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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4571-2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Sicignano e Stefania Lorini
Opponenti
Contro
e per essa in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2
p.t. rapp.ta e difesa dall'Francesca Strazzera opposta e
e per essa in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 CP_4 rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Merola intervenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con domanda monitoria la l' quale procuratrice speciale Controparte_5 di (di seguito Parte_5 Controparte_6
chiedeva ingiungersi a , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_1
e il pagamento della somma di €. 153.859,79 oltre interessi
[...] Parte_2
e spese, in virtù di fideiussione specifica dagli stessi rilasciata a garanzia dell'esposizione debitoria riferita ad un finanziamento contraddistinto con il n.
0081140100000 di originari euro 500 mila con decorrenza 1/1/2012, per una durata di 84 mesi, concesso dalla alla società e garantito da Parte_5 Parte_6
1 fideiussione specifica , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1
Parte_2
Con decreto ingiuntivo non munito di clausola di provvisoria esecuzione, il
Tribunale di Torre Annunziata in accoglimento della domanda ingiungeva a Pt_3
, e , in solido tra loro,
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2 il pagamento del suddetto importo oltre interessi e spese.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, eccependo: - la nullità del decreto ingiuntivo in quanto reso in mancanza della prova delle fideiussioni e, quindi, della legittimazione passiva degli ingiunti e della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, avendo la banca prodotto esclusivamente delle missive inviate da ed un rendiconto/saldo contabile, predisposto dalla Parte_5 stessa, che indica rate scadute, a scadere, interessi e mora senza alcuna specifica degli importi da versare e dei calcoli in virtù dei quali giunge all'importo domandato;
- l'incertezza del quantum della presunta pretesa in considerazione delle rate già versate dalla società e degli importi corrisposti da Pt_6
per i quali risulta emessa cartella di pagamento di € Controparte_7
326.166,00; - il superamento dei tassi soglia applicati;
- la nullità e l'invalidità delle fideiussioni alla luce dell'art. 36 del CDC, il quale prevede che “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto" essendo indubbia la qualifica di consumatori dei garanti, non avendo prestato la garanzia nell'ambito di un'attività professionale.
Hanno quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita uale procuratrice CP_4 della contestando la fondatezza Controparte_8 dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, deducendo: - di aver fornito piena prova del credito, fin dalla fase monitoria, mediante la produzione 1) del contratto di finanziamento n. 0081140100000 del 20/12/2011, per l'importo di euro 500.000,00, da rimborsare in 84 rate mensili (7 anni) a partire dal 20/1/2012, con scadenza
20/12/2018, regolato dalle condizioni contrattuali ed economiche riportate nel
2 contratto e nel documento di Sintesi, sottoscritti dalla cliente;
3) della fideiussione specifica del 16/12/2011 a garanzia del suindicato finanziamento, sottoscritta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
; 3) erogazione dello stesso, in data 20/12/2011, sul conto della società n.
[...]
56546578; - che il finanziamento era stato concesso su richiesta del 10/11/2011 sottoscritta da legale rappresentante della Parte_1 Parte_6 contenente l'offerta delle garanzie personali specifiche, in aggiunta a quella del
Medicocredito Centrale S.p.A. prestata per l'importo massimo di euro 350.000,00
a copertura dell'insolvenza nella misura del 70%; - che in data 26/6/2013 la debitrice principale si avvalse della facoltà, prevista dalle “Nuove misure per il credito alla PMI”, di sospendere per la durata di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate del finanziamento, con corrispondente allungamento e rimodulazione del periodo di ammortamento, prorogato dal 20/12/2018 al
20/12/2019, a tale sospensione, comunicata al MCC, fece seguito la conferma della garanzia specifica già prestata dai fideiussori opponenti;
- che a seguito della prolungata morosità della la banca escusse la garanzia del Parte_6
Mediocredito Centrale s.p.a che versò, a parziale estinzione del debito, la complessiva somma di euro 305.556,76 - di cui euro 72.638,22 per rate scadute e non pagate ed euro 232.445,60 a decurtazione del capitale ancora da restituire –, le successive rate, dalla n. 37 con scadenza 20/1/2015 alla n. 63 con scadenza
20/3/2017, rimasero insolute e richieste con il decreto ingiuntivo opposto;
- di non aver ricevuto alcun importo nell'ambito del fallimento della debitrice principale dichiarato con sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 25 Parte_6 del 22/4/2016, pur essendo stata ammessa al relativo passivo;
- di aver fornito prova dell'an e del quantum del credito mediante la produzione del contratto di finanziamento del 16.11.2011; delle garanzie specifiche prestate dai fideiussori;
della certificazione ex art. 50 TUB alla data del 24.03.2017, degli estratti del conto corrente n. 56546578 a riprova prova dell'erogazione del finanziamento;
- che nel prospetto di rendicontazione del finanziamento al 24/3/2017, risultano indicate le varie rate con evidenza dei tassi applicati e delle somme decurtate a seguito dell'intervento di Mediocredito Centrale S.p.A. ed i pagamenti delle rate sono
3 riscontrabili dagli estratti del c.c. n. 56546578; - l'infondatezza dell'eccepita nullità/invalidità delle fideiussioni.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini per introdurre il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente, nonché quelli per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., in data 23.9.2022 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
dichiarandosi cessionaria dei crediti per cui è causa, chiedendo CP_3
l'estromissione della cedente e, nel riportarsi alla documentazione ed alle relative difese, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore dell'importo ingiunto.
All'esito del debito dell'elaborato peritale la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le memorie conclusive gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione della per non aver fornito prova della dedotta cessione CP_9 dei crediti ed il venir meno delle procure rilasciate alle mandatarie ed CP_4
essendosi la mandante spogliata dalla titolarità dei crediti. CP_5
Tanto premesso rileva il giudicante che a seguito dell'intervento in giudizio spiegato dalla società gli opponenti non hanno sollevato alcuna Controparte_3 contestazione circa la relativa legittimazione, anzi implicitamente l'hanno riconosciuta allorquando con le note scritte del 26.10.2022 hanno rappresentato la necessità della nomina di un CTU “alla luce del prospetto contenuto nella comparsa di costituzione di ”, tale contegno difensivo appare, quindi, incompatibile CP_3 con l'eccezione di carenza di legittimazione tardivamente formulata solo nella comparsa conclusionale che, pertanto, è inammissibile.
Passando al merito l'opposizione è infondata.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico
4 del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009,
n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno
2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav.,
17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448;
Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio
2009, n. 347). Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è
l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009,
n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302)”.
Posti tali principi, reputa il giudicante che l'opposta ha fornito idonea prova dell'an e del quantum del credito preteso avendo prodotto il contratto di finanziamento concluso il 16.12.2011 tra la e la società per l'ammontare di Parte_5 Parte_6 euro 500 mila, con decorrenza dall'1.1.2012, da rimborsarsi in 24 mesi, gli estratti conto comprovanti il relativo accredito ed i relativi rimborsi.
Nel modulo del finanziamento si prevede che lo stesso “potrà essere erogato mediante accredito della somma o addebito rata sul conto corrente n. 56546578 intestato a presso la sede di Vico Equense della banca” ed all'art. 2 Parte_6 rubricato “addebito delle rate di rimborso” si prevede che “il pagamento delle rate sarà effettuato con la periodicità indicata alle date previste mediante addebito sul conto corrente indicato nel contratto….”.
La gestione del mutuo, dunque, è avvenuta sul conto corrente sopra indicato su cui risultano annotate tutte le poste attive e passive relative a quel rapporto e, infatti, dagli estratti conto prodotti dall'opposta risulta l'accredito il 20.12.2011 dell'importo erogato di euro 500 mila e dalla serie continua degli estratti conto successivi, prodotti fino a quello coincidente con la dichiarazione di fallimento della ossia aprile 2016, documentano il quantum restituito e, dunque, il Parte_6
5 credito residuo vantato dalla banca, considerando altresì gli importi ricevuti da Contr
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì verificato che il tasso convenzionale e moratorio pattuito non superava la soglia di usura e che “i documenti e le quietanza in atti fanno riferimento a rate di mutuo pagate per euro 112.293,74, mentre le quietanze del fondo di garanzia ammontano ad euro 232.445,60, per un totale di euro 344.739,34 alcun altro documento evidenzia ulteriori pagamenti fatti a favore della parte opposta”. In particolare, il consulente ha precisato che “dell'importo erogato dal fondo di garanzia: euro 73.111,16 sono andati a coprire gli interessi, come da quietanze allegate, mentre la parte rimanente è andata a coprire il capitale per un importo pari ad euro 232.445,60” ed ha concluso che “.. l'importo di euro
153.850,79 richiesto dall'istituto di credito in sede di decreto ingiuntivo è costituito da euro 139.711,08 di quota capitale e quindi solo il residuo pari ad euro 14.139,70
è costituito da interessi”.
La dedotta inesistenza delle fideiussioni specifiche è sconfessata per tabulas dalle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e prodotte in atti.
Gli opponenti, infine, hanno dedotto la nullità e l'invalidità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 36 del CDC, il quale prevede che “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di prevedere
l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".
Anche tale contestazione è infondata poiché, come controdedotto dall'opposta e risultante dalla visura in atti, era il liquidatore nonché socio della Parte_1 società garantita e ne era anch'essa socia, ciò che esclude la loro Parte_2 qualifica di consumatori. In ogni caso, la doglianza per come formulata non può essere accolta non foss'altro perché gli opponenti non indicano quali clausole delle fideiussioni sottoscritte avrebbe avuto quale effetto l'adesione a clausole che non hanno avuto la possibilità di conoscere prima di concludere il contratto, e inoltre, la banca ha prodotto i moduli di attestazione in tema di trasparenza precontrattuale, sottoscritti dai garanti, in cui dichiarano di aver avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa.
6 Solo nelle memorie conclusive gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust, alla stregua di quanto sancito nel provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005, l'eccezione pur essendo ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, non può essere accolta non avendo gli opponenti tempestivamente allegato e dimostrato i fatti costitutivi del vizio denunciato.
Per quanto innanzi esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1437/2019che dichiara esecutivo.
2. Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di e per essa che liquida in euro Controparte_3 CP_4
14.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali iva e cpa, ove dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 6 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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