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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7628/24 RG iscritta in data 11.10.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco D'Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montecorvino Rovella alla via Lenza n. 40;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.1.25, all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.24 premettendo che, con sentenza n. 2424/06, Parte_1 il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e determinando in € 450,00 mensili la somma da corrispondere a CP_1 favore dei figli (2.11.81), (17.3.85) e (22.11.87) ed alla resistente a titolo di Per_1 Per_2 Per_3 assegno divorzile, chiedeva la revoca dell'assegno in mantenimento in favore dei figli, in quanto maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti, nonché la revoca dell'assegno divorzile, deducendo che, nelle more, la resistente era divenuta percettrice della pensione di vecchiaia.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente che veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 30.1.25, a seguito della discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto.
In primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle proposte domande, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di divorzio.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, per quanto concerne la prima domanda, il ricorrente deduce che, in considerazione dell'età i figli devono ritenersi economicamente autosufficienti.
Ed effettivamente, considerando le loro date di nascita tutti i figli hanno superato ampiamente i 30 anni, di talchè, a prescindere dalla loro attività lavorativa (ignorandosi se essi siano o meno inseriti nel mondo del lavoro), deve ritenersi che gli stessi siano ormai autosufficienti e come tali non abbiamo diritto ad alcun mantenimento.
Sul punto, si osserva che, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, considerata l'età, devono ritenersi economicamente autosufficienti, da ciò conseguendo l'accoglimento della domanda principale di revoca dell'assegno di mantenimento.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, deve ricostruirsi in primo luogo la funzione di tale assegno, richiamando la storica sentenza delle SS.UU. n. 11 luglio 2018 n. 18287, che, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'auto responsabilità, i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al
"tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà". Le S.U. hanno, inoltre, evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (ex multis Cass. Civ. n.
38362/21).
Orbene, coordinando i principi sopra espressi, ben consapevole il Tribunale che il mutamento giurisprudenziale non possa essere assunto a circostanza rilevante ai fini della modifica o della revoca, vi sono i presupposti di fatto che giustificano, a parere di questo il Tribunale, l'accoglimento della domanda.
Ed invero, risulta acquisito agli atti del processo (si veda dichiarazioni ) che la resistente è CP_2 divenuta titolare di pensione di vecchiaia per la somma di € 611,77 netti, di talchè deve ritenersi che non sussista più il diritto ad esserle riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile di natura assistenziale.
Ne segue che va accolta la domanda proposta.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'atteggiamento processuale della parte (che con la contumacia di fatto non si è opposta alla domanda), esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli, nonché l'assegno di divorzio;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.1.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi