Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1116
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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La sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e si identifica in via presuntiva con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova contraria del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, o comunque della presenza altrove di quelle attività o della parte più significative di esse (nella specie la S.C. ha considerato elementi univoci e concordanti, idonei al superamento dell'indicata presunzione, quelli offerti dalla relazione del curatore, dai verbali negativi di pignoramento, dalle fatture e dai vaglia cambiari inerenti ai rapporti commerciali dell'impresa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1116
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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