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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 44/2017 promossa da
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Fabrizio LOFOCO, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale CP_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Miria VIGNERI giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessia STRADA, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo ha richiesto: “in via preliminare, sospendere l'efficacia _1 del provvedimento assunto dalla
[...]
Controparte_3 con il quale veniva disposto in data 30 novembre 2016 ed inoltrato nei primi pagina 1 di 11 giorni di dicembre, la restituzione dell'importo di € 16.348,50 alla , Parte_1 non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere alle CP_1 decurtazioni effettuate, affermando l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla ricorrente;
- e per l'effetto, accertate e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme indebitamente decurtate con i provvedimenti sopra richiamati, disapplicandoli in quanto illegittimi, ingiusti e carenti del presupposto dell'inadempimento invece contestato, e accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto della a Controparte_4 richiedere la restituzione dell'importo di € 16.348,50 preteso asseritamente in ragione delle verifiche amministrativo contabili effettuate dalla . CP_1
Con ogni conseguenza e vittoria di spese con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché restituzione del contributo unificato”.
Invero, premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della
Provincia di n. 357/2011, veniva approvata la graduatoria relativa al POR CP_2
Co Puglia FSE 2007/2013 - Asse II - Avviso Pubblico BA/02/2011 - azione 3. che annoverava l'odierna ricorrente tra le beneficiarie del progetto cod. MIR
FS2.200295 (Cuoco esperto in dieta mediterranea) per un finanziamento complessivo pari ad € 259.200,00;
- nel corso del procedimento volto ad analizzare le spese effettivamente sostenute dal beneficiario, l'Autorità di AU del POR FSE 2007 – 2013, con nota prot. n. AOO 021 8089 del 21/12/2015, trasmetteva al Dipartimento Sviluppo
Economico Innovazione - Sezione autorità di gestione POR FSE, verbale definitivo sulle spese ritenute ammissibili;
- pertanto, al termine dell'istruttoria, con atto dirigenziale n. 737 del 9/8/2016, la sezione Autorità di Gestione POR FSE terminava il procedimento di verifica, determinando la decurtazione di € 16.343,34 dal progetto dell' , Parte_1 riconoscendo come finanziamento complessivo la somma di € 229.633,35;
- seguiva la raccomandata a.r. prot. n. PG0144065 del 30/11/2016 - inviata a dicembre 2016 - con la quale il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica,
pagina 2 di 11 , intimava alla ricorrente Controparte_3 di procedere alla restituzione della somma dovuta in pretesa diminuzione, _1 anche mediante escussione della polizza fideiussoria prestata;
la ricorrente ha sostenuto che la predetta decurtazione disposta in suo sfavore è ingiusta ed illegittima perché lesiva dei propri diritti.
In particolare:
- in ordine al primo motivo di ricorso, ovvero la doglianza relativa alla contestata variazione progettuale non autorizzata, la ricorrente ha rilevato, a fronte della decurtazione di € 6.000,00 disposta dalla perché “l'ente ha CP_1 svolto l'attività di orientamento con un proprio esperto quale dott. , che Per_1 quest'ultimo, veniva nominato da al fine di sopperire alla esigenza e _1 alla necessità di avere nel corso dell'iter formativo un esperto per l'attività di accompagnamento, così come previsto dal disciplinare del bando, a fronte delle lacune della stessa amministrazione, e più specificatamente del C.P.I.
(Centro per l'impiego di , il quale non nominava una propria risorsa, atta CP_2
a seguire l'iter formativo degli studenti;
- in ordine al secondo motivo di ricorso, ovvero il mancato rispetto dei massimali previsti per l'attività di consulenza della circolare 2/2009, così come rilevato dalla commissione di valutazione, la ricorrente ha rilevato l'illegittimità della rettifica operata dall'Amministrazione, in dispregio di quanto previsto dalla circolare n. 2 del febbraio 2009 e in assenza di una analitica valutazione delle ragioni compensi disposti in favore dei professionisti incaricati dall'ente;
- in ordine al terzo motivo di ricorso, ovvero la doglianza relativa alle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della spesa, la ricorrente ha sostenuto che la motivazione adotta per legittimare la decurtazione è priva di pregio.
Invero, a fronte della contestazione mossa dall'Autorità di AU, al punto 3) del Modulo SGQ ("Il rag. ha svolto n. 70 ore Parte_2 dell'incarico per la Contabilità Generale (civilistico - fiscale) in giorni successivi alla scadenza della convenzione che è avvenuta il 30 settembre 2013, si ritiene, pertanto non ammissibile l'importo di € 4.419,80 relativo alle 70 ore per il costo orario di € 63,14"), parte attrice ha rammentato che il termine per pagina 3 di 11 le attività didattiche veniva prorogato al 30/09/2013, con la conseguenza che le operazioni contabili inerenti tutte le attività sino a quella data espletate non potevano che essere successive a quel termine. In particolare, l'attività che l'Autorità di AU rettifica è relativa ad una fattura emessa e pagata nei termini del 30/09/2013, ma che si riferisce ad attività successive a quelle necessarie, poste in essere dai contabili dell' nelle operazioni di _1 rendicontazione delle attività rese sino al 30/09/2013. La prova della regolarità dell'operato starebbe nel fatto che la rendicontazione finale veniva _1 eseguita senza alcuno ostacolo: il sistema MIR WEB accoglieva e memorizzava tutte le spese finali. Di qui, l'ingiustizia e l'illegittimità della decurtazione della somma di € 4.419,80;
- in ordine al quarto motivo di ricorso, ovvero alla contestazione relativa all'attività svolta fuori orario di lavoro, parte attrice ha dedotto, a fronte di quanto eccepito al punto 4) del Modulo SGQ ("L'ente ha rendicontato le spese relative all'attività di formazione formatori e CTS svolte dal dott. , Per_2 dipendente a tempo indeterminato dell'ente, attraverso due nuovi contratti di collaborazione occasionale. Tali contratti prevedono un compenso orario di €
57,24. Come già affermato, il dott. risulta dipendente dell' con Per_2 _1 qualifica funzionale di direttore Regionale (Impiegato 9 livello) avente un costo orario come da prospetto fornito dall'ente di € 39,77. Il CCNL individua per ogni area funzionale la qualifica e le relative funzioni di competenza.
Dall'analisi di tale documento si evince che le attività contrattualizzate rientrano tra quelle di competenza del direttore, e quindi non possono essere oggetto di ulteriore contratto. Si ritiene, quindi, che tali attività, che sono state svolte fuori orario di lavoro possano essere riconosciute come attività di lavoro straordinario, per cui con un costo orario maggiorato del 15%, così come previsto dall'art. 39 del CCNL di riferimento. A seguito di tale ricalcolo, il costo orario ammissibile risulta pari ad € 45,73. Pertanto, si ritiene preliminarmente non ammissibile la spesa di € 42,79 relativa alle 3 ore di formazione formatori
(voce B13); e di € 285,29 relativa alle ore svolte in qualità di membro del CTS
(voce B41)"), che sono state male interpretate le cariche e le funzioni dei pagina 4 di 11 soggetti professionisti che l' assumeva, onde poter portare a termine e _1 con successo il corso di perfezionamento denominato “cuochi esperti in dieta mediterranea”. In particolare, a fronte di quanto contestato ("Attività svolte da
. E' stato ritenuto che nella qualifica di Direttore dell'Ente, fossero Parte_3 racchiuse tutte le attività che un professionista possa svolgere all'interno di un progetto formativo, confondendo la carica di Direttore di un Ente Associativo delle dimensioni di questo ente ricorrente, che annovera un consiglio di amministrazione composto da 9 membri, da 4 sedi operative, oltre la sede sociale, dipendenti ed innumerevoli consulenti esterni, che nulla ha a che vedere con la erogazione di un progetto formativo, del quale è tenuto a controllarne solo il rispetto e le direttive che gli provengono dall'organo amministrativo. Le attività riguardanti il singolo progetto esulano dai suoi doveri e sfera di competenza, dovendo egli rispondere solo al C.d.a. per la organizzazione della associazione nel suo complesso, non già del singolo progetto, potendo nominare, se ne ha facoltà, il direttore del progetto e tutti coloro che saranno preposti alla sua erogazione. Per cui le attività diverse da quelle su esposte, sono attività svolte a titolo personale, al di fuori degli obblighi contrattuali che ha con l'associazione ed assolutamente non compendianti dal C.C.N.L. per quella funzione.”) si evidenzia che, in nessuna parte dell'avviso pubblico o della circolare n. 2 del febbraio 2009, vengono imposti limiti e parametri entro cui poter circoscrivere le caratteristiche dei contratti e dei professionisti di riferimento, non potendosi pertanto legittimare la rettifica di € 328,08.
- in ordine al quinto motivo di ricorso, ovvero quello relativo alla contestazione secondo la quale l'ente ha rendicontato forfettariamente le spese afferenti alle indennità e alle spese di trasporto degli allievi, l' ha precisato che vi era _1 stata una proposta di gratificazione per tutti gli allievi che, con profitto, avevano portato a termine il corso di perfezionamento denominato "Cuoco specializzato in dieta mediterranea". Precisamente, in data 3/06/2013, nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, venivano evidenziati i successi riportati dagli allievi in particolare sotto il profilo: - delle frequenze;
-
pagina 5 di 11 della partecipazione attiva;
- del profitto in termini di conoscenze e competenze acquisite nel corso di formazione. Dinanzi ai molteplici successi conseguiti, lo stesso C.T.S. all'unanimità aveva deliberato la concessione di un bonus finanziario che potesse in qualche modo premiare gli allievi - tutti disoccupati.
II. – Si sono costituiti entrambi gli enti territoriali convenuti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
III. – Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa – istruita documentalmente – è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – La domanda di parte attrice merita le sorti del rigetto.
IV.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento – alla luce della
Convenzione per l'affidamento di attività di formazione professionale: P.O. Puglia
FSE 2007-2013 nell'ambito del quale era riconosciuto al progetto promosso dalla un finanziamento pari a € 259.200,00 in esito all'Avviso pubblico Parte_1
, teso a finanziare azioni di sostegno alla riqualificazione professionale Parte_4 delle persone con basso titolo di studio mediante il finanziamento di percorsi formativi – dell'insussistenza del diritto della - Servizio Controparte_2 lavoro - a richiedere la restituzione dell'importo di € 16.348,50 preteso asseritamente in ragione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla
, sezione Autorità di Gestione POR FSE, la quale con atto CP_1 dirigenziale n. 737 del 9/08/2016, terminava il procedimento di verifica, determinando la decurtazione della somma indicata dal progetto dell' _1
, riconoscendo per l'espletamento del progetto un finanziamento di €
[...]
229.633,35, con conseguente inefficacia della nota pg 14014 del 06/02/2017 della adottata sulla scorta del predetto procedimento Controparte_2 di verifica contabile, con la quale è stato intimato alla ricorrente il rimborso della somma decurtata.
IV.2. – Ora, ferma l'estraneità all'attività di verifica contabile della
[...]
essendo i controlli di 1° e 2° livello imputabili alla Controparte_2 CP_1
pagina 6 di 11 , unico soggetto deputato per legge all'attività di controllo, limitandosi l'Ente _1 provinciale a porre in esecuzione gli esiti delle suddette verifiche contabili, quanto agli esiti delle operazioni di controllo, cristallizzati nella determinazione dirigenziale n. 737/2017 dell'ente regionale, sezione autorità di gestione PO FSE, si osserva quanto segue.
IV.3. – Giova premettere che i criteri per la valutazione di ammissibilità della spesa e gli obblighi di rendicontazione, in uno ai doveri del gestore dei corsi di formazione, costituivano oggetto di previsioni prestabilite ed accettate da
, che – partecipando al citato Avviso pubblico e beneficiando del Parte_1 relativo finanziamento – ha ricevuto denaro pubblico, impegnandosi ad operare nel rispetto delle regole pattuite nella Convenzione sottoscritta con la allora in data 12/04/2012 (Convenzione per l'Affidamento delle Attività CP_6 CP_2
Formative PG 80067/2012, in atti).
IV.4. – Tanto premesso, in ordine alla decurtazione per l'importo di €
6.000,00, in ragione della contestata “variazione progettuale non autorizzata”, la ricorrente si duole che, nonostante la pretesa inerzia del Centro per l'Impiego
(CPI), non sia stata ritenuta ammissibile al finanziamento la spesa per il pagamento di un professionista esterno per svolgere la necessaria attività di accompagnamento (tassativamente prevista nel bando).
La censura non è meritevole di condivisione.
L'attività di orientamento a mezzo di un referente nominato dal CPI costituiva invero un'attività prevista a pena di inammissibilità dall'Avviso pubblico
BA/02/2011-Azione 3 (paragrafo B) e il pacifico svolgimento di tale attività da parte di un professionista esterno (dott. si configura come una variazione Per_1 rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e nel bando, in quale tale necessitante di un'esplicita autorizzazione dell'organismo a ciò preposto
(Organismo Intermedio), neanche richiesta dalla ricorrente, senza che possa assumere rilievo, in un contesto formalizzato quale è quello per cui è causa (in cui, ai fini del riconoscimento della spesa per ciascuna operazione o progetto, è necessaria la presentazione di un'offerta progettuale con relativo preventivo finanziario: cfr. circolare n. 2 del 2/2/2009), l'assunta inerzia del CPI nel dare pagina 7 di 11 seguito alla lettera di intenti del 29/08/2011, allegata dall'ente finanziato, con la nomina del referente, dato che ciò non esimeva l'attrice dal chiedere la necessaria autorizzazione prima di procedere alla variazione di progetto (e ciò in disparte il rilievo per cui, come stigmatizzato da parte convenuta e documentato in atti, la richiesta di nomina, versata in atti, di cui si lamenta il mancato riscontro, era stata inoltrata al soltanto in data 04/05/2012, quando la scadenza del CP_7 termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione era fissato per il giorno 07/12/2012, circostanza che avrebbe comunque reso difficile procedere secondo il corretto iter procedurale, e il contratto con il professionista esterno è stato stipulato senza neanche attendere il decorso del termine di 10 giorni assegnato dalla stessa ricorrente al CPI con successiva email del 28/05/2012 con cui l'ente ha reiterato la richiesta di nomina dell'esperto per l'erogazione delle attività di orientamento;
la copia delle altre note fax inoltrate dall' ai centri _1 per l'impiego di e provincia, versate in atti dalla ricorrente, documenta inoltre CP_2
l'attivazione dell'ente in tale direzione soltanto in data 30/05/2012).
Tali considerazioni sono assorbenti ai fini del rigetto del motivo di ricorso.
IV.5. – In ordine al mancato rispetto dei massimali previsti per l'attività di consulenza dalla circolare 2/2009, emerge dalla documentazione in atti che l'Autorità di AU (con riferimento al limite delle 10 giornate da intendersi riferito al singolo incarico sottoscritto ed al limite di € 5.000,00 da intendersi riferito al cumulo degli incarichi sottoscritti) ha ricalcolato il quantum della rettifica finanziaria per singolo consulente così come di seguito esposto:
1) sig. per €. 826,25 (per superamento del limite delle 10 Parte_5 giornate nel mese di maggio 2012 con riferimento all'attività di 'indagine preliminare');
2) rag. per €. 0,00 (non avendo mai superato le 10 Parte_2 giornate al mese per singola attività);
3) dott.ssa per €. 1.606,50 (per superamento del limite delle Persona_3
10 giornate nel mese di maggio 2012 con riferimento all'attività di 'ideazione e progettazione');
pagina 8 di 11 4) dott. per €. 652,69 (per superamento del limite massimo di € Persona_4
5.000,00).
Dalla lettura degli esiti delle operazioni di verifica risulta dunque che, in definitiva, l'Autorità di AU, all'esito del contraddittorio procedimentale, ha accolto in parte qua la controdeduzione presentata da rideterminando in _1 diminuzione l'importo della rettifica precedentemente operata, accedendo dunque all'interpretazione della circolare n. 2/2009 fornita dall'ente in base alla quale il limite previsto delle 10 giornate è relativo al singolo incarico, mentre quello dei
5.000 € al cumulo degli incarichi sottoscritti, ricalcolando la rettifica finanziaria per singolo consulente e tenendo conto della commisurazione del compenso spettante alle ore di presenza così come riconosciuto dall'ente stesso.
Le generiche deduzioni della ricorrente – che non si confrontano adeguatamente e specificamente con i rilievi dell'Autorità di AU recepiti dalla determinazione dirigenziale impugnata – sono inidonee a confutare la legittimità e correttezza della decurtazione operata.
IV.6. – In ordine alle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della
Convenzione, si rileva che l'art. 13 della Convenzione prevedeva espressamente che il 30/09/2013 fosse il termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese, come del resto confermato dalla nota di prot. n. 70 del _1
21/06/2013 (doc. 10 prod. ). CP_1
Risulta pertanto legittima la rettifica finanziaria di € 4.419,80, quale somma delle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della spesa, essendo le stesse riferibili a un'attività (espletamento dell'incarico per la contabilità generale affidato al rag. ) erogata nel mese di ottobre 2013, e dunque oltre il Parte_2 termine in cui anche le attività di rendicontazione del progetto avrebbero dovuto concludersi.
IV.7. – In ordine all'attività svolta fuori orario di lavoro, si rileva che l'Autorità di AU ha accertato che il dott. – dipendente a tempo Per_2 indeterminato dell'ente con qualifica funzionale di direttore regionale (impiegato
9° livello) – aveva stipulato con la ricorrente anche due contratti di collaborazione pagina 9 di 11 occasionale, remunerati con compenso orario di € 57,24 per l'attività di formazione formatori e membro CTS (Comitato tecnico-scientifico).
Ora, dopo aver condivisibilmente rilevato che entrambe le attività rientrano tra quelle di competenza del direttore di un ente di formazione – trattandosi, in un caso, di prestazioni attinenti alla gestione delle azioni formative relative al personale e, nell'altro caso, in attività di direzione e programmazione del percorso formativo –, ragion per cui non potevano essere oggetto di ulteriore contratto,
l'Autorità di AU ha correttamente qualificato tali attività come svolte fuori orario di lavoro, suscettibili di essere riconosciute come attività di lavoro straordinario, con un costo orario maggiorato del 15% così come previsto dal CCNL di riferimento.
Risulta, pertanto, legittima la rettifica di € 328,08, per “attività svolte fuori orario di lavoro non rendicontate come straordinario”.
IV.8. – In ordine alla rendicontazione spese di viaggio allievi effettuata dall'ente con il mandato n. 2/2012, si rileva che, a seguito delle verifiche operate dall'Autorità di AU, è emerso che l'importo delle spese di trasporto rendicontate non coincideva con i giustificativi presenti agli atti.
In sede di controdeduzioni, la ricorrente ha giustificato tali spese adducendo che il CTS, a fronte della esiguità dell'indennità di frequenza e del rimborso per spese di trasporto, aveva deciso di concedere un'ulteriore indennità a titolo di
“bonus finanziario” a ciascuno dei partecipanti a corso.
Nondimeno, il progetto approvato e il relativo piano finanziario non prevedevano l'erogazione di alcun 'bonus finanziario' ulteriore in favore degli allievi, non previsto nell'avviso di selezione degli stessi, e peraltro rendicontato sui fondi assegnati dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione del progetto e unilateralmente determinato dal CTS in difetto della predeterminazione di criteri oggetti di quantificazione.
Risulta, pertanto, legittima la rettifica finanziaria di €. 1.978,92 per “errata rendicontazione spese di viaggio allievi”.
pagina 10 di 11 IV.9. – Inammissibili, in quanto tardivamente prospettate soltanto nella memoria di replica, le ulteriori deduzioni relative alla pretesa violazione dell'art. 2
e dell'art. 2 bis della l. 241/90.
IV.10. – Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto legittima la decurtazione, nell'ambito del finanziamento del progetto promosso dalla _1
, della complessiva somma di € 16.348,50, con conseguente rigetto della
[...] domanda attorea.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, date la natura documentale della causa e l'entità delle questioni trattate (fase di studio della controversia: €
919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore delle convenute, delle spese Parte_1 processuali, che liquida, in € 3.387,00oltre a spese generali e accessori come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 44/2017 promossa da
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Fabrizio LOFOCO, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale CP_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Miria VIGNERI giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessia STRADA, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo ha richiesto: “in via preliminare, sospendere l'efficacia _1 del provvedimento assunto dalla
[...]
Controparte_3 con il quale veniva disposto in data 30 novembre 2016 ed inoltrato nei primi pagina 1 di 11 giorni di dicembre, la restituzione dell'importo di € 16.348,50 alla , Parte_1 non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere alle CP_1 decurtazioni effettuate, affermando l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla ricorrente;
- e per l'effetto, accertate e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme indebitamente decurtate con i provvedimenti sopra richiamati, disapplicandoli in quanto illegittimi, ingiusti e carenti del presupposto dell'inadempimento invece contestato, e accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto della a Controparte_4 richiedere la restituzione dell'importo di € 16.348,50 preteso asseritamente in ragione delle verifiche amministrativo contabili effettuate dalla . CP_1
Con ogni conseguenza e vittoria di spese con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché restituzione del contributo unificato”.
Invero, premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della
Provincia di n. 357/2011, veniva approvata la graduatoria relativa al POR CP_2
Co Puglia FSE 2007/2013 - Asse II - Avviso Pubblico BA/02/2011 - azione 3. che annoverava l'odierna ricorrente tra le beneficiarie del progetto cod. MIR
FS2.200295 (Cuoco esperto in dieta mediterranea) per un finanziamento complessivo pari ad € 259.200,00;
- nel corso del procedimento volto ad analizzare le spese effettivamente sostenute dal beneficiario, l'Autorità di AU del POR FSE 2007 – 2013, con nota prot. n. AOO 021 8089 del 21/12/2015, trasmetteva al Dipartimento Sviluppo
Economico Innovazione - Sezione autorità di gestione POR FSE, verbale definitivo sulle spese ritenute ammissibili;
- pertanto, al termine dell'istruttoria, con atto dirigenziale n. 737 del 9/8/2016, la sezione Autorità di Gestione POR FSE terminava il procedimento di verifica, determinando la decurtazione di € 16.343,34 dal progetto dell' , Parte_1 riconoscendo come finanziamento complessivo la somma di € 229.633,35;
- seguiva la raccomandata a.r. prot. n. PG0144065 del 30/11/2016 - inviata a dicembre 2016 - con la quale il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica,
pagina 2 di 11 , intimava alla ricorrente Controparte_3 di procedere alla restituzione della somma dovuta in pretesa diminuzione, _1 anche mediante escussione della polizza fideiussoria prestata;
la ricorrente ha sostenuto che la predetta decurtazione disposta in suo sfavore è ingiusta ed illegittima perché lesiva dei propri diritti.
In particolare:
- in ordine al primo motivo di ricorso, ovvero la doglianza relativa alla contestata variazione progettuale non autorizzata, la ricorrente ha rilevato, a fronte della decurtazione di € 6.000,00 disposta dalla perché “l'ente ha CP_1 svolto l'attività di orientamento con un proprio esperto quale dott. , che Per_1 quest'ultimo, veniva nominato da al fine di sopperire alla esigenza e _1 alla necessità di avere nel corso dell'iter formativo un esperto per l'attività di accompagnamento, così come previsto dal disciplinare del bando, a fronte delle lacune della stessa amministrazione, e più specificatamente del C.P.I.
(Centro per l'impiego di , il quale non nominava una propria risorsa, atta CP_2
a seguire l'iter formativo degli studenti;
- in ordine al secondo motivo di ricorso, ovvero il mancato rispetto dei massimali previsti per l'attività di consulenza della circolare 2/2009, così come rilevato dalla commissione di valutazione, la ricorrente ha rilevato l'illegittimità della rettifica operata dall'Amministrazione, in dispregio di quanto previsto dalla circolare n. 2 del febbraio 2009 e in assenza di una analitica valutazione delle ragioni compensi disposti in favore dei professionisti incaricati dall'ente;
- in ordine al terzo motivo di ricorso, ovvero la doglianza relativa alle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della spesa, la ricorrente ha sostenuto che la motivazione adotta per legittimare la decurtazione è priva di pregio.
Invero, a fronte della contestazione mossa dall'Autorità di AU, al punto 3) del Modulo SGQ ("Il rag. ha svolto n. 70 ore Parte_2 dell'incarico per la Contabilità Generale (civilistico - fiscale) in giorni successivi alla scadenza della convenzione che è avvenuta il 30 settembre 2013, si ritiene, pertanto non ammissibile l'importo di € 4.419,80 relativo alle 70 ore per il costo orario di € 63,14"), parte attrice ha rammentato che il termine per pagina 3 di 11 le attività didattiche veniva prorogato al 30/09/2013, con la conseguenza che le operazioni contabili inerenti tutte le attività sino a quella data espletate non potevano che essere successive a quel termine. In particolare, l'attività che l'Autorità di AU rettifica è relativa ad una fattura emessa e pagata nei termini del 30/09/2013, ma che si riferisce ad attività successive a quelle necessarie, poste in essere dai contabili dell' nelle operazioni di _1 rendicontazione delle attività rese sino al 30/09/2013. La prova della regolarità dell'operato starebbe nel fatto che la rendicontazione finale veniva _1 eseguita senza alcuno ostacolo: il sistema MIR WEB accoglieva e memorizzava tutte le spese finali. Di qui, l'ingiustizia e l'illegittimità della decurtazione della somma di € 4.419,80;
- in ordine al quarto motivo di ricorso, ovvero alla contestazione relativa all'attività svolta fuori orario di lavoro, parte attrice ha dedotto, a fronte di quanto eccepito al punto 4) del Modulo SGQ ("L'ente ha rendicontato le spese relative all'attività di formazione formatori e CTS svolte dal dott. , Per_2 dipendente a tempo indeterminato dell'ente, attraverso due nuovi contratti di collaborazione occasionale. Tali contratti prevedono un compenso orario di €
57,24. Come già affermato, il dott. risulta dipendente dell' con Per_2 _1 qualifica funzionale di direttore Regionale (Impiegato 9 livello) avente un costo orario come da prospetto fornito dall'ente di € 39,77. Il CCNL individua per ogni area funzionale la qualifica e le relative funzioni di competenza.
Dall'analisi di tale documento si evince che le attività contrattualizzate rientrano tra quelle di competenza del direttore, e quindi non possono essere oggetto di ulteriore contratto. Si ritiene, quindi, che tali attività, che sono state svolte fuori orario di lavoro possano essere riconosciute come attività di lavoro straordinario, per cui con un costo orario maggiorato del 15%, così come previsto dall'art. 39 del CCNL di riferimento. A seguito di tale ricalcolo, il costo orario ammissibile risulta pari ad € 45,73. Pertanto, si ritiene preliminarmente non ammissibile la spesa di € 42,79 relativa alle 3 ore di formazione formatori
(voce B13); e di € 285,29 relativa alle ore svolte in qualità di membro del CTS
(voce B41)"), che sono state male interpretate le cariche e le funzioni dei pagina 4 di 11 soggetti professionisti che l' assumeva, onde poter portare a termine e _1 con successo il corso di perfezionamento denominato “cuochi esperti in dieta mediterranea”. In particolare, a fronte di quanto contestato ("Attività svolte da
. E' stato ritenuto che nella qualifica di Direttore dell'Ente, fossero Parte_3 racchiuse tutte le attività che un professionista possa svolgere all'interno di un progetto formativo, confondendo la carica di Direttore di un Ente Associativo delle dimensioni di questo ente ricorrente, che annovera un consiglio di amministrazione composto da 9 membri, da 4 sedi operative, oltre la sede sociale, dipendenti ed innumerevoli consulenti esterni, che nulla ha a che vedere con la erogazione di un progetto formativo, del quale è tenuto a controllarne solo il rispetto e le direttive che gli provengono dall'organo amministrativo. Le attività riguardanti il singolo progetto esulano dai suoi doveri e sfera di competenza, dovendo egli rispondere solo al C.d.a. per la organizzazione della associazione nel suo complesso, non già del singolo progetto, potendo nominare, se ne ha facoltà, il direttore del progetto e tutti coloro che saranno preposti alla sua erogazione. Per cui le attività diverse da quelle su esposte, sono attività svolte a titolo personale, al di fuori degli obblighi contrattuali che ha con l'associazione ed assolutamente non compendianti dal C.C.N.L. per quella funzione.”) si evidenzia che, in nessuna parte dell'avviso pubblico o della circolare n. 2 del febbraio 2009, vengono imposti limiti e parametri entro cui poter circoscrivere le caratteristiche dei contratti e dei professionisti di riferimento, non potendosi pertanto legittimare la rettifica di € 328,08.
- in ordine al quinto motivo di ricorso, ovvero quello relativo alla contestazione secondo la quale l'ente ha rendicontato forfettariamente le spese afferenti alle indennità e alle spese di trasporto degli allievi, l' ha precisato che vi era _1 stata una proposta di gratificazione per tutti gli allievi che, con profitto, avevano portato a termine il corso di perfezionamento denominato "Cuoco specializzato in dieta mediterranea". Precisamente, in data 3/06/2013, nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, venivano evidenziati i successi riportati dagli allievi in particolare sotto il profilo: - delle frequenze;
-
pagina 5 di 11 della partecipazione attiva;
- del profitto in termini di conoscenze e competenze acquisite nel corso di formazione. Dinanzi ai molteplici successi conseguiti, lo stesso C.T.S. all'unanimità aveva deliberato la concessione di un bonus finanziario che potesse in qualche modo premiare gli allievi - tutti disoccupati.
II. – Si sono costituiti entrambi gli enti territoriali convenuti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
III. – Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa – istruita documentalmente – è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – La domanda di parte attrice merita le sorti del rigetto.
IV.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento – alla luce della
Convenzione per l'affidamento di attività di formazione professionale: P.O. Puglia
FSE 2007-2013 nell'ambito del quale era riconosciuto al progetto promosso dalla un finanziamento pari a € 259.200,00 in esito all'Avviso pubblico Parte_1
, teso a finanziare azioni di sostegno alla riqualificazione professionale Parte_4 delle persone con basso titolo di studio mediante il finanziamento di percorsi formativi – dell'insussistenza del diritto della - Servizio Controparte_2 lavoro - a richiedere la restituzione dell'importo di € 16.348,50 preteso asseritamente in ragione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla
, sezione Autorità di Gestione POR FSE, la quale con atto CP_1 dirigenziale n. 737 del 9/08/2016, terminava il procedimento di verifica, determinando la decurtazione della somma indicata dal progetto dell' _1
, riconoscendo per l'espletamento del progetto un finanziamento di €
[...]
229.633,35, con conseguente inefficacia della nota pg 14014 del 06/02/2017 della adottata sulla scorta del predetto procedimento Controparte_2 di verifica contabile, con la quale è stato intimato alla ricorrente il rimborso della somma decurtata.
IV.2. – Ora, ferma l'estraneità all'attività di verifica contabile della
[...]
essendo i controlli di 1° e 2° livello imputabili alla Controparte_2 CP_1
pagina 6 di 11 , unico soggetto deputato per legge all'attività di controllo, limitandosi l'Ente _1 provinciale a porre in esecuzione gli esiti delle suddette verifiche contabili, quanto agli esiti delle operazioni di controllo, cristallizzati nella determinazione dirigenziale n. 737/2017 dell'ente regionale, sezione autorità di gestione PO FSE, si osserva quanto segue.
IV.3. – Giova premettere che i criteri per la valutazione di ammissibilità della spesa e gli obblighi di rendicontazione, in uno ai doveri del gestore dei corsi di formazione, costituivano oggetto di previsioni prestabilite ed accettate da
, che – partecipando al citato Avviso pubblico e beneficiando del Parte_1 relativo finanziamento – ha ricevuto denaro pubblico, impegnandosi ad operare nel rispetto delle regole pattuite nella Convenzione sottoscritta con la allora in data 12/04/2012 (Convenzione per l'Affidamento delle Attività CP_6 CP_2
Formative PG 80067/2012, in atti).
IV.4. – Tanto premesso, in ordine alla decurtazione per l'importo di €
6.000,00, in ragione della contestata “variazione progettuale non autorizzata”, la ricorrente si duole che, nonostante la pretesa inerzia del Centro per l'Impiego
(CPI), non sia stata ritenuta ammissibile al finanziamento la spesa per il pagamento di un professionista esterno per svolgere la necessaria attività di accompagnamento (tassativamente prevista nel bando).
La censura non è meritevole di condivisione.
L'attività di orientamento a mezzo di un referente nominato dal CPI costituiva invero un'attività prevista a pena di inammissibilità dall'Avviso pubblico
BA/02/2011-Azione 3 (paragrafo B) e il pacifico svolgimento di tale attività da parte di un professionista esterno (dott. si configura come una variazione Per_1 rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e nel bando, in quale tale necessitante di un'esplicita autorizzazione dell'organismo a ciò preposto
(Organismo Intermedio), neanche richiesta dalla ricorrente, senza che possa assumere rilievo, in un contesto formalizzato quale è quello per cui è causa (in cui, ai fini del riconoscimento della spesa per ciascuna operazione o progetto, è necessaria la presentazione di un'offerta progettuale con relativo preventivo finanziario: cfr. circolare n. 2 del 2/2/2009), l'assunta inerzia del CPI nel dare pagina 7 di 11 seguito alla lettera di intenti del 29/08/2011, allegata dall'ente finanziato, con la nomina del referente, dato che ciò non esimeva l'attrice dal chiedere la necessaria autorizzazione prima di procedere alla variazione di progetto (e ciò in disparte il rilievo per cui, come stigmatizzato da parte convenuta e documentato in atti, la richiesta di nomina, versata in atti, di cui si lamenta il mancato riscontro, era stata inoltrata al soltanto in data 04/05/2012, quando la scadenza del CP_7 termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione era fissato per il giorno 07/12/2012, circostanza che avrebbe comunque reso difficile procedere secondo il corretto iter procedurale, e il contratto con il professionista esterno è stato stipulato senza neanche attendere il decorso del termine di 10 giorni assegnato dalla stessa ricorrente al CPI con successiva email del 28/05/2012 con cui l'ente ha reiterato la richiesta di nomina dell'esperto per l'erogazione delle attività di orientamento;
la copia delle altre note fax inoltrate dall' ai centri _1 per l'impiego di e provincia, versate in atti dalla ricorrente, documenta inoltre CP_2
l'attivazione dell'ente in tale direzione soltanto in data 30/05/2012).
Tali considerazioni sono assorbenti ai fini del rigetto del motivo di ricorso.
IV.5. – In ordine al mancato rispetto dei massimali previsti per l'attività di consulenza dalla circolare 2/2009, emerge dalla documentazione in atti che l'Autorità di AU (con riferimento al limite delle 10 giornate da intendersi riferito al singolo incarico sottoscritto ed al limite di € 5.000,00 da intendersi riferito al cumulo degli incarichi sottoscritti) ha ricalcolato il quantum della rettifica finanziaria per singolo consulente così come di seguito esposto:
1) sig. per €. 826,25 (per superamento del limite delle 10 Parte_5 giornate nel mese di maggio 2012 con riferimento all'attività di 'indagine preliminare');
2) rag. per €. 0,00 (non avendo mai superato le 10 Parte_2 giornate al mese per singola attività);
3) dott.ssa per €. 1.606,50 (per superamento del limite delle Persona_3
10 giornate nel mese di maggio 2012 con riferimento all'attività di 'ideazione e progettazione');
pagina 8 di 11 4) dott. per €. 652,69 (per superamento del limite massimo di € Persona_4
5.000,00).
Dalla lettura degli esiti delle operazioni di verifica risulta dunque che, in definitiva, l'Autorità di AU, all'esito del contraddittorio procedimentale, ha accolto in parte qua la controdeduzione presentata da rideterminando in _1 diminuzione l'importo della rettifica precedentemente operata, accedendo dunque all'interpretazione della circolare n. 2/2009 fornita dall'ente in base alla quale il limite previsto delle 10 giornate è relativo al singolo incarico, mentre quello dei
5.000 € al cumulo degli incarichi sottoscritti, ricalcolando la rettifica finanziaria per singolo consulente e tenendo conto della commisurazione del compenso spettante alle ore di presenza così come riconosciuto dall'ente stesso.
Le generiche deduzioni della ricorrente – che non si confrontano adeguatamente e specificamente con i rilievi dell'Autorità di AU recepiti dalla determinazione dirigenziale impugnata – sono inidonee a confutare la legittimità e correttezza della decurtazione operata.
IV.6. – In ordine alle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della
Convenzione, si rileva che l'art. 13 della Convenzione prevedeva espressamente che il 30/09/2013 fosse il termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese, come del resto confermato dalla nota di prot. n. 70 del _1
21/06/2013 (doc. 10 prod. ). CP_1
Risulta pertanto legittima la rettifica finanziaria di € 4.419,80, quale somma delle spese rendicontate oltre il periodo di vigenza della spesa, essendo le stesse riferibili a un'attività (espletamento dell'incarico per la contabilità generale affidato al rag. ) erogata nel mese di ottobre 2013, e dunque oltre il Parte_2 termine in cui anche le attività di rendicontazione del progetto avrebbero dovuto concludersi.
IV.7. – In ordine all'attività svolta fuori orario di lavoro, si rileva che l'Autorità di AU ha accertato che il dott. – dipendente a tempo Per_2 indeterminato dell'ente con qualifica funzionale di direttore regionale (impiegato
9° livello) – aveva stipulato con la ricorrente anche due contratti di collaborazione pagina 9 di 11 occasionale, remunerati con compenso orario di € 57,24 per l'attività di formazione formatori e membro CTS (Comitato tecnico-scientifico).
Ora, dopo aver condivisibilmente rilevato che entrambe le attività rientrano tra quelle di competenza del direttore di un ente di formazione – trattandosi, in un caso, di prestazioni attinenti alla gestione delle azioni formative relative al personale e, nell'altro caso, in attività di direzione e programmazione del percorso formativo –, ragion per cui non potevano essere oggetto di ulteriore contratto,
l'Autorità di AU ha correttamente qualificato tali attività come svolte fuori orario di lavoro, suscettibili di essere riconosciute come attività di lavoro straordinario, con un costo orario maggiorato del 15% così come previsto dal CCNL di riferimento.
Risulta, pertanto, legittima la rettifica di € 328,08, per “attività svolte fuori orario di lavoro non rendicontate come straordinario”.
IV.8. – In ordine alla rendicontazione spese di viaggio allievi effettuata dall'ente con il mandato n. 2/2012, si rileva che, a seguito delle verifiche operate dall'Autorità di AU, è emerso che l'importo delle spese di trasporto rendicontate non coincideva con i giustificativi presenti agli atti.
In sede di controdeduzioni, la ricorrente ha giustificato tali spese adducendo che il CTS, a fronte della esiguità dell'indennità di frequenza e del rimborso per spese di trasporto, aveva deciso di concedere un'ulteriore indennità a titolo di
“bonus finanziario” a ciascuno dei partecipanti a corso.
Nondimeno, il progetto approvato e il relativo piano finanziario non prevedevano l'erogazione di alcun 'bonus finanziario' ulteriore in favore degli allievi, non previsto nell'avviso di selezione degli stessi, e peraltro rendicontato sui fondi assegnati dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione del progetto e unilateralmente determinato dal CTS in difetto della predeterminazione di criteri oggetti di quantificazione.
Risulta, pertanto, legittima la rettifica finanziaria di €. 1.978,92 per “errata rendicontazione spese di viaggio allievi”.
pagina 10 di 11 IV.9. – Inammissibili, in quanto tardivamente prospettate soltanto nella memoria di replica, le ulteriori deduzioni relative alla pretesa violazione dell'art. 2
e dell'art. 2 bis della l. 241/90.
IV.10. – Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto legittima la decurtazione, nell'ambito del finanziamento del progetto promosso dalla _1
, della complessiva somma di € 16.348,50, con conseguente rigetto della
[...] domanda attorea.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, date la natura documentale della causa e l'entità delle questioni trattate (fase di studio della controversia: €
919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore delle convenute, delle spese Parte_1 processuali, che liquida, in € 3.387,00oltre a spese generali e accessori come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
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