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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 20/05/2025 N. 6810/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DALLU' AR EN RICORRENTE contro
(cf ) in qualità di titolare di omonima impresa Controparte_1 C.F._2 individuale con sede in Novate Milanese (MI) via Campo dei Fiori 35 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/05/2024,
ha convenuto in giudizio , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: “Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in via principale accertare e dichiarare la natura subordinata ab initio, a tempo indeterminato e con orario di CP_2 lavoro a tempo pieno nonché l'unicità del rapporto di lavoro in oggetto alle formali dipendenze di
[...]
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2094 cc e segg e 1 d.lgs. 81/2015 a far tempo dal 12.12.2023 o da CP_1 quella diversa data di giustizia, e alle condizioni di legge e di cui al 2^ livello del ccnl di categoria edilizia artigianato o in quel diverso livello e o ccnl di giustizia. 2) Per l'effetto della declaratoria di cui punto 1), condannare
[...]
in qualità di titolare di omonima impresa individuale, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'importo lordo di €.2388,16 ovvero quella diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia per i titoli di cui alla narrativa, ex art 36 Cost. e segg. e 2099 cc e segg. e ccnl di categoria, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. 3) Accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità, illegittimità, inesistenza e comunque annullare il licenziamento orale comminato da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale al Ricorrente in Controparte_1 data 08.02.2024 e per l'effetto condannare in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale ex art. 2 dlgs 4.3.2015 n 23 a: a) reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b) risarcirgli il danno subìto nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, 08.02.2024, e così calcolato al tallone di € 1617,055 mensili di cui al ccnl settore edilizia privata ovvero di quel diverso importo e o ccnl e o livello di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all'importo di € 8085,27 o di quel diverso importo di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4) In via subordinata al solo capo 3), nella denegata ipotesi e fatto salvo il gravame, condannare in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ai sensi degli artt. 1418, 1419 -e in Controparte_1 via alternativa e o subordinata al presente capo e fatto salvo il gravame ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 151/2015- a ripristinare il rapporto di lavoro de quo ed a corrispondere al ricorrente tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (08.02.2024) ovvero da quella diversa data di giustizia al tallone di € 1679,25 mensili della retribuzione mensile ordinaria in atto di cui al ccnl di categoria edilizia, 2^ livello o di quel diverso importo e o livello e o ccnl di giustizia, fino alla riammissione in servizio, giusta la permanenza del rapporto di lavoro subordinato inter partes e la messa a disposizione per lavorare. 5) In subordine ai capi 3) e 14) nella denegata ipotesi e fatto salvo il gravame, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 3 e 9 d.lgs. 23/2015 che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del 08.02.2024 e condannare in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ex artt. 3 Controparte_1
e 9 d.lgs. 23/2015 a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, e in ogni caso in misura comunque non inferiore a DUE mensilità e pari ad € 3234,11 ovvero a quel diverso importo di giustizia (ovvero in subordine ulteriore al presente capo e fatto salvo il gravame ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015, accertare la violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 L. 604/66 e della procedura di cui all'art. 7 della L. 300/70 nella misura di 1 mensilità, pari ad € 1617,05 ovvero quei diversi importi di giustizia, anche superiore. 6) Condannare la parte convenuta a corrispondere al ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. 7) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva.”, La resistente, pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita mediante ammissione delle prove orali per testi ed interpello dedotte in atti. All'udienza del 20.5.2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione e parte ricorrente ha rinunciato alle domande relative all'impugnativa del licenziamento di cui ai punti 3 e 5 delle conclusioni, altresì precisando, con specifico riferimento ai mesi di gennaio e febbraio, i conteggi già depositati;
la controversia è stata quindi decisa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Nella presente sede il ricorrente ha allegato di essere stato assunto di fatto in data 12 dicembre 2023 dal sig. , titolare di impresa individuale operante nel settore edile, con cui sarebbe Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, privo di formalizzazione. Durante il rapporto, il lavoratore avrebbe prestato attività quale muratore specializzato e piastrellista, con orario di lavoro articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 12 e dalle 13 alle 17.30, eseguendo interventi in diversi cantieri presso appartamenti siti in Milano, Legnano, Corsico e Buscate, ciò ininterrottamente sino all'8 febbraio 2024, giorno in cui sarebbe stato licenziato oralmente. Il ricorrente ha rivendicato la natura subordinata del rapporto di lavoro, evidenziando l'assenza di autonomia organizzativa e di potere decisionale, nonché l'assoggettamento al controllo e alle direttive impartitegli dal sig. . CP_1
Sotto il profilo retributivo, il ricorrente ha lamentato di aver percepito solo alcuni pagamenti, in parte in contanti e in parte mediante ricariche postepay, come attestato da foglio manoscritto dallo stesso e da bonifici allegati in atti. CP_1
2 Conseguentemente ha rivendicato spettanze retributive non corrisposte, comprensive di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, ferie, ROL, TFR, indennità di trasporto e di mensa. Su tali basi, ha domandato l'accertamento della Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro con inquadramento nel 2° livello del CCNL Edilizia Artigianato e la condanna al pagamento delle differenze retributive, maturate nel periodo 12.12.2023 – 8.2.2024, per un totale lordo residuo calcolato in € 2.388,16, oltre accessori. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. Come premesso la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali per testi e interpello della parte resistente. Si riportano i verbali delle prove orali assunte: “Il teste dichiara: sono nato in [...] il [...], residente a [...], sono pasticcere, lavoro in una pasticceria ad Assago, mi occupo in quanto pasticcere della preparazione di dolci, lavoro presso la pasticceria assunto dal 2008, full-time, dipendente. Conosco il Pt_2 ricorrente, è un mio amico, ci conosciamo da 4 anni, ci siamo conosciuti perché siamo compaesani. Non conosco il resistente non l'ho mai visto in vita mia, ho sentito che il ricorrente ci parlava al telefono per questioni di lavoro. Controparte_1
Specifico che tante volte è capitato che mentre io e il ricorrente eravamo insieme ricevesse una telefonata di questo che CP_1 gli diceva avrebbe dovuto andare a lavorare il tal giorno alla tal ora. Non so chi sia , non lo conosco. Sono Persona_1
a conoscenza del fatto che il ricorrente abbia lavorato per il sig. perché è stato il ricorrente stesso a Controparte_1 dirmelo. Preciso che in un'occasione io andai presso il cantiere dove il ricorrente stava lavorando per perché in questo CP_1 appartamento si trovava un mobile che il proprietario di casa non voleva più e il ricorrente mi chiese se io lo volessi per casa mia, e siccome a me interessava andai lì con un camion per prenderlo. Il posto si trovava a Corsico, in via Novembre 53, vicino al naviglio. Questo episodio è avvenuto a gennaio del 2023, non ricordo il giorno. Quel giorno, anzi preciso che era gennaio 2024 e non gennaio 2023 come ho detto prima, sono andato presso l'appartamento con un amico camionista e ho ritirato il mobile. Posso dire, quindi, che in quel periodo, gennaio 2024, il ricorrente lavorasse per il proprio CP_1 perché l'ho visto a lavoro in quell'appartamento. Lui era piastrellista e muratore per il sig. Non so dire tuttavia CP_1 per quanto tempo abbia fatto per lui quel lavoro, sicuramente a gennaio 2024 perché l'ho visto. Posso anche dire che dopo un po' il ricorrente mi disse di aver lasciato il lavoro, perché c'erano problemi con i pagamenti, che arrivavano sempre in ritardo. Non so dire di più. Da quello che il ricorrente mi disse, so che iniziava a lavorare verso la mattina alle 8, andava presso il posto di lavoro a ritirare il camion e le attrezzature, e poi andava ogni volta in un posto diverso per i lavori che c'erano da fare e, sempre da quello che lui stesso mi diceva, finiva più o meno intorno alle 17. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato a [...]
Milano il 29.9.1990, residente a [...]; sono libero professionista, tassista, da un anno e mezzo circa. Il ricorrente è mio padre. Conosco il sig. perché da quando ero bambino, dagli anni 90, è capitato che mio padre Controparte_1 lavorasse per lui. Non so chi sia . Non ho cause. Anche in tempi recenti mio padre ha lavorato per il sig. Persona_1
e questo posso dire poiché, pur non vivendo più assieme, io vivo ormai con la mia famiglia, ho modo di parlare con
CP_1 mio padre e di incontrarlo quotidianamente, e quando lui mi disse che avrebbe nuovamente iniziato a lavorare per
CP_1 io non ne fui contento, anzi glielo sconsigliai, poiché in passato – negli anni 90 appunto – avvenne che il non versò
CP_1 la contribuzione dovuta a mio padre. Ricordo questo particolare perché questi buchi di contribuzione risultavano da documenti che, nel tempo, mio padre mi fece vedere. Posso dire che mio padre lavorò per il a gennaio 2024 e credo
CP_1 anche nel periodo pre-natalizio, quindi a dicembre 2023, perché ebbi modo di recarmi in cantieri ove mio padre stava lavorando e, in questi cantieri, era presente anche Un cantiere era in Corvetto, in via Barabino, un altro a
CP_1
Corsico, ma non ricordo la via. Mio padre, per il era muratore in campo edile, credo si occupasse della rottura di CP_1 muri, costruzioni, piccola manutenzione, quello che fa normalmente un muratore, quello che so mio padre sa fare. Che io
3 sappia mio padre è anche piastrellista, si è occupato della posa delle piastrelle anche di casa mia. Presumo che svolgesse l'attività di piastrellista anche per il anzi mi sembra di ricordare che ci fossero dei bagni in questi cantieri e che CP_1 della posa delle piastrelle si sia occupato mio padre. Ritengo che anche nel periodo in cui ha lavorato per mio padre CP_1 seguisse l'orario di lavoro 8 – 17, come ha sempre fatto in vita sua, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, spesso il sabato fa mezza giornata, quindi potrebbe essere capitato che al sabato anche dal abbia fatto mezza CP_1 giornata. Non so essere preciso, ma ritengo che mio padre abbia lavorato per da dicembre, più o meno, fino a fine CP_1 febbraio circa, e questo posso dire perché spesso mio padre mi chiedeva di parlare con per questioni legate al fatto che CP_1 mio padre si era assentato dall'Italia da fine febbraio per circa 2-3 mesi complessivi, e al fatto che non lo aveva CP_1 pagato. Nella sostanza mio padre mi chiedeva di sollecitarlo nei pagamenti. So che il rapporto, poi, finì perché mio padre aveva la necessità di scendere in Egitto, ove è tradizione che il fidanzato chieda la mano della futura sposa al padre, e appunto mia sorella aveva ricevuto la proposta, così mio padre scese in Egitto. ADR preciso di aver quindi telefonicamente contattato il su incarico di mio padre, per sollecitarlo nei CP_1 pagamenti e dopo che lui temporeggiò, dicendomi cose del tipo 'martedì provvedo, venerdì provvedo' senza che nulla fosse pagato, mi contattò per dirmi che, da quanto risultava dalla contabilità aziendale, (mi inviò anche uno screenshot dei calcoli in questione) mio padre risultava già liquidato di tutto quello che gli spettava – questo secondo lui. In sostanza mi ha liquidato con questo screenshot, dove peraltro sono riportati acconti che non corrispondono alle cifre che mio padre mi aveva riferito essergli ancora dovute.”. Tanto premesso si rileva quanto segue. Al netto delle rinunce alle domande di cui ai punti 3 e 5 delle conclusioni del ricorso, in punto di licenziamento, il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo individuato una serie di indici in presenza dei quali è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro, quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass., n. 5645 del 09/03/2009). L'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro richiede dunque la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato resta infatti l'esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo e di controllo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento. In particolare, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass. Sez. Lav. n. 5645/2009).
4 Tale quadro costituisce proiezione del principio guida dell'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro anche solo “in eccedenza” rispetto a quello formalizzato quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro non regolarizzato– o per aver reso prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate- grava dunque un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Essendo altresì contestate le mansioni ed il livello di inquadramento rivendicato dalla lavoratore, giova chiarire che, incombe senza dubbio sul lavoratore/ricorrente l'onere di allegare e provare: a) il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche contrattuali di riferimento, avuto riguardo alla qualifica rivendicata, producendo il contratto collettivo invocato, comprensivo delle declaratorie relative ai diversi livelli e qualifiche;
b) il contenuto delle mansioni in concreto svolte, deducendo prova precostituite e costituende dalle quali possano desumersi gli elementi caratterizzanti di esse, onde possa essere operato il raffronto tra le declaratorie astratte e le mansioni concrete;
c) la corrispondenza, attraverso il predetto raffronto, delle mansioni concretamente svolte alla declaratoria della qualifica superiore rivendicata (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav., 27 settembre 2010, n. 20272, Cass. Sez. lav. n. 28284/2009 e Cass. Sez. lav. n. 5128/2007). Tanto in coerenza con quanto affermato nel tempo dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha a più riprese chiarito come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). L'apprezzamento della istruttoria orale assunta, i cui esiti sono stati sopra ritrascritti, considerata in uno alla documentazione offerta, consente di trarre le seguenti conclusioni. Si ritiene in giudizio raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'impresa individuale resistente;
ciò sostanzialmente nei termini dedotti in ricorso e nel periodo quivi indicato. Appare al riguardo altamente significativo anche il fatto che la resistente, pur a fronte della regolare notifica dell'interpello ammesso dal Tribunale, non si sia presentata ai fini dell'assunzione dell'incombente, con ciò determinando per questo Giudice la possibilità di ritenere i fatti in esso dedotti come provati, in applicazione del disposto di cui all'art 232 c.p.c.; tantopiù ove i fatti in questione trovino correlativa conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati. Nello specifico, il teste ha confermato l'assoggettamento del ricorrente Testimone_2 al potere direttivo ed organizzativo del titolare dell'impresa, sig. , affermando che “tante Controparte_1 volte è capitato che mentre io e il ricorrente eravamo insieme ricevesse una telefonata di questo che gli diceva avrebbe CP_1 dovuto andare a lavorare il tal giorno alla tal ora. […]”. In punto di mansioni svolte, i testi escussi hanno chiarito che: “in un'occasione io andai presso il cantiere dove il ricorrente stava lavorando per perché in questo appartamento si trovava un mobile che il CP_1 proprietario di casa non voleva più e il ricorrente mi chiese se io lo volessi per casa mia, e siccome a me interessava andai lì con un camion per prenderlo. Il posto si trovava a Corsico, in via Novembre 53, vicino al naviglio. Quel giorno […] sono andato presso l'appartamento con un amico camionista e ho ritirato il mobile. Posso dire, quindi, che in quel periodo,
5 gennaio 2024, il ricorrente lavorasse per il proprio perché l'ho visto a lavoro in quell'appartamento. Lui era CP_1 piastrellista e muratore per il sig. ” (teste e che il ricorrente “lavorò per il CP_1 Testimone_2 CP_1
a gennaio 2024 e credo anche nel periodo pre-natalizio, quindi a dicembre 2023, perché ebbi modo di recarmi in cantieri ove mio padre stava lavorando e, in questi cantieri, era presente anche Un cantiere era in Corvetto, in via CP_1
Barabino, un altro a Corsico, ma non ricordo la via. Mio padre, per il era muratore in campo edile, credo si CP_1 occupasse della rottura di muri, costruzioni, piccola manutenzione, quello che fa normalmente un muratore, quello che so mio padre sa fare. Che io sappia mio padre è anche piastrellista, si è occupato della posa delle piastrelle anche di casa mia. Presumo che svolgesse l'attività di piastrellista anche per il anzi mi sembra di ricordare che ci fossero dei bagni in CP_1 questi cantieri e che della posa delle piastrelle si sia occupato mio padre.” (teste ). Tes_1
La declaratoria del livello 2 CCNL di categoria edilizia artigianato prevede che “appartengono al 2° livello i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione […] quali carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire i lavori propri e specifici della categoria;
intonacatore, che sappia eseguire intonaci civili a calce, a scagliola, a livello in angoli e rigature;
pontatore capace di eseguire tipi di ponteggio in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi;
addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura di asfalto ecc.; addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o solaio, di rampe, scale ecc., addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solai con l'impiego di attrezzature di sostegno;
stuccatore comune di soffitti e pareti;
decoratore, imbiancatore e colorista, capare di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto su qualsiasi superficie;
verniciatore, capare di eseguire verniciature e filettature, tappezziere, capace di eseguire lavori della categoria diversi da quelli dell'operaio specializzato;
cementista per getti in cemento armato che sappia curare i piani di lavoro, cementista per pietra artificiale, vetrocementista, pavimentatore, capace di eseguire i lavori con i materiali della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà, parquettista di pavimenti in legno di tipo comune, linoleista, mosaicista non a disegno, selciatori e lastricatori con pietre squadrate curando le opportune pendenze, saldatori, installatori, addetto al funzionamento della macchina di betonaggio, ecc...”. La comparazione tra le mansioni accertate nel corso dell'istruttoria e la declaratoria sopra riportata consente di poter concludere che il ricorrente abbia in effetti diritto all'inquadramento al livello 2 del CCNL edilizia artigianato di settore, potendosi dire accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario di lavoro full time;
ciò quantomeno dal dicembre 2023 (in ricorso viene indicata la data del 12.12.2023). Con riferimento al quantum della pretesa economica avanzata dal ricorrente, i conteggi offerti, resisi necessari a fronte dell'assenza di formalizzazione del rapporto e quindi dei cedolini, appaiono eseguiti sulla base delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore. In punto di orario di lavoro, i testi hanno solo parzialmente confermato lo svolgimento degli orari indicati in ricorso (dalle ore 7 alle 12 e dalle 13 alle 17.30), delineando una cornice temporale della prestazione articolata sempre su cinque giorni alla settimana, ma con orario 8 – 17. Si riportano le dichiarazioni dei testi: “Da quello che il ricorrente mi disse, so che iniziava a lavorare verso la mattina alle 8, andava presso il posto di lavoro a ritirare il camion e le attrezzature, e poi andava ogni volta in un posto diverso per i lavori che c'erano da fare e, sempre da quello che lui stesso mi diceva, finiva più o meno intorno alle 17.” (teste ; “Ritengo che anche nel periodo in cui ha lavorato per mio padre seguisse Testimone_2 CP_1
l'orario di lavoro 8 – 17, come ha sempre fatto in vita sua, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì” (teste
). Tes_1
Da ciò consegue che la domanda relativa all'accertamento dell'orario di lavoro straordinario asseritamente osservato dal ricorrente non possa essere accolta.
6 Nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, come già premesso, ha infatti a più riprese chiarito che: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998). L'istruttoria assunta ha smentito la prospettazione del ricorrente in ordine alla osservanza di diverso e superiore orario di lavoro rispetto a quello indicato in ricorso come “orario minimo”. La domanda di cui al punto 4) delle conclusioni rassegnate in ricorso, finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto al ripristino del rapporto di lavoro e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del presunto licenziamento, non merita accoglimento. Parte ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione in diritto a sostegno della domanda, limitandosi unicamente a formulare tale sua richiesta nella parte conclusiva del ricorso. Nulla viene specificamente allegato nemmeno in fatto;
in ricorso viene fatto esclusivo riferimento al fatto che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso in ragione del licenziamento orale intimato al ricorrente dal titolare della resistente in data 8 febbraio 2024. Tale circostanza è stata radicalmente smentita dall'attività istruttoria assunta. In particolare, dalle risultanze testimoniali è emerso che il ricorrente stesso avrebbe volontariamente interrotto il rapporto, allontanandosi dal luogo di lavoro per ragioni di natura personale. Si riporta sul punto la dichiarazione del teste : “So che il rapporto, poi, finì perché Tes_1 mio padre aveva la necessità di scendere in Egitto, ove è tradizione che il fidanzato chieda la mano della futura sposa al padre, e appunto mia sorella aveva ricevuto la proposta, così mio padre scese in Egitto.”. Deve pertanto escludersi, in fatto, che vi sia stato un licenziamento, essendosi la cessazione del rapporto verificata in conseguenza di un fatto unicamente ascrivibile al lavoratore. Parte ricorrente ha infatti rinunciato alle pronunce connesse all'accertamento dell'asserito licenziamento subito. Va nondimeno esclusa, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Come noto, l'art. 26, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 prevede che il rapporto di lavoro subordinato possa essere risolto per dimissioni (o per accordo consensuale delle parti) solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto che prevede l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'utilizzo della procedura telematica prevista per le comunicazioni obbligatorie. Ritiene questo Giudice che il regime di inefficacia delle dimissioni rese dal lavoratore non in conformità alla modalità telematica prevista dalla norma – non essendovi stato nel caso concreto alcun licenziamento- presupponga l'esistenza di un rapporto di lavoro formalizzato (essendo impossibile la trasmissione di dimissioni tramite procedura telematica rispetto ad un rapporto di lavoro non formalmente esistente). Per le ragioni esposte, la domanda di cui al capo 3) del ricorso deve essere integralmente rigettata. Parte resistente dovrà invece senz'altro essere condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzioni, 13ma, ferie non godute, rol, indennità di trasporto e di mensa, l'importo lordo di € 1147,908 (di cui euro 269,509 a titolo TFR), oltre interessi e rivalutazione. Tale importo, come anticipato, appare infatti correttamente conteggiato dalla parte ricorrente, si ritiene in linea con le emergenze istruttorie, con la parziale documentazione offerta in produzione, nonché rispondente ai criteri di conteggio di cui alla normativa del CCNL applicabile e, quanto al TFR, di cui all'articolo 2120 c.c.
7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014, sono poste a carico della parte resistente contumace ed integralmente soccombente e ciò secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo a far tempo dal 12.12.2023 con inquadramento al 2^ livello del ccnl di categoria edilizia artigianato e per l'effetto condanna in qualità Controparte_1 di titolare di omonima impresa individuale, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di €.1147,908 (di cui euro 269,509 a titolo TFR), oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna parte resistente contumace alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 1000 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 20/05/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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