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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1641/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1641/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05/04/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. NADALUTTI FEDERICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. FANTIN LUIGI e l'Avv. ANTONELLO FRANCESCO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 20.6.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 5.4.2024 agiva nei confronti di , ex convivente Parte_1 CP_1 more uxorio, per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), allegando: Per_1 Per_2
1 • che a seguito di molteplici problematiche insorte nella vita di coppia dopo la nascita dei minori, le parti nell'aprile 2023 intraprendevano spontaneamente un percorso presso il Controparte_2 con sede a Cittadella;
[...]
• che ad agosto 2023, vista la crisi della relazione, veniva invitata ad allontanarsi dall'abitazione familiare, sita a San Martino di Lupari - concessa in comodato d'uso gratuito alla coppia dai genitori del resistente - e si trasferiva con i minori dalla propria madre a San Biagio di Callalta;
• che dopo il trasferimento, il resistente, dall'inizio ottobre 2023, non vedeva più i figli e si rendeva irreperibile al telefono;
• di essere disoccupata e di occuparsi a tempo pieno dei minori mantenendoli solo grazie all'aiuto della propria madre, versando il resistente solo un contributo al mantenimento ordinario degli stessi nella misura di € 125,00 mensili a figlio, senza concorrere ad altre spese;
• il perdurante stato di depressione del resistente e le conseguenti difficoltà nella gestione di un affido condiviso.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre – previa valutazione della sua idoneità genitoriale e comunque in modo graduale e sulla base di un programma predisposto dai Servizi Sociali competenti -, la statuizione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere € 400,00 mensili a figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 6.6.2024 allegando: CP_1
• essere effettivamente insorte delle difficoltà nella relazione già dal 2020, dopo la nascita del primo figlio, ed essere peggiorate con la nascita della secondogenita;
• avere la ricorrente spontaneamente lasciato la casa coniugale nell'agosto 2023;
• essere stato il nucleo aiutato nel corso del tempo, anche economicamente, dai nonni paterni dei minori;
• di aver dapprima diradato e poi interrotto le visite ai minori temendo le reazioni dell'ex compagna e la conseguente sofferenza che ne sarebbe potuta derivare ai minori;
• di aver reperito un lavoro dall'aprile 2024 – con stipendio mensile di € 1.300,00 circa - e di essere disponibile ad aumentare il contributo mensile al mantenimento ordinario dei minori ad € 250,00 mensili ciascuno;
• non essergli mai stato chiesto il rimborso della propria quota parte di spese straordinarie e di essere disponibile a versarle;
• di voler reperire un immobile in locazione ove ospitare i figli, con conseguente necessità di sostenere un canone di locazione;
2 • di essere stato estromesso dalla ricorrente dall'esercizio della genitorialità;
• di essere seguito da mesi dal Dott. di Padova, psicoterapeuta. CP_3
Chiedeva, quindi, l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre, con regolamentazione del proprio diritto di visita e con statuizione a proprio carico dell'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Le parti comparivano personalmente all'udienza del 9.7.2024 e venivano ascoltate dal Giudice che ne tentava infruttuosamente la conciliazione e all'esito si riservava.
− Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 10.7.2024 il Giudice provvedeva in via temporanea e incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti per la presa in carico urgente del nucleo al fine della ripresa degli incontri tra il padre e i minori.
− All'udienza del 20.6.2025, fissata per l'esame dell'ultimo aggiornamento depositato dai Servizi Sociali, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse dei minori e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1641/2024, R.G., provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
1. “Affido di entrambi i figli minori in via super esclusiva alla madre, con impegno delle parti a valutare la possibilità di un affido condiviso tra un anno. La madre si impegna nelle more, anche con l'ausilio dei Servizi a informare tempestivamente il padre delle decisioni relative ai minori e a consultarlo preventivamente sulle stesse, per cercare una soluzione condivisa.
2. Dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
3. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per San Biagio di Callalta (TV):
− continuino la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare dei minori (n. il 2.9.2017) Persona_3
e (n. il 31.10.2022), residenti a [...]; Persona_4
− organizzino e monitorino la prosecuzione degli incontri tra il padre e i minori, gradualmente ampliando tempi e modalità di visita sussistendone i presupposti e, in particolare, in assenza di pericolo di pregiudizio per i minori;
− relazionino al GT in caso di emergere di criticità;
− offrano, con l'eventuale supporto del Consultorio Familiare, adeguato supporto alla genitorialità, segnalando con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
3
4. Dispone che , contribuisca al mantenimento dei figli minori in via indiretta, mediante versamento a CP_1
, dell'importo mensile di euro 600,00 (€ 300,00 a figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
5. Dispone che provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale CP_1 di Treviso.
6. Au al 100 % a favore di . Parte_1
7. Rimborso da parte di a delle spese del presente procedimento liquidate in € 2.000,00, CP_1 Parte_1 oltre 15 %, IVA e CPA come per legge”.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza ai Servizi Sociali territorialmente competenti per San
Biagio di Callalta per la posizione dei minori (n. il 2.9.2017) e (n. il Persona_3 Persona_4
31.10.2022), per quanto previsto in parte dispositiva.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 24/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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