Art. 4.
Sono abrogati il penultimo comma dell' articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 , il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863 , ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza, per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.
Sono abrogati il penultimo comma dell' articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 , il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863 , ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza, per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.