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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1202/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...], nata a [...] il Parte_1 Parte_2
26 ottobre 1970 e nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_3
difesi dall'avv. Alessandra Selmi del Foro di Modena - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“ricorrono all'Ecc.mo Tribunale Civile di Bologna affinchè, modificando parzialmente la sentenza di divorzio n. 2279/08 cron. 7191 in data 26/05/2008, emessa all'interno del procedimento n. 5300/2008, voglia disporre che non sia più tenuto a Parte_1
versare a né alla IG l'assegno di contributo al Parte_2 Parte_3
mantenimento per la medesima, in quanto divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente e conseguentemente disporne la revoca.
1 Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
premesso che e “hanno divorziato Parte_3 Parte_1 Parte_2
congiuntamente” con sentenza del Tribunale di Bologna n. 2279/08 del 26 maggio 2008, che le condizioni del divorzio prevedevano che il padre dovesse Parte_1
corrispondere a la somma mensile di euro 750,00, a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento della IG , convivente con la madre, oltre al 50% delle Pt_3
spese straordinarie, che la IG, oggi ventiseienne, è economicamente autosufficiente e che sia il che la si sono risposati ed hanno ciascuno una propria Pt_1 Parte_2
nuova famiglia, hanno chiesto che il Tribunale di Bologna, modificando parzialmente la sentenza di divorzio, disponga che non è più tenuto a versare a Parte_1 [...]
né alla IG , il contributo al mantenimento per la medesima, in quanto Parte_2 Pt_3
divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza del 18 marzo 2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà espressa nel ricorso, al quale il difensore si è riportato, chiedendone l'accoglimento ed il
Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il Pubblico
Ministero, al quale in data 4 febbraio 2025 è stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza, non ha rassegnato proprie conclusioni.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, così come sopra riportate e rileva che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto e la mancanza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
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P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti in ordine alla parziale modifica delle condizioni del divorzio contenute nella sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2279/08 emessa il 26 maggio 2008 e pubblicata il 1° ottobre
2008, dando atto della cessazione dell'obbligo di di versare il contributo Parte_1
ordinario e straordinario al mantenimento della IG previsto dalla Parte_3
menzionata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 aprile
2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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