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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5663/2016 R.G.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Maurizia Sacchi e Giu- seppe Meterangelis, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta mandato in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. (già , in persona Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Miranda, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 24.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 5.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti ) ha agito in giudizio contro per ot-
[...] Parte_1 Controparte_2 tenere la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato in conto corrente.
La società attrice ha riferito di avere intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente ordinario n. 000/102955172 (in precedenza n. 102951/72), acceso in origine presso AN Italia –
Filiale di OL il 22.9.1987 ed estinto il 12.11.2013, beneficiando di diverse aperture di credito;
che, per effetto di alcune trasformazioni societarie, il rapporto acceso presso AN Italia S.p.A. fino al 31.10.1991 è proseguito con Banco Ambrosiano Veneto Sud fino al 31.7.1992, con Banco
Ambrosiano Veneto S.p.A. fino al 20.12.2000, con Banca Intesa fino al gennaio 2001, con BCI
S.p.A. dall'aprile 2001 al 20.6.2001, con Intesa BCP S.p.A. fino al 24.12.2002, con Banca Intesa
S.p.A. dal gennaio 2007 al 31.10.2008 e, infine, con il fino al 12.11.2013; Controparte_2 che, date le trasformazioni societarie, per esigenze organizzative della banca, il conto ha assunto le diverse numerazioni 102951/72 e 000/10295172, senza soluzione di continuità contabile;
di avere incaricato, nel 2014, la C.o.fi. S.r.l., società specializzata nel controllo della finanza d'impresa, af- finché verificasse la regolarità delle condizioni praticate rispetto a quelle pattuite e a quelle legali;
di aver inviato la lettera del 18.12.2014, a mezzo pec, contestando alla banca l'illegittima applica- zione di interessi ultra-legali e oneri non pattuiti, oltre che la violazione del divieto di anatocismo e di usura, chiedendo il ricalcolo di tutte le competenze e la copia della documentazione contrattuale, ex art. 119 comma 4 T.U.B.; che la Banca ha riscontrato la richiesta sostenendo la legittimità del proprio operato e ha inviato tutta la documentazione richiesta, eccetto gli estratti conto scalari del primo trimestre 2003; che la Co.f.i.. ha quindi esaminato la documentazione, accertando la presenza di competenze addebitate illegittimamente perché mancanti di espressa pattuizione in forma scritta
(interessi ultra-legali, c.m.s., spese e valute) e perché derivanti dalla capitalizzazione trimestrale de- gli interessi passivi, avvenuta fino al 2006 in violazione dell'art. 1283 c.c., usura genetica e usura sopravvenuta;
che la società professionista ha ricostruito i rapporti dare-avere e ha determinato che all'attrice è creditrice per complessivi € 179.299,26; di avere esperito infruttuosamente il procedi- mento di mediazione in relazione a tale credito e di avere perciò promosso il presente giudizio.
La ha, in particolare, lamentato l'applicazione di interessi ultra-legali e oneri Parte_1 non pattuiti (quali c.m.s., spese per diritti di segreteria, istruttoria e gestione fido, commissione di- sponibilità fondi) e l'illegittimo differimento della decorrenza della data di valuta;
ha altresì lamen- tato la violazione del divieto di anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli interessi, fino al
2006, nonché l'usurarietà originaria e sopravvenuta dei tassi pattuiti e di quelli applicati.
2 La parte ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la “nullità, illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contra legem relativamente agli interessi ultra-legali applicati al rap- porto di conto corrente ordinario n. 000/10295172 e alle connesse aperture di credito”, in quanto non espressamente pattuiti e assolutamente indeterminati, e, per l'effetto, di dichiarare come dovuti gli interessi legali;
di accertare e dichiarare la violazione del divieto di anatocismo e, quindi, la
“nullità e/o l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per il periodo in contestazione, e per l'effetto determinare l'esatta modalità di calcolo degli stessi, senza alcuna ca- pitalizzazione”; di accertare e dichiarare la “nullità e/o illiceità e comunque l'illegittimità della ap- plicazione del costo della commissione di massimo scoperto e della loro capitalizzazione trimestra- le, nonché delle spese e delle valute applicate”; di accertare e dichiarare l'invalidità e la “nullità parziale del contratto 28.9.2000 di conto corrente e del documento di sintesi del 21.3.2006, nella parte in cui vengono pattuiti interessi in misura e eccedente rispetto al 'tasso soglia' del periodo e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca convenuta, su tale conto alcun interesse e oneri vari collegati all'erogazione del credito ex art. 1815 c.c., per il periodo di cui alla convenzione”; di ac- certare e dichiarare, “previo accertamento del tasso Effettivo Globale la nullità e inefficacia di ogni
e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 07.03.1996 n. 108, perché eccedente il tasso soglia nel pe- riodo trimestrale di riferimento di cui in narrativa, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c. di escludere qualsiasi remunerazione del capitale”; per l'effetto, determinato il saldo del rapporto di conto corrente alla data di chiusura dello stesso e delle aperture di credito connesse, di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, quantificate in €
179.299,26 o nella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1 e comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2016, si è costitui- Controparte_2 to in giudizio impugnando e contestando l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e diritto.
La società convenuta ha preliminarmente dedotto la nullità dell'atto introduttivo in quanto carente sotto il profilo della compiuta individuazione dell'oggetto della causa, mancando l'indicazione degli addebiti asseritamente illegittimi, in violazione del proprio diritto di difesa;
sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. con riguardo alla domanda di restituzione degli importi che si riferiscono al periodo antecedente al
22.12.2009, perché il primo atto interruttivo è la lettera di messa in mora del 22.12.2014, precisando che il termine di decorrenza va calcolato dalla ricezione dell'estratto-conto; ha inoltre eccepito
3 l'estinzione per prescrizione decennale dell'azione di indebito di tutte le competenze contabilizzate fino al 22.12.2004, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il termine di de- correnza va computato non dalla data di chiusura del rapporto, ma da quella dei singoli pagamenti, fermo restando la distinzione tra accrediti solutori e ripristinatori che, però, deve essere provata dal correntista;
in subordine e nel merito, ha negato la violazione del divieto di anatocismo, richiaman- do gli usi normativi e la consuetudine, e ha negato la violazione delle norme in tema di usura, dedu- cendo che, fin dal 1989, i criteri per la determinazione di tassi e condizioni sono stati pattuiti per iscritto e accettati dalla per contratto e sono pari al 16% di tasso debitore e 18,5% per Parte_1 utilizzi oltre il consentito;
che la c.m.s. non può concorrere ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, ratione temporis, in quanto è stata inclusa nel calcolo solo a partire dalle modifiche normative del 2008, in maniera non retroattiva;
ha poi dedotto che il pagamento di interessi ultra- legali integra adempimento di un'obbligazione naturale e, come tale, è irripetibile ex art. 2034 c.c.; che la parte ha tacitamente approvato le condizioni contrattuali per mancata contestazione degli estratti conto nel termine di cui all'art. 119 n. 3 T.U.B.; infine, ha contestato le risultanze della c.t.p.
a firma della Co.f.i.
La parte ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare “la nullità della do- manda”, nonché di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pretese dall'attrice, per i motivi rassegnati;
in subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto del- la domanda perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con le note di trattazione scritta del 3.6.2025, la parte convenuta ha dato atto che
[...]
è stata fusa per incorporazione in mediante atto pubblico del CP_2 Controparte_1
10.10.2018 a rogito del notaio di OR (Rep. 7760 Racc. 3703), e che, pertanto, ai Persona_1 sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società incorporante ha assunto i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusio- ne;
si è integralmente riportata agli atti di insistendo Controparte_1 Controparte_2 nelle medesime conclusioni.
II.- Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove do- cumentali e C.T.U. contabile e, all'esito del deposito della relazione, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale la convenuta ha ritenuto di non aderire.
La causa è, quindi, pervenuta, dopo una serie di rinvii, all'udienza di precisazione delle con- clusioni del 5.6.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 III.- Secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni, va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità della citazione per genericità e indeterminatezza della doman- da, sollevata dalla Banca convenuta.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per aversi nullità dell'atto di ci- tazione per incertezza assoluta del petitum occorre che quest'ultimo – non richiedendo comunque l'uso di formule sacramentali o solenni – sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando esso sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto (tra le mol- te, Cass. civ. n. 18783/2009). Analoghe considerazioni possono riproporsi in relazione alla nullità per mancata determinazione dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragio- ni della domanda. Deve ritenersi che il requisito di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. sia pienamente soddi- sfatto da una prospettazione anche parziale e incompleta dei fatti esposti dall'attore, purché suffi- ciente a delineare gli elementi costitutivi essenziali del diritto vantato, sì da porre la controparte nel- la condizione di contraddire circa la fondatezza di quel determinato diritto.
Nella specie, è sufficiente dare lettura alla citazione introduttiva per rendersi conto che l'attrice ha sia individuato l'oggetto del contendere (azione di accertamento negativo del credito e contestuale domanda di ripetizione d'indebito) sia indicato i fatti posti a fondamento della domanda
(illegittimità delle clausole del contratto di c/c che prevedono l'applicazione di interessi ultra-legali, oneri vari, interessi anatocistici ed usurari).
Ne consegue che l'atto introduttivo risulta pienamente valido.
Passando al merito, deve preliminarmente rammentarsi che, nei giudizi promossi dal
“cliente” – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o anche solo ai fini della pronuncia di accertamento negativo del credito, grava senz'altro sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornirne la relativa prova.
Sicché, il correntista che intenda far valere la nullità di talune clausole contrattuali, assumendo che le stesse comportino l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Resta fermo che, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il
Giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni
5 certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ. n. 22290/2023).
Deve essere precisato, altresì, che la mancata impugnazione da parte del correntista degli estratti conto, notoriamente, non vale a superare la nullità delle clausole relative agli interessi o, in genera-le, agli addebiti viziati, appunto, da difetto di causa e perciò nulli.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che parte attrice ha fondato le proprie domande sulla base di una dedotta illegittimità delle condizioni e degli interessi applicati dalla Banca, in quanto non sufficientemente determinate in contratto e contrari alla legge.
A supporto della propria domanda, la società attrice ha versato in atti:
- estratti conto e scalari del c/c n. 102951 dal 1° trimestre 1989 al 4° trimestre 2013;
- copia del contratto di apertura del c/c n. 102951 del 22/09/1987 presso la City Bank Italia – filiale di OL;
- copia del contratto di apertura del c/c ora denominato n. 102951/72 del 05/07/1993 presso il
Banco Ambrosiano Veneto – filiale di OL;
- copia del contratto di apertura di credito in c/c presso il Banco Ambrosiano Veneto - filiale di
OL - del 28/09/2000;
- copia di un documento di sintesi contenente la comunicazione delle variazioni delle condizioni del c/c n. 102951/72 da parte di Banca Intesa spa del 21/03/2006;
- copia del contratto di revisione del fido del 11/05/2007 della Banca Intesa spa;
- copia del contratto di revisione del fido del 03/03/2008 della Banca Intesa spa;
- copia della lettera di diminuzione del fido del 29/02/2012 e successiva lettera di revoca del fido del 11/05/2012;
- documentazione della Centrale Rischi della Banca di Italia dal 1989 al 1995.
Avendo, quindi, l'attrice prodotto i contratti e gli estratti conto e scalari emessi dall'inizio alla chiusura del rapporto contrattuale, nonché una propria consulenza tecnica a supporto della tesi sostenuta, deve ritenersi che abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
In cause che richiedono un ausilio tecnico, quale quella di specie, la consulenza tecnica d'ufficio assurge a rango di mezzo di prova, oltre a rappresentare un ausilio indispensabile per il
Giudice.
È stata, pertanto, disposta ctu contabile, al cui contenuto può farsi integrale richiamo, condividendo la correttezza dei ricalcoli operati e le conclusioni esposte, con le precisazioni di seguito illustrate.
6 Nel dettaglio, per le motivazioni che si esamineranno, risulta condivisibile il conteggio elaborato dal ctu come ipotesi C2 a pag. 25 della relazione, che individua un saldo a credito del correntista di € 103.838,94.
Ciò premesso, va innanzitutto esclusa l'usurarietà originaria del rapporto, essendo stato verificato da parte del ctu il rispetto del c.d. tasso soglia, facendo riferimento ai tassi previsti per apertura di credito in conto corrente ratione temporis vigenti, in ogni calcolo operato (cfr. pagg. 19
e 20 relazione).
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Per quanto riguarda, invece, l'asserita pattuizione di un tasso usuraio per le operazioni di sconto con il contratto del 28/09/2000, il ctu – rispondendo alle osservazioni del ctp di parte attrice – ha escluso tale ipotesi, mancando in contratto tale riferimento, e, in più, perché, al 4° trimestre 2000, il tasso usura ex legge 108/1996 previsto per le operazioni di sconto (pari al 12,765%) risultava superiore a quello applicato dalla banca (pag. 30 relazione).
Con riferimento all'ulteriore contestazione attorea circa il mancato computo nel calcolo del
TEG della CMS, è sufficiente osservare che – secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 16303/2018 – per i rapporti (quale quello di specie) svoltisi in tutto o in parte prima del 5.8.2009, data di entrata in vigore della legge n. 2 del 28/1/09, la CMS non va computata ai fini della determinazione del TEG.
In merito alle altre contestazioni sollevate dalla correntista, va innanzitutto precisato che il consulente ha riesaminato il conto corrente bancario c/c n. 102951/72, acceso in data 22.09.1987 ed estinto in data 12.11.2013, ricostruendo tutte le movimentazioni eseguite sul c/c a partire dal saldo esistente al 31.12.1988, essendo presenti in atti gli estratti conto e scalari a partire dall'1.1.1989 sino alla chiusura del conto.
Ciò posto, passando ad analizzare le risultanze della ctu, va dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultra-legali, in virtù del generico rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza, contenuto sia nel contratto del 22.9.1987 sia in quello del
5.7.1993.
L'art. 1284, co. 3, c.c., da intendersi quale norma imperativa, stabilisce infatti che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
7 A tal proposito, deve rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valida pattuizione di interessi ultra-legali deve avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione, può farsi riferimento a parametri, purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione;
ne consegue la nullità della clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza o alle condizioni generalmente praticate dagli istituti di credito (cfr. ex multis
Cass. civ. n. 2317/2007, Cass. civ. n. 17679/2009, Cass. civ. n. 22179/2015).
Dalla nullità degli addebiti per interessi passivi in relazione all'entità del tasso applicato dalla
Banca discende l'operatività – per il periodo decorrente dall'1.1.1989 (data del primo estratto conto disponibile) al 31.12.1993 – del tasso legale, con sostituzione automatica della clausola nulla, come correttamente individuato dal ctu.
A partire dal 1.1.1994 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n.385/1993), sia per gli interessi passivi che per gli attivi, viene applicato il tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117, comma 7, D.
Lgs. cit.
Tra i due conteggi elaborati dal ctu è, senz'altro, condivisibile il secondo (elaborato A2 a pag.
21 della relazione), cioè quello che applica il tasso minimo per gli interessi debitori e quello massimo per gli interessi creditori, come condivisibilmente sostenuto dalla Corte di Cassazione
(Cass. civ. n. 29576/2020).
A partire dalla data di stipula del contratto di apertura di credito del 28.9.2000 sino all'estinzione del conto, viene applicato per gli interessi passivi il tasso di interesse convenzionale, mentre per gli interessi attivi, non essendo previsto alcun tasso, viene applicato il tasso sostitutivo
BOT.
A tal proposito, è necessario precisare che l'art. 118 del T.U.B. assicura alla Banca, qualora espressamente previsto in contratto, la possibilità di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole per i clienti le condizioni concordate, purché tali modifiche siano opportunamente comunicate agli interessati. Con l'intervento legislativo del 2006, è stato inoltre previsto, nell'art. 118 TUB, che la modifica debba essere supportata dal ricorrere di un “giustificato motivo”, da comunicare al cliente mediante un preavviso di almeno trenta giorni (esteso successivamente a sessanta giorni con dal D.
Lgs. n. 141/10) indicando espressamente nella comunicazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le variazioni contrattuali, sfavorevoli al cliente ed effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci.
8 Nel caso in esame, le condizioni previste nel contratto di apertura di credito del 28.9.2000 sono state applicate sino all'11.5.2007, data del successivo contratto di apertura di credito, in quanto il documento di sintesi del 21.03.2006, contenente la comunicazione delle variazioni delle condizioni del c/c n. 102951/72, non rispettava la previsione dell'art. 118 del D.lgs. n. 385/1993 (con particolare riferimento alla durata del preavviso), ragione per cui l'ausiliario del Giudice ha correttamente espunto dal ricalcolo le modifiche intervenute in violazione di legge, mantenendo il tasso antecedentemente pattuito.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla Banca a danno del correntista, che, secondo l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, comporta, per i contratti di conto corrente negoziati dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, la nullità della relativa clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi a debito del correntista vanno computati senza alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. civ. n. 17150/2016), almeno fino al
30.6.2000, data di entrata in vigore della delibera Cicr 9/2/2000, in applicazione dell'art. 120 TUB.
Le capitalizzazioni applicate a partire dall'1.7.2000 (e quindi successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), invece, possono ritenersi legittime a condizione che, in primo luogo, l'istituto bancario abbia provveduto all'adeguamento del contratto mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e, in secondo luogo, la relativa clausola sia stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti (Cass. civ. n. 9140/2020).
La nullità della clausola comporta il venir meno di qualsiasi forma di capitalizzazione (Cass.,
Sezioni Unite, 24418/2010), con applicazione della disciplina di cui all'art. 1419 c.c. per sopperire al vizio di nullità rilevato.
Alla luce di quanto detto, si rileva che nella vicenda in esame la capitalizzazione trimestrale operata dalla banca convenuta è illegittima, perché, per il periodo ante 30.6.2000, operata in difetto delle condizioni sancite dall'art. 1283 c.c. e, per il periodo successivo, in difetto delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto è stato puntualmente riscontrato dal ctu, che infatti ha constatato che era prevista – nei contratti di c/c del 1987 e del 1993 – la capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e quella annuale per gli interessi a credito, mentre – a partire dal contratto di apertura di credito del
28.9.2000 – la stessa periodicità, ma in assenza della specifica pattuizione per iscritto richiesta dall'art. 1341 c.c. (non essendo, a tal fine, sufficiente il mero adeguamento in estratto conto).
Considerazioni analoghe circa la nullità e la conseguente espunzione dal saldo devono farsi in ordine alle spese e competenze addebitate dalla Banca che non trovano espressa previsione
9 contrattuale e non risultino pattuite quale remunerazione di uno specifico servizio reso in favore del correntista.
Sono state, quindi, escluse tutte le spese conteggiate dalla banca nel periodo 1.1.1989 –
11.5.2007, in quanto non previste;
mentre dall'11.5.2007 sino all'estinzione del conto sono state conteggiate solo le spese pattuite (ossia diritti di segreteria trimestrali;
commissioni per l'invio di documenti di sintesi).
Passando alle c.m.s., nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 e poi del 2012, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente
Secondo la giurisprudenza che si condivide, quindi, le c.m.s. applicate ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. 185/2008 (31.12.2009) sono da considerarsi legittime purché specificamente approvate per iscritto in misura certa (pena la nullità delle stesse ex artt. 1346 e
1418 co. 2 c.c.). Ai contratti sottoscritti ante 31.12.2009 (quale quello per cui è causa) non si applica, infatti, la normativa sopravvenuta (d.l. 185/2008), trattandosi di normativa di portata innovativa (sul punto, cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018), con la conseguenza che – ai fini della verifica del rispetto della soglia usura – non si deve tener conto delle c.m.s. eventualmente pattuite.
Nel caso di specie, non sono state conteggiate le commissioni di massimo scoperto sino al
28.09.2000, in quanto solo a partire da tale data (ossia dalla sottoscrizione del contratto di apertura di credito), le c.m.s. sono state espressamente pattuite (cfr. pag. 16 e 18 relazione).
Non è mai stata conteggiata, invece, la commissione di utilizzo fondi ex art. 6 bis, D.L.
6.12.2011 n. 201, in quanto non prevista contrattualmente (cfr. pag. 19 relazione).
Quanto alle valute, è stata rilevata la loro mancata pattuizione, sicché le singole operazioni sono state registrate per data contabile, ad eccezione degli addebiti per assegni emessi dal correntista , degli accrediti per sconto di effetti e degli addebiti delle competenze spettanti per lo sconto degli effetti, per le cui operazioni, quindi, sono state mantenute le date di valuta applicate dalla banca (in particolare, in relazione agli addebiti per assegni a partire dal 1987, mentre in relazione agli accrediti/addebiti per sconto di effetti a partire dall'11.5.2007) (cfr. pag. 16 – 18 relazione).
Passando, quindi, ad esaminare l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla
Banca convenuta, mette conto precisare, in termini generali, che la prescrizione applicabile alla fattispecie è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., invece che quella breve di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c. Quest'ultima disposizione, infatti, riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti.
10 Va, altresì, evidenziato che le Sezioni Unite – con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 – hanno statuito che “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.
Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale coincide, quindi, con la data di chiusura del conto qualora i versamenti abbiano avuto funzione solo ripristinatoria della provvista (in quanto rimesse eseguite in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido).
Nel caso in cui, invece, i versamenti posti in essere dal correntista nel corso del rapporto abbiano avuto funzione solutoria (in quanto eseguiti in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso), il dies a quo inizia a decorrere dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
In definitiva, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito inizia a decorrere o da quando il correntista effettua un “pagamento non dovuto” nei termini sopra citati oppure dalla chiusura del conto corrente.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al ctu di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto) con decorrenza dal 18.12.2014, data del primo atto interruttivo (ossia la raccomanda di messa in mora del 18.12.2014), valido quale dies a quo per il decorso della prescrizione;
mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
Quanto alla individuazione del saldo in relazione al quale va esaminata l'eccezione di prescrizione e, cioè, se con riferimento al “saldo contabile” o al “saldo rettificato”, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento, condiviso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.
n. 9141/2020 e, da ultimo, Cass. civ. n. 7721/2023), in virtù del quale la verifica di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull'eccezione di prescrizione deve essere operata sul “saldo
11 rettificato”, con la conseguenza che nel ricalcolo del dare/avere tra le parti dovrà prima procedersi all'eliminazione di tutti gli addebiti illegittimi, rideterminare il reale saldo passivo del conto e verificare se siano stati superati i limiti del concesso affidamento, così da qualificare la rimessa come solutoria.
Va, dunque, condivisa la metodologia utilizzata dal ctu nella ricostruzione del c/c, che considera le rimesse solutorie partendo dal conto già epurato degli addebiti considerati illegittimi
(cfr. pag. 32 relazione).
Orbene, ai fini di individuare le rimesse solutorie prescritte, sebbene nel quesito rivolto al ctu siano stati richiesti due conteggi alterativi, “nell'ipotesi di totale mancanza di fido fino al
28/09/2000” e “nell'ipotesi di fido presunto”, il Tribunale ritiene di preferire la seconda ipotesi.
Ed, invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, da questo Tribunale condiviso, deve ritenersi che il correntista possa provare anche per facta concludentia l'esistenza del fido di fatto (Cass. civ. n. 19844/2022), tenuto conto del fatto che le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente. In presenza, quindi, di un fido di fatto, la cui prova deve essere fornita dal correntista attraverso gli elementi sintomatici del caso, il saldo passivo del conto corrente non è indicativo di uno scoperto e gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie, come tali prescrittibili nel decennio dalla data delle singole operazioni.
La recente Corte di Cassazione ha, peraltro, precisato che “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lg. n.
385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lg., la nullità stessa” (Cass. civ. n. 34997/2023).
Tanto precisato in punto di diritto, va rilevato in punto di fatto che il ctu – alla luce degli scalari e della documentazione della Centrale Rischi della Banca di Italia allegata in atti – ha potuto accertare l'esistenza di “fidi di fatto” nel periodo compreso tra Gennaio 1989 e Dicembre 1995: trattasi per lo più di fidi la cui decorrenza va fatta risalire ad un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, ad eccezione di quello con decorrenza
Dicembre 1995, la cui nullità – tuttavia – non è stata eccepita dalla correntista.
12 Dunque, conclusivamente, deve accogliersi l'impostazione proposta dalla difesa di parte attrice, che ritiene che il contratto di conto corrente sia sempre stato affidato;
detta circostanza, ovviamente, incide in maniera significativa quanto al calcolo del termine di prescrizione.
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte e considerato che le risultanze della ctu devono essere fatte proprie dal giudicante in quanto non solo puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure contraddette o superate da differenti e più attendibili ricostruzioni contabili di parte, va condivisa l'ipotesi “C2” elaborata dal consulente a pag. 25 della relazione depositata il 22.03.2018 – unica percorribile in adesione all'indirizzo su indicato – secondo cui il saldo ricalcolato ed epurato dalle rimesse solutorie, al momento della chiusura del conto corrente, era a credito per il correntista nella misura di € 103.838,94 (€ 288.976,14 - €
185.137,20).
Nell'eseguire il predetto calcolo, il ctu ha applicato – per i periodi in cui viene applicato il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B. – il tasso minimo per gli interessi a debito del cliente e quello massimo per gli interessi a credito (per le ragioni innanzi illustrate), e ha riscontrato rimesse solutorie per le due annualità 1989 e 1990, mentre per le annualità successive, dati i fidi presunti e/o reali, dalla verifica dei saldi giornalieri non ha riscontrato rimesse solutorie, in quanto non risulta mai superato il fido concesso.
In conclusione, la domanda attorea va accolta nella misura di € 103.838,94, con maggiorazione degli interessi legali dalla data della domanda, ex art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede dell'istituto di credito.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di svalutazione monetaria, in quanto, per un verso, la ripetizione di indebito, essendo un debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria e, per altro verso, parte attrice non ha provato di aver subito un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 co, c.c.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a 260.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
V.- L'accoglimento della domanda proposta dalla società attrice determina che le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, debbano essere poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P. Q. M.
13 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto:
[...]
a) DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 102951, divenuto n.
10295172, acceso in data 22.9.1987 presso la AN Italia – Filiale di OL
(trasformata in oggi ed estinto in data Controparte_2 Controparte_1
12.11.2013, relativamente alla disciplina degli interessi passivi, della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e delle spese, per tutte le ragioni spiegate in parte motiva;
b) ACCERTA e DICHIARA che, alla data del 12.11.2013, il saldo del conto corrente sopra specificato era a credito della correntista nella misura di € 103.838,94;
c) ND (già alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione ex art. 2033 c.c., in favore di Parte_1
, dell'importo di € 103.838,94, oltre interessi legali a far data dalla
[...] domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2. ND (già alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore di , delle spe- Parte_1 se di lite che liquida nella somma complessiva di € 14.648, di cui € 545 per esborsi e € 14.103 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte vittoriosa, avv.ti Maurizia Sacchi e
Giuseppe Meterangelis, dichiaratisi antistatari;
3. PONE le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
(già . CP_1 Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 30 Settembre 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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