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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17899/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10:33sono presenti l'avv. CONIGLIARO VALENTINA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Conigliaro insiste sulla vittoria di spese in ragione dello sgravio annunciato dopo il deposito del ricorso;
l'avv. Di Gloria insiste sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17899 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CONIGLIARO VALENTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida complessivamente in euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1 d'addebito n. 5962020240003510411000 deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva della gestione speciale commercianti e chiedendone l'annullamento
Si costituiva il convenuto, rappresentando che “Esaminata la posizione del ricorrente, il competente reparto sta verificando i presupposti per la cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti con conseguente sgravio integrale degli avvisi di addebito” chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite in ragione della tardività dell'annunciato provvedimento di sgravio dell'avviso impugnato e, viceversa, insistendo il resistente per la compensazione. CP_2
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'annuncio dello sgravio soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_2
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17899/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10:33sono presenti l'avv. CONIGLIARO VALENTINA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Conigliaro insiste sulla vittoria di spese in ragione dello sgravio annunciato dopo il deposito del ricorso;
l'avv. Di Gloria insiste sulla compensazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17899 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CONIGLIARO VALENTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida complessivamente in euro 600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1 d'addebito n. 5962020240003510411000 deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva della gestione speciale commercianti e chiedendone l'annullamento
Si costituiva il convenuto, rappresentando che “Esaminata la posizione del ricorrente, il competente reparto sta verificando i presupposti per la cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti con conseguente sgravio integrale degli avvisi di addebito” chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite in ragione della tardività dell'annunciato provvedimento di sgravio dell'avviso impugnato e, viceversa, insistendo il resistente per la compensazione. CP_2
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'annuncio dello sgravio soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_2
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini