Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 69/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. e P.Iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Via Luigi Mercantini n. 22, in persona del Presidente e legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_2
Claudio Gelfi presso il cui studio in Milano, Via S. Eufemia n. 2 è elettivamente domiciliata
(pec: . Email_1
NEI CONFRONTI DI
TR
, ], in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 con sede legale a Cerro Maggiore (MI), via Cristoforo Colombo n. 4.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di TR
.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso PA
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 1.4.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; TR
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• fissata udienza di comparizione al 20.5.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 4.4.2025, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Cerro Maggiore (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• E' stato acquisito il parere ex art. 297 comma IV c.c.i.i. con cui Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato atto che l'attività svolta dalla società cooperativa resistente (i.e. gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva e ricreativa con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, come da visura camerale in atti ) rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. ed ha pertanto concluso che alla stessa risulta applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 1 e 121 c.c.i.i.
• La cooperativa resistente non risulta già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e pertanto non sussiste la preclusione di cui all'art. 295 comma II c.c.i.i.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titoli esecutivi costituiti:
- dalla sentenza n. 7059/2023, emessa in data 14/9/2023 e pubblicata in data 15/9/2023, con cui il Tribunale di Milano ha condannato il al Parte_3 pagamento del corrispettivo pattuito (canoni e spese) in favore della
[...]
sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile Parte_1 locato sito in Milano, Via Mercantini nn. 11 e 15, nonché al pagamento delle spese processuali per € 4.310,40 a titolo di compensi, oltre spese generali 15% ed accessori (doc. 1 fascicolo ricorrente);
- della sentenza n. 1120/2024, emessa in data 17/4/2024, con cui la Corte d'Appello di
Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 6.734,00 oltre 15 % per spese generali ed accessori (doc. 9 fascicolo ricorrente);
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 66.136,21, e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali per € 181.343,08. Controparte_3
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
, mantenendo TR validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 324.019,00 nell'esercizio chiuso al 31.12.2022
e di € 361.198,00 nell'esercizio 2023; 2) emergono ricavi lordi di € 453.639,00 nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 e di € 379.136,00 nel successivo esercizio chiuso al 31.12.2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal perdurante inadempimento nei confronti del creditore ricorrente, che vanta un credito di circa 66.000,00 euro complessivi a titolo di canoni di locazione, interessi e spese in forza dei titoli sopra indicati;
2) dalla esecuzione dello sfratto per morosità avvenuta in data 29.7.2024, a seguito del quale l'attività svolta dalla cooperativa in tale immobile si è definitivamente conclusa;
3) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente (docc. 5 – 8 fascicolo ricorrente);
4) dalla sussistenza di ulteriori debiti iscritti a ruolo per un importo complessivo di €
181.343,08, per la maggior parte riferibile all'omesso versamento di contributi previdenziali nei confronti dell' (cfr. certificazione dell'Agente della CP_4
Riscossione, in atti), 5) dalle dichiarazioni confessorie contenute nella nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2023, nella quale l'organo amministrativo ha esposto che – a causa del contenzioso insorto con la proprietà dell'immobile di Milano – “nel secondo semestre dell'anno 2023 l'andamento economico e le prospettive di sviluppo di
Circolo Bovisa si sono sensibilmente degradate: il rapporto conflittuale con la proprietà rispetto agli interventi straordinari sull'immobile…. e la causa che la stessa ha intentato nei nostri confronti ha pesantemente influito in maniera negativa, sia sugli andamenti dell'anno 2023 sia sul 2024 mantenendo una situazione di incertezza che non ha permesso il corretto sviluppo e la corretta ordinaria amministrazione dell'attività commerciale”. A ciò si aggiunga che “stante le difficoltà operative, il blocco dei conti, le possibili contro azioni legali di Parte_1
abbiamo altresì conferito l'attività di sotto forma di affitto di
[...] Parte_4 ramo d'azienda a circolo cooperativa Belvedere a fronte del pagamento mensile di un affitto che verrà utilizzato nei prossimi tempi al risanamento delle situazioni debitorie prioritariamente rispetto ai debiti verso ed INAIL maturate negli CP_4 ultimi due esercizi”. Da ciò si evince che le uniche risorse della società, costituite dal
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canone di affitto del ramo dell'azienda esercitata nell'unità locale di Busto Arsizio, non sono sufficienti per far fronte regolarmente alle passività accumulate, tenuto conto anche del debito nei confronti del creditore ricorrente e degli ulteriori finanziamenti erogati alla cooperativa (sempre nella nota integrativa, si legge che “in questo momento l'interruzione del comparto di lavoro di TR non permette di proseguire con il piano di pagamento delle rate dei finanziamenti erogati alla nostra cooperativa che abbiamo pertanto sospeso”).
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
TR
, ].
[...] P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini.
NOMINA Curatore il Dott. con studio in Milano, Via Lovanio n. 10. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 7 ottobre 2025 alle ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
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2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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