Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
Parere definitivo 12 dicembre 2025
Parere definitivo 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06193/2025REG.PROV.COLL.
N. 01126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2025, proposto da
IN AL Società Sportiva Dilettantistica a r.l. e AL CC Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro 62;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 21591/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Ciccotti, Murra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda l’impianto sportivo sito nel parco di Tor di Quinto, affidato in concessione da Roma Capitale a IN AL società sportiva dilettantistica a r.l., AL CC società sportiva dilettantistica a r.l.
2. IN AL società sportiva dilettantistica a r.l. e AL CC società sportiva dilettantistica a r.l., con ricorso al Tar Lazio – Roma, hanno chiesto di-
- accertare che Roma Capitale, nel contesto negoziale determinato dalla stipula della convenzione di esercizio sottoscritta il 22.07.2015 in esecuzione delle richiamate sentenze, del pertinente bando di gara e del presupposto regolamento comunale istitutivo dell’area da assegnare in concessione e dei relativi criteri di assegnazione e gestione, è inadempiente agli obblighi specificati sub B della esposizione in diritto ed in particolare:
- ha consegnato un’area di superficie inferiore a quella del bando e diversamente conformata;
- ha omesso di attivare la procedura di finanziamento delle opere;
- ha omesso di quantificare il valore della prestazione corrispettiva della manutenzione del verde e di dettagliarne le modalità;
- è in mora nella approvazione delle modifiche del progetto preliminare rese necessarie dalla diversa conformazione dell’area assegnata rispetto a quella descritta nel bando.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di:
- dichiarare Roma Capitale in mora in relazione ai descritti inadempimenti e per tale effetto infondate – occorrendo anche ex art.1460 c.c.- tutte le pretese di pagamento fatte valere a titolo di corrispettivo per il “godimento” dell’area;
- condannare la resistente al relativo adempimento entro il termine di 30 giorni nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
3. Il Tar, con sentenza 2 dicembre 2024 n. 21591, ha respinto il ricorso.
4. IN AL società sportiva dilettantistica a r.l. e AL CC società sportiva dilettantistica a r.l. hanno appellato la sentenza con ricorso n. 1126 del 2025.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita Roma Capitale.
6. All’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. L’esito del gravame esime il Collegio dal valutare i riflessi sul presente giudizio della determinazione di Roma Capitale 4 ottobre 2024 rep. QA/557/2024, di “ decadenza sanzionatoria della IN AL S.S.D. dalla concessione dell’impianto sportivo di proprietà Capitolina sito in Viale di Tor di Quinto 57/B ”, e della sentenza del Tar Lazio – Roma 22 maggio 2025 n. 9904, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la prima.
9. Con il ricorso l’appellante ha censurato la sentenza per il fatto che il Tar non ha accolto la domanda proposta in primo grado, di accertamento dell’inadempimento di quattro obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della convenzione e di condanna all’adempimento.
Le quattro obbligazioni sono: 1) consegna di un’area di superficie inferiore a quella del bando e diversamente conformata, 2) attivazione della procedura di finanziamento delle opere, 3) quantificazione del valore della prestazione corrispettiva della manutenzione del verde e di dettagliarne le modalità 4) ritardo nella approvazione delle modifiche del progetto preliminare rese necessarie dalla diversa conformazione dell’area assegnata rispetto a quella descritta nel bando.
9.1. Il Tar ha ritenuto essersi formato il giudicato sul punto e quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del ne bis in idem .
In particolare il Tar ha richiamato il giudicato formatosi su due sentenze del Consiglio di Stato, la n. 7196 del 2024 e la n. 7119 del 2024.
9.2. Quanto all’obbligo di consegnare l’area (punto 1) l’appellante ne ha dedotto il mancato esame e l’omessa pronuncia.
Con riferimento al profilo in esame viene in evidenza la sentenza n. 7196 del 2024, richiamata dal Tar in generale.
Essa ha ad oggetto un’” istanza risarcitoria per i danni conseguenti alla tardata consegna dell’impianto sportivo comunale in area di Tor di Quinto in Roma ”.
La domanda qui spiegata, invece, ha ad oggetto l’accertamento di un inadempimento attuale e la condanna all’esecuzione (futura).
Pertanto, non solo è diversa la domanda quanto ad utilità perseguita, il risarcimento per equivalente nel giudizio esitato con la sentenza 7196 del 2024, e la condanna all’esecuzione specifica nel secondo caso, ma anche il previo accertamento, atteso che nel primo caso rileva l’inadempimento passato e nel secondo l’inadempimento attuale.
Ne deriva che non si è formato il giudicato sulla domanda qui spiegata, benché alcune circostanze di fatto risultino rilevanti in entrambi i giudizi.
Pertanto la statuizione in rito sul punto del giudice di primo grado merita di essere riformata.
9.3. Senonché nel merito la prospettazione dell’appellante è infondata.
Questo Giudice, con sentenza n. 7196 del 2024, ha infatti accertato che la consegna è avvenuta il 28 luglio 2015, ritenendo che detta consegna abbia fattoi venir meno l’inottemperanza al giudicato di consegna del bene (sentenza n. 6688 del 2011). In particolare questa Sezione ha ritenuto che “ La mancata attuazione del giudicato (in particolare: consegna del bene) si è registrata a causa del comportamento inadempiente del Comune di Roma ” e che la “ Inadempienza ” si è “ protratta sino al 28 luglio 2015 (momento della consegna del bene) ”.
A fronte di ciò, l’appellante non ha specificamente comprovato un dato differente, limitandosi a fare riferimento, peraltro nella parte del ricorso relativa al fatto (nella parte in diritto si è limitato a richiedere “l’esame nel merito del capo della domanda per come integralmente riproposta in questa sede ”), alla consegna dell’area “(rectius: di una sua parte) ” e comunque non ha circostanziato l’affermazione e non l’ha comprovata, approfondendo piuttosto gli ulteriori profili di censura.
Peraltro la società, nel ricorso introduttivo, dopo aver fatto riferimento a una consegna parziale dell’area, non ha approfondito e comprovato l’allegazione e , anzi, ha altresì affermato che “ Roma Capitale ha ottemperato ( in via meramente formale e nemmeno integrale) ai giudicati che le hanno imposto “obtortissimo collo” di immettere nel possesso la parte aggiudicataria e di firmare con essa la relativa concessione senza, poi, adempiere agli obblighi su di essa gravanti a valle di tale atto ”.
Né è sufficiente quanto dedotto dalla società appellante con memoria depositata il 29 maggio 2025, nella quale si fa riferimento al “ carattere parziale dell’area consegnata ”, ritenendo che sia controparte a dover provare l’adempimento esatto della prestazione, atteso che il creditore ha l’onere di mera allegazione dello stesso.
Non vengono infatti in evidenza nel caso di specie le regole di distribuzione dell’onere probatorio dell’(in)adempimento fra creditore e debitore (Sez. unite, 30 ottobre 2001 n. 13533), funzionali all’accertamento da parte del giudice.
Nel caso di specie, infatti, l’avvenuta consegna è già stata accertata con sentenza n. 7196 del 2024, peraltro in termini di esatto adempimento, essendo accertato che l’inottemperanza è venuta meno a partire dal 28 luglio 2015. Né sono stati apportati, da parte del soggetto interessato, specifici elementi dai quali desumere il contrario.
Si aggiunge altresì che nella stessa memoria l’assunto è speso al fine di trarre asserite conseguenze ai fini dell’approvazione del progetto (su cui infra): “ la consegna di un’area diversa e minore rispetto a quella del bando – che sicuramente è stata accettata in ossequio al principio di buona fede trattandosi di differenza marginale e non sostanziale- produce l’unico, necessario, effetto che il progetto deve essere congiuntamente adeguato alla diversa conformazione dell’area ed analogamente dovrà avvenire per la determinazione del canone (senza che rilevi, in questa sede ed in questa dimensione, la modalità di corresponsione quanto, invece, come da domanda, la mera determinazione) ”.
Pertanto non vi sono i presupposti per accogliere lo specifico profilo qui in esame, relativo all’inadempimento dell’obbligo di consegna dell’area oggetto di concessione, mentre si rinvia allo scrutinio degli ulteriori profili di censura rispetto all’asserito inadempimento degli altri obblighi richiamati dall’appellante.
9.4. Quanto all’accertamento del diritto ad essere ammessi al finanziamento (punto 2) la sentenza n. 7196 del 2024 ha ad oggetto il risarcimento per il ritardo del finanziamento (decisione sull’appello incidentale).
Con l’appello incidentale è stato infatti chiesto “ il danno da mancato accesso al credito sportivo ”.
Pertanto la domanda è difforme, con già argomentato in relazione al precedente profilo di censura, benché alcune circostanze di fatto risultino rilevanti in entrambi i giudizi.
In particolare nella sentenza richiamata dal Tar si legge che “ l’esibizione di un titolo (contratto di mutuo) “nella specie tuttavia radicalmente difetta ” e che “ Né tanto meno è stata fornita adeguata dimostrazione circa il fatto che, con un certo grado di certezza, le odierne società sportive avrebbero senz’altro avuto accesso al suddetto credito sportivo ”.
La Sezione non ha motivo per discostarsi da dette considerazioni, né sono stati allegati e comprovati le circostanze in base alle quali accertare il “diritto al finanziamento”.
L’appellante si è infatti limitata a richiamare l’avviso pubblico sul punto, dove si legge che “ Nel caso di eventuale realizzazione di opere di migliorie e/o ristrut-turazione il concessionario potrà avvalersi del finanziamento dell’istituto per il credito Sportivo nelle modalità stabilite dalla Convenzione in essere tra Comune di Roma, Istituto per il Credito Sportivo e Banca di Credito cooperativo di Roma ”.
Detta disposizione contiene il (mero) riferimento alla possibilità del concessionario di avvalersi del finanziamento con uno specifico istituto di credito, con le modalità previste da una specifica convenzione.
In mancanza di ulteriori elementi, e considerando quanto già accertato da questo Giudice con sentenza n. 7196 del 2024, laddove si richiama la mancata allegazione del contratto di mutuo, non può quindi farsi leva su detta disposizione al fine di accertare il diritto all’accesso al finanziamento.
9.5. Quanto alla quantificazione del valore della prestazione corrispettiva della manutenzione del verde (punto 3), il Tar ha affermato, dopo avere in generale rinvenuto “ l’esistenza di un giudicato inter parte sulle medesime questioni oggetto del presente ricorso con conseguente improcedibilità dello stesso ”, che “ le ricorrenti non hanno dato prova in giudizio di aver effettivamente svolto negli anni tale attività né di averla rendicontata in qualche modo a Roma Capitale, ragion per cui allo stato non è possibile accertare l’adempimento dell’obbligazione assunta ”.
Posto che le sentenze richiamate dal Tar non risultano specificamente conducenti sul punto, si scrutina nel merito il profilo di censura.
A fronte della statuizione del giudice di primo grado parte appellante ha dedotto che lo stesso avrebbe esaminato una domanda non proposta (di accertamento dell’avvenuto adempimento da parte del concessionario), non avendo invece esaminato la domanda di accertamento della “ sussistenza di un obbligo dell’amministrazione ad un facere , cioè quello di determinare le aree verdi oggetto di manutenzione ”.
L’appellante ha quindi inferito che la statuizione del Tar sul punto sia da riformare, dovendosi invece accogliere la domanda proposta, senza approfondire detta tematica.
Pur ritenendo non esaustiva sul punto la pronuncia del giudice di primo grado, in ogni caso il profilo di censura, per come formulato, non può essere accolto, non essendo comprovato che l’Amministrazione non abbia proceduto a detta determinazione.
Infatti Roma Capitale ha dedotto, depositando in primo grado gli atti richiamati, che:
- con nota 19 marzo 2018 n. 3448 ha trasmesso alla controparte la convenzione integrativa alla concessione originaria relativa all’attività di manutenzione del verde (a scomputo del canone);
- con nota 26 giugno 2018 n. 46224 ha trasmesso l’elenco dettagliato (annunciato con la precedente nota del 19 marzo) delle aree verdi da sottoporre a manutenzione;
- con nota 23 luglio 2018 n. 9557 ha ritrasmesso la bozza di convenzione con l’allegato analitico delle aree a verde, fissando l’incontro per la firma al 29 agosto 2018;
- il concessionario ha risposto con nota 8 agosto 2018 chiedendo chiarimenti e svolgendo alcune precisazioni;
- Roma Capitale ha fornito i chiarimenti con nota 6 dicembre 2018 n. 16436;
- la società appellante “si è sempre rifiutata di sottoscrivere” la convenzione e non ha eseguito la manutenzione.
A fronte di quanto sopra il ricorso in appello non risulta conducente, non contenendo specifiche deduzioni sul punto.
Si aggiunge che, in base all’art. 4 della concessione, “ Il canone di concessione sarà erogato sotto forma di servizio di manutenzione del verde su aree che saranno stabilite dall’Amministrazione ” e “ In caso di mancata erogazione del servizio di manutenzione del verde il concessionario è tenuto al versamento dell’importo corrispondente fino alla concorrenza della somma indicata a titolo di canone ”.
Pertanto la specifica determinazione delle aree oggetto di manutenzione del verde è rimessa all’Amministrazione, che le ha individuate con la corrispondenza sopra richiamata.
Né può essere addebitato all’Amministrazione, rispetto a detto profilo, l’omessa sottoscrizione della concessionaria, attesa la descritta regolamentazione delle modalità di individuazione di dette aree.
In tale contesto, e rispetto alla specifica domanda di accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di determinazione delle aree verdi, non risultano dunque rilevanti, in mancanza di ulteriori deduzioni, le osservazioni procedimentali presentate dalla società appellante in merito alla sottoscrizione della convenzione integrativa.
Non rileva, infatti, di per sé la tempistica (in tesi, dilazionata) di individuazione di dette aree, atteso che la domanda proposta richiede di valutare se, al tempo di proposizione della stessa, detto obbligo sia rimasto inadempiuto (non rilevando invece la tempestività di detto adempimento, di cui alla nota 8 agosto 2018).
Né è determinante l’asserito inadempimento di altri obblighi da parte dell’Amministrazione (di cui alla nota 8 agosto 2018), o altre considerazioni, relative a profili di esecuzione dell’obbligo di manutenere il verde, peraltro non richiamati nel ricorso in appello.
Pertanto, non può sul punto imputarsi all’Amministrazione l’omessa determinazione delle aree verdi, anche in ragione della formulazione del motivo di appello.
Né risulta a tal fine conducente il mero richiamo, peraltro contenuto in memoria (depositata il 29 maggio 2025), al fatto che “ tale obbligo in capo all’amministrazione concedente risiede nella delibera istitutiva dei punti verdi qualità e nella convenzione sottoscritta (ambedue in atti) e dunque sotto il profilo processuale deve ritenersi acquisito tale diritto ”.
Invero nella concessione si leggono i riferimenti sopra richiamati, mentre la delibera n. 169 del 1995, “ istitutiva dei Punti Verdi Qualità ” (così il ricorso introduttivo, punto B.2.3), non viene in aiuto, disponendo sul punto che le aree “ sono in corso di acquisizione o già di proprietà del Comune di Roma ” e il relativo elenco “ è allegato ”.
Il profilo di censura è quindi infondato.
9.6. Quanto alle modifiche del progetto (punto 4) si osserva quanto segue.
Parte appellante ha dedotto di avere presentato due progetti, “ uno implementativo rispetto a quello esposto in sede di gara ed uno esecutivo di quest’ultimo ”.
Il primo non è stato approvato dalla stazione appaltante e costituisce l’oggetto del giudizio concluso con sentenza 13 agosto 2024 n. 7119.
Il presente giudizio avrebbe invece ad oggetto il secondo progetto, quello esecutivo.
Non sussisterebbe quindi il profilo della violazione del ne bis in idem .
Senonché il Tar, pur ritenendo in generale violato il principio del ne bis in idem, si è pronunciato anche nel merito, considerando la sussistenza di due progetti (punti 11 e 12).
Ha infatti ritenuto che, “ In ogni caso, pur a voler ritenere che l’inerzia di Roma Capitale sulla richiesta di approvazione di un secondo progetto esecutivo presentato dalle ricorrenti possa ritenersi un fatto nuovo rispetto a quelli posti a fondamento delle precedenti azioni, […] le censure proposte sono destituite di fondamento per violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto da parte delle ricorrenti che hanno tenuto un comportamento ambiguo e non univoco nei confronti della controparte pubblica ”.
Infatti, l’inerzia di Roma Capitale sull’approvazione del secondo progetto esecutivo deve “ ritenersi giustificata dalla pendenza del giudizio relativo al primo progetto chiaramente incompatibile con il secondo ”, tenendo conto del fatto che “ le ricorrenti hanno presentato il secondo progetto non premurandosi di rinunciare al contenzioso pendente sul diniego di approvazione del primo progetto, l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto di attendere la definizione del giudizio prima di esaminare il secondo progetto ”. Ne deriva che “ allo stato, dunque, alcuna condotta inadempiente dell’Amministrazione può essere individuata ”.
Dette argomentazioni non risultano superate dalle doglianze contenute nell’appello, articolate in quattro ragioni di critica.
Parte appellante ha infatti dedotto al riguardo che:
- la domanda, che non è risarcitoria, “ è naturalmente fondata nel merito perché costituisce obbligazione strutturale della gara aggiudicata alle società qui appellanti il diritto di eseguire i lavori di trasformazione dell’area approvati ” e “ tale attività non può essere posta in essere se non a seguito di approvazione del relativo progetto ”;
- la motivazione del rigetto “ si atteggia, più propriamente, in termini di motivazione dell’accoglimento della domanda ”, posto che, a fronte della domanda di accertamento dell’obbligo di approvare il progetto, “ la sentenza si limita a ritenere scusabile il ritardo ” (determinato dalla pendenza del giudizio sulla correttezza della valutazione di non approvazione del diverso progetto): graverebbe quindi “ sulla parte appellata l’onere di impugnativa della motivazione che, appunto, conferma la sussistenza di tale obbligo ”;
- “ il primo Giudice è anche andato ultra-petita”, posto che “ l’amministrazione intimata non aveva mai dedotto di avere ritardato o sospeso l’esame del progetto per la pendenza del ridetto giudizio ”;
- l’Amministrazione non avrebbe dovuto attendere la definizione del diverso giudizio per procedere alla valutazione del progetto esecutivo in quanto il provvedimento di diniego del primo progetto (oggetto del diverso giudizio) è produttivo di effetti se non viene sospeso.
Il primo assunto è tautologico, limitandosi ad affermare l’obbligo di provvedere in merito al progetto, non a confutare nel merito la motivazione contenuta nella sentenza, basata sulla violazione dell’obbligo di buona fede da parte dell’appellante, già ricorrente, con conseguente insussistenza dell’inadempienza della parte pubblica.
Il secondo assunto evidenzia l’onere di controparte di censurare la sentenza sul punto ma non contiene una specifica doglianza della pronuncia di infondatezza delle censure “per violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto da parte delle ricorrenti che hanno tenuto un comportamento ambiguo e non univoco nei confronti della controparte pubblica ” e di non accertamento di inadempienza dell’Amministrazione (“ alcuna condotta inadempiente dell’Amministrazione può essere individuata ”) in quanto l’inerzia di Roma Capitale sull’approvazione del secondo progetto esecutivo deve “ ritenersi giustificata dalla pendenza del giudizio relativo al primo progetto chiaramente incompatibile con il secondo ”.
Nella successiva memoria depositata il 27 maggio 2025 parte appellante ha rilevato la non intervenuta impugnazione incidentale della sentenza, che avrebbe statuito in merito all’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Senonché con detto capo della sentenza il Tar si è pronunciato nel merito ritenendo infondata la pretesa di parte ricorrente.
Pertanto l’assunto speso da parte appellante, fondato su un preteso onere di impugnazione di controparte, non risulta determinante ai fini della riforma sul punto della sentenza impugnata, indipendentemente dalle scelte processuali di controparte, anche considerando l’infondatezza delle ulteriori deduzioni di parte appellante sul punto.
Infatti, la decisione del giudice di primo grado di ritenere l’Amministrazione non inadempiente è insensibile alle iniziative processuali di controparte, che è risultata vittoriosa sul punto.
Il terzo assunto non può essere accolto, in quanto, a fronte della domanda di accertamento dell’inadempienza di controparte, il giudice decide in base a tutti gli elementi che conosce e che possono rilevare al fine di detto accertamento.
Infatti, il giudice, pur se controparte non si difende, si trova di fronte all’alternativa fra accogliere o rigettare la domanda. Se il giudice riscontra che la fattispecie non è compiutamente integrata deve, anche in mancanza di difese, rigettare la domanda. Né si rinviene, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, un onere di controparte di proporre eccezione in tal senso.
In particolare, nella prospettiva della (difficile) distinzione fra fatto costitutivo e fatto impeditivo (quest’ultimo da rilevare con eccezione), il mancato rispetto dell’obbligo di buona fede ai fini della configurazione della responsabilità dell’Amministrazione, al pari della violazione degli obblighi gravanti sui contraenti, costituisce, al più, un’eccezione in senso lato: “ costituisce un'eccezione in senso lato la deduzione dell'inadempimento della locatrice di un obbligo contrattualmente assunto ”, in quanto “ fatto idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice ” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 5 dicembre 2023 n. 34053).
Le eccezioni sono rilevabili anche dal giudice se non qualificate in senso stretto dal legislatore: “ Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva ” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 5 dicembre 2023 n. 34053).
Pertanto non rileva, sul punto, l’omessa proposizione dell’eccezione.
Il quarto assunto non è determinante in quanto il Tar ha ritenuto violato il canone della buona fede, che non presuppone l’inesistenza della posizione di potere o dovere ma l’esercizio della stessa considerando anche la posizione altrui.
Infatti il dovere di “ buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri ” svolge una “ funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore ” quale “ limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori ” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 656).
In particolare il canone di buona fede “ impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge ” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 656).
In virtù della buona fede “ ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse ” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 656).
A un tale riguardo la tempistica dell’Amministrazione non può essere considerata in modo avulso dalla pretesa di controparte di annullare il provvedimento di diniego del primo progetto, definito “alternativo” dalla stessa parte appellante.
Pertanto la critica dell’appellante non risulta idonea a superare la motivazione del Tar basata sulla violazione del canone della buona fede.
Ne deriva che la censura, per come complessivamente formulata da parte appellante, non risulta conducente.
10. In conclusione l’appello è infondato.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento a Roma Capitale delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO