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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5111/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Gaetano Lauro Grotto ed Emanuela Camerini.
pagina 1 di 7 APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giulia Adotti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello civile di Roma adita, contrariis reiectis, previo accertamento della procedibilità e della amnmissibilità del presente gravame, accogliere i motivi di impugnazione, così come indicati ai punti 1-2-3-4-5-6-del presente atto che devono ritenersi qui integralmente trascritti, conseguentemente, previa ammissione della CTU medico-legale ed accertamento degli esiti di natura permanente con la relativa quantificazione degli stessi, riformare totalmente la sentenza
n.33/2018 del Tribunale civile di Rieti, resa inter partes e, per l'effetto accogliere la domanda ab initio proposta, riconoscendo la responsabilità del ex articoli 2051 e 2043 C.C. Controparte_1 nella determinazione del danno subito dall'odierna parte appellante, condannando lo stesso al ristoro del danno con il pagamento dell'importo di euro 13.0000/00 o di quello superiore o inferiore, con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, precisando che per il presente grado i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari.”
L'appellato ha così concluso:
“Tanto premesso ed esposto il come sopra rappresentato e difeso, Controparte_1 conclude chiedendo che l'On. Corte d'Appello di Roma, disattese le avverse domande, ferme le richieste, istanze, eccezioni, produzioni e conclusioni di cui ai propri scritti difensivi depositati nel giudizio di prime cure, voglia:
1. rigettare l'Appello proposto e confermare la sentenza n. 33/2018 del Tribunale Civile di Rieti, per i motivi ribaditi nel presente atto e con le conseguenze di Legge;
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, il Parte_1 [...]
per ottenere la condanna dell'ente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta, a causa di una buca sul manto stradale, in data 11.2.2013, in , nella frazione di Girgenti, mentre CP_1
pagina 2 di 7 l'attrice percorreva a piedi in compagnia di altre persone via Campolano, che congiunge alcune abitazioni alla piazza del paese.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto e, in via subordinata,
l'accertamento del concorso dell'attrice nella causazione del danno.
3. Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 33/2018, a seguito di istruttoria orale, rigettava la domanda di parte attrice.
Nel merito, escludeva la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., in assenza di CP_1
prova del nesso di causalità tra danno e cosa in custodia e per avere la condotta colposa dell'attrice interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
trattandosi di strada che l'attrice conosceva bene. Il Tribunale riteneva, altresì, non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 2043 c.c., considerata la prevedibilità del pericolo.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo è stata censurata la sentenza per vizio di motivazione, in particolare per omesso esame di tutte le istanze istruttorie proposte da parte attrice.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la mancata valutazione da parte del
Tribunale della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., essendo stati dimostrati il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, difettando invece la prova del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa del danneggiato.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 2043 c.c. a cui pure aveva fatto riferimento, essendo stata dimostrata l'esistenza della situazione insidiosa di pericolo occulto non segnalata o prevenuta dall'amministrazione.
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto l'omesso vaglio da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, in particolare le dichiarazioni testimoniali assunte in ordine allo stato di dissesto della strada.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
avendo il Tribunale posto a fondamento della propria decisione solo su alcuni elementi istruttori.
pagina 3 di 7 In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di nomina di CTU, già avanzata in primo grado.
5. Si è costituito il , ribadendo l'esclusiva responsabilità Controparte_1
dell'appellante nella causazione del danno e chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Il primo, quarto e il quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi ad asseriti vizi di valutazione del compendio probatorio.
I motivi non sono fondati poiché il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione gli elementi di prova emergenti sia dalle fotografie attestanti lo stato dei luoghi sia dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria.
Difatti il Tribunale ha espressamente affermato che dai rilievi fotografici emergeva un tratto tradale non asfaltato, con le asperità tipiche di quella pavimentazione e con evidenti difformità dal carattere non insidioso e del tutto evitabili.
Ha poi precisato che comunque nessun teste aveva visto cadere l'attrice proprio nella buca indicata nei rilievi fotografici.
Ha inoltre affermato l'evitabilità dell'evento, trattandosi di strada conosciuta dall'attrice,
circostanza che emergeva dalle testimonianze in atti che riferiscono del fatto che l'attrice abitava in un tratto di quella strada che percorreva abitualmente in quanto quest'ultima fungeva da collegamento con il centro del paese.
Quanto alla richiesta di ammissione della CTU medico legale, occorre osservare che non grava sul giudice l'obbligo di assumere tutte le prove richieste, se ritenute ininfluenti ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che «Il giudice di merito è
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più
attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,
dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo,
essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in
fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla,
dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non
pagina 4 di 7 espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo
svolto» (Cass. n. 29730/2020).
7. Il secondo motivo d'appello è infondato.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (così in fattispecie analoga Cass. n. 9872/2021).
Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria non sono di per sé idonee a presumere che la caduta sia dipesa da perdita di equilibrio derivante da un dissesto stradale.
I due testi che al momento del sinistro si trovavano con la , il teste e il Parte_1 Tes_1
teste hanno riferito di non averla vista cadere, poiché percorrevano la strada davanti Tes_2
a lei, ma di averla sentita gridare e di averla vista per terra. Il teste in particolare ha Tes_3
affermato “l'ho vista per terra vicino ad una buca che si può vedere in alto vicino al muretto”.
Non si può però presumere, solo sulla base della posizione della persona e della presenza di un avvallamento e in generale dello stato dei luoghi, che l'appellante fosse effettivamente inciampata in quel preciso punto dissestato.
Difatti, dalle foto in atti e dalle testimonianze rese si evince che la strada era in cattive condizioni e presentava degli avvallamenti in più punti, sia sul bordo che al centro della stessa.
È ben possibile quindi che l'appellante fosse caduta in una porzione diversa della strada,
sebbene poi rinvenuta in prossimità di uno degli avvallamenti.
Inoltre, dallo stesso esame delle fotografie non emergono nel punto indicato dall'appellante dei dislivelli bruschi idonei di per sé a cagionare una caduta.
Anche qualora si considerasse provata la dinamica dei fatti, dalla ricostruzione della stessa emerge come la condotta dell'appellante sia stata idonea ad interrompere il nesso di causalità
tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, in quanto l'uso dell'ordinaria diligenza da parte della avrebbe potuto evitare la caduta. Parte_1
pagina 5 di 7 La caduta è infatti avvenuta alle 8.30 circa, quindi in condizioni di luce favorevoli, su una strada ben conosciuta dall'appellante.
Come già osservato, dalle testimonianze è emerso che l'attrice, anche se residente anagraficamente a Rieti, viveva in modo stabile a e percorreva la suddetta CP_1
strada anche più volte al giorno.
Il teste marito dell'appellante, ha confermato, riferendosi alla strada in cui si è Tes_2
verificata la caduta, “è l'unica strada che collega al paese, mia moglie la percorre molte volte al
giorno”.
Il teste ha riferito “preciso che tutta la strada in tutta la sua lunghezza è nelle Tes_4
condizioni che si vedono nella foto;
soprattutto nella parte inferiore che non si vede nella foto è ancora
peggio e dove abita […] per andare in paese è obbligata a percorrere tutta la strada sia Pt_1 Pt_1
nella parte bassa che in quella alta […] ha sempre abitato lì”. Pt_1
Sul punto la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che «in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione,
anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro» (Cass. n. 29821/24).
8. Il terzo motivo d'appello è parimenti infondato.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente pagina 6 di 7 responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. n.
2011/15375).
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito la prova della non visibilità
dell'avvallamento, tenuto conto delle circostanze sopra esposte relative alla conoscenza dell'appellante dello stato dei luoghi e all'orario in cui si verificata la caduta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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