TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12594/2023
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 12.03.2025 alle ore 14,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia Si riporta al CP_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12594/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12594 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 12.03..2025
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 17/09/1970, codice Controparte_1 fiscale C.F._1
2. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 16/12/1998, Controparte_2 codice fiscale C.F._2 entrambi residenti in [...], 160, San Paolo/SP, Brasile, CAP: ; P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Controparte_1 Controparte_2 sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(provincia di Verona), in data 08/11/1882, il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- aveva contratto matrimonio con nella città di Capivari Persona_1 Persona_2
(Brasile), in data 23/10/1909 e dall'unione coniugale era nato:
• in data 07/08/1918, il quale aveva contratto matrimonio con Per_3 Per_4
in data 20/07/1940, nella città di Rio das Pedras (Brasile). Dall'unione
[...] coniugale tra e era nata: Per_3 Persona_5
in data 24/05/1944, nella città di Rio das Pedras (Brasile) che Persona_6 aveva contratto matrimonio con in data 14/12/1967, Controparte_4 nella città di San Paolo (Brasile) e dall'unione coniugale era nato:
✓ in data 17/09/1970, nella città di San Paolo Controparte_1
(Brasile), che aveva contratto matrimonio con Parte_1
in data 07/03/1996, nella città di San Paolo (Brasile).
[...] Dall'unione coniugale tra e Controparte_1 Controparte_5 ra nato:
[...]
in data 16/12/1998, nella città di Persona_7
San Paolo (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Lupatoto (provincia di Verona), in data 08/11/1882
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 4
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 12.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5