Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
La sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e si identifica in via presuntiva con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova contraria del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, o comunque della presenza altrove di quelle attività o della parte più significative di esse (nella specie la S.C. ha considerato elementi univoci e concordanti, idonei al superamento dell'indicata presunzione, quelli offerti dalla relazione del curatore, dai verbali negativi di pignoramento, dalle fatture e dai vaglia cambiari inerenti ai rapporti commerciali dell'impresa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Aldo Vessia presidente
Ugo Vitrone consigliere
Giulio Graziadei rel. "
Laura Milani "
Salvatore Di Palma "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 ottobre 1996, in relazione alla domanda di fallimento della S.r.l. Coop. DIMEA Distributori Materiale Elettrico Associati;
sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Arezzo.
La Corte, considerato:
- che il fallimento della S.r.l. Coop. DIMEA, con sede legale il Roma, via Cola di Rienzo n. 190, è stato dichiarato dal Tribunale di Roma, con sentenza del 4 ottobre 1995, e poi dal Tribunale di Arezzo, con sentenza del 18 novembre 1995;
- che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 ottobre 1996, ha denunciato l'insorto conflitto positivo di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.;
- che il Procuratore generale, concludendo nel termini dinanzi riportati, ha rilevato che la sede effettiva della Società è da collocarsi in Terranova Bracciolini, via Lungo Argine Arno n. 31/A, nell'ambito del circondario del Tribunale di Arezzo;
- che la sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e si identifica, in via presuntiva, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova contraria del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, o comunque della presenza altrove di quelle attività o della parte più significativa di esse (v., "ex pluribus", Cass. n. 3878 del 24 aprile 1996, n. 3332 del 10 aprile 1996 e n. 151 del 10 gennaio 1996);
- che nella fattispecie sussistono elementi univoci e concordanti idonei al superamento dell'indicata presunzione (offerti dalla relazione del Curatore nominato dal Tribunale di Roma, dai verbali negativi di pignoramento, dalle fatture e dai vaglia cambiari inerenti ai rapporti commerciali della DIMEA), in quanto risulta che la sede legale in Roma, derivante da un trasferimento deliberato nel marzo 1994, si esaurisce in un recapito presso uno studio di consulenza commerciale, dove non sono stati rinvenuti beni o strutture imprenditoriali della Società, e che le sue relazioni di affari si sono incentrate in Terranova Bracciolini;
- che, pertanto, seguendo le osservazioni del Procuratore generale, si deve risolvere il conflitto con declaratoria della competenza del Tribunale di Arezzo ed annullamento della pronuncia del Tribunale di Roma;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in assenza d'attività difensiva di parti private;
p.q.m.
- dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo e cassa la sentenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999