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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 22/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA LETTI GLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO N. 8185/2020, POSTO IN DECISIONE ALL'UDIENZA DEL
22.10.2025
PROMOSSO DA
, C.F. RAPP.TO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. FRANCESCO POLITI;
APPELLANTE
Contro
C.F. , P.I. IT 12532500159 in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. Enrico Storari
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
. P.IVA: , RAPP.TO E DIFESO Controparte_2 P.IVA_2
DALL'AVV. Chiara Casano
Ha emesso la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la e la per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 185/2019 depositata il 14.11.2019 ed emessa dal Giudice di Pace di Adrano per il seguente motivo: “violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 2697 comma 2 c.c.”
L'appellante allegava che il Giudice di Pace di Adrano avesse errato nel rigettare la domanda da lui avanzata di condanna al pagamento di euro
1.800,000 in danno delle odierne appellate, di cui euro 1.200,00 a titolo di rimborso per le somma indebitamente pretesa dalla Controparte_2
per le riparazioni da questi effettuate e derivanti da un guasto tecnico della propria autovettura ed euro 600,00 per danno da fermo tecnico.
L'appellante, in particolare, asseriva di essere proprietario del veicolo BMW
X1 tg. EP255EY che, a causa di un guasto tecnico, veniva ricoverato presso l'officina autorizzata la quale domandava il Controparte_2
pagamento di euro 1.200,00 per le riparazioni effettuate, nonostante la vigenza della polizza convenzionale “Best 4 BMW”.
Si costituiva in giudizio la la quale domandava di Controparte_2
dichiarare inammissibile l'appello per evidente infondatezza e nel merito di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Si costituiva, altresì, la la quale chiedeva di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348bis c.p.c., di dichiarare l'acquiescenza dei capi non impugnati della sentenza e nel merito di respingersi le domande proposte nei confronti di perché CP_1
integralmente destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. Proponeva,
inoltre, appello incidentale in riforma della parte della sentenza ove venivano compensate le spese di giudizio
$$$$
Preliminarmente deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla circa la tardività delle argomentazioni relative Controparte_1
all'optional “ . In particolare, l'appellato asserisce che Controparte_3
l' ha per la prima volta parlato dell'optional della sua autovettura Parte_1
soltanto in sede di comparse conclusionali in seno al giudizio di primo grado.
Invero, dalla documentazione versata in atti si evince che della stessa si è fatto specificazione durante la prima udienza di comparizione delle parti.
La precisazione relativa all'optional, tuttavia, non costituisce una nuova domanda, ma una mera specificazione dell'oggetto di causa, già dedotto nell'atto introduttivo. La specificazione in merito a tale optional non modifica la sostanza della domanda originale e rientra nelle facoltà consentite dall'art. 183 c.p.c, che consente alle parti di specificare e integrare già i fatti già allegati anche in corso di causa, senza che ciò comporti una modifica sostanziale della domanda. La possibilità di precisare i fatti connessi alla operatività della garanzia è
compatibile con le modalità del rito davanti al Giudice di Pace.
Infondata è, altresì, l'eccezione relativa all'art. 348 bis c.p.c.., atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale facoltà.
$$$$$
Nel merito l'appello è parzialmente accoglibile.
Come esplicato in premessa, l'autovettura dell'appellante, al momento del guasto tecnico, risultava coperta dalla garanzia Best 4 BMW la quale, però,
prevedeva l'esclusione della stessa nelle ipotesi di omissione delle operazioni di manutenzione. Tra queste ultime, come nella fattispecie in oggetto, era incluso il tagliando, che deve essere periodicamente eseguito sull'autovettura.
Tuttavia, l'automobile, tra gli optional inclusi, aveva la cosiddetta “
[...]
”. Si tratta di un servizio automatico che monitora lo stato della CP_3
vettura e notifica al Centro Service BMW autorizzato, quando è necessaria,
una manutenzione ordinaria o una riparazione. Il Centro Service può, quindi,
contattare il proprietario per coordinare un appuntamento, anticipando così la necessità di assistenza e riducendo i tempi di attesa, oltre a fornire informazioni in caso di guasto tramite il servizio BMW Teleservice Call.
Dall'interpretazione letterale della clausola contrattuale non emerge in alcun modo l'esclusione dal servizio del tagliando, potendo invece CP_3 questo, in virtù della sua natura, rientrare nella espressione “manutenzione”.
Il tagliando periodico del veicolo che consiste in operazioni di controllo e di parti soggette a usura (quali olio motore, filtri, liquidi vari), infatti, rientra a pieno titolo nell'ambito della manutenzione ordinaria, necessaria per garantire il regolare funzionamento del mezzo.
La formulazione generica “si dimentichi degli intervalli assistenziali fissi.
Quando la sua BMW necessita di manutenzione, tutti i dati rilevanti per
l'intervento vengono trasmessi al suo Centro BMW di fiducia, una Pt_2
volta analizzati, la richiamerà per concordare un appuntamento” contenuta nella spiegazione del servizio ha una formulazione ambigua che può
comportare margini di discrezionalità nella sua interpretazione, con il rischio concreto di generare confusione o errori dai soggetti tenuti al rispetto delle previsioni genericamente chieste, come nel caso di mantenimento delle condizioni della garanzia.
L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed
è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda,
e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale
(Cassazione civile, sentenza n. 701/2021) La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 2173 del 25 gennaio 2022 ha sostenuto che “nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata, (..), il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente
imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici
idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli
interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di
riferimento, mediante la stipulazione negoziale.”
La ragione pratica sottesa alla scelta di inserire un optional come quello di cui si discute appare riconducibile e individuabile nella volontà dell'acquirente di avere garantito un servizio continuativo tale da sollevarlo da ogni preoccupazione in ordine alla manutenzione ordinaria.
Deve, dunque, escludersi un profilo di responsabilità in capo a per Parte_1
l'omesso espletamento del tagliando, atteso che, lo stesso, in presunta buona fede, derivante anche dalla considerazione che il tagliando sarebbe stato effettuato in modo gratuito dall'officina autorizzata BMW e dalla natura del pacchetto di manutenzione prescelto, ha ritenuto che tale intervento rientrasse tra le prestazioni incluse nel servizio di manutenzione programmata.
Ne consegue che l'omissione non può essere imputata a colpa dell'acquirente,
difettando un obbligo consapevolmente disatteso.
La responsabilità, pertanto, è da ascriversi alla il cui servizio CP_1
“ non è stato efficiente e non si è attivato nel momento in Controparte_3
cui al raggiungimento del chilometraggio previsto per il tagliando avrebbe dovuto programmare l'intervento di manutenzione.
Considerato che
, nel caso di specie, non è emersa alcuna condotta negligente o colposa da parte dell'acquirente deve ritenersi che la garanzia operasse regolarmente, dovendo gravare sul venditore l'obbligo di rispondere del danno dell'autovettura.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico avanzata dall'appellante, essa non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova che i tempi impiegati per l'esecuzione della riparazione abbiano ecceduto quelli normalmente necessari secondo l'ordinaria diligenza tecnica.
Pertanto, in mancanza di elementi concreti che attestino un ritardo ingiustificato o una particolare lentezza nell'intervento, non può ritenersi confutabile un danno risarcibile sotto tale profilo.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va parzialmente accolto l'appello relativo alla domanda principale e, per l'effetto, vanno condannate le appellate alla restituzione di euro 1.200,00.
Stante l'accoglimento dell'appello principale, l'appello incidentale relativo alle spese di lite va rigettato.
In virtù del principio sulla soccombenza le appellate vanno condannate alla rifusione delle spese processuali per ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8185/2020 R.G., così
statuisce:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 185/2019 depositata il 14.11.2019, accoglie parzialmente la domanda proposta da in primo grado e condanna Parte_1
le convenute in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 1.200,00, oltre interessi dalla data
[...]
dell'effettivo esborso sino all'effettivo soddisfo;
conferma per il resto;
2) condanna la e , a rifondere Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro ad le spese del primo grado di Parte_1
giudizio che si liquidano in € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive di ambedue i gradi del giudizio.
3) Rigetta l'appello incidentale avanzato da Controparte_1
Catania, deciso all'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA LETTI GLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO N. 8185/2020, POSTO IN DECISIONE ALL'UDIENZA DEL
22.10.2025
PROMOSSO DA
, C.F. RAPP.TO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. FRANCESCO POLITI;
APPELLANTE
Contro
C.F. , P.I. IT 12532500159 in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. Enrico Storari
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
. P.IVA: , RAPP.TO E DIFESO Controparte_2 P.IVA_2
DALL'AVV. Chiara Casano
Ha emesso la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la e la per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 185/2019 depositata il 14.11.2019 ed emessa dal Giudice di Pace di Adrano per il seguente motivo: “violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 2697 comma 2 c.c.”
L'appellante allegava che il Giudice di Pace di Adrano avesse errato nel rigettare la domanda da lui avanzata di condanna al pagamento di euro
1.800,000 in danno delle odierne appellate, di cui euro 1.200,00 a titolo di rimborso per le somma indebitamente pretesa dalla Controparte_2
per le riparazioni da questi effettuate e derivanti da un guasto tecnico della propria autovettura ed euro 600,00 per danno da fermo tecnico.
L'appellante, in particolare, asseriva di essere proprietario del veicolo BMW
X1 tg. EP255EY che, a causa di un guasto tecnico, veniva ricoverato presso l'officina autorizzata la quale domandava il Controparte_2
pagamento di euro 1.200,00 per le riparazioni effettuate, nonostante la vigenza della polizza convenzionale “Best 4 BMW”.
Si costituiva in giudizio la la quale domandava di Controparte_2
dichiarare inammissibile l'appello per evidente infondatezza e nel merito di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Si costituiva, altresì, la la quale chiedeva di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348bis c.p.c., di dichiarare l'acquiescenza dei capi non impugnati della sentenza e nel merito di respingersi le domande proposte nei confronti di perché CP_1
integralmente destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. Proponeva,
inoltre, appello incidentale in riforma della parte della sentenza ove venivano compensate le spese di giudizio
$$$$
Preliminarmente deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla circa la tardività delle argomentazioni relative Controparte_1
all'optional “ . In particolare, l'appellato asserisce che Controparte_3
l' ha per la prima volta parlato dell'optional della sua autovettura Parte_1
soltanto in sede di comparse conclusionali in seno al giudizio di primo grado.
Invero, dalla documentazione versata in atti si evince che della stessa si è fatto specificazione durante la prima udienza di comparizione delle parti.
La precisazione relativa all'optional, tuttavia, non costituisce una nuova domanda, ma una mera specificazione dell'oggetto di causa, già dedotto nell'atto introduttivo. La specificazione in merito a tale optional non modifica la sostanza della domanda originale e rientra nelle facoltà consentite dall'art. 183 c.p.c, che consente alle parti di specificare e integrare già i fatti già allegati anche in corso di causa, senza che ciò comporti una modifica sostanziale della domanda. La possibilità di precisare i fatti connessi alla operatività della garanzia è
compatibile con le modalità del rito davanti al Giudice di Pace.
Infondata è, altresì, l'eccezione relativa all'art. 348 bis c.p.c.., atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale facoltà.
$$$$$
Nel merito l'appello è parzialmente accoglibile.
Come esplicato in premessa, l'autovettura dell'appellante, al momento del guasto tecnico, risultava coperta dalla garanzia Best 4 BMW la quale, però,
prevedeva l'esclusione della stessa nelle ipotesi di omissione delle operazioni di manutenzione. Tra queste ultime, come nella fattispecie in oggetto, era incluso il tagliando, che deve essere periodicamente eseguito sull'autovettura.
Tuttavia, l'automobile, tra gli optional inclusi, aveva la cosiddetta “
[...]
”. Si tratta di un servizio automatico che monitora lo stato della CP_3
vettura e notifica al Centro Service BMW autorizzato, quando è necessaria,
una manutenzione ordinaria o una riparazione. Il Centro Service può, quindi,
contattare il proprietario per coordinare un appuntamento, anticipando così la necessità di assistenza e riducendo i tempi di attesa, oltre a fornire informazioni in caso di guasto tramite il servizio BMW Teleservice Call.
Dall'interpretazione letterale della clausola contrattuale non emerge in alcun modo l'esclusione dal servizio del tagliando, potendo invece CP_3 questo, in virtù della sua natura, rientrare nella espressione “manutenzione”.
Il tagliando periodico del veicolo che consiste in operazioni di controllo e di parti soggette a usura (quali olio motore, filtri, liquidi vari), infatti, rientra a pieno titolo nell'ambito della manutenzione ordinaria, necessaria per garantire il regolare funzionamento del mezzo.
La formulazione generica “si dimentichi degli intervalli assistenziali fissi.
Quando la sua BMW necessita di manutenzione, tutti i dati rilevanti per
l'intervento vengono trasmessi al suo Centro BMW di fiducia, una Pt_2
volta analizzati, la richiamerà per concordare un appuntamento” contenuta nella spiegazione del servizio ha una formulazione ambigua che può
comportare margini di discrezionalità nella sua interpretazione, con il rischio concreto di generare confusione o errori dai soggetti tenuti al rispetto delle previsioni genericamente chieste, come nel caso di mantenimento delle condizioni della garanzia.
L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed
è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda,
e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale
(Cassazione civile, sentenza n. 701/2021) La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 2173 del 25 gennaio 2022 ha sostenuto che “nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata, (..), il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente
imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici
idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli
interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di
riferimento, mediante la stipulazione negoziale.”
La ragione pratica sottesa alla scelta di inserire un optional come quello di cui si discute appare riconducibile e individuabile nella volontà dell'acquirente di avere garantito un servizio continuativo tale da sollevarlo da ogni preoccupazione in ordine alla manutenzione ordinaria.
Deve, dunque, escludersi un profilo di responsabilità in capo a per Parte_1
l'omesso espletamento del tagliando, atteso che, lo stesso, in presunta buona fede, derivante anche dalla considerazione che il tagliando sarebbe stato effettuato in modo gratuito dall'officina autorizzata BMW e dalla natura del pacchetto di manutenzione prescelto, ha ritenuto che tale intervento rientrasse tra le prestazioni incluse nel servizio di manutenzione programmata.
Ne consegue che l'omissione non può essere imputata a colpa dell'acquirente,
difettando un obbligo consapevolmente disatteso.
La responsabilità, pertanto, è da ascriversi alla il cui servizio CP_1
“ non è stato efficiente e non si è attivato nel momento in Controparte_3
cui al raggiungimento del chilometraggio previsto per il tagliando avrebbe dovuto programmare l'intervento di manutenzione.
Considerato che
, nel caso di specie, non è emersa alcuna condotta negligente o colposa da parte dell'acquirente deve ritenersi che la garanzia operasse regolarmente, dovendo gravare sul venditore l'obbligo di rispondere del danno dell'autovettura.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico avanzata dall'appellante, essa non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova che i tempi impiegati per l'esecuzione della riparazione abbiano ecceduto quelli normalmente necessari secondo l'ordinaria diligenza tecnica.
Pertanto, in mancanza di elementi concreti che attestino un ritardo ingiustificato o una particolare lentezza nell'intervento, non può ritenersi confutabile un danno risarcibile sotto tale profilo.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va parzialmente accolto l'appello relativo alla domanda principale e, per l'effetto, vanno condannate le appellate alla restituzione di euro 1.200,00.
Stante l'accoglimento dell'appello principale, l'appello incidentale relativo alle spese di lite va rigettato.
In virtù del principio sulla soccombenza le appellate vanno condannate alla rifusione delle spese processuali per ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8185/2020 R.G., così
statuisce:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 185/2019 depositata il 14.11.2019, accoglie parzialmente la domanda proposta da in primo grado e condanna Parte_1
le convenute in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 1.200,00, oltre interessi dalla data
[...]
dell'effettivo esborso sino all'effettivo soddisfo;
conferma per il resto;
2) condanna la e , a rifondere Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro ad le spese del primo grado di Parte_1
giudizio che si liquidano in € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle spese vive di ambedue i gradi del giudizio.
3) Rigetta l'appello incidentale avanzato da Controparte_1
Catania, deciso all'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa