Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7542/2020 R.G.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: IL TRIBUNALE di GENOVA responsabilità II SEZIONE CIVILE extracontrattuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7542/2020 RG promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, elettivamente domiciliato in Genova presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini Via Isonzo 38/16 come da mandato a margine dell'atto C.F._2 di citazione, e chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzo PEC e/o numero di fax 0103071005 Email_1
ATTORE
Contro
, C.F. domiciliato in Genova, Controparte_1 P.IVA_1 Via Carlo Stuparich 1/2 - in persona dell'amministratore pro tempore, SI. , nato a CP_2 Genova, l'01/09/1952, C.F. , residente in [...]9 - ed ivi, C.F._3 elettivamente domiciliato, in Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Bazurro, del Foro di Genova, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione, come da autorizzazione dell'assemblea straordinaria svoltasi il giorno 10/12/2020 e che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c ai seguenti indirizzo di PEC: e numero di fax: 010.8313115 Email_2
CONVENUTO
Nonché contro
, con sede legale in TR (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, C. F. e numero CP_3 di iscrizione del Registro delle Imprese di TR , P.I. in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. in qualità di procuratore, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Persona_1 di TR, Repertorio n. 16511, Atto n. 11443 del 05/07/2018, iscritto al Persona_2
Registro delle Imprese di TR in data 27/08/2018 al n. 30779/2018, rappresentata ed assistita come da specifica procura ad litem, apposta su foglio unito in calce all'atto di costituzione dall'Avv. Diego
P.E.C del Foro di Genova, con studio in Genova, Via San Email_3
Bartolomeo della Certosa, n. 2/2, presso cui elegge domicilio
TERZA CHIAMATA
* * * *
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza e dichiarata l'unica responsabilità del sinistro per cui è causa in capo allo spett.le
[...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 Controparte_4
c.c. e/o 2051 c.c. e/o come meglio visto e/o ritenuto condannare la stesso
[...]
Genova, nella persona del legale rappresentante pro tempore, e/o come Controparte_4 meglio visto e ritenuto a corrispondere quale risarcimento al sig. la somma di € Parte_1
8.728,00-, oltre ad € 400,00- per imbiancatura del box dell'esponente , oltre a fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa e/o il tutto come da ctu espletata, il tutto entro i limiti di scaglione del presente procedimento, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese, diritti ed onorari ed accessori di legge del presente procedimento, oltre alla rifusione delle spese di ctu. Fatto salvo ogni diritto.”
per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunzie e le declaratorie tutte del caso, così giudicare:
I. in via preliminare: autorizzare il convenuto a chiamare in causa, la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , P.I.
[...] P.IVA_2
, con sede legale in TR, 38123, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, ai sensi P.IVA_3 dell'art. 269 c.p.c. e, di conseguenza, concedere il differimento della prima udienza di comparizione fissata, per il quale qui si formula espressa istanza ex art. 269 c.p.c, allo scopo di consentire la citazione del terzo in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
II. nel merito:
A. in principalità: respingere integralmente tutte le domande risarcitorie, a qualsiasi titolo proposte dal SI. , nei confronti del conchiudente, in quanto inammissibili, improcedibili, Parte_1 del tutto infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provate o come meglio e, conseguentemente, assolversi il Condominio in Genova da ogni avversaria Controparte_1 domanda risarcitoria, per le ragioni esposte in narrativa e per quanto risulterà in corso di causa;
B. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte, anche parzialmente, le domande attoree:
- limitare, comunque, gli importi richiesti per danni al veicolo attoreo e per i ripristini del box di proprietà del SI. alle sole somme emergende in corso di causa;
Parte_1
- accertare la condotta concorsuale posta in essere dall'attore per non avere il medesimo tenuto prudenti comportamenti atti ad evitare e/o limitare i danni subiti e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal SI. in ragione della metà del Parte_1 dovuto o come meglio visto;
- previo accertamento di eventuali ulteriori risarcimenti danni ed/od indennizzi a termini di polizza infortuni ed/od in base ad altre polizze a nome del SI. ed/od dei suoi congiunti, Parte_1 ricevuti e/o che verranno ottenuti, nelle more della presente causa, dall'attore, in sede stragiudiziale
e/o giudiziale, da soggetti terzi e/o Compagnie di assicurazioni per i danni lamentati dall'attore, detrarre dalla somma che eventualmente venisse liquidata a favore del SI. , a Parte_1 titolo di risarcimento, quanto da questi già ricevuto a titolo di indennizzo ed/od ulteriore risarcimento danni;
- in ogni caso, accertata la efficacia ed operatività della polizza di assicurazione , n. CP_3
0G/M13163317, con decorrenza dal 25.3.2019 al 25.5.2020, sottoscritta il 25.3.20190, condannare la predetta Compagnia di assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il in Genova, dalle tutte le domande Controparte_1 attoree e, pertanto, condannare in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a risarcire i danni attorei, manlevando e tenendo indenne il conchiudente dal pagamento di qualsivoglia importo e/o da ogni e qualsiasi pronuncia che dovesse essere emessa nei suoi confronti.
C. in via istruttoria: si produce:
1) procura alle liti;
2) delibera dell'assemblea condominiale straordinaria, 10.12.2020; 3) atto di citazione in Genova, 8.9.2020; 4) Rapporto di evento Controparte_6 meteoidroogico del 22-24.11.2019 di ARPAL;
5) richiesta danni F. Giurleo/ Controparte_1
in Genova-Itas Mutua, 16.12.2019; 6) bilancio lavori autoclave e pompe fondi,
[...]
21.3.2016+riparto spese+fatture TA RI IL n. 150/2015, nn. 242+312/2016 e n.
251/2018; 7) bilancio finale lavori straordinari pompa sommersa, 10.4.2017+riparto spese+fatture TA RI IL n. 313/201661/2017; 8) bilancio straordinario aggiornamento linea pompe fondi, 2.9.2020+riparto spese;
9) bilancio esercizio ordinario 2014-2015+rendiconto esercizio ordinario 2017/2018+fattura TA Ceccabu Virgilio n. 45/2019; 10) cartelli apposti dall'amministratore – a) per eventi 23-24.11.2019 – b) per eventi 20.12.2018; 11) polizza Itas Mutua
n. 0G/M13163317 del 25.3.2019+condizione Generali Polizza;
12) denuncia sinistro
[...]
in Genova/Itas Mutua del 16.12.2019, con allegati;
13) integrazione denuncia Controparte_1 sinistro in Genova/Itas Mutua del 12.11.2020. Controparte_1
D. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, se dovuti, eventuali spese di CTU e CTP incluse.”
per parte terza chiamata : CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
a) in via istruttoria chiamare il CTU Geom. a chiarimenti sui seguenti quesiti: Per_3
1) “Chiarisca il CTU vista la data di immatricolazione del veicolo attoreo risalente al 2017 corrispondente a targa “FJ”, essendo erronea l'indicazione di un'immatricolazione in data
28/11/2019, perché successiva alla data del sinistro, e considerata la percorrenza (dichiarata da terzi) di km 7.500,00, sulla base di quale argomentazione tecnica abbia ritenuto di non applicare alcun coefficiente di degrado quanto alla sostituzione dei vari ricambi impiegati, con particolare riferimento a selleria, sedili, tappezzerie, paratie, tappetini, moquette, allestimenti, rivestimenti, abitacolo e simili, specificando se i particolari sostituiti fossero di pelle, di stoffa o di materiale sintetico”;
2) “Specifichi e distingua il CTU quali ricambi siano suscettibili, in astratto, di deprezzamento in conseguenza dell'uso, quali allestimenti e selleria, indicando il relativo costo di riparazione stimato”;
3) “Quantifichi il CTU, posta la risposta ai chiarimenti richiesti dal Dott. secondo cui Per_4
''anche proprio in ragione della percorrenza del veicolo possano essersi verificati ulteriori danni, ovvero aggravamenti di danno, alle parti elettroniche e di cablaggio successivamente sostituite', visto il mancato utilizzo di un carro attrezzi e la mancata effettuazione di diagnostica elettronica, i danni ulteriori determinati dal comportamento del meccanico, indicando se l'intervento riferito di asciugatura ed accensione possa essere considerato come effettuato a regola d'arte”;
b) in via cautelativamente pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione ad causam del
convenuto quanto alla chiamata in manleva, salva la prova della ricomprensione nel CP_1
della res danneggiata e l'allegazione della norma pattizia invocata;
CP_1
c) nel merito, respingere la domanda, e quindi la richiesta di manleva, siccome entrambe infondate in assoluto, e non provate (sia in punto an che in ordine alla prova del danno), ed anche, in subordine, sul rilievo del verificarsi di un caso fortuito rappresentato dal comportamento negligente ed imprudente dell'attore e/o dall'eccezionalità delle condizioni meteorologiche e/o sul rilievo del carattere non accidentale dell'allagamento;
d) in ulteriore ed estremo subordine, in denegato caso di ammissione dell'attore a risarcimento e del convenuto ad indennizzo, esclusa comunque l'applicazione dell'art. 2051 cod, civ., contenere
l'ammontare (del risarcimento e dell'indennizzo) considerando l'apporto colposo maggioritario dell'attore, gli esiti dell'istruttoria in punto quantum e, previa esibizione da parte dell'attore delle polizze stipulate privatamente per assicurare l'autorimessa de qua e della documentazione afferente gli indennizzi eseguiti, decurtare/escludere il risarcimento/indennizzo in applicazione del principio indennitario in caso di erogazioni da parte di altra compagnia, oltreché giusta le condizioni tutte di polizza, compresi massimali, esclusioni, franchigie e scoperti, riducendo comunque il valore dei ricambi del 50% quale peritus peritorum, rigettando le richieste per fermo tecnico.
Vinte le spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio il Parte_1 [...] per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua Controparte_1 proprietà, Fiat 500X, tg. FJ506HG, mentre si trovava posteggiata nell'autorimessa sita in Genova,
Via Pasubio 38 r, all'interno del box contraddistinto con il n. 4, facente parte del CP_1 convenuto, nonchè per ottenere il ristoro delle spese di imbiancatura del proprio box, oltre a fermo tecnico del mezzo.
Affermava, in particolare, l'attore che in data 23/11/2019 a seguito di uno scroscio d'acqua, aveva trovato il proprio box con acqua a livello delle metà delle portiere della vettura (all. 1 atto di citazione), nonostante il locale fosse dotato di ponte idrovore, le quali tuttavia in quell'occasione non sarebbero entrate in funzione. A causa del sinistro, l'attore avrebbe subito danni alla propria vettura per € 8.728,00, come da fattura in atti (all. 2 e 3 atto di citazione), oltre all'importo necessario per la riverniciatura del box con una spesa stimata di € 400,00 oltre a un fermo tecnico per la riparazione del mezzo in totali giorni 180. Parte attrice affermava, infine, che la lettera di richiesta danni, così come la richiesta di negoziazione assistita indirizzata al non avevano portato ad alcuna CP_1 offerta risarcitoria (all. 4 atto di citazione).
Il (in seguito solo ) si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_1 con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata di terzo in data 29 dicembre 2020, contestando integralmente quanto affermato da parte attrice, in quanto del tutto privo di fondamento.
In particolare, parte convenuta, pur ammettendo in punto di fatto che l'autorimessa sita in Genova,
Via Pasubio 38 r avesse subito effettivamente un allagamento di acqua piovana proveniente dall'esterno dell'edificio e che aveva coinvolto anche il box di proprietà di , precisava che Pt_1
l'edifico condominiale era da sempre esposto ai fenomeni di allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici caratterizzati da precipitazioni intense in ragione della sua pendenza e della vicinanza ad un torrente soggetto a straripamenti, ragion per cui, dall'anno 2015, in poi nei locali fondi erano stati eseguiti interventi strutturali, idraulici ed elettrici e, in particolare, erano state posizionate idonee pompe sommerse per lo smaltimento delle acque, ad alimentazione elettrica. Esponeva che tuttavia, nella notte del 23/11/2019, era “saltato” il contatore dell'energia elettrica con conseguente interruzione della somministrazione della corrente che alimentava le pompe presenti in loco, le quali erano andate in “blocco”.
Proseguiva, parte convenuta, rilevando come, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non sarebbe comunque ravvisabile alcuna responsabilità imputabile al in quanto la CP_1
Stazione Arpal di Genova-Fiumara - che copriva i quartieri da Rivarolo a Pontedecimo - nella notte del 23/11/2019, aveva registrato forti fenomeni temporaleschi e rilevato precipitazioni MOLTO
FORTI quanto all'intensità e MOLTO ELEVATE riguardo alla quantità (doc. 4 comparsa di costituzione) rappresentando ancora come, alla data del sinistro, la città di Genova ed, in particolare, la Val Polcevera e la zona di Bolzaneto - dove era situato il - Controparte_7 fosse interessata da una intensa ed estesa perturbazione atmosferica che aveva causato numerose inondazioni e disagi. Concludeva, pertanto, rilevando come l'allagamento fosse da attribuirsi al distacco della corrente elettrica conseguente alla forza della perturbazione temporalesca in corso, che di per sé sola, aveva determinato il verificarsi dell'evento, configurandosi, pertanto, un caso fortuito, con conseguente venir meno della responsabilità del custode invocata dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Rilevava, inoltre, parte convenuta che il piano fondi del , oltre ad Controparte_7 essere adibito prevalentemente ad autorimessa, ospitava anche la centrale termica diretta al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria per l'edifico soprastante e la vasca per la riserva idrica condominiale. Aggiungeva, ancora, che erano state affidate alla TA RI IL la posa di pompe ad immersione, con la creazione di vasche dirette ad accoglierle all'interno dell'intercapedine condominiale, nonché relativo impianto di scarico, fornitura e posa in opera di idoneo quadro elettrico (docc. 6 e 7 comparsa di costituzione): interventi che mai erano stati interrotti, attesa la necessità di continuo monitoraggio e manutenzione del sistema antiallagamento dell'autorimessa (doc. 8). Rappresentava poi come il si fosse sempre occupato della CP_1 pulizia dell'intercapedine perimetrale che isolava l'autorimessa dal terrapieno circostante, dei pozzetti, degli scarichi e delle griglie, con la conseguenza che non si sarebbe potuta configurare alcuna responsabilità a carico del né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c., né, a fortiori, CP_1 sotto quello di cui all'art. 2043 c.c., avendo il sempre diligentemente provveduto a tutte CP_1 le opere necessarie, nonché all'appropriata e continua manutenzione delle stesse, al fine di scongiurare eventi come quello per cui è causa, conscio della probabilità che l'autorimessa in questione potesse allagarsi se non fosse stato predisposto un idoneo piano atto ad evitarlo.
Precisava, ulteriormente, che - nonostante le suddette misure di sicurezza - l'amministratore del
Condominio, sig. , si sarebbe prodigato per avvertire i condomini e/o i proprietari dei box CP_2 affinchè questi ultimi, per estrema prevenzione, non vi posteggiassero i veicoli rilevando come, anche in occasione dell'evento per cui è causa, era stato apposto a tal fine un cartello nel locale dei fondi e che, nella la notte del 23/11/2019, l'unica autovettura posteggiata nella rimessa risultasse quella del sig. , il quale, pur nella consapevolezza dell'allerta meteorologica, non avrebbe adottato una Pt_1 condotta diretta a scongiurare i danni subiti, con conseguente sussistenza – quantomeno - di un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. o meglio di una esclusione del nesso causale tra l'evento ed il danno, avendo l'attorea tenuto un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta dettata dalla comune prudenza.
In punto di quantum, il contestava la quantificazione dei danni al veicolo lamentati da CP_1 parte attrice in quanto non dimostrata, atteso che il relativo onere probatorio non si sarebbe potuto ritenere assolto mediante la mera produzione della fattura dei costi di riparazione emessa dalla
Progetto Service S.r.l.. Circa i paventati danni pari ad € 400,00 per imbiancatura delle pareti del box, rilevava che il sig. non aveva fornito alcuna dimostrazione né dell'avvenuta attività, né degli Pt_1 eventuali costi concreti da sostenere. Inoltre, alla luce del divieto di cumulo tra indennità e risarcimento del danno, chiedeva accertare l'esistenza di eventuali ulteriori risarcimenti danni o indennità a nome del sig. e/o dei suoi congiunti, ricevuti o ricevendi dall'attore da parte di Pt_1 soggetti terzi e/o Compagnie di assicurazioni per i danni lamentati, se necessario dimostrabili tramite ordini di esibizione e/o acquisizioni in giudizio ex artt. 210 e 211 c.p.c..
Instava, infine, per il differimento della prima udienza al fine di chiamare in giudizio la Compagnia di assicurazioni con la quale era assicurato con polizza Controparte_5 fabbricati civili n. 0G/M13163317, con decorrenza dal 25/03/2019 al 25/05/2020, sottoscritta il
25/03/2019 (doc. 11 comparsa di costituzione) rilevando come la Compagnia, a seguito di tempestiva denuncia e richiesta di risarcimento dei danni con preventivo dei costi di riparazione (docc. 12 e 13 comparsa di costituzione), avesse aperto il relativo sinistro incaricando lo studio peritale CP_8 per la disamina delle circostanze e la valutazione dell'entità del danno subito dall'attore, le quali allo stato erano sono ancora terminate.
Autorizzata la chiamata di terzo e differita la prima udienza, si costituiva in giudizio , la CP_3 quale contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, nonché la chiamata in causa nei suoi confronti. In particolare, la Compagnia contestava la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva per non essere dimostrato che i boxes ubicati nei fondi del fabbricato - tra cui quello attoreo - facessero parte del condominio, né che il box n. 4 del sig. fosse ricompreso Pt_1 all'interno del civico 38 di , in cui sembravano essere invece ubicati i boxes del piano CP_1 terra.
Nel merito, eccepiva la non operatività della garanzia, in quanto le condizioni di polizza CP_3 per gli eventi atmosferici, sottoscritte dall'amministratore condominiale, non avrebbero coperto i danni da esondazione di corsi d'acqua, da accumulo esterno d'acqua, ovvero determinati dalla rottura dei sistemi di scarico. Nello specifico, rilevava ancora come non fosse oggetto di contratto di assicurazione per gli eventi atmosferici, l'allagamento del fondo mediante apporto idrico dall'esterno e contestuale “blocco” della fornitura di energia elettrica per un guasto al “contatore” che determinasse l'arresto delle pompe ad immersione (Polizza , art. 4.4 – doc. 1 comparsa di CP_3 costituzione terza chiamata). La Compagnia evidenziava altresì che l'allagamento dei fondi non era stato accidentale, in quanto il rischio era stato precedentemente constatato e previsto, di talchè sarebbe stato onere e responsabilità dell'assicurato intervenire al fine di evitare il verificarsi del danno. In ogni caso, condivideva le difese del assicurato in merito al caso fortuito per avere CP_3 CP_1 il Condominio posto in essere ampie cautele, sostenendo come l'allagamento fosse conseguenza di un evento eccezionale, e che il sig. avesse autonomanente deciso di non spostare la propria Pt_1 auto nonostante l'avviso dell'Amministratore e l'allerta rossa annunciata dalle autorità pubbliche con conseguente esclusiva responsabilità dell'attore, o almeno responsabilità ampiamente concorrente.
Con provvedimento del 20 aprile 2021 il Giudice, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fissava udienza a trattazione scritta il giorno 4 giugno 2021.
Successivamente, il Giudice, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza, concedeva alle stesse i termini richiesti per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e conseguentemente rinviava all'udienza del 20 ottobre 2021, sostituita con note di trattazione scritta, per la decisione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie istruttorie le parti insistevano nelle rispettive difese ed eccezioni contestando quelle avversarie. In particolare, l'attore, ribaditi i fatti, evidenziava che in occasione dell'evento atmosferico verificatesi nella notte del sinistro le pompe idrovore, di cui era dotato il box al fine di scongiurare i fenomeni temporaleschi di forte intensità, non erano entrate in azione, ciò comportando la responsabilità del in ordine alle caratteristiche e alla manutenzione dell'impianto, CP_1 essendo evidente che, se il avesse adottato tutte le misure idonee e necessarie per evitare CP_1 il fatto, esso non si sarebbe verificato.
Quanto alle istanze istruttorie, l'attore chiedeva l'ammissione delle prove orali per testi e per interrogatorio formale di parte convenuta nella persona dell'amministratore sig. sui CP_2 capitoli di prova formulati, nonché di eventuale CTU tecnica volta a verificare e quantificare i danni riportati dalla vettura attorea in occasione del sinistro, la congruità delle spese effettuate per la riparazione, il fermo tecnico maturato e i danni riportati alla proprietà del box di parte attrice, nonché
l'effettiva assenza di gruppo elettrogeno di ausilio nella pompa idrovora in uso presso i locali box del convenuto ove era avvenuto il sinistro e la motivazione del mancato funzionamento delle CP_1 pompe idrovore presenti in base all'impianto in allora presente ed alle sue caratteristiche. Nelle proprie memorie istruttorie il convenuto, in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di manleva proposta dal Condominio, evidenziava CP_3
l'infondatezza della contestazione, sostenendo la conoscenza dello stato dei luoghi e della struttura condominiale da parte dell'Agente con cui l'amministratore sig. aveva CP_3 CP_2 sottoscritto la polizza fabbricati azionata, nonché alla luce di precedenti eventi accaduti nella medesima autorimessa ed indennizzati dalla Compagnia in forza dello stesso contratto assicurativo.
A ciò aggiungeva che il Regolamento del Caseggiato in Condominio di Via Pasubio 13-13 A (doc.
14 di parte convenuta), nonché le visure catastali (docc. 15 e 16 di parte convenuta) avrebbero attestato che il box attoreo fosse ubicato in Via Pasubio 38 r, piano S1, interno 4 e che esso fosse posto al piano seminterrato, facente parte della casa distinta con i civv. 13 e 13 A di , con CP_1 accesso dal civ. 38 r.
Nel merito, parte convenuta contestava l'eccezione sollevata da circa la non operatività CP_3 della polizza, in quanto vi era prova del fatto che nella notte in cui era avvenuto il sinistro si erano verificati danni in tutta la zona interessata da piogge di intensità molto forte e di quantità molto elevata. Da ultimo, contestava l'asserito concorso di colpa del per non essersi attivato CP_1 per evitare il danno: infatti, sarebbe stata documentalmente provata l'importante opera di prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria realizzata allo scopo di scongiurare allagamenti all'interno dell'autorimessa Allo stesso modo, in comparsa di costituzione sarebbe stato CP_9 compiutamente ricostruito l'eccezionale “distacco” del contatore della corrente elettrica che alimentava le pompe ad immersione ubicate nell'autorimessa condominiale e il “blocco” del loro funzionamento che ne era conseguito.
Il Condominio ribadiva, poi, in subordine la già contestata responsabilità concorsuale del sig. Pt_1 nella causazione del danno, nonché la necessità di accertare in giudizio l'esistenza di possibili ulteriori risarcimenti danni e/o indennità a termini di polizza a nome dell'attore da parte di soggetti terzi e/o
Compagnie di assicurazioni per i danni lamentati in causa, dal momento che il mezzo attoreo risultava assicurato con Infine, circa i danni materiali lamentati, il quantum Controparte_10 richiesto dall'attore, il reale accadimento del fatto storico, la sussistenza del nesso causale tra esso e i danni subiti nell'effettiva consistenza lamentata risultavano carenti di prova, di talchè non avrebbe potuto essere riconosciuta alcuna somma richiesta dall'attore, a qualsivoglia titolo, capitale e fermo tecnico, oltre a quella eventualmente dimostrata anche tramite CTU tecnico-valutativa.
Sulla base di quanto esposto nelle proprie memorie istruttorie, il chiedeva l'ammissione CP_1 delle prove orali, di cui formulava i capitoli di prova, nonché l'intimazione di ordini di esibizione ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c. aventi ad oggetto i documenti necessari a chiarire i fatti di causa, nonché ancora il licenziamento di CTU tecnico-valutativa finalizzata ad accertare se e quali effettivi danni avesse subito il mezzo attoreo e la loro riconducibilità con l'evento per cui è causa, i costi per la riparazione degli stessi ed il valore della vettura attorea alla data del fatto per verificare l'eventuale antieconomicità delle riparazioni eseguite.
Nelle proprie difese istruttorie, contestava l'infondatezza probatoria di quanto asserito CP_3 dall'attore in merito alla “piena responsabilità” del convenuto, circostanza che sarebbe CP_1 stata peraltro smentita documentalmente laddove era stata dimostrata la posa in opera di un sistema di aspirazione delle acque meteoriche in eccesso composto da quattro pompe ad immersione, il che avrebbe costituito certamente un mezzo idoneo al fine di evitare l'allagamento dei locali boxes dell'edificio condominiale;
ed infatti, il mancato funzionamento dell'impianto avrebbe confermato l'eccezionalità dell'evento meteorologico temporalesco abbattutosi nella zona nella notte tra il 22 ed il 23 novembre 2019, sia in termini di quantità che in termini di intensità delle precipitazioni piovose.
In merito alla svolta eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto alla CP_3 domanda di manleva, parte terza chiamata rilevava che le produzioni documentali prodotte in giudizio non risultavano del tutto dirimenti. Infine, ribadiva l'esclusione della copertura assicurativa in quanto, come espressamente ed inequivocabilmente indicato nei termini di polizza, l'allagamento del locale box attoreo mediante apporto idrico dall'esterno e contestuale “blocco” della fornitura di energia elettrica per un asserito guasto al “contatore”, che avesse determinato l'arresto delle pompe ad immersione, non era oggetto del contratto di assicurazione per gli eventi atmosferici.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione dei capitoli di prova formulati, nonché disporsi gli ordini di esibizione ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c. aventi ad oggetto eventuali ulteriori Polizze assicurative sottoscritte dall'attore e i dati metereologici e pluviometrici rilevati dalla Stazione metereologica
ARPAL di Genova - Bolzaneto per le giornate del 21-22-23 novembre 2019. Ancora, chiedeva disporsi CTU tecnica estimativa dei danni asseritamente subiti dal veicolo dell'attore e dal locale box di sua proprietà, nonché CTU atta a descrivere l'impianto di aspirazione delle acque meteoriche, con indicazione di eventuali difetti di progettazione. Si opponeva, invece, all'avversa istanza di licenziamento di CTU tecnica finalizzata ad accertare la consistenza del Parte_2
, in quanto volta a surrogare il mancato adempimento degli oneri probatori incombenti sul
[...] convenuto. CP_1
Successivamente, il Giudice, ritenutane l'opportunità, ammetteva le prove orali dedotte dalle parti nei limiti ritenuti ammissibili e fissava udienza per la loro assunzione in data 1 febbraio 2022, ove venivano sentiti in interpello l'attore sig. , il teste di parte attrice, Pt_1 Testimone_1 Tes_2
di parte convenuta e IL RI e di parte convenuta
[...] CP_1 Controparte_11
e terza chiamata , e poi in data 8 febbraio 2022, ove venivano sentiti i testi CP_3 Testimone_3
e di parte attrice. Successivamente, in data 23 novembre 2022 e poi in data 8 marzo Testimone_4
2023, si procedeva all'escussione in controprova del teste , nonché al confronto tra i testi Tes_3
, e in ordine alla circostanza relativa al funzionamento delle Tes_3 Tes_1 Controparte_11 pompe idriche. Il Giudice rinviava, quindi, all'udienza del 10 maggio 2023 per l'esame delle prove raccolte e, ritenutane l'opportunità, licenziava CTU nominando all'uopo il perito , Persona_5 formulando il seguente quesito:
“Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, anche presso gli Uffici Pubblici, visionata per quanto possibile l'autovettura Fiat 500X tg FJ506HG di proprietà del SInor
, o in difetto le fotografie dello stesso, previa acquisizione delle bolle di Parte_1 accompagnamento dei pezzi di ricambio
1- Quali danni abbia riportato, a seguito degli eventi per cui è causa;
2- Quali attività siano occorse per i ripristini a regola d'arte;
3- Quale sia stato il costo delle riparazioni all'epoca del sinistro;
4- Quale sia stata l'eventuale svalutazione commerciale;
5- Quale fosse, in caso di antieconomicità delle riparazioni, il valore ante sinistro del veicolo.
6- Quantifichi altresì il fermo tecnico del mezzo attoreo-
7- Si esprima infine circa la compatibilità tra la dinamica del sinistro così come risulta in atti
(nonché dalle prove orali espletate) e i danni rilevati nel corso della consulenza.”
Parte convenuta e terza chiamata nominavano, quale CTP, il Dott. CP_3 [...]
, il CTU ha ritenuto che: Persona_6
- sulla base della documentazione prodotta non era stato possibile verificare l'effettivo danneggiamento patito dai ricambi oggetto di sostituzione, dato che questi non erano stati tenuti a disposizione per gli eventuali accertamenti necessari;
- unicamente in base alla dinamica di accadimento del sinistro indicata in atti e considerata la quantità di acqua in accumulo all'interno del box di proprietà attorea (descritta in atto di citazione e confermata dai testi) risultasse la compatibilità e coerenza tra il danno lamentato, così come richiesto in fattura di riparazione, e la quota di accumulo d'acqua nel box (circa 73 cm), così come accertata anche in sede di operazioni peritali, che era a sua volta coerente alla successiva dinamica infiltrativa verificatesi;
- in particolare, i danni erano localizzati in corrispondenza di: centralina air-bags, ramo cinture, interruttori, cinture di sicurezza, motorino elettrico, radiatore, pulitore, elemento filtrante, centralina elettronica, n. 3 sensori, n. 2 altoparlanti, abitacolo interno;
- agli atti risultavano unicamente le immagini del veicolo nel corso della riparazione, mentre alcuna immagine avrebbe mostrato il veicolo prima dello smontaggio dell'allestimento interno, né il danneggiamento dei ricambi;
di talchè non era possibile procedere ad una dettagliata ed oggettiva verifica e quantificazione del costo di riparazione del veicolo attoreo;
- allo stesso modo, non risultando produzioni fotografiche utili e necessarie a verificare l'effettivo danneggiamento (anche interno all'abitacolo) patito dal veicolo attoreo, né mostranti la tipologia di danneggiamento dei ricambi citati in fattura (non mantenuti peraltro a disposizione per eventuali accertamenti successivi) non risultava possibile esprimere tecnicamente, in termini di certezza, una indicazione di certa compatibilità tra l'evento verificatosi ed il danneggiamento richiesto;
- in ogni caso, considerato il necessario intervento di stacco e riattacco di tutti gli accessori d'abbigliamento ad impedimento delle attività, la sostituzione dei ricambi citati nella fattura e la pulizia interna all'abitacolo, il costo della riparazione poteva ritenersi, sulla base di un rilievo estimativo, congruo all'intervento effettuato ed alla sostituzione dei ricambi indicati in fattura;
- a seguito dell'evento e dell'intervento di riparazione non ravvisava alcuna eventuale svalutazione di tipo commerciale patita dal mezzo attoreo;
- dato il valore ante-sinistro del veicolo alla data dell'evento (€ 16.000,00) non rilevava alcuna anti- economicità dell'intervento svolto;
- sulla base delle ore di mano d'opera richieste in fattura (n. 40), il fermo tecnico sarebbe risultato pari a giorni n. 5, per cui il relativo danno corrispondente ad € 250,00.
A seguito delle osservazioni espresse, il CTU precisava ulteriormente che le immagini agli atti confermavano l'ingresso di acqua e fango all'interno dell'abitacolo, ancora visibile in corrispondenza del pianale, ma non consentivano di verificarne l'effettiva quota, né di rilevare le condizioni dei sedili e schienali (ancora montati). Inoltre, aggiungeva che, considerando la data di prima immatricolazione del veicolo rispetto all'accadimento dell'evento, non si ravvisavano degradi d'uso tali da potersi considerare in detrazione rispetto al costo richiesto e fatturato di sostituzione dei ricambi e di riparazione del veicolo attoreo. Infine, il CTU precisava che, da un punto di vista tecnico, non si poteva escludere - a priori - che un'autovettura che avesse patito un ingresso d'acqua all'interno dell'abitacolo potesse, a seguito di una sua parziale asciugatura, ripartire ed accendersi regolarmente seppure con presenza di cablaggi, sensori e centraline in parte bagnatesi in conseguenza dell'evento, così come non si potesse escludere che ciò potesse comportare ulteriori danni, ovvero aggravamenti di danno, alle parti elettroniche e di cablaggio successivamente sostituite, rilevando come - qualora l'officina intervenuta avesse eseguito il trasporto tramite carro attrezzi, o comunque avesse eseguito una diagnosi sulle centraline del mezzo (senza procedere ad uno spostamento con messa in moto del veicolo)- sarebbe stato possibile valutare tecnicamente la tipologia di errore e l'effettiva entità del danneggiamento riportato in conseguenza dell'allagamento, il che avrebbe ulteriormente consentito di fornire un certo ed oggettivo riscontro di compatibilità tra il danno lamentato da parte attrice, il richiesto intervento riparativo e l'evento denunciato in atti.
A seguito del deposito della CTU, il Giudice rinviava all'udienza in presenza del 21 febbraio 2024 e, successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall'attore non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nessun dubbio in merito all'effettivo verificarsi dell'allagamento. Corrisponde al vero, infatti, che la notte del 23/11/2019 (come rilevato dalla Stazione Arpal di Genova-Fiumara – doc. 4 comparsa di costituzione), la città di Genova, ed particolare, la Val Polcevera e la zona di Bolzaneto, dove si trovava il , sia stata interessata da una intensa ed estesa Controparte_7 perturbazione atmosferica, caratterizzata da piogge di forte intensità, che aveva causato numerosi danni e disagi. Altresì, deve ritenersi provato documentalmente che la vettura Fiat 500X di proprietà del sig. avesse subito danni in conseguenza del copioso allegamento che aveva colpito il box Pt_1 contraddistinto con il n. 4, sito in Genova, Via Pasubio 38 r, in cui il veicolo era posteggiato (doc. 1 atto di citazione). Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dai testi escussi in sede istruttoria, i - quali informati dell'accaduto - avevano potuto osservare, nell'immediatezza, lo stato dei luoghi (si veda la testimonianza del SI. : “Quando mi sono recato sul posto la vettura era Testimone_3 ancora all'interno del box e l'acqua arrivava a circa un metro di altezza d terra. Ricordo che si trattava di una Fiat 500 X bianca. Quanto ho detto sarà avvenuto circa 1 anno e mezzo fa”; “Presa visione delle foto di cui al capitolo, riconosco come raffigurato il box del Giurleo e lì i segni sono evidenti di dove è arrivata l'acqua”).
Il CTU ha, inoltre, accertato la quantità di acqua in accumulo all'interno del box di proprietà attorea
(circa 73 cm dal suolo), la compatibilità tra questa e il danno riportato dall'automobile e lamentato in giudizio;
in particolare, anche le immagini agli atti e allegate alla relazione peritale confermano l'ingresso di acqua e fango all'interno dell'abitacolo. Ciò è stato ulterioremente confermato in sede istruttoria dal teste meccanico della Progetto Service s.r.l., il quale è intervenuto Testimone_1 per trasportare il veicolo in officina e riparlo (fattura e pagamento spese di riparazione doc. 2 atto di citazione): “Quando ho rinvenuto la vettura questa era tutta zuppa d'acqua fino al livello dei sedili. Ricordo che si trattava di una 500 X bianca”; “Presa visione delle fotografie di cui al capitolo confermo trattasi del box ove ho recuperato la vettura e ricordo anche i segni sul muro”.
Ciò posto, prima di quantificare l'ammontare dei danni in conseguenza dell'allagamento, che
(certamente) sono stati causati al veicolo attoreo e che si sono verificati nel locale box in cui questo era posteggiato, occorre determinare la causa di tale allegamento.
Orbene, è necessario premettere che è certo, nonché ampiamente documentato provato, che nei locali dell'autorimessa attese le caratteristiche dell'edificio, la sua pendenza e la vicinanza CP_9 ad un torrente soggetto di frequente a straripamento, sia stata effettuata una continua manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di allegamento. In particolare, dall'anno 2015 nei locali fondi sono stati eseguiti interventi strutturali, idraulici ed elettrici e sono state posizionate pompe ad immersione per lo smaltimento delle acque, ad alimentazione elettrica (docc. 6-7-8 comparsa di costituzione – vedasi teste ). Controparte_11
I testimoni escussi hanno confermato che, nella notte dell'evento, si è verificato il mancato funzionamento della luce, e con esso anche il contatore di energia elettrica che alimenta le pompe di sollevamento delle acque. Si veda in particolare co-amministratore condominiale, Testimone_2 che così ha risposto al capitolo di prova formulato dal convenuto:
Co
“1) Vero che, all'alba del 23 novembre 2019, un condomino del Condominio Pasubio 13-13 A, recatesi nella rimessa posta nei fondi dell'edificio scopri che la stessa era allagata e che la luce era assente:
Si è vero, ricordo che un condomino del palazzo, il sig. mi avvisò che al mattino Testimone_5 presto, recandosi nell'autorimessa, aveva verificato l'allagamento della stessa (anche del locale caldaia) e il non funzionamento della luce. Il sig. ha chiamato direttamente me sul Tes_5 cellulare.”
Le deposizioni dei testi escussi sono da considerarsi attendibili e non incongruenti tra loro.
Dunque, deve ritenersi accertato che le pompe idrauliche presenti nell'autorimessa di , CP_1 nella notte del 21/11/2019, non abbiano funzionato correttamente, permettendo così all'acqua piovana di entrare nell'edificio ed allagare i box, tra cui quello di proprietà , nel quale si Pt_1 trovava la sua vettura. Certamente, poi, se le pompe idrovore avessero funzionato correttamente, il sinistro non si sarebbe verificato.
Tuttavia, occorre rilevare come il mancato funzionamento di esse sia stato determinato da un caso fortuito ed imprevedibile, come tale idoneo ad integrare la prova liberatoria a carico del custode di cui all'art. 2051, tale – dunque - da escludere la responsabilità del convenuto rispetto ai CP_1 fatti di causa. Il citato caso fortuito, nel caso di specie, è da individuarsi non già nell'essersi verificato un evento meteorologico di particolare ed eccezionale intensità – peraltro ampiamente previsto -, bensì nel distacco del contatore dell'energia elettrica che somministra la corrente che alimenta le pompe presenti in loco, causandone un “blocco”, come tale eccezionale e non prevedibile dal
CP_1
Si ricorda sul punto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della res medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità. Ne deriva che sul danneggiato incombe soltanto la prova del rapporto causale tra il bene e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre,
Cass. 25/7/2008 n. 20427). In particolare, il caso fortuito non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass. 15429/2004).
In particolare, a Suprema Corte (cfr. Cass. civile n. 2480/2018, Cass. civile n. 2481/2018, Cass. Civile
n. 2482/2018), all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Su tale specifico aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la non prevedibilità meteorologica, con riferimento alla verificazione in un preciso momento di un fenomeno comunque noto e già verificatosi, oltre che, in generale, prevedibile, non concreta l' ipotesi del “caso fortuito” o
“forza maggiore”, nozioni che, in termini giuridici, attengono a situazioni fattuali idonee ad interrompere il nesso causale, concretandosi in ciò che non poteva essere in alcun modo previsto, o se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto rispetto alle sue conseguenze (Cass. Civ.
Sez. V n. 22677 del 20 luglio 2022Cass., sez. III, n.25837, 31.10.2017). In tema di eventi naturali la
Suprema Corte ha affermato che tali eventi, in sé inevitabili, possono assumere la valenza di caso fortuito in relazione ai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, proprio nel caso di precipitazioni atmosferiche, quando le stesse si inseriscono improvvisamente nella serie causale come fattore autonomo dell'evento, comportando seria deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale, così che, anche in presenza di precipitazioni atmosferiche protrattesi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni di normalità, tale da poter astrattamente integrare il fortuito, la sussistenza del fortuito medesimo va esclusa ove sia stato dimostrato che il danno avrebbe potuto essere evitato (Cass. Civ. Sez. 3 n. 4588 del 11.02.2022 Cass. sez. VI-3, n.18856, 28.7.2017,
Cass., n.5877, 24.3.2016, Cass., sez. III, n. 18877, 24.9.2015, Cass., sez. III, n.26545, 17.12.2014,
Cass, sez. III n. 5658, 9.3.2010).
In altre parole, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento; diversamente, nel caso di specie, l'evento “eccezionale”, di per sé solo, senza l'interruzione dell'alimentazione elettrica, non avrebbe prodotto alcuna conseguenza rilevante o avrebbe prodotto conseguenze di minore impatto dannoso.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Da ultimo, acclarata l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento per effetto della prova liberatoria accertata a favore del convenuto, viene meno altresì la rilevanza del fatto CP_1
(peraltro non certo) che l'amministratore abbia, come era solito, anche in CP_9 quell'occasione apposto dei cartelli al fine di avvertire i condomini e/o proprietari di liberare i locali box, vista la emergenza idrogeologica che era stata prevista. Infatti, ciò potrebbe al più dar prova di un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione proporzionale o esclusione del risarcimento.
Peraltro, in merito ad un simile argomento la giurisprudenza ha affermato che: “Gli avvisi affissi in un'autorimessa ubicata in un'area a rischio allagamento sono inadeguati e insufficienti quale
“indiretta” misura antiallagamento, funzionale, nella sostanza, a prevenire le situazioni di danno.
Non hanno dunque efficacia quali elementi interruttivi del nesso causale o quali esimenti ex art.1227, comma 1, c.c. In considerazione dell'assoluta specialità del luogo, sarebbe invece efficace a tali fini la comunicazione agli utenti dell'autorimessa di un esplicito messaggio, in forza del quale, in caso di “avviso per temporali”, i veicoli avrebbero dovuto essere ritirati e che, conseguentemente, in tale situazione, non sarebbe stato concesso l'accesso alle vetture. Chi esercita un potere di fatto su una cosa da cui possono derivare danni a beni o persone, come nel caso di un'autorimessa pubblica sotterranea, priva di misure antiallagamento, anche ove non possa ovviare da sé solo ad eliminare i difetti strutturali della stessa, può di certo regolare l'utilizzo della “ cosa” stessa in modo cautelativo, procedendo ad escludere i soggetti terzi dal contatto con la “ res”, all' occorrenza con la chiusura della struttura”.
Per quanto attiene alla domanda in garanzia nei confronti di si ribadisce che, in via CP_3 pregiudiziale, la Compagnia eccepiva, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva svolta dal nei suoi confronti, in quanto – a suo dire - CP_1 non sarebbe stato certo né adeguatamente provato che i box ubicati nei fondi del fabbricato, tra cui quello attoreo, facessero parte del condominio assicurato, né che il box n. 4 del sig. fosse Pt_1 ricompreso all'interno del civico 38 di . CP_1
Ritiene la scrivente che tale circostanza sia stata, invero, compiutamente dimostrata da parte del convenuto. Infatti, in primo luogo, per ciò che concerne la prova documentale, il CP_1
Condominio ha allegato in atti il Regolamento del Caseggiato in Condominio di Via Pasubio 13-13
A (doc. 14), nelle cui premesse (pagina 1 - sezione Caratteristiche del Casseggiato) - e nella tabella millesimale (pagg. 17 e 18 – doc. 14) - è fatto espresso riferimento alla presenza di box nell'edificio condominiale e del civ. 38 r. Inoltre, dal combinato disposto della visura catastale del box di proprietà dell'attore (doc. 15) e della visura dei RR.II. (doc. n. 16), avente ad oggetto l'atto di compravendita del sig. , è possibile evincere come il box attoreo sia ubicato in Via Pasubio 38 r, piano S1, Pt_1 interno 4 ovvero al piano seminterrato, facente parte della casa distinta con i civv. 13 e 13 A di
[...]
, con accesso dal civ. 38 r. In secondo luogo, le fotografie in atti allegate dal CP_1 CP_1 nelle memorie istruttorie (doc. 19 – memoria n. 2 contribuiscono a chiarire lo stato dei CP_1 luoghi.
Da qui il rigetto dell'eccezione in commento.
Nel merito, invero, si ribadisce come la Compagnia abbia sostenuto che i fatti di causa non rientrassero nella copertura assicurativa di cui alla polizza fabbricati civili, sottoscritta dal il 25/03/2019 (doc. 11 comparsa di costituzione), a tal fine richiamando l'art.
4.4 che CP_1 prevedeva l'esclusione, dalla copertura, dei danni causati da: “fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
… “formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico”.
E' così che risultano pacificamente esclusi dalla garanzia i danni determinati dalla rottura dei sistemi di scarico, così come i danni provocati da esondazione di torrenti o da accumulo esterno d'acqua. A ciò si aggiunga che l'evento per cui è causa neppure può considerarsi incluso tra i danni causati da
“uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine…”, oppure
“verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra…”.
Ciò posto deve concludersi che l'allagamento del fondo mediante apporto idrico dall'esterno e contestuale “blocco” della fornitura di energia elettrica per un guasto al “contatore” determinante l'arresto delle pompe ad immersione - dinamica accertata nella presente fattispecie - non rientri nell'oggetto della polizza assicurativa per gli eventi atmosferici, azionata nel presente giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, stante il rigetto della domanda attorea le spese di lite sostenute dal convenuto andranno poste a carico del SI. , mentre le spese di lite sostenute CP_1 Pt_1 dalla terza chiamata dovranno essere poste a carico del convenuto in ragione della non CP_1 operatività – nel caso di specie - della polizza azionata, secondo il principio della soccombenza.
A tal proposito, si precisa che le norme relative al regime delle spese processuali è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa, mentre l'onere di motivazione incombe sul
Giudice solo laddove voglia derogare a questo principio, e propenda per la compensazione delle spese, possibilità che, nel tempo ha subito diverse restrizioni da parte del legislatore.
Infatti, vi è stata una progressiva erosione dei margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente, poichè, mentre nel regime anteriore al 2005 la compensazione era possibile, ex art. 92
c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi..” ; dopo la riforma introdotta con la L.28 dicembre 2005 n.26, si è previsto che: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; per giungere alla riforma del 2009 che recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” ; in ultimo, riformando l'art. 92 c.p.c. , la Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Vale ricordare, poi, anche la pronuncia della Corte costituzionale, n.77 del 19 aprile 2018, che ha accolto le censure mosse dall'ordinanza del tribunale di Torino [...] e così ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre nessuna delle ipotesi che potrebbero giustificare la compensazione delle spese, poichè non sussiste alcuna soccombenza reciproca, nè è ravvisabile alcun novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nè sussiste una grave ed eccezionale ragione che possa far deflettere dal principio di soccombenza.
Per quanto riguarda le spese di CTP, queste non risultano né allegate né documentate: se è vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3,
20/02/2015, n. 3380) è altresì vero che la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006,
n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
Vanno invece poste integralmente a carico di parte attrice le spese di CTU, così come già liquidate nel corso del giudizio con apposito decreto del 12 dicembre 2023 (€ 1.066,03 per onorari e € 50,00 per spese), oltre agli accessori di legge (cassa geom. 5% e iva al 22%), sempre secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice in ordine al fatto di cui è causa e, per l'effetto:
- dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento delle spese legali in favore del Pt_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
pari ad Euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore della terza chiamata
, pari ad Euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA CP_3
se dovute;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice sig. le spese del CTU come già liquidate Pt_1
con diritto di rivalsa in capo alle parti convenute per quanto eventualmente anticipato, oltre spese per contributo unificato, marca da bollo ed intimazione testi ed esborsi come quantificati in parte motiva sostenuti dagli attori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.sa Patrizia Bonsignore