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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7237 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7391/2025
TRA
Parte_1 rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Luca Vaccaro presso il quale sono elettivamente domiciliati ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata in via
Diaz n.8.
Resistente
RAGIONI FI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.3.2025 il ricorrente indicati in epigrafe, Capo Reparto in servizio presso la sede centrale Sezione A di Napoli, dei Vigili del Fuoco nei locali della
Caserma “ Comando Provinciale VV.FF di Napoli” dichiarare la responsabilità esclusiva del
, in persona del Suo Ministro pt, a cui fanno capo i Vigili del Controparte_3
Fuoco della Campania a cui appartiene la Caserma di Largo Tarantini n ° 01, Napoli, nella produzione dell'infortunio sul lavoro occorso nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premessa al ricorrente signor e conseguentemente, condannare Parte_1 il suddetto , in persona del Suo Ministro pt, o chi di ragione, Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'occorso del 26/03/22 per tutte le argomentazioni suesposte, quantificate in complessivi Euro 26.000.00 (15 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, 9% di
I.P, oltre danno morale ed accessori), compresi interessi ed accessori di legge, come da relazione medica di parte del Dott. , o anche come da CTU medica Persona_1 che fin d ' ora si richiede, onde determinare in via definitiva sia il nesso causale che i postumi invalidanti residuati sulla persona del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
L'Amministrazione convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda
*****
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO.
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già previsto per altre categorie del pubblico impiego - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico. ( cfr Cass SU n.1766 /2011; n. 23201/2009)
Quest'ultima norma sancisce:
"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico", ed indica poi in maniera articolata i principi ed i criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi. Infine l'art. 4 -
Disposizione transitoria - prescrive testualmente: "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Come emerge dalla lettura delle suddette norme il legislatore del 2004 ha inteso operare una differenziazione temporale per quanto riguarda il suo intervento, riconoscendo con immediatezza al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il "regime di diritto pubblico", assimilando in tale riconoscimento il suddetto personale a quello delle categorie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, e dall'altro ne ha disposto, con una norma transitoria, la protrazione del trattamento normativo ed economico vigente sino all'entrata in vigore del nuovo trattamento. E che il legislatore abbia voluto operare nei termini ora indicati disponendo, come detto, l'immediata applicazione dell'art. 1 emerge con chiarezza dalla lettera (e dalla sua stessa rubrica) della disposizione scrutinata (... il rapporto di impiego del personale ... .è disciplinato in regime di pubblico impiego ...) ( cfr Cass.SU 4290/2008)
Dal 1 gennaio 2006 (data in cui con l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, emesso in attuazione della L. n. 252 del 2004, art. 2) sono stati anche disciplinati i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di diritto pubblico.
Il presente giudizio va pertanto instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ( art. 59 legge 69/2009)
La natura pregiudiziale della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice amministrativo b) Compensa interamente le spese di giudizio.
Napoli 14.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott. Ada Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7391/2025
TRA
Parte_1 rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Luca Vaccaro presso il quale sono elettivamente domiciliati ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata in via
Diaz n.8.
Resistente
RAGIONI FI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.3.2025 il ricorrente indicati in epigrafe, Capo Reparto in servizio presso la sede centrale Sezione A di Napoli, dei Vigili del Fuoco nei locali della
Caserma “ Comando Provinciale VV.FF di Napoli” dichiarare la responsabilità esclusiva del
, in persona del Suo Ministro pt, a cui fanno capo i Vigili del Controparte_3
Fuoco della Campania a cui appartiene la Caserma di Largo Tarantini n ° 01, Napoli, nella produzione dell'infortunio sul lavoro occorso nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premessa al ricorrente signor e conseguentemente, condannare Parte_1 il suddetto , in persona del Suo Ministro pt, o chi di ragione, Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'occorso del 26/03/22 per tutte le argomentazioni suesposte, quantificate in complessivi Euro 26.000.00 (15 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, 9% di
I.P, oltre danno morale ed accessori), compresi interessi ed accessori di legge, come da relazione medica di parte del Dott. , o anche come da CTU medica Persona_1 che fin d ' ora si richiede, onde determinare in via definitiva sia il nesso causale che i postumi invalidanti residuati sulla persona del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
L'Amministrazione convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda
*****
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO.
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già previsto per altre categorie del pubblico impiego - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico. ( cfr Cass SU n.1766 /2011; n. 23201/2009)
Quest'ultima norma sancisce:
"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico", ed indica poi in maniera articolata i principi ed i criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi. Infine l'art. 4 -
Disposizione transitoria - prescrive testualmente: "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Come emerge dalla lettura delle suddette norme il legislatore del 2004 ha inteso operare una differenziazione temporale per quanto riguarda il suo intervento, riconoscendo con immediatezza al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il "regime di diritto pubblico", assimilando in tale riconoscimento il suddetto personale a quello delle categorie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, e dall'altro ne ha disposto, con una norma transitoria, la protrazione del trattamento normativo ed economico vigente sino all'entrata in vigore del nuovo trattamento. E che il legislatore abbia voluto operare nei termini ora indicati disponendo, come detto, l'immediata applicazione dell'art. 1 emerge con chiarezza dalla lettera (e dalla sua stessa rubrica) della disposizione scrutinata (... il rapporto di impiego del personale ... .è disciplinato in regime di pubblico impiego ...) ( cfr Cass.SU 4290/2008)
Dal 1 gennaio 2006 (data in cui con l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, emesso in attuazione della L. n. 252 del 2004, art. 2) sono stati anche disciplinati i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di diritto pubblico.
Il presente giudizio va pertanto instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ( art. 59 legge 69/2009)
La natura pregiudiziale della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice amministrativo b) Compensa interamente le spese di giudizio.
Napoli 14.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott. Ada Bonfiglio)