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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3811 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3811 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Maria Dolores Broccoli, con i quali è elettivamente domiciliata in Cassino
(FR) Via Cimarosa n. 13
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge la professione di docente ed è iscritto nelle G.P.S. di
Reggio Calabria, nelle classi di concorso “A015”, “A031”, “A034” ed “A050” 3
ed è attualmente in servizio, in virtù di contratto a tempo determinato, presso l'I.I.S. “G. Marconi” di Siderno (RC);
- che ha prestato precedentemente servizio, in virtù di contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, alle dipendenze del
, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_1
2022/2023, svolgendo le medesime mansioni e avendo gli stessi obblighi formativi del personale docente di ruolo;
- che, ciononostante, per gli anni scolastici citati, non ha ricevuto la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne la formazione continua e l'aggiornamento professionale, in quanto l'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015 riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, anche secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016;
- che tale disparità di trattamento è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, nell'ordinanza del 18 maggio
2022, ha stabilito che: “la Clausola 4, Punto 1, Dell'accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”;
- che la concessione del bonus ai soli docenti assunti a tempo 4
indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dall'art. 3 della Costituzione e ribadito nella Clausola 4 dell'Accordo Quadro del
18.03.1999, nonché dagli artt. 20 e 21 della C.D.F.U.E.;
- che la formazione in servizio del personale precario ha natura obbligatoria;
- che la Direttiva Europea n. 1999/70/CE ha stabilito che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- che la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari viola il divieto di discriminazione tra docenti di ruolo e i docenti assunti a termine, in quanto entrambi svolgono le stesse mansioni ed hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento;
- che il diritto alla percezione della carta del docente discende altresì dall'applicazione della Clausola 6 dell'accordo quadro del 18/03/1999, la quale stabilisce che: “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”;
- che l'art. 14 della C.D.F.U.E., che annovera il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali, ha precisato che: “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”;
- che gli insegnanti a tempo indeterminato, per ottenere tale bonus, non devono presentare una preventiva domanda, in quanto il
[...]
mette automaticamente a disposizione del personale di ruolo la Controparte_1
carta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “IN 5
VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e
124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, Controparte_2
la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
- IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_2
del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il al risarcimento dei danni in maniera Controparte_2
specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta 6
elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorrente non ha dimostrato la propria permanenza all'interno del sistema scolastico, per cui non può ottenere l'adempimento richiesto in forma specifica;
- che negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il sig. non ha Pt_1
prestato servizio effettivo, avendo usufruito di lunghi periodi di congedo;
- che, nel caso in cui il docente non abbia prestato effettivamente servizio, il bonus richiesto non può svolgere alcuna funzione di sostegno alla didattica;
- che sono da considerarsi come inammissibili le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del bonus, con le modalità previste, nei casi in cui parte ricorrente non documenti di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- che la carta del docente non attiene alle “condizioni di impiego”, bensì alla formazione del lavoratore a tempo determinato;
- che il divieto di discriminazione può ravvisarsi solo con riferimento ai lavoratori che sono in una situazione comparabile tra loro;
7
- che, pertanto, tale beneficio non può essere esteso a dei contratti di supplenza ove non è ravvisabile sovrapponibilità di condizioni;
- che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto tempestivamente l'erogazione della carta del docente per ciascun anno scolastico di riferimento, né di essersi opposto ad un diniego espresso dall'amministrazione, in sede stragiudiziale;
- che il sig. non ha dato prova di aver anticipato alcuna spesa Pt_1
nelle forme e nei termini consentiti, né di avere effettivamente svolto la docenza per i periodi indicati;
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve considerarsi inammissibile, in quanto non è stata fornita prova né del danno subito né del suo ammontare.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 01/12/2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo 8
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". 9
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni 10
scolastici 2021/2022 e 2022/23 nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo Controparte_1
determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_5
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta
Elettronica del docente”, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del CP_5
n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno 11
economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta 12
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e 13
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, 14
nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_5
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_5
ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R.
31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti 15
elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle 16
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierno ricorrente va accolta in quanto lo stesso ha allegato di essere stato destinatario per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di incarichi a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e di non aver fruito della carta elettronica docenti, circostanze non contestate dal CP_1
resistente, che non si è costituito.
Pertanto, la posizione del docente, negli anni scolastici oggetto di giudizio è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente 17
spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro.
Inoltre, il docente ha allegato di non essere fuoriuscito dal sistema del reclutamento scolastico, in quanto ha dimostrato di essere tutt'ora inserito nelle GPS di Reggio Calabria.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione Controparte_1
in favore del procuratore costituito per la ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione da € 1100 a € 5200), tenuto conto della natura seriale del contenzioso dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Si giustifica un aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M.
n. 55/2014 in ragione della presenza di alcuni collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.R.G. 3811/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il Parte_1
diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- Condanna il , in persona del Controparte_2 18
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di , per gli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 della Carta Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- -Condanna il , in persona del Controparte_2
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1445,50, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 25/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3811 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3811 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Maria Dolores Broccoli, con i quali è elettivamente domiciliata in Cassino
(FR) Via Cimarosa n. 13
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge la professione di docente ed è iscritto nelle G.P.S. di
Reggio Calabria, nelle classi di concorso “A015”, “A031”, “A034” ed “A050” 3
ed è attualmente in servizio, in virtù di contratto a tempo determinato, presso l'I.I.S. “G. Marconi” di Siderno (RC);
- che ha prestato precedentemente servizio, in virtù di contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, alle dipendenze del
, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_1
2022/2023, svolgendo le medesime mansioni e avendo gli stessi obblighi formativi del personale docente di ruolo;
- che, ciononostante, per gli anni scolastici citati, non ha ricevuto la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne la formazione continua e l'aggiornamento professionale, in quanto l'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015 riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, anche secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016;
- che tale disparità di trattamento è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, nell'ordinanza del 18 maggio
2022, ha stabilito che: “la Clausola 4, Punto 1, Dell'accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”;
- che la concessione del bonus ai soli docenti assunti a tempo 4
indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dall'art. 3 della Costituzione e ribadito nella Clausola 4 dell'Accordo Quadro del
18.03.1999, nonché dagli artt. 20 e 21 della C.D.F.U.E.;
- che la formazione in servizio del personale precario ha natura obbligatoria;
- che la Direttiva Europea n. 1999/70/CE ha stabilito che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- che la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari viola il divieto di discriminazione tra docenti di ruolo e i docenti assunti a termine, in quanto entrambi svolgono le stesse mansioni ed hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento;
- che il diritto alla percezione della carta del docente discende altresì dall'applicazione della Clausola 6 dell'accordo quadro del 18/03/1999, la quale stabilisce che: “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”;
- che l'art. 14 della C.D.F.U.E., che annovera il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali, ha precisato che: “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”;
- che gli insegnanti a tempo indeterminato, per ottenere tale bonus, non devono presentare una preventiva domanda, in quanto il
[...]
mette automaticamente a disposizione del personale di ruolo la Controparte_1
carta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “IN 5
VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e
124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, Controparte_2
la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
- IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_2
del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il al risarcimento dei danni in maniera Controparte_2
specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta 6
elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorrente non ha dimostrato la propria permanenza all'interno del sistema scolastico, per cui non può ottenere l'adempimento richiesto in forma specifica;
- che negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il sig. non ha Pt_1
prestato servizio effettivo, avendo usufruito di lunghi periodi di congedo;
- che, nel caso in cui il docente non abbia prestato effettivamente servizio, il bonus richiesto non può svolgere alcuna funzione di sostegno alla didattica;
- che sono da considerarsi come inammissibili le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del bonus, con le modalità previste, nei casi in cui parte ricorrente non documenti di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- che la carta del docente non attiene alle “condizioni di impiego”, bensì alla formazione del lavoratore a tempo determinato;
- che il divieto di discriminazione può ravvisarsi solo con riferimento ai lavoratori che sono in una situazione comparabile tra loro;
7
- che, pertanto, tale beneficio non può essere esteso a dei contratti di supplenza ove non è ravvisabile sovrapponibilità di condizioni;
- che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto tempestivamente l'erogazione della carta del docente per ciascun anno scolastico di riferimento, né di essersi opposto ad un diniego espresso dall'amministrazione, in sede stragiudiziale;
- che il sig. non ha dato prova di aver anticipato alcuna spesa Pt_1
nelle forme e nei termini consentiti, né di avere effettivamente svolto la docenza per i periodi indicati;
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve considerarsi inammissibile, in quanto non è stata fornita prova né del danno subito né del suo ammontare.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 01/12/2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo 8
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". 9
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni 10
scolastici 2021/2022 e 2022/23 nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo Controparte_1
determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_5
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta
Elettronica del docente”, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del CP_5
n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno 11
economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta 12
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e 13
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, 14
nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_5
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_5
ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R.
31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti 15
elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle 16
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierno ricorrente va accolta in quanto lo stesso ha allegato di essere stato destinatario per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 di incarichi a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e di non aver fruito della carta elettronica docenti, circostanze non contestate dal CP_1
resistente, che non si è costituito.
Pertanto, la posizione del docente, negli anni scolastici oggetto di giudizio è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente 17
spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro.
Inoltre, il docente ha allegato di non essere fuoriuscito dal sistema del reclutamento scolastico, in quanto ha dimostrato di essere tutt'ora inserito nelle GPS di Reggio Calabria.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione Controparte_1
in favore del procuratore costituito per la ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione da € 1100 a € 5200), tenuto conto della natura seriale del contenzioso dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Si giustifica un aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M.
n. 55/2014 in ragione della presenza di alcuni collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.R.G. 3811/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il Parte_1
diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- Condanna il , in persona del Controparte_2 18
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di , per gli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 della Carta Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- -Condanna il , in persona del Controparte_2
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1445,50, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 25/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci