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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13494 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75761 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(MARINO (RM), 13/11/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VANADIA WALTER giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 04/11/1977), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAGLIARI DOMENICO DANILO e dell'avv. SABINO
FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
27/10/2005 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (07/03/2006),
[...] Per_1 Per_2
(07/02/2008) e (14/12/2013), ha dedotto che nel tempo la Per_3
convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito contrario ai doveri coniugali, avendo il medesimo intrattenuto diverse relazioni extraconiugali ed essendosi reso protagonista di svariati episodi di rabbia incontrollata, dopo l'ultimo dei quali, il 3 settembre 2022, la medesima ricorrente, sbattuta ripetutamente dal marito, rientrato a casa ubriaco, contro una credenza, ha lasciato la casa familiare, di proprietà dei genitori del unitamente ai due figli più piccoli e CP_1 Per_2 Per_3
per recarsi a Castel Gandolfo a casa dei di lei genitori dove è stata raggiunta anche dal primogenito;
successivamente la stessa ha sporto denuncia Per_1
nei confronti del marito.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di Parte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito,
affido esclusivo a sé dei tre figli, assegnazione in suo favore della casa familiare, obbligo del di corrisponderle un assegno di CP_1
mantenimento di euro 400,00 mensili per se stessa e di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, con onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra. 3
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e deducendo che successivamente al venir meno della convivenza le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale con previsione dell'affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e obbligo da parte del padre di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 900,00 mensili,
accordo cui la non ha voluto dar corso revocando il consenso Pt_1
prestato.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento, ha affidato in via esclusiva i figli alla madre cui ha assegnato la casa familiare, ha demandato al Servizio
Sociale di Roma Capitale Municipio IX di organizzare e supervisionare incontri in spazio neutro tra il padre e i figli e di svolgere un'indagine psico-
socio-ambientale al fine di verificare le attuali condizioni psicofisiche dei figli, il loro rapporto con entrambi i genitori e le competenze genitoriali di ambo le parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 900,00 da gennaio 2023 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli;
quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali, indagine psico-socio-ambientale e a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 20/05/2025 il g.i. ha rimesso la 4 causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 27/10/2005.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.” 5
Relativamente all'infedeltà coniugale è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022). 6
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Orbene, nel caso di specie dalla plurime e sostanzialmente concordanti sul punto deposizioni rese dai numerosi testi escussi nel corso del giudizio è
emerso che i coniugi ebbero una prima crisi nel 2015 a causa della relazione extraconiugale del con tale tanto che ipotizzarono CP_1 Persona_4 7 di separarsi per poi tornare sui propri passi, tentare una riappacificazione che tuttavia condusse ad un inasprimento e acutizzazione della crisi coniugale poi sfociata nella separazione e preceduta, a quanto riferito da alcuni dei testi escussi, da una separazione di fatto nella stessa casa.
Contrastanti sono, invece, le deposizioni testimoniali afferenti il trattamento offensivo ed ingiurioso serbato dal nei confronti del CP_1
figlio primogenito , affetto da una lieve forma di sindrome di Per_1
Tourette, che ha sicuramente visto i genitori in disaccordo sulla strategia da seguire, fermo restando che non può che essere censurato e stigmatizzato il contegno del medesimo allorché ha danneggiato distruggendolo il CP_1
tablet in uso a a causa del suo scarso rendimento scolastico. Per_1
Sentiti in più occasioni e sedi dagli operatori socio-sanitari incaricati di seguire il caso, i figli delle parti, dal canto loro, hanno dichiarato sin dal
2023, all'indomani della intervenuta separazione dei genitori, di non ricordare di aver assistito ad agiti violenti del padre, pur affermando di non sentirsi pronti, all'epoca, ad incontrarlo;
, in particolare, ha anche Per_1
riferito che il padre si è sempre mostrato svalutante nei suoi confronti mentre ha dichiarato che il padre era solito assumere atteggiamenti Per_2
gelosi nei suoi riguardi soprattutto per il modo di vestirsi e per le immagini pubblicate sui social. Entrambi hanno riferito che il era un padre CP_1
assente e con cui mancava il dialogo.
D'altra parte i testi escussi hanno dichiarato che il era molto CP_1
impegnato nel lavoro, essendo occupato dal lunedì al venerdì come operaio in un'officina altrui e lavorando privatamente in proprio presso la propria abitazione durante il finesettimana. 8
Per completezza giova, infine, evidenziare che non si ha contezza dell'esito del procedimento penale a carico del avendo la locale CP_1
Procura comunicato che i relativi atti non sono ostensibili in quanto in fase di indagine e non avendo i coniugi dedotto alcunché al riguardo neanche negli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso e illustrato si impone l'accoglimento della domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito per la reiterata e protratta violazione del dovere di fedeltà.
Relativamente alle ulteriori statuizioni accessorie, premesso che nelle more del giudizio il primogenito (2006) è divenuto Per_1
maggiorenne, sebbene incontestabilmente non economicamente autonomo,
e che la ricorrente, nonostante l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ha preferito non farvi ritorno e continuare a vivere a Castel
Gandolfo, di talché deve essere revocata detta assegnazione in favore della
, il collegio reputa di poter e dover disporre l'affidamento condiviso Pt_1
dei figli (07/02/2008), peraltro prossima al raggiungimento della Per_2
maggiore età, e (14/12/2013) ad entrambi i genitori, con Per_3
residenza presso la madre.
Invero dall'approfondita indagine svolta dai servizi socio-sanitari di
Roma e Castel Gandolfo non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori a carico del padre, né carenze e mancanze tali da giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, pur nella consapevolezza che durante la vita familiare egli ha rappresentato una figura periferica, verosimilmente anche per una organizzazione familiare che lo ha portato a privilegiare l'impegno lavorativo a scapito della presenza domestica, connotata anche da tratti di rigidità. 9
Nondimeno non può non evidenziarsi che durante il giudizio lo stesso,
oltre a sottoporsi a tutte le valutazioni disposte dal Tribunale e suggerite dal
Servizio, incluse quelle presso il Serd, scaturite dalle allegazioni della ricorrente, valutazioni che hanno dato sempre esito negativo escludendo l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha serbato sempre un atteggiamento collaborativo e si è messo in discussione, mostrando un attaccamento e un affetto autentici e profondi nei confronti dei figli.
In particolare positiva è la relazione del Consultorio Familiare della
ASL Roma 2 in ordine alle competenze genitoriali del mentre dalla CP_1
relazione di aggiornamento del maggio 2025 del Servizio Sociale del
Comune di Castel Gandolfo emerge che all'inizio del corrente anno, dopo le valutazioni delle competenze genitoriali e del Serd, sono stati avviati gli incontri in spazio neutro tra il padre e i figli e . Se Per_2 Per_3
quest'ultimo si è subito dichiarato favorevole e pronto ad incontrare la figura paterna, ha dapprima dichiarato il suo disappunto ed il suo Per_2
rifiuto per poi comunicare, a seguito di espressa richiesta di riflessione da parte degli operatori, di aver cambiato idea e di essere disponibile ad incontrare il padre. Dopo la presa in carico e la definizione del progetto di intervento da parte del Centro all'uopo incaricato dal Servizio di Castel
Gandolfo, sono stati calendarizzati ed avviati incontri disgiunti tra e Per_2
e il padre da gennaio 2025. Per_3
Si legge nella predetta relazione del maggio 2025 che “Gli incontri
hanno permesso ai minori di confrontarsi con la figura paterna e di
“ridefinirla” nel tempo trascorso, durante il quale, ogni componente del
nucleo ha affrontato un percorso di crescita personale, elaborando anche le
vicissitudini pregresse. Attraverso lo spazio neutro e con l'ausilio dei 10 professionisti coinvolti, sia i minori, che il sig. hanno imparato a CP_1
confrontarsi e a relazionarsi in maniera più aperta, riuscendo, nel tempo,
ad utilizzare in maniera adeguata e funzionale gli strumenti messi a
diposizione per l'elaborazione dei loro percorsi di vita, avviando un
processo riconciliativo importante. In data 13 marzo 2025, viene svolto un
incontro di rete con il “Centro Koru” nel quale vengono riferiti i progressi
nel percorso e concordate le successive progettualità per i minori. In data
25/03/2025, nel colloquio di restituzione alla sig.ra , svolto presso Pt_1
la sede del Centro, sono stati comunicati gli aspetti che hanno
contraddistinto i percorsi individuali dei minori durante gli incontri con la
figura paterna e riferita la progettualità seguente, riguardante: il
mantenimento di uno spazio di sostegno alla relazione per presso il Per_2
“C'entro in Famiglia”, sito in Pavona di Albano Laziale, di
esternalizzazione degli incontri per , attraverso la presenza e Per_3
l'ausilio di un educatore professionale durante gli incontri. La SI si è
subito dimostrata d'accordo con le scelte individuate. A conclusione del
mese di marzo u.s. pertanto, gli incontri per sono proseguiti presso il Per_2
“C'entro in famiglia”, mentre per , gli incontri si sono svolti in Per_3
aree e spazi del territorio comunale”.
Dalla allegata relazione della cooperativa “Nuova Sair”, riguardante gli incontri tra ed il emerge l'assenza di alcun tipo di Per_3 CP_1
criticità nella relazione padre-figlio, apparsa anzi positiva e funzionale per entrambi, in termini di partecipazione reciproca e di piacere nel trascorrere il tempo insieme;
, dal canto suo, è apparso sereno insieme al padre, Per_3
ha riferito di essersi abituato all'idea della separazione tra i genitori, di sentire la mancanza del papà ed ha espresso il desiderio di vederlo più 11 spesso e di avere piacere se il padre andasse a vedere le sue partite e gli allenamenti.
Entrambi i genitori, dal canto loro, si sono mostrati disponibili e collaborativi.
In esito a tali percorsi ed osservazioni relazionali, il Servizio di Castel
Gandolfo ha rassegnato le seguenti conclusioni che il Tribunale condivide:
“A seguito degli esiti dei percorsi intrapresi, il Servizio Scrivente ritiene
opportuno che i minori proseguano gli incontri con la figura paterna nel
rispetto delle loro necessità e diversità, valutando i tempi che ognuno di
loro richiede per poter intraprendere la relazione in completa autonomia.
Allo stesso modo, ritiene opportuno che i signori intraprendano una terapia
familiare che possa aiutarli a costruire un canale comunicativo e
relazionale, non solo nell'interesse dei figli, ma funzionale e propedeutico
alla loro reciproca ridefinizione del ruolo genitoriale. Il setting terapeutico
appare l'unico luogo nel quale, attraverso l'elaborazione dei loro vissuti
dolorosi, potranno ridefinirsi nella loro soggettività e genitorialità”.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, il collegio reputa, dunque, di dover disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con residenza presso la madre e possibilità del padre di vedere ed incontrare presso il Centro Famiglie alla presenza di un mediatore Per_2
della relazione e in ambienti esterni alla presenza di un educatore, Per_3
con incarico al Servizio Sociale di avviare e guidare i genitori alla completa liberalizzazione degli incontri, secondo un calendario che verrà dagli stessi stilato in raccordo e collaborazione con ambo le parti.
Relativamente alle statuizioni economiche, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è CP_1 12 tenuto a corrispondere alla , a far data dal gennaio 2023, la somma Pt_1
mensile di euro 900,00 per il mantenimento dei tre figli con ella conviventi
(euro 300,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2023, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta ed acquisita emerge che: la , giovane donna capace ed abile al lavoro, non è Pt_1
proprietaria di alcun bene immobile, abita in un alloggio messole a disposizione della famiglia d'origine in Castel Gandolfo per il quale non sostiene oneri alloggiativi, avendo deciso di non far ritorno nella casa familiare in Roma nonostante l'assegnazione in suo favore;
presta attività
lavorativa part time nell'azienda di famiglia Cibaria s.r.l. da cui ha percepito nel 2023 una retribuzione netta mensile pari a circa euro 810,00 su dodici mensilità, giusta CUD 2024 in atti, e svolge anche attività di dermopigmentista;
non detiene depositi e/o investimenti.
Il dal canto suo, svolge attività di meccanico, essendo titolare CP_1
di una officina, da cui ricava il compenso mensile di euro 1.400,00 netti,
secondo quanto dichiarato all'udienza presidenziale, importo inferiore a quello pari a circa euro 1.150,00 su dodici mensilità di cui al Modello
Persone Fisiche 2024, le cui risultanze sono scarsamente attendibili, atteso che a fronte di ricavi per complessivi euro 73.699,00 ha dichiarato poste negative per oltre euro 58.000,00, pari al 79% circa dei ricavi;
esercita tale attività in un immobile messogli a disposizione dai genitori a titolo di comodato;
il medesimo, inoltre, è proprietario di un immobile cat. A/2 di 13
5,5 vani in Arzachena (SS), località Cala Bitta, di un ulteriore immobile nella stessa località cat. C/6, di un terreno seminativo in San Felice Circeo
(LT) e di un ulteriore terreno seminativo in Roma;
è titolare di due conto correnti con saldo complessivo di oltre euro 70.000,00.
Per le medesime ragioni, essendo la ricorrente capace ed abile al lavoro ed avendo sempre coltivato anche la sua passione di dermopigmentista frequentando pure i relativi corsi e sviluppando la sua professionalità, oltre a prestare attività lavorativa per la società di famiglia,
non sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore e a carico del del diritto a percepire l'assegno di mantenimento, avendo CP_1
adeguati mezzi propri.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75761/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MARINO (RM), 13/11/1978) e (ROMA (RM) Controparte_1
04/11/1977) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
27/10/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 2467, parte I, serie 01, anno 2005, con addebito al marito e alle seguenti condizioni: 14
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) affida i figli minori (07/02/2008) e (14/12/2013) Per_2 Per_3
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
4) dispone che il padre vedrà e terrà con sé alla presenza di Per_3
un educatore e presso il Centro Famiglia e manda a tal fine Per_2
al Servizio Sociale del Comune di Castel Gandolfo di organizzare e calendarizzare tali incontri nonché di avviare e guidare i genitori e i figli alla completa liberalizzazione degli incontri,
predisponendo il calendario di frequentazione padre-figli anche di concerto con i genitori;
5) manda al medesimo Servizio Sociale di avviare le parti, ove consenzienti, ad un percorso di terapia familiare, nonché di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
6) manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
15
7) dispone che a far data dal mese di gennaio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2006), (2008) e (2013), la Per_1 Per_2 Per_3
somma mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio
2023, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
8) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
9) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della;
Pt_1
10) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla;
Pt_1
11) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Castel Gandolfo.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75761 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(MARINO (RM), 13/11/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VANADIA WALTER giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 04/11/1977), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAGLIARI DOMENICO DANILO e dell'avv. SABINO
FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
27/10/2005 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (07/03/2006),
[...] Per_1 Per_2
(07/02/2008) e (14/12/2013), ha dedotto che nel tempo la Per_3
convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito contrario ai doveri coniugali, avendo il medesimo intrattenuto diverse relazioni extraconiugali ed essendosi reso protagonista di svariati episodi di rabbia incontrollata, dopo l'ultimo dei quali, il 3 settembre 2022, la medesima ricorrente, sbattuta ripetutamente dal marito, rientrato a casa ubriaco, contro una credenza, ha lasciato la casa familiare, di proprietà dei genitori del unitamente ai due figli più piccoli e CP_1 Per_2 Per_3
per recarsi a Castel Gandolfo a casa dei di lei genitori dove è stata raggiunta anche dal primogenito;
successivamente la stessa ha sporto denuncia Per_1
nei confronti del marito.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di Parte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito,
affido esclusivo a sé dei tre figli, assegnazione in suo favore della casa familiare, obbligo del di corrisponderle un assegno di CP_1
mantenimento di euro 400,00 mensili per se stessa e di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, con onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra. 3
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e deducendo che successivamente al venir meno della convivenza le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale con previsione dell'affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e obbligo da parte del padre di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 900,00 mensili,
accordo cui la non ha voluto dar corso revocando il consenso Pt_1
prestato.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento, ha affidato in via esclusiva i figli alla madre cui ha assegnato la casa familiare, ha demandato al Servizio
Sociale di Roma Capitale Municipio IX di organizzare e supervisionare incontri in spazio neutro tra il padre e i figli e di svolgere un'indagine psico-
socio-ambientale al fine di verificare le attuali condizioni psicofisiche dei figli, il loro rapporto con entrambi i genitori e le competenze genitoriali di ambo le parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 900,00 da gennaio 2023 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli;
quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali, indagine psico-socio-ambientale e a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 20/05/2025 il g.i. ha rimesso la 4 causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 27/10/2005.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.
Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.” 5
Relativamente all'infedeltà coniugale è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022). 6
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008).
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Orbene, nel caso di specie dalla plurime e sostanzialmente concordanti sul punto deposizioni rese dai numerosi testi escussi nel corso del giudizio è
emerso che i coniugi ebbero una prima crisi nel 2015 a causa della relazione extraconiugale del con tale tanto che ipotizzarono CP_1 Persona_4 7 di separarsi per poi tornare sui propri passi, tentare una riappacificazione che tuttavia condusse ad un inasprimento e acutizzazione della crisi coniugale poi sfociata nella separazione e preceduta, a quanto riferito da alcuni dei testi escussi, da una separazione di fatto nella stessa casa.
Contrastanti sono, invece, le deposizioni testimoniali afferenti il trattamento offensivo ed ingiurioso serbato dal nei confronti del CP_1
figlio primogenito , affetto da una lieve forma di sindrome di Per_1
Tourette, che ha sicuramente visto i genitori in disaccordo sulla strategia da seguire, fermo restando che non può che essere censurato e stigmatizzato il contegno del medesimo allorché ha danneggiato distruggendolo il CP_1
tablet in uso a a causa del suo scarso rendimento scolastico. Per_1
Sentiti in più occasioni e sedi dagli operatori socio-sanitari incaricati di seguire il caso, i figli delle parti, dal canto loro, hanno dichiarato sin dal
2023, all'indomani della intervenuta separazione dei genitori, di non ricordare di aver assistito ad agiti violenti del padre, pur affermando di non sentirsi pronti, all'epoca, ad incontrarlo;
, in particolare, ha anche Per_1
riferito che il padre si è sempre mostrato svalutante nei suoi confronti mentre ha dichiarato che il padre era solito assumere atteggiamenti Per_2
gelosi nei suoi riguardi soprattutto per il modo di vestirsi e per le immagini pubblicate sui social. Entrambi hanno riferito che il era un padre CP_1
assente e con cui mancava il dialogo.
D'altra parte i testi escussi hanno dichiarato che il era molto CP_1
impegnato nel lavoro, essendo occupato dal lunedì al venerdì come operaio in un'officina altrui e lavorando privatamente in proprio presso la propria abitazione durante il finesettimana. 8
Per completezza giova, infine, evidenziare che non si ha contezza dell'esito del procedimento penale a carico del avendo la locale CP_1
Procura comunicato che i relativi atti non sono ostensibili in quanto in fase di indagine e non avendo i coniugi dedotto alcunché al riguardo neanche negli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso e illustrato si impone l'accoglimento della domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito per la reiterata e protratta violazione del dovere di fedeltà.
Relativamente alle ulteriori statuizioni accessorie, premesso che nelle more del giudizio il primogenito (2006) è divenuto Per_1
maggiorenne, sebbene incontestabilmente non economicamente autonomo,
e che la ricorrente, nonostante l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ha preferito non farvi ritorno e continuare a vivere a Castel
Gandolfo, di talché deve essere revocata detta assegnazione in favore della
, il collegio reputa di poter e dover disporre l'affidamento condiviso Pt_1
dei figli (07/02/2008), peraltro prossima al raggiungimento della Per_2
maggiore età, e (14/12/2013) ad entrambi i genitori, con Per_3
residenza presso la madre.
Invero dall'approfondita indagine svolta dai servizi socio-sanitari di
Roma e Castel Gandolfo non sono emersi elementi di pregiudizio per i minori a carico del padre, né carenze e mancanze tali da giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, pur nella consapevolezza che durante la vita familiare egli ha rappresentato una figura periferica, verosimilmente anche per una organizzazione familiare che lo ha portato a privilegiare l'impegno lavorativo a scapito della presenza domestica, connotata anche da tratti di rigidità. 9
Nondimeno non può non evidenziarsi che durante il giudizio lo stesso,
oltre a sottoporsi a tutte le valutazioni disposte dal Tribunale e suggerite dal
Servizio, incluse quelle presso il Serd, scaturite dalle allegazioni della ricorrente, valutazioni che hanno dato sempre esito negativo escludendo l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha serbato sempre un atteggiamento collaborativo e si è messo in discussione, mostrando un attaccamento e un affetto autentici e profondi nei confronti dei figli.
In particolare positiva è la relazione del Consultorio Familiare della
ASL Roma 2 in ordine alle competenze genitoriali del mentre dalla CP_1
relazione di aggiornamento del maggio 2025 del Servizio Sociale del
Comune di Castel Gandolfo emerge che all'inizio del corrente anno, dopo le valutazioni delle competenze genitoriali e del Serd, sono stati avviati gli incontri in spazio neutro tra il padre e i figli e . Se Per_2 Per_3
quest'ultimo si è subito dichiarato favorevole e pronto ad incontrare la figura paterna, ha dapprima dichiarato il suo disappunto ed il suo Per_2
rifiuto per poi comunicare, a seguito di espressa richiesta di riflessione da parte degli operatori, di aver cambiato idea e di essere disponibile ad incontrare il padre. Dopo la presa in carico e la definizione del progetto di intervento da parte del Centro all'uopo incaricato dal Servizio di Castel
Gandolfo, sono stati calendarizzati ed avviati incontri disgiunti tra e Per_2
e il padre da gennaio 2025. Per_3
Si legge nella predetta relazione del maggio 2025 che “Gli incontri
hanno permesso ai minori di confrontarsi con la figura paterna e di
“ridefinirla” nel tempo trascorso, durante il quale, ogni componente del
nucleo ha affrontato un percorso di crescita personale, elaborando anche le
vicissitudini pregresse. Attraverso lo spazio neutro e con l'ausilio dei 10 professionisti coinvolti, sia i minori, che il sig. hanno imparato a CP_1
confrontarsi e a relazionarsi in maniera più aperta, riuscendo, nel tempo,
ad utilizzare in maniera adeguata e funzionale gli strumenti messi a
diposizione per l'elaborazione dei loro percorsi di vita, avviando un
processo riconciliativo importante. In data 13 marzo 2025, viene svolto un
incontro di rete con il “Centro Koru” nel quale vengono riferiti i progressi
nel percorso e concordate le successive progettualità per i minori. In data
25/03/2025, nel colloquio di restituzione alla sig.ra , svolto presso Pt_1
la sede del Centro, sono stati comunicati gli aspetti che hanno
contraddistinto i percorsi individuali dei minori durante gli incontri con la
figura paterna e riferita la progettualità seguente, riguardante: il
mantenimento di uno spazio di sostegno alla relazione per presso il Per_2
“C'entro in Famiglia”, sito in Pavona di Albano Laziale, di
esternalizzazione degli incontri per , attraverso la presenza e Per_3
l'ausilio di un educatore professionale durante gli incontri. La SI si è
subito dimostrata d'accordo con le scelte individuate. A conclusione del
mese di marzo u.s. pertanto, gli incontri per sono proseguiti presso il Per_2
“C'entro in famiglia”, mentre per , gli incontri si sono svolti in Per_3
aree e spazi del territorio comunale”.
Dalla allegata relazione della cooperativa “Nuova Sair”, riguardante gli incontri tra ed il emerge l'assenza di alcun tipo di Per_3 CP_1
criticità nella relazione padre-figlio, apparsa anzi positiva e funzionale per entrambi, in termini di partecipazione reciproca e di piacere nel trascorrere il tempo insieme;
, dal canto suo, è apparso sereno insieme al padre, Per_3
ha riferito di essersi abituato all'idea della separazione tra i genitori, di sentire la mancanza del papà ed ha espresso il desiderio di vederlo più 11 spesso e di avere piacere se il padre andasse a vedere le sue partite e gli allenamenti.
Entrambi i genitori, dal canto loro, si sono mostrati disponibili e collaborativi.
In esito a tali percorsi ed osservazioni relazionali, il Servizio di Castel
Gandolfo ha rassegnato le seguenti conclusioni che il Tribunale condivide:
“A seguito degli esiti dei percorsi intrapresi, il Servizio Scrivente ritiene
opportuno che i minori proseguano gli incontri con la figura paterna nel
rispetto delle loro necessità e diversità, valutando i tempi che ognuno di
loro richiede per poter intraprendere la relazione in completa autonomia.
Allo stesso modo, ritiene opportuno che i signori intraprendano una terapia
familiare che possa aiutarli a costruire un canale comunicativo e
relazionale, non solo nell'interesse dei figli, ma funzionale e propedeutico
alla loro reciproca ridefinizione del ruolo genitoriale. Il setting terapeutico
appare l'unico luogo nel quale, attraverso l'elaborazione dei loro vissuti
dolorosi, potranno ridefinirsi nella loro soggettività e genitorialità”.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, il collegio reputa, dunque, di dover disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con residenza presso la madre e possibilità del padre di vedere ed incontrare presso il Centro Famiglie alla presenza di un mediatore Per_2
della relazione e in ambienti esterni alla presenza di un educatore, Per_3
con incarico al Servizio Sociale di avviare e guidare i genitori alla completa liberalizzazione degli incontri, secondo un calendario che verrà dagli stessi stilato in raccordo e collaborazione con ambo le parti.
Relativamente alle statuizioni economiche, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è CP_1 12 tenuto a corrispondere alla , a far data dal gennaio 2023, la somma Pt_1
mensile di euro 900,00 per il mantenimento dei tre figli con ella conviventi
(euro 300,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2023, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta ed acquisita emerge che: la , giovane donna capace ed abile al lavoro, non è Pt_1
proprietaria di alcun bene immobile, abita in un alloggio messole a disposizione della famiglia d'origine in Castel Gandolfo per il quale non sostiene oneri alloggiativi, avendo deciso di non far ritorno nella casa familiare in Roma nonostante l'assegnazione in suo favore;
presta attività
lavorativa part time nell'azienda di famiglia Cibaria s.r.l. da cui ha percepito nel 2023 una retribuzione netta mensile pari a circa euro 810,00 su dodici mensilità, giusta CUD 2024 in atti, e svolge anche attività di dermopigmentista;
non detiene depositi e/o investimenti.
Il dal canto suo, svolge attività di meccanico, essendo titolare CP_1
di una officina, da cui ricava il compenso mensile di euro 1.400,00 netti,
secondo quanto dichiarato all'udienza presidenziale, importo inferiore a quello pari a circa euro 1.150,00 su dodici mensilità di cui al Modello
Persone Fisiche 2024, le cui risultanze sono scarsamente attendibili, atteso che a fronte di ricavi per complessivi euro 73.699,00 ha dichiarato poste negative per oltre euro 58.000,00, pari al 79% circa dei ricavi;
esercita tale attività in un immobile messogli a disposizione dai genitori a titolo di comodato;
il medesimo, inoltre, è proprietario di un immobile cat. A/2 di 13
5,5 vani in Arzachena (SS), località Cala Bitta, di un ulteriore immobile nella stessa località cat. C/6, di un terreno seminativo in San Felice Circeo
(LT) e di un ulteriore terreno seminativo in Roma;
è titolare di due conto correnti con saldo complessivo di oltre euro 70.000,00.
Per le medesime ragioni, essendo la ricorrente capace ed abile al lavoro ed avendo sempre coltivato anche la sua passione di dermopigmentista frequentando pure i relativi corsi e sviluppando la sua professionalità, oltre a prestare attività lavorativa per la società di famiglia,
non sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore e a carico del del diritto a percepire l'assegno di mantenimento, avendo CP_1
adeguati mezzi propri.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75761/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MARINO (RM), 13/11/1978) e (ROMA (RM) Controparte_1
04/11/1977) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
27/10/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 2467, parte I, serie 01, anno 2005, con addebito al marito e alle seguenti condizioni: 14
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) affida i figli minori (07/02/2008) e (14/12/2013) Per_2 Per_3
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
4) dispone che il padre vedrà e terrà con sé alla presenza di Per_3
un educatore e presso il Centro Famiglia e manda a tal fine Per_2
al Servizio Sociale del Comune di Castel Gandolfo di organizzare e calendarizzare tali incontri nonché di avviare e guidare i genitori e i figli alla completa liberalizzazione degli incontri,
predisponendo il calendario di frequentazione padre-figli anche di concerto con i genitori;
5) manda al medesimo Servizio Sociale di avviare le parti, ove consenzienti, ad un percorso di terapia familiare, nonché di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
6) manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
15
7) dispone che a far data dal mese di gennaio 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2006), (2008) e (2013), la Per_1 Per_2 Per_3
somma mensile di euro 900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio
2023, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
8) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
9) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della;
Pt_1
10) rigetta la domanda di mantenimento per sé proposta dalla;
Pt_1
11) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Castel Gandolfo.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi