risarcitoria.
Né può fondatamente lamentarsi l'indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, considerato che esso è puntualmente indicato nella sua misura percentuale.
5.4. Prova del credito
L'opponente, come detto sopra, ha svolto una censura generalizzata di difetto di prova, che deve ritenersi riferita anche al contratto di conto corrente.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va osservato che nel caso di specie la banca opposta ha prodotto, allegandoli alla comparsa di costituzione, tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, con ciò fornendo prova adeguata dello svolgimento del rapporto, laddove l'opponente non ha svolto alcuna specifica censura avverso i dati contabili esposti negli estratti conto prodotti.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, le censure di nullità del contratto sollevate dalla parte opponente sono infondate, per cui viene meno la censura, consequenzialmente dedotta, di nullità della garanzia stipulata dagli opponenti fideiussori.
L'opposizione va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la controversia è stata decisa sulla base di una giurisprudenza sopravvenuta rispetto all'introduzione del giudizio (Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025; Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020;
Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2027/2017 RG 6137/2017;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte opponente: “Non è stata riconosciuta neanche la contesta originaria usurarietà del predetto contratto di c/c n. 41215939 (doc. 2 avv), che all'epoca non poteva superare il TSU del 14,76%. > Infatti, in pratica, il tasso del c/c che è apparentemente, quantomeno, pari al 13,73583%, come risulta dal documento di sintesi (doc. 2 avv) della ivi indicata percentuale del 9,57583%, a cui deve essere aggiunta l'ulteriore percentuale trimestrale dell'1,04% che corrisponde a quella annuale del 4,16%, così in totale per un tasso del 13,73583%, leggermente inferiore all'indicata soglia !!” 3 Cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale 4 Cfr. pag. 4 della citazione 13