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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/12/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1286/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1286 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Murano, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 05.05.2025, e Parte_1 Parte_2 coniugatisi in HE SA VI con rito civile il 21.08.1994, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nate due figlie,
(il 04.03.1997), economicamente autonoma, e il 20.08.2009); (ii) che Persona_1 Per_2 Parte_1 lavorava alle dipendenze di come impiegato, con redditi netti medi,
[...] Controparte_1 nell'ultimo triennio, di circa euro 24.300,00 annui;
(iii) che i redditi medi netti annui di
[...]
operatrice socio sanitaria, ammontavano a circa euro 15.700,00; (iv) che i Parte_2 ricorrenti erano contitolari, nella misura del 50% a testa, del diritto di proprietà della casa familiare,
1 ubicata in HE SA VI (in via Perda Longa n. 5); (v) che l'unione coniugale era stata gravemente compromessa da incomponibili contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 29.09.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del 29.09.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della comune figlia minorenne, non economicamente autosufficiente, di continuare a ricevere educazione, istruzione e cura da entrambi i genitori, nonché sostegno materiale fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione della causa,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di HE SA VI di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte 2 – Serie A – anno 1994, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) che è affidata a entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare la Parte_3 responsabilità genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse per la figlia e disgiuntamente su quelle di ordinaria amministrazione, è collocata, in via prevalente, presso il padre a cui è, di conseguenza, assegnata la casa familiare di Parte_1 comune proprietà dei coniugi, sita in HE SA VI, via Perda Longa n. 5;
b) tenuto conto dell'età della minore, il diritto di visita sarà liberamente esercitato dalla madre, previo accordo fra i genitori, sentita la figlia;
c) per almeno ventiquattro mesi dalla data di omologazione delle Parte_2 condizioni della separazione, terrà oggetti e beni di sua proprietà nella casa familiare, alla quale potrà, pertanto, accedere, dopo avere preavvisato il coniuge, per prelevare gli effetti
2 personali ivi conservati, senza che tale concessione costituisca titolo per esercitare pretese o diritti sulla quota di sua spettanza dell'immobile;
d) s'impegna a trasferire la propria residenza, presso altra Parte_2 abitazione, entro ventiquattro mesi dall'omologa dell'accordo di separazione;
e) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne economicamente non autosufficiente verserà ad Parte_3 Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di emanazione della sentenza di omologa della separazione, la somma di euro 200,00 mensili, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Detto contributo non sarà dovuto qualora soggiorni o pernotti presso la madre, durante ciascun mese, per un periodo, Parte_3 anche non continuativo, uguale o superiore a 15 giorni;
f) i genitori si faranno carico, nella misura del 50% a testa, delle spese extra assegno relative alla figlia minore con obbligo di documentazione, con preventivo o meno Parte_3 accordo tra gli stessi ricorrenti, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 (e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
3 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g) ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e, pertanto, ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
h) i coniugi non hanno null'altro da pretendere, oltre a quanto sopra indicato;
i) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1286 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Murano, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 05.05.2025, e Parte_1 Parte_2 coniugatisi in HE SA VI con rito civile il 21.08.1994, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nate due figlie,
(il 04.03.1997), economicamente autonoma, e il 20.08.2009); (ii) che Persona_1 Per_2 Parte_1 lavorava alle dipendenze di come impiegato, con redditi netti medi,
[...] Controparte_1 nell'ultimo triennio, di circa euro 24.300,00 annui;
(iii) che i redditi medi netti annui di
[...]
operatrice socio sanitaria, ammontavano a circa euro 15.700,00; (iv) che i Parte_2 ricorrenti erano contitolari, nella misura del 50% a testa, del diritto di proprietà della casa familiare,
1 ubicata in HE SA VI (in via Perda Longa n. 5); (v) che l'unione coniugale era stata gravemente compromessa da incomponibili contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 29.09.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del 29.09.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della comune figlia minorenne, non economicamente autosufficiente, di continuare a ricevere educazione, istruzione e cura da entrambi i genitori, nonché sostegno materiale fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione della causa,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di HE SA VI di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte 2 – Serie A – anno 1994, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) che è affidata a entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare la Parte_3 responsabilità genitoriale congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse per la figlia e disgiuntamente su quelle di ordinaria amministrazione, è collocata, in via prevalente, presso il padre a cui è, di conseguenza, assegnata la casa familiare di Parte_1 comune proprietà dei coniugi, sita in HE SA VI, via Perda Longa n. 5;
b) tenuto conto dell'età della minore, il diritto di visita sarà liberamente esercitato dalla madre, previo accordo fra i genitori, sentita la figlia;
c) per almeno ventiquattro mesi dalla data di omologazione delle Parte_2 condizioni della separazione, terrà oggetti e beni di sua proprietà nella casa familiare, alla quale potrà, pertanto, accedere, dopo avere preavvisato il coniuge, per prelevare gli effetti
2 personali ivi conservati, senza che tale concessione costituisca titolo per esercitare pretese o diritti sulla quota di sua spettanza dell'immobile;
d) s'impegna a trasferire la propria residenza, presso altra Parte_2 abitazione, entro ventiquattro mesi dall'omologa dell'accordo di separazione;
e) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne economicamente non autosufficiente verserà ad Parte_3 Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di emanazione della sentenza di omologa della separazione, la somma di euro 200,00 mensili, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Detto contributo non sarà dovuto qualora soggiorni o pernotti presso la madre, durante ciascun mese, per un periodo, Parte_3 anche non continuativo, uguale o superiore a 15 giorni;
f) i genitori si faranno carico, nella misura del 50% a testa, delle spese extra assegno relative alla figlia minore con obbligo di documentazione, con preventivo o meno Parte_3 accordo tra gli stessi ricorrenti, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 (e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
3 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g) ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e, pertanto, ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
h) i coniugi non hanno null'altro da pretendere, oltre a quanto sopra indicato;
i) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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