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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 157-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Miriam Valenti Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. P.U. 157-1/2024, presentato da RI DE IO (C.F.
[...]), nato a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania
(NA), alla Via Madonna del Pantano n. 50, elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via G.M.
Bosco n. 80, presso lo studio dell'Avv.to Agostino De Maio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale della:
LM LOGISTICA SOC. COOP. A R.L., (P.I. 08547611213) con sede legale in Brusciano (Na), alla Via
Paganini n. 1, in persona del legale rappresentate p.t., (v. visura camerale in atti);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024, il ricorrente domandava l'apertura liquidazione giudiziale nei confronti della LM Logistica Soc. Coop. a r.l., deducendo di essere creditrice della stessa per il complessivo ammontare di € 9.899,46 a titolo di TFR, in virtù del decreto ingiuntivo n. 6 del 2024 (RG 5348/2023) emesso dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro. Rilevava, altresì, di aver notificato il invano suddetto decreto ingiuntivo alla società.
1 Occorre, in primo luogo, dare atto della corretta individuazione della competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, come risulta dalla visura camerale in atti, la società resistente ha la propria sede legale, coincidente con il centro di interessi principali della stessa, in Brusciano, sito nel circondario del Tribunale di Nola.
In via preliminare, si dà atto del rispetto dell'art. 40 C.C.I.I. e, pertanto, della corretta instaurazione del contraddittorio, dal momento che, pur non essendo stata possibile la notifica a cura della
Cancelleria mediante posta elettronica certificata, il ricorso risulta regolarmente notificato ai sensi dell'art. 40, co. 8, C.C.I.I. attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, stante l'esito negativo della notifica del ricorso presso la sede sociale.
Appare opportuno evidenziare che, nonostante nelle more sia intervenuta la modifica normativa ad opera del d. lgs. 136 del 27 settembre 2024 il quale, ai sensi dell'art. 56, trova applicazione alle procedure pendenti, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interessa dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuoto rito. Infatti, posto che il “rito”
è da intendersi come l'“insieme” delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale,
l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell' “insieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 ottobre 2010 n. 20811). Ne consegue che, essendo stato il predetto procedimento unitario incardinato in base alle norme previgenti, deve ritenersi validamente perfezionato l'iter notificatorio correttamente svoltosi secondo le norme vigenti al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La LM Logistica Società Cooperativa a r.l., dunque, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Ai fini della legittimazione ad agire, trattandosi di ricorso proposto da un creditore, non può che rinviarsi all'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione alla legge fallimentare, in base al quale non occorre che il credito sia definitivo. Più precisamente, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fallimentare, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.10.2022, n. 30334; Cass. civ.,
2 Sez. I, 28.11.2018 n. 30827). Ne consegue che sussiste senz'altro la legittimazione sostanziale del creditore istante fondata sul decreto ingiuntivo n. 6/2024 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro.
Del pari, risulta soddisfatta la soglia di procedibilità richiesta dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I., in base al quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”, dal momento che, al credito della ricorrente pari ad € 9.899,46, devono essere sommati i crediti previdenziali pari ad € 32.451,28 ed erariali pari ad € 1.234.833,79, risultanti dall'istruttoria.
Risulta soddisfatto il presupposto soggettivo per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, dal momento che la società resistente non è in possesso dei requisiti per poter essere qualificata
“impresa minore”. L'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I., infatti, dispone che, affinché possa addivenirsi alla qualificazione in termini di impresa minore, occorre il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo, essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121
C.C.I.I. Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
In tal senso, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (anch'esso formatosi in relazione alla legge fallimentare), che si ritiene applicabile anche al Codice della Crisi e cui si ritiene di aderire, in base al quale “in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere, tuttavia, a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. Ciò significa non tanto che l'imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere
l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare in altra maniera” (Cass. Civ., Sez. VI, 17.05.2022, n. 15869). In mancanza di tale prova, come nel caso che qui ricorre, attesa la mancata costituzione della società debitrice, l'imprenditore
3 deve essere considerato imprenditore commerciale in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni della società e dell'oggetto dell'attività (cfr. visura camerale in atti).
Risulta opportuno evidenziare che, pur non essendo depositati i bilanci della società a far data dal
2017, dalle dichiarazioni fiscali acquisite è in ogni caso possibile evidenziare che la voce relativa ai ricavi nella dichiarazione dei redditi del 2020 è pari ad € 1.500.000,00.
Va, da ultimo, posto in luce che la LM Logistica Società Cooperativa a r.l. risulta cancellata a far data dal 5 giugno 2024 e deve, dunque, essere qualificata quale imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., in base alla quale “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”, non essendo decorso il termine annuale dalla cessazione dell'attività.
Ricorre, pertanto, il presupposto soggettivo in esame.
Va parimenti ritenuto integrato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) C.C.I.I. quale incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente dall'elevato ammontare della debitoria erariale (pari ad € 1.234.833,79) e previdenziale (pari ad € 32.451,28), risultante dagli atti acquisiti in sede istruttoria, dal non aver mai depositato i bilanci (ad eccezione del 2017, anno di costituzione della società, come risultante dalla visura in atti), nonché dall'irreperibilità della società presso la sede sociale.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
LM LOGISTICA SOC. COOP. A .R.L., (P.I. 08547611213) con sede legale in Brusciano (Na), alla Via
Paganini n. 1, in persona del legale rappresentate p.t., (v. visura camerale in atti);
NOMINA
4 DOTT.SSA ROSA PADUANO Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
AVV.TO GIOVANNA ALLOCCA Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3, 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 04.03.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle
5 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.C.I.I.;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, C.C.I.I.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Federica Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Miriam Valenti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Miriam Valenti Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. P.U. 157-1/2024, presentato da RI DE IO (C.F.
[...]), nato a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania
(NA), alla Via Madonna del Pantano n. 50, elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via G.M.
Bosco n. 80, presso lo studio dell'Avv.to Agostino De Maio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale della:
LM LOGISTICA SOC. COOP. A R.L., (P.I. 08547611213) con sede legale in Brusciano (Na), alla Via
Paganini n. 1, in persona del legale rappresentate p.t., (v. visura camerale in atti);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024, il ricorrente domandava l'apertura liquidazione giudiziale nei confronti della LM Logistica Soc. Coop. a r.l., deducendo di essere creditrice della stessa per il complessivo ammontare di € 9.899,46 a titolo di TFR, in virtù del decreto ingiuntivo n. 6 del 2024 (RG 5348/2023) emesso dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro. Rilevava, altresì, di aver notificato il invano suddetto decreto ingiuntivo alla società.
1 Occorre, in primo luogo, dare atto della corretta individuazione della competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, come risulta dalla visura camerale in atti, la società resistente ha la propria sede legale, coincidente con il centro di interessi principali della stessa, in Brusciano, sito nel circondario del Tribunale di Nola.
In via preliminare, si dà atto del rispetto dell'art. 40 C.C.I.I. e, pertanto, della corretta instaurazione del contraddittorio, dal momento che, pur non essendo stata possibile la notifica a cura della
Cancelleria mediante posta elettronica certificata, il ricorso risulta regolarmente notificato ai sensi dell'art. 40, co. 8, C.C.I.I. attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, stante l'esito negativo della notifica del ricorso presso la sede sociale.
Appare opportuno evidenziare che, nonostante nelle more sia intervenuta la modifica normativa ad opera del d. lgs. 136 del 27 settembre 2024 il quale, ai sensi dell'art. 56, trova applicazione alle procedure pendenti, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interessa dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuoto rito. Infatti, posto che il “rito”
è da intendersi come l'“insieme” delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale,
l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell' “insieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 ottobre 2010 n. 20811). Ne consegue che, essendo stato il predetto procedimento unitario incardinato in base alle norme previgenti, deve ritenersi validamente perfezionato l'iter notificatorio correttamente svoltosi secondo le norme vigenti al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La LM Logistica Società Cooperativa a r.l., dunque, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Ai fini della legittimazione ad agire, trattandosi di ricorso proposto da un creditore, non può che rinviarsi all'orientamento giurisprudenziale già formatosi in relazione alla legge fallimentare, in base al quale non occorre che il credito sia definitivo. Più precisamente, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fallimentare, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.10.2022, n. 30334; Cass. civ.,
2 Sez. I, 28.11.2018 n. 30827). Ne consegue che sussiste senz'altro la legittimazione sostanziale del creditore istante fondata sul decreto ingiuntivo n. 6/2024 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro.
Del pari, risulta soddisfatta la soglia di procedibilità richiesta dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I., in base al quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”, dal momento che, al credito della ricorrente pari ad € 9.899,46, devono essere sommati i crediti previdenziali pari ad € 32.451,28 ed erariali pari ad € 1.234.833,79, risultanti dall'istruttoria.
Risulta soddisfatto il presupposto soggettivo per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, dal momento che la società resistente non è in possesso dei requisiti per poter essere qualificata
“impresa minore”. L'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I., infatti, dispone che, affinché possa addivenirsi alla qualificazione in termini di impresa minore, occorre il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo, essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121
C.C.I.I. Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
In tal senso, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (anch'esso formatosi in relazione alla legge fallimentare), che si ritiene applicabile anche al Codice della Crisi e cui si ritiene di aderire, in base al quale “in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere, tuttavia, a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. Ciò significa non tanto che l'imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere
l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare in altra maniera” (Cass. Civ., Sez. VI, 17.05.2022, n. 15869). In mancanza di tale prova, come nel caso che qui ricorre, attesa la mancata costituzione della società debitrice, l'imprenditore
3 deve essere considerato imprenditore commerciale in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni della società e dell'oggetto dell'attività (cfr. visura camerale in atti).
Risulta opportuno evidenziare che, pur non essendo depositati i bilanci della società a far data dal
2017, dalle dichiarazioni fiscali acquisite è in ogni caso possibile evidenziare che la voce relativa ai ricavi nella dichiarazione dei redditi del 2020 è pari ad € 1.500.000,00.
Va, da ultimo, posto in luce che la LM Logistica Società Cooperativa a r.l. risulta cancellata a far data dal 5 giugno 2024 e deve, dunque, essere qualificata quale imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., in base alla quale “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”, non essendo decorso il termine annuale dalla cessazione dell'attività.
Ricorre, pertanto, il presupposto soggettivo in esame.
Va parimenti ritenuto integrato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) C.C.I.I. quale incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente dall'elevato ammontare della debitoria erariale (pari ad € 1.234.833,79) e previdenziale (pari ad € 32.451,28), risultante dagli atti acquisiti in sede istruttoria, dal non aver mai depositato i bilanci (ad eccezione del 2017, anno di costituzione della società, come risultante dalla visura in atti), nonché dall'irreperibilità della società presso la sede sociale.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
LM LOGISTICA SOC. COOP. A .R.L., (P.I. 08547611213) con sede legale in Brusciano (Na), alla Via
Paganini n. 1, in persona del legale rappresentate p.t., (v. visura camerale in atti);
NOMINA
4 DOTT.SSA ROSA PADUANO Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
AVV.TO GIOVANNA ALLOCCA Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3, 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 04.03.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle
5 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.C.I.I.;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, C.C.I.I.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Federica Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Miriam Valenti
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