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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Consigliere ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 240/2020 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a Gela presso lo studio dell'Avv. G. C.F._1
Smecca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente (C.F. CP_1 C.F._2
), elettivamente domiciliata a Gela presso lo studio dell'Avv. P. Cafà, che la
[...]
rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
Part All'udienza del 27.06.2024, i difensori delle parti costituite hanno così concluso: (
) “Il sottoscritto avvocato Giuseppe Smecca, procuratore di parte appellante, insiste
[...]
in tutto quanto già rilevato, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi, e così precisa le proprie conclusioni chiedendo che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, accolga integralmente il presente gravame”.
(Licata): “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito ritenere e dichiarare infondato l'appello; confermare tutte le statuizioni della sentenza appellata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, da liquidarsi come da nota spese che si depositerà ex DM 55/2014, aggiornato ex D.M.
147/2022”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio il CP_1
marito separato dinanzi al Tribunale di Gela e, premettendo di essere Parte_1 titolare con quest'ultimo del conto corrente bancario con firma disgiunta n.
20713/13901953 acceso presso l'Agenzia di Gela del Banco di Sicilia, esponeva che il marito, poco prima dell'inizio del giudizio di separazione, aveva estinto il conto con ordine del 13.07.2010 e si era indebitamente appropriato della somma di € 100.000,00.
Soggiungendo che il saldo attivo dianzi indicato costituiva oggetto della comunione legale, posto che i due coniugi erano in regime di comunione legale dei beni, chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione di metà della somma distratta ed alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le richieste avversarie Parte_1
assumendo che il denaro di cui l'attrice chiedeva la restituzione era il frutto del suo lavoro esclusivo e soggiungeva altresì che la aveva già ottenuto la corresponsione CP_1
di una somma di denaro a tacitazione di ogni pretesa.
Chiedeva il rigetto delle domande ex adverso avanzate e la condanna della moglie al pagamento delle spese del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria la quale si sostanziava unicamente nella produzione di documentazione conferente dal momento che il c.t.u. nominato in corso di causa non portava a conclusione il mandato che gli era stato conferito.
All'esito, il Tribunale emetteva la sentenza n° 15/2020 con la quale, in accoglimento delle istanze avanzate dall'attrice, condannava il convenuto a corrisponderle la somma di € 50.000,00, oltre interessi, ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1
affidandolo ai motivi dei quali si dirà.
Si è costituita contestando la fondatezza delle doglianze avversarie e CP_1
chiedendo il rigetto del gravame.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi termini per il deposito di scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi che sorreggono il proposto gravame, sostiene che “alla Parte_1 luce di un accordo raggiunto in sede di mediazione, l'appellante aveva legittimamente ritenuto abbandonata la causa in questione, non ritenendo necessaria la nomina di un nuovo difensore appunto perché le parti si erano accordate su tutto”
Precisa al riguardo che “le parti, in data 05/12/2017, avevano sottoscritto in Gela, presso un organismo di mediazione, un accordo in virtù del quale aveva Parte_1
ceduto gratuitamente a le proprie quote riconducibili alla proprietà degli CP_1
immobili siti in Gela nella via Guadalupe n. 45, piano terra, piano 1°, lastrico solare e zona verde, nonchè le proprie quote di cui al terreno sito in Vittoria in c/da Arcerito con annessa casa”; mentre “ in cambio aveva rinunciato a tutti gli CP_1 arretrati alla stessa spettanti a titolo di assegno mensile di mantenimento, all'assegno divorzile, ad alcuni crediti derivanti da precedenti giudizi definiti, nonché alla causa civile pendente innanzi al Tribunale di Gela ed avente ad oggetto la divisione al 50% di somme di denaro determinate in euro centomila”.
L'assunto è però fallace, dal momento che il verbale di mediazione richiamato dalla parte appellante reca in calce le conclusioni del mediatore, il quale, dopo avere esposto i punti di un eventuale accordo che avrebbe potuto pacificare le parti, dichiara expressis verbis: “non raggiunto l'accordo conciliativo e comunica che ai sensi della normativa vigente in materia e del regolamento dell'organismo le spese della presente mediazione sono quantificate in € 957,00 ……..”
Senza dire poi che anche nel successivo verbale del 15.01.2018, anch'esso richiamato dalle parti, il mediatore ribadisce ancora che “dopo avere nuovamente discusso dell'oggetto della controversia con i presenti, si rappresenta che nonostante i precedenti tentativi parevano avere sortito esito positivo, finanche in un primo momento formalizzato, a seguito di divergenze tra le parti sopravvenute, non è stato possibile addivenire ad un accordo conciliativo, con conseguente annullamento di qualsiasi accordo precedentemente formalizzato” (si riporta verbum ad verbum).
E tanto basta ad escludere la sussistenza di un accordo transattivo che avrebbe dovuto impedire la prosecuzione del giudizio.
Allo stesso modo, nessuna valenza probatoria sempre ai fini che qui si pretendono, e cioè del raggiungimento di un accordo conciliativo, può essere attribuita al verbale di sommarie informazioni (risalente al 04.07.2013) rese dalla in seno alle indagini CP_1
relative al procedimento penale n.763/2012 RGNR (promosso a carico di Pt_1 per i reati di cui agli artt. 570, 612, 594 c.p.), ove la predetta ha dichiarato che
[...]
“….nel 2010, avevamo titoli per un valore di € 140.000,00 cointestati, per volere di mio marito e per non creare astio tra di noi ho accettato che lo stesso si intestasse titoli per un valore di € 100.000,00 e che per la restante somma di € 40.000,00 venissero intestate alla sottoscritta…..”.
Ebbene, il significato delle parole usate, estrapolate dal contesto nel quale sono state profferite e confliggente, peraltro, con tutte le altre prove documentali in atti, non denota affatto il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, e men che meno un'abdicazione della dichiarante al proprio diritto sulle somme che sono state distratte.
Inoltre, non bisogna dimenticare che il succitato verbale rientra nel novero delle prove cosiddette atipiche o innominate (es. verbale di polizia giudiziaria;
prova raccolta in un diverso processo anche penale;
perizia stragiudiziale;
etc..) sicché il giudice, a mente dell'art. 116 c.p.c., avrebbe potuto legittimamente porlo a base del proprio convincimento nel solo caso in cui fosse stato idoneo a fornire elementi di giudizio sufficienti, non contraddetti, come invece in questo caso, dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, e, segnatamente, dai verbali di mediazione cui si è dianzi fatto cenno (si veda Cass. civ. 27 marzo 2003, n. 4666).
Non solo, ma l'appellante non può neppure invocare l'operatività del principio di non contestazione e la conseguente “relevatio” dall'onere probatorio, atteso che la dedotta (e mai provata) circostanza del raggiungimento di un accordo conciliativo è stata negata
“in limine litis” dalla parte convenuta e, in particolare, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, n° 1, c.p.c. (nella versione all'epoca vigente).
Per tutto quanto precede l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico dell'appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 15/2020 del Tribunale di Gela, impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che, in ragione della semplicità delle questioni trattate, liquida in complessive € 3.800,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per quella introduttiva ed €
1.800,00 per quella decisionale, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice