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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. Emanuele De Gregorio Presidente
Dr Gaetano Sole Consigliere
Dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 156/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 528/2019 emessa dal Tribunale di
Enna, pubblicata il 23 ottobre 2019,
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
Pietraperzia il 18.05.1961, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonina
Provitina presso lo studio della quale, in Enna, via Colajanni n. 2, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Didato, preso lo studio del quale in
Caltanissetta, nella Via E. De Nicola n. 17 è elettivamente domiciliato,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 26 settembre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti. In particolare e formulavano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'on.le Corte di Appello adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
e in riforma della sentenza impugnata: Accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
ex art. 2043 cod.civ. per l'errata attestazione della destinazione urbanistica CP_1 assegnata alla zona in cui è posto l'immobile e risultante nella C.E. 49/99, poi legittimamente
1 annullata; In virtù del superiore accertamento Condannare, il convenuto al risarcimento dei danni extracontrattuali che ammontano a € 417.654, 95 o in quella minore o maggiore che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al pagamento di spese, compensi e onorari dei due gradi del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Il concludeva chiedendo“In via preliminare, dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello proposto avverso la sentenza impugnata per violazione dei requisiti contenutistici tassativamente previsti dal novellato art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
Sempre in via preliminare, ma subordinata, dichiarare inammissibile
l'appello proposto avverso la sentenza de qua, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
In via principale: rigettare - nel merito - l'atto di appello proposto dalle controparti perché infondato sia in fatto sia in diritto per i motivi sopra esposti, confermando per l'effetto integralmente l'impugnata sentenza;
In ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito in primo grado contro il Parte_1 Parte_2 [...]
ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'annullamento della concessione edilizia a loro rilasciata assumendo di avere fatto incolpevole affidamento sull'apparente legittimità del provvedimento, poi legittimamente annullato, e di avere, conseguentemente, proceduto a eseguire i lavori di adattamento dell'immobile per impiantarvi un opificio di falegnameria, ad acquistare i relativi macchinari e ad avviare l'attività, con ingenti esborsi di denaro e perdite a cagione della cessazione dell'attività.
Specificamente gli attori hanno allegato con l'atto di citazione:
- che veniva rilasciata in loro favore la concessione edilizia n. 49 del 06.07.1999 per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato esistente e variazione di destinazione d'uso da garage in attività artigianale (falegnameria) del piano terra in variante alla concessione edilizia n. 50/89 e 10/91 sul fabbricato sito nel Comune di , in catasto al fg. 33, part. CP_1
403, sub 2, 4, 5 e 6;
- che i proprietari di un immobile vicino, sostenendo che la realizzazione della falegnameria fosse in contrasto con il programma di fabbricazione e con il regolamento edilizio, presentavano
2 al Comune di istanza di revoca della concessione edilizia n. 49/99 che veniva CP_1
rigettata dal Sindaco in data 23.11.1999;
- che avverso il suddetto provvedimento di rigetto, i medesimi presentavano ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, accolto con decreto n. 695 del 29.06.2006, con cui venivano annullati i provvedimenti impugnati limitatamente alla variazione di destinazione d'uso concessa e che il , conseguentemente, revocava la Controparte_1
concessione edilizia;
- che il ricorso al Giudice amministrativo da essi proposto contro il decreto presidenziale in data
18.1.2007 era dichiarato inammissibile;
- che con ordinanza n. 1 prot. n. 80 notificata in data 04.04.2007, il ingiungeva a CP_1
la demolizione delle opere eseguite al piano terra del fabbricato e il ripristino Parte_2
dei luoghi entro novanta giorni;
- che il ricorso al Giudice amministrativo da essi proposto in data 10.5.2007, contro tale ordinanza, unitamente all'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, era rigettato;
- che di conseguenza, essi procedevano a demolire le opere eseguite.
Gli attori quantificavano il danno subito in €. 417.654,95. In particolare essi commisuravano il danno emergente ai costi dei lavori di mutamento dell'immobile e di rilascio della concessione edilizia pari a €. 20.000,00, al costo dei beni strumentali di €. 268.522,00, al prezzo di acquisto dei macchinar in leasing di €. 48.803,49; il lucro cessante era parametrato al guadagno annuale, di circa €. 25.000,00, ricavato dallo svolgimento dell'attività.
Il si costituiva in giudizio e eccepiva il difetto di giurisdizione del Controparte_1
giudice adito rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
nel merito contestava la responsabilità che gli veniva addebitata sotto il profilo specifico della responsabilità degli attori nella causazione del danno osservando che l'attività di fatto impiantata nell'immobile oggetto di variazione di destinazione d'uso fosse di tipo industriale e non di tipo artigianale, attività assentita con il provvedimento ampliativo poi annullato;
l'ente contestava inoltre il danno di cui si chiedeva il risarcimento, sotto il profilo della mancanza di prova in ordine all'esistenza dello stesso e alla sua riconducibilità alla condotta del CP_1
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario richiamando le ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e osservando che parte attrice aveva dedotto la violazione da parte dell'Ente del principio generale di diligenza e buonafede ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma solo per l'efficacia causale del danno- evento da affidamento incolpevole.
3 La domanda veniva tuttavia rigettata per l'assenza di affidamento incolpevole. Ricostruito tale elemento costitutivo della responsabilità dedotta, non solo come fraudolenta condotta volta all'emissione di un vantaggioso atto illegittimo, ma anche come negligenza o imprudenza, il giudice a quo riteneva che gli attori fossero in colpa per avere presentato una istanza infondata, ed avendo ammesso che l'autorizzazione non avrebbe potuto essere concessa tanto da essere stata legittimamente annullata.
Il giudice a quo inoltre escludeva che nel caso di specie potesse operare il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. poiché, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, chi è in colpa non può essere nel contempo incolpevolmente affidato.
Le spese di lite erano compensate.
Con un unico motivo di gravame, e impugnano Parte_1 Parte_2 la sentenza dolendosi della violazione dell'art. 2043 c.c. e del principio di legittimo affidamento e denunciano che il Giudice di prime cure ha escluso a priori l'incolpevolezza degli odierni appellanti sul falso presupposto che la domanda volta al rilascio della concessione edilizia doveva essere rigettata;
argomentano che il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa e che il privato può aver fatto legittimo affidamento anche se il provvedimento amministrativo favorevole sia fin dall'origine illegittimo perché contrastante con il paradigma normativo previsto dalla legge.
Assumono che il legittimo affidamento sussiste allorché all'interessato siano state fornite rassicurazioni concordanti e qualificate, idonee a ingenerare fondate aspettative, e che nel caso di specie la concessione in variazione rilasciata era inequivoca ed il rigetto dell'istanza di revoca di essa, presentata da terzi, da parte del sindaco, avvalorava vieppiù la convinzione in ordine alla legittimità dell'operato dell'ente comunale;
rappresentavano, altresì, che l'attività impiantata nell'immobile oggetto di concessione in variante era stata regolarmente svolta per sette anni.
Resiste all'appello il che chiede la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
**********
Preliminarmente deve affermarsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonché le ragioni del gravame, identificando i punti da esaminare e consentendo la corretta determinazione del quantum appellatum: non ricorrono, quindi, i presupposti per la declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente.
Nel merito deve osservarsi che la presente controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole: tale
4 fattispecie postula l'esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, sulla cui legittimità il medesimo abbia fatto affidamento e che, successivamente, sia stato caducato, in via di autotutela o in sede giurisdizionale;
in tal caso, la lesione ha ad oggetto non un interesse legittimo pretensivo e, piuttosto, la situazione soggettiva lesa si identifica nell'affidamento della parte privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazione.
Il danno non sarebbe causalmente ricollegato all'illegittimo esercizio del potere - considerato che il provvedimento, quantunque illegittimo, è pur sempre favorevole e perciò non produce alcun danno al suo destinatario - quanto piuttosto alla lesione dell'affidamento dell'attore verso la legittimità del provvedimento. A venire in rilievo, dunque, non sarebbe un pubblico potere, bensì un comportamento, a questo non connesso, complessivamente lesivo dell'affidamento che rileva ai fini della responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In tal caso il privato non mette in discussione l'illegittimità degli atti amministrativi, ampliativi della loro sfera giuridica, annullati in via di autotutela o ope judicis, ma lamenta la lesione dell'affidamento sulla legittimità degli atti annullati e domanda il risarcimento del danno subito per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando, fino all'annullamento di tali atti, nella relativa legittimità.
La fisionomia dell'istituto qui tratteggiata si deve alla sentenza del 28/04/2020 n. 8236 delle
Sezioni Unite della Cassazione che, dopo avere rilevato l'esistenza di orientamenti non sempre conformi sul punto, ha ribadito i principi di cui alle tre coeve ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 emanate, specificando che la situazione lesa in tal caso non è il diritto generalmente qualificato come "diritto alla conservazione dell'integrità del patrimonio" - che è solo formula descrittiva, priva di consistenza autonoma, che richiama la pluralità delle situazioni soggettive attive che fanno capo ad un soggetto - ma l'affidamento della parte privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazione, che rinviene fondamento nell'ordinamento comunitario e nazionale. Le stesse Sezioni Unite hanno anche rilevato che tale fattispecie va inquadrata nella responsabilità da contatto sociale, concludendo, infine, per la riaffermazione della giurisdizione del giudice ordinario non solo nei casi in cui la lesione dell'affidamento derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo ma anche - ed
a fortiori - nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, avendo il privato riposto il proprio affidamento in un comportamento mero dell'amministrazione (cfr. anche Cassazione civile sez. un., 24/04/2023, n.10880 che ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario mantenendo fermo il principio che la situazione giuridica la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento
5 di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica non è l'interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì
l'affidamento incolpevole dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento).
Per ciò che più attiene al presente giudizio, ove il rigetto della domanda risarcitoria ed il gravame sono incentrati sulla sussistenza, o meno, dell'affidamento incolpevole degli attori, occorre specificare che la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non è ricollegabile alla mera adozione di un provvedimento favorevole illegittimo poi venuto meno,
e ciò in quanto l'adozione del provvedimento favorevole illegittimo viene in rilievo, come elemento che deve avere avuto efficacia causativa dell'affidamento incolpevole e “proprio perché tale provvedimento rileva solo se ed in quanto causativo dell'affidamento, è necessario un quid pluris, di modo che viene in rilievo una fattispecie complessa in cui il dato dell'emissione del provvedimento illegittimo favorevole si configura solo come uno dei fatti costitutivi integratori della fattispecie. Occorrerà, dunque, allegare altri elementi idonei ad evidenziare, in concorso con l'emissione del provvedimento, la fattispecie determinativa del danno evento costituito dalla creazione dell'affidamento. Si tratterà - ma le indicazioni valgono naturalmente solo a fini esemplificativi - sia di elementi inerenti lo stesso contenuto del provvedimento poi riconosciuto illegittimo […] sia di elementi estranei al diretto esercizio del potere dell'amministrazione espressosi con il provvedimento, sia eventualmente di elementi pregressi relativi all'agire dell'amministrazione nelle fasi precedenti, sia ancora di elementi successivi, sia ancora di elementi derivanti da comportamenti dei terzi noti al beneficiario ed all'amministrazione, sia di elementi relativi alla situazione in cui si trovava lo stesso beneficiario o a fatti a lui noti” (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/09/2015, n.17586).
Il risarcimento del danno, dunque, non è una conseguenza automatica dell'annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole illegittimo dovendosi, piuttosto, accertare, in relazione al profilo dell'affidamento incolpevole, che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto e pertanto che l'aspettativa sulla conservazione dell'utilità ottenuta mediante il provvedimento ampliativo sia sorretta da circostanze che obiettivamente la giustifichino.
Ove l'affidamento incolpevole venisse escluso per il solo fatto della proposizione del privato di una istanza infondata - a cui consegue pertanto legittimamente l'annullamento del provvedimento ampliativo -, come supposto dal giudice a quo, si avrebbe la negazione stessa dell'istituto, considerato che i provvedimenti amministrativi favorevoli, ampliativi della sfera giuridica del destinatario, postulano normalmente l'iniziativa del privato.
6 La sentenza impugnata è erronea, pertanto, allorquando esclude in assoluto e per le ragioni indicate l'affidamento incolpevole degli attori.
Va tuttavia rilevato che nella vicenda prospettata dagli attori, che ha condotto all'annullamento della concessione in variante, emergono fatti costituenti indici della illegittimità dell'atto che avrebbero dovuto orientarli, ragionevolmente, a non confidare sulla stabilità del provvedimento favorevole.
Il provvedimento favorevole ed illegittimo, poi annullato, è costituito, nel caso di specie, dalla concessione edilizia n. 49 del 6.7.1999 per la parte che consente la variazione di destinazione d'uso del piano terra da garage in attività artigianale di falegnameria.
Risulta - e gli stessi appellanti hanno allegato ciò - che dei soggetti terzi, proprietari di un immobile prospicente all'immobile degli attori oggetto di tale concessione in variante, proposero istanza di revoca, rigettata dal Sindaco del Comune di con CP_1
provvedimento del 23.11.1999, e che avverso tale diniego i medesimi proposero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, notificato agli odierni appellanti in data
22.3.2000, ed accolto con decreto del 29.6.2006 (cfr. documenti inseriti nel fascicolo degli appellanti depositato in via telematica in data 26.9.2024).
Gli appellanti, dunque, erano stati resi edotti che la legittimità della concessione in variante, rilasciata il 6.7.1999, era stata contestata, subito dopo il rilascio del provvedimento, da terzi;
gli appellanti hanno dedotto che già con l'istanza di revoca della concessione in variante gli stessi terzi assumevano che l'attività svolta nell'immobile fosse in contrasto con il programma di fabbricazione e con il regolamento edilizio, che vietavano nella zona C, ove ricade il fabbricato, una destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
La caducazione della concessione in variante, quale conseguenza dell'istanza di revoca o dell'accoglimento del ricorso proposto dai terzi (poi di fatto verificatosi) era dunque evenienza prevedibile e, nonostante tale eventualità, contraria ai propri interessi, gli odierni appellanti si determinarono ad intraprendere l'attività di impresa nel fabbricato oggetto della concessione in variante.
Considerata, inoltre, la prossimità della iniziativa dei terzi, volta alla caducazione del provvedimento amministrativo, rispetto al rilascio del titolo abilitativo da parte del di CP_1
, deve escludersi che gli odierni appellanti abbiano impiantato ed avviato l'attività CP_1 di impresa prima di conoscere l'avvenuta impugnazione della concessione in variante.
Invero, dalla documentazione prodotta dagli appellanti risultano indizi della circostanza che l'attività di falegnameria sia stata da loro intrapresa ben prima del rilascio della concessione in variante (tramite la visura camerale della commissione provinciale per l'Artigianato di Enna,
7 avente ad oggetto la cessazione di attività, si ricava che la data di inizio dell'attività è il
29.3.1989: cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 nel fascicolo di primo grado); ma deve escludersi recisamente che per lo svolgimento di attività non assentita gli appellanti possano avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dall'affidamento incolpevole riposto nel provvedimento ampliativo.
Peraltro, la superiore circostanza conclama vieppiù la colpa degli appellanti che, verosimilmente, intendevano ottenere il rilascio del titolo abilitativo per regolarizzare un'attività svolta illegittimamente, ovvero presso un fabbricato ricadente in zona che, per gli strumenti urbanistici all'epoca in atto, non prevedeva una destinazione diversa da quella residenziale.
L'appello proposto che, tra l'altro, per argomentare la sussistenza dell'affidamento incolpevole rappresenta che l'attività era stata svolta legittimamente per sette anni, ovvero sino alla revoca della concessione edilizia, non tiene conto che gli appellanti erano edotti dell'avvio del procedimento finalizzato alla caducazione di essa e che il relativo procedimento venne instaurato qualche mese dopo il rilascio della concessione edilizia.
Nel caso di specie deve, pertanto, escludersi in concreto l'esistenza di un affidamento incolpevole (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 29/11/2021, n. 20: “La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”).
Va infine rilevato che dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, allegato al decreto n. 695 del 29.6.2006 del Presidente della Regione Sicilia che annullava la variazione di destinazione d'uso concessa, si ricava che l'attività in concreto svolta dagli appellati nel fabbricato in questione fosse di tipo industriale, di notevole estensione e con annesso impianto di verniciatura;
come rilevato dal C.G.A. nel suddetto parere, ancorché la particolare destinazione urbanistica di una zona non esclude la realizzabilità di manufatti che, per dimensioni e destinazione, non compromettono il vincolo imposto dallo strumento urbanistico, purché le caratteristiche e le modalità dell'attività risultino in concreto compatibili con essa, nel caso di specie si riteneva che tale attività non potesse essere esercitata nella zona C, ad uso residenziale, ancorché il programma di fabbricazione all'epoca vigente non lo vietasse.
Deve allora ritenersi che, sebbene la concessione in variante sia stata annullata, per la ragione che la zona ove ricade il fabbricato in cui gli appellanti impiantarono la falegnameria non
8 consente una destinazione diversa da quella residenziale, il concreto atteggiarsi dell'attività svolta dagli attori abbia indotto l'Amministrazione ad escludere la compatibilità della stessa con il vincolo di destinazione della zona.
Correttamente, dunque, il appellato ha dedotto, anche in questo grado di giudizio, che CP_1
la condotta degli appellanti, per tale profilo, è contraria alla buona fede a cui devono improntarsi anche i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Ritiene il Collegio che lo svolgimento da parte degli appellanti di attività, presso il fabbricato oggetto di concessione in variante, di un'attività affatto riconducibile a quella assentita, di tipo artigianale, valga vieppiù ad escludere l'assenza di colpa nell'affidamento sulla legittimità del provvedimento a loro favorevole: essi sapevano - o avrebbero dovuto sapere con l'uso dell'ordinaria diligenza - di esercitare un'attività contraria a quella consentita e, perciò, non potevano ragionevolmente aspirare alla conservazione del provvedimento amministrativo ampliativo, non potendosi predicare neppure la compatibilità dell'attività di impresa in concreto svolta con il vincolo di destinazione della zona.
In conclusione, seppure con una diversa motivazione, la sentenza del giudice di primo grado, che ha escluso l'affidamento incolpevole degli appellanti e, conseguentemente, rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il , merita di essere confermata. Controparte_1
Quanto alla richiesta della parte appellata di pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, deve rilevarsi che la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, sicché ove parte appellata avesse voluto dolersi della compensazione delle spese disposta in primo grado, avrebbe dovuto proporre un autonomo gravame (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 20/02/2018 n. 4009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri delle cause di valore compreso tra €. 260.000,00 ed €. 520.000,00, considerato il valore della domanda proposta, con la riduzione del 50% per l'assenza di complesse questioni di diritto o di fatto.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
156/2020 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma, seppur con
9 diversa motivazione, la sentenza n. 528/2019 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 23 ottobre 2019, appellata da e;
Parte_1 Parte_2
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del
, che si liquidano in € 7.120,00 per compenso, di cui €. 2.195,00 per la Controparte_1 fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva, €. 3.649,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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