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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4509/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4509/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DE MICHETTI N.35 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LOLLI GIUSEPPINA
OPPONENTE contro
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA DEL CASTELLO 42 TERAMOpresso il difensore avv. CARNOVALE MAURO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_2 difensore avv.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_1 contro il condomino , proprietario di sette appartamenti, per quote riferibili ai Parte_1 piani di riparto consuntivi e preventivi ordinaria e straordinaria approvati dall'assemblea condominiale, per complessivi euro 6714,64. Provvisoriamente esecutivo ex lege. Si oppone il contestando l'avvenuta remissione in termini sulla base di una fantomatica residenza CP_1 che il mai ebbe a;
da subito il poteva sapere ove era residente il CP_1 Parte_2 CP_1 condomino, usando l'ordinaria diligenza, per cui il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo per difetto di forma.contiene un errore di calcolo il decreto, in quanto il totale delle voci è euro
6147,91. Contesta nel merito il debito in quanto non si tiene conto di una posizione di controcredito, oggetto di causa poi terminato con una transazione mai eseguita, a favore del condomino. Sono nulle le delibere perché in contrasto con norme imperative. Vi sono forzature nel bilancio consuntivo ove si calcolano importi non dovuti dal per come esattamente CP_1 indicati e quantificati in altra sentenza. Riconosce solo 3.302,40 per l'anno 2015 /2016 come quantificato nella citata sentenza. Chiede consulenza per accertare l'identità dei lavori effettuati con quelli imposti dalla sentenza da eseguire. Il condominio ritiene valida la prima notificazione effettuata presso il domicilio in indicato dal condomino, e pertanto invoca la Parte_2 irrevocabilità del decreto per tardività della notifica;
nel merito afferma che la delibera è valida e difende la legittimità del decreto ingiuntivo. Eventuali suoi controcrediti sono oggetto di discussione altrove. Disposta subito la presa in decisione della causa le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da
Cassazione, 2025/69, La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria. L'errore in cui è incorso il Condominio è ben scusabile, in quanto i condomini, pur residenti a [...], hanno sempre indicato quell'indirizzo per tutte le comunicazioni riguardanti la loro vita condominiale, ove sono stati cercati a;
e la Parte_2 reazione è stata tempestiva;
per cui la Rimessione in termini risulta essere valida. I motivi per cui la delibera dovrebbe essere considerata nulla, sono in realtà motivi di annullabilità della delibera stessa, In quanto Va riconosciuta una particolare differenza tra nullità e annullabilità delle delibere e, conseguentemente, degli effetti di tale differenza sull'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1137 c.c. In particolare, sarebbero radicalmente nulle le deliberazioni prive degli elementi essenziali di manifestazione della volontà, quelle affette da vizi attinenti la regolare costituzione dell'assemblea e quelle che vertano su oggetti esclusi dal suo potere decisionale. Sarebbero, invece, annullabili le deliberazioni affette da vizi formali relativi al procedimento di convocazione dell'assemblea e di formazione della sua manifestazione di volontà. In base a questa differenza,
l'azione di cui all'art. 1137 c.c. sarebbe riferita esclusivamente alle impugnazioni delle delibere pagina 2 di 5 annullabili, in quanto l'azione di nullità, avente natura di mero accertamento, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (e non solo dai condomini dissenzienti) e senza alcun termine di prescrizione. La giurisprudenza ha confermato tale impostazione, precisando che l'art. 1137 c.c. si riferisce alle azioni di annullamento e non a quelle di nullità che, secondo l'art. 1421 c.c., possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. A questo proposito, devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condòmini, dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (Cass., n. 4806/2005). Per quanto riguarda la nullità, devono qualificarsi nulle quelle delibere dell'assemblea che risultino prive degli elementi essenziali (Cass., n. 1367/2023), quelle con oggetto impossibile o illecito, o che non rientri nelle competenze dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini
(Cass., n. 23076/2018), essendo, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea (Cass., n. 5657/2015). La giurisprudenza ha precisato che le delibere annullabili possono essere sostituite da altre, su identici oggetti, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo. In questo caso, in base alla disposizione di cui all'art. 2377 c.c., l'annullamento della deliberazione non può essere pronunciato (Cass., n. 642/1996;) per il venir meno dell'interesse all'impugnazione (Cass., n. 10847/2020).
I condomini legittimati a impugnare le deliberazioni dell'assemblea in base all'art. 1137 c.c., sono i dissenzienti. La dottrina, peraltro, estende tale legittimazione anche agli assenti e agli astenuti. La legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass., n. 2999/2010).
Con modifica ad opera della l. n. 220/2012 il legislatore ha accolto l'orientamento sopra espresso dalla giurisprudenza, riconoscendo il diritto ad impugnare le delibere annullabili anche al condomino assente o astenuto.
La giurisprudenza si è espressa più volte per risolvere questioni attinenti alle diverse fasi del giudizio d'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. Innanzitutto, per quanto riguarda l'interesse ad agire, che deve permanere in tutti i gradi del giudizio, esso non viene meno con l'adozione di successive delibere che, riguardanti lo stesso oggetto, si limitino a disciplinarne le modalità di esecuzione (Cass., n. 6817/1988). Il sindacato del giudice, per valutare la validità della delibera impugnata, è di mera legittimità, con la conseguenza che non è suscettibile di controllo da parte del giudice l'operato dell'assemblea condominiale che aveva deciso di non aprire un conto corrente intestato al condominio (Cass., n. 10199/2012); e non può riguardare la convenienza economica dell'importo stabilito per la locazione di spazi condominiali (Cass.,
n. 15320/2022); ma tuttavia, ciò non esclude la possibilità per il giudice di legittimità, di un accertamento delle situazioni di fatto che sono alla base delle determinazioni assembleari quando ciò sia necessario per accertare la rispondenza della delibera alla legge. Le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni;
tuttavia — sempre secondo la Suprema Corte — possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 8491/2011). In ogni caso, deve trattarsi di un'azione apposita, non l'annullamento della pagina 3 di 5 delibera formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea (Cass., n. 22573/2016). Particolare attenzione è stata riservata al provvedimento di sospensione degli effetti della deliberazione, che l'art. 1137, comma 2, c.c. prevede tra i poteri del giudice del giudizio d'impugnazione. A questa fattispecie processuale è stata riconosciuta natura di provvedimento cautelare, in quanto destinata ad impedire che l'esecuzione della delibera possa vanificare il sindacato di legittimità. In particolare, il giudice deve accertare l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Peraltro, i giudici hanno precisato che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e quello di sospensione ex art. 1137 c.c. non concorrono tra loro, in quanto il secondo deve ritenersi speciale rispetto al primo. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il giudice non ha il potere di sospendere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ex art. 63 disp. att., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma 2, c.c., l'esecuzione della delibera (Cass., Sez.
Un., n. 4421/2007).
In merito ai poteri del giudice, la domanda di declaratoria di invalidità di una delibera per un determinato motivo non consente al giudice di annullarla per una ragione diversa da quella in questione (Cass., n. 16675/2018). La sentenza di annullamento ha effetti nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa
(Cass., n. 35794/2021; Cass., n. 2127/2021).
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. non si applica alle azioni dirette a far accertare la nullità delle delibere condominiali. La decadenza del diritto di impugnare la deliberazione annullabile non può essere rilevata d'ufficio, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., n. 15131/2001). Chi intenda valersi del trascorso termine di decadenza ha, perciò, l'onere di eccepirlo (Cass., n. 4009/1995) durante e non oltre il giudizio di merito. Il termine di decadenza, infine, deve essere calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso in cancelleria, e non a quella della successiva notifica del decreto di comparizione delle parti;
in caso di giudizio introdotto con atto di citazione, al fine del rispetto del termine di decadenza si ha riguardo alla data della notifica. Il condomino che si allontana dall'assemblea deve considerarsi assente, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione della delibera decorre dalla data in cui gli è comunicata (Cass., n. 4191/2024). E quindi questa sentenza deve essere decisa sulla base del principio stabilito da Cassazione
16635/24: Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Chiede il condomino nullità della delibera, ma la stessa, a ben vedere , è solo annullabile, avendo deliberato in tesi in maniera errata sulle spese non avendo tenuto conto di alcune poste in compensazione poste da altra sentenza;
per cui l'impugnazione, che avrebbe anche essere potuta condotta con un unico atto, è però tardiva non essendovi i termini di impugnazione che sono di 30 giorni dalla comunicazione della delibera per i condomini assenti. Ne consegue pertanto che l'opposizione è infondata e va respinta;
anche se il complesso e travagliato iter processuale, che tra l'altro comprende alcune poste che ora sono al vaglio della Corte d'appello in separato procedimento che pagina 4 di 5 potrebbero in futuro dare un titolo di credito al , credito che però non è riuscito a CP_1 far valere con una tempestiva opposizione in questa sede;
non può far dire che il condomino si sia opposto con temerarietà o malafede. Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ma va disattesa la invocata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi ed accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 5 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4509/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DE MICHETTI N.35 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LOLLI GIUSEPPINA
OPPONENTE contro
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA DEL CASTELLO 42 TERAMOpresso il difensore avv. CARNOVALE MAURO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_2 difensore avv.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_1 contro il condomino , proprietario di sette appartamenti, per quote riferibili ai Parte_1 piani di riparto consuntivi e preventivi ordinaria e straordinaria approvati dall'assemblea condominiale, per complessivi euro 6714,64. Provvisoriamente esecutivo ex lege. Si oppone il contestando l'avvenuta remissione in termini sulla base di una fantomatica residenza CP_1 che il mai ebbe a;
da subito il poteva sapere ove era residente il CP_1 Parte_2 CP_1 condomino, usando l'ordinaria diligenza, per cui il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo per difetto di forma.contiene un errore di calcolo il decreto, in quanto il totale delle voci è euro
6147,91. Contesta nel merito il debito in quanto non si tiene conto di una posizione di controcredito, oggetto di causa poi terminato con una transazione mai eseguita, a favore del condomino. Sono nulle le delibere perché in contrasto con norme imperative. Vi sono forzature nel bilancio consuntivo ove si calcolano importi non dovuti dal per come esattamente CP_1 indicati e quantificati in altra sentenza. Riconosce solo 3.302,40 per l'anno 2015 /2016 come quantificato nella citata sentenza. Chiede consulenza per accertare l'identità dei lavori effettuati con quelli imposti dalla sentenza da eseguire. Il condominio ritiene valida la prima notificazione effettuata presso il domicilio in indicato dal condomino, e pertanto invoca la Parte_2 irrevocabilità del decreto per tardività della notifica;
nel merito afferma che la delibera è valida e difende la legittimità del decreto ingiuntivo. Eventuali suoi controcrediti sono oggetto di discussione altrove. Disposta subito la presa in decisione della causa le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da
Cassazione, 2025/69, La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria. L'errore in cui è incorso il Condominio è ben scusabile, in quanto i condomini, pur residenti a [...], hanno sempre indicato quell'indirizzo per tutte le comunicazioni riguardanti la loro vita condominiale, ove sono stati cercati a;
e la Parte_2 reazione è stata tempestiva;
per cui la Rimessione in termini risulta essere valida. I motivi per cui la delibera dovrebbe essere considerata nulla, sono in realtà motivi di annullabilità della delibera stessa, In quanto Va riconosciuta una particolare differenza tra nullità e annullabilità delle delibere e, conseguentemente, degli effetti di tale differenza sull'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1137 c.c. In particolare, sarebbero radicalmente nulle le deliberazioni prive degli elementi essenziali di manifestazione della volontà, quelle affette da vizi attinenti la regolare costituzione dell'assemblea e quelle che vertano su oggetti esclusi dal suo potere decisionale. Sarebbero, invece, annullabili le deliberazioni affette da vizi formali relativi al procedimento di convocazione dell'assemblea e di formazione della sua manifestazione di volontà. In base a questa differenza,
l'azione di cui all'art. 1137 c.c. sarebbe riferita esclusivamente alle impugnazioni delle delibere pagina 2 di 5 annullabili, in quanto l'azione di nullità, avente natura di mero accertamento, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (e non solo dai condomini dissenzienti) e senza alcun termine di prescrizione. La giurisprudenza ha confermato tale impostazione, precisando che l'art. 1137 c.c. si riferisce alle azioni di annullamento e non a quelle di nullità che, secondo l'art. 1421 c.c., possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. A questo proposito, devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condòmini, dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (Cass., n. 4806/2005). Per quanto riguarda la nullità, devono qualificarsi nulle quelle delibere dell'assemblea che risultino prive degli elementi essenziali (Cass., n. 1367/2023), quelle con oggetto impossibile o illecito, o che non rientri nelle competenze dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini
(Cass., n. 23076/2018), essendo, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea (Cass., n. 5657/2015). La giurisprudenza ha precisato che le delibere annullabili possono essere sostituite da altre, su identici oggetti, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo. In questo caso, in base alla disposizione di cui all'art. 2377 c.c., l'annullamento della deliberazione non può essere pronunciato (Cass., n. 642/1996;) per il venir meno dell'interesse all'impugnazione (Cass., n. 10847/2020).
I condomini legittimati a impugnare le deliberazioni dell'assemblea in base all'art. 1137 c.c., sono i dissenzienti. La dottrina, peraltro, estende tale legittimazione anche agli assenti e agli astenuti. La legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass., n. 2999/2010).
Con modifica ad opera della l. n. 220/2012 il legislatore ha accolto l'orientamento sopra espresso dalla giurisprudenza, riconoscendo il diritto ad impugnare le delibere annullabili anche al condomino assente o astenuto.
La giurisprudenza si è espressa più volte per risolvere questioni attinenti alle diverse fasi del giudizio d'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. Innanzitutto, per quanto riguarda l'interesse ad agire, che deve permanere in tutti i gradi del giudizio, esso non viene meno con l'adozione di successive delibere che, riguardanti lo stesso oggetto, si limitino a disciplinarne le modalità di esecuzione (Cass., n. 6817/1988). Il sindacato del giudice, per valutare la validità della delibera impugnata, è di mera legittimità, con la conseguenza che non è suscettibile di controllo da parte del giudice l'operato dell'assemblea condominiale che aveva deciso di non aprire un conto corrente intestato al condominio (Cass., n. 10199/2012); e non può riguardare la convenienza economica dell'importo stabilito per la locazione di spazi condominiali (Cass.,
n. 15320/2022); ma tuttavia, ciò non esclude la possibilità per il giudice di legittimità, di un accertamento delle situazioni di fatto che sono alla base delle determinazioni assembleari quando ciò sia necessario per accertare la rispondenza della delibera alla legge. Le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni;
tuttavia — sempre secondo la Suprema Corte — possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 8491/2011). In ogni caso, deve trattarsi di un'azione apposita, non l'annullamento della pagina 3 di 5 delibera formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea (Cass., n. 22573/2016). Particolare attenzione è stata riservata al provvedimento di sospensione degli effetti della deliberazione, che l'art. 1137, comma 2, c.c. prevede tra i poteri del giudice del giudizio d'impugnazione. A questa fattispecie processuale è stata riconosciuta natura di provvedimento cautelare, in quanto destinata ad impedire che l'esecuzione della delibera possa vanificare il sindacato di legittimità. In particolare, il giudice deve accertare l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Peraltro, i giudici hanno precisato che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e quello di sospensione ex art. 1137 c.c. non concorrono tra loro, in quanto il secondo deve ritenersi speciale rispetto al primo. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il giudice non ha il potere di sospendere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ex art. 63 disp. att., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma 2, c.c., l'esecuzione della delibera (Cass., Sez.
Un., n. 4421/2007).
In merito ai poteri del giudice, la domanda di declaratoria di invalidità di una delibera per un determinato motivo non consente al giudice di annullarla per una ragione diversa da quella in questione (Cass., n. 16675/2018). La sentenza di annullamento ha effetti nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa
(Cass., n. 35794/2021; Cass., n. 2127/2021).
Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. non si applica alle azioni dirette a far accertare la nullità delle delibere condominiali. La decadenza del diritto di impugnare la deliberazione annullabile non può essere rilevata d'ufficio, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., n. 15131/2001). Chi intenda valersi del trascorso termine di decadenza ha, perciò, l'onere di eccepirlo (Cass., n. 4009/1995) durante e non oltre il giudizio di merito. Il termine di decadenza, infine, deve essere calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso in cancelleria, e non a quella della successiva notifica del decreto di comparizione delle parti;
in caso di giudizio introdotto con atto di citazione, al fine del rispetto del termine di decadenza si ha riguardo alla data della notifica. Il condomino che si allontana dall'assemblea deve considerarsi assente, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione della delibera decorre dalla data in cui gli è comunicata (Cass., n. 4191/2024). E quindi questa sentenza deve essere decisa sulla base del principio stabilito da Cassazione
16635/24: Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Chiede il condomino nullità della delibera, ma la stessa, a ben vedere , è solo annullabile, avendo deliberato in tesi in maniera errata sulle spese non avendo tenuto conto di alcune poste in compensazione poste da altra sentenza;
per cui l'impugnazione, che avrebbe anche essere potuta condotta con un unico atto, è però tardiva non essendovi i termini di impugnazione che sono di 30 giorni dalla comunicazione della delibera per i condomini assenti. Ne consegue pertanto che l'opposizione è infondata e va respinta;
anche se il complesso e travagliato iter processuale, che tra l'altro comprende alcune poste che ora sono al vaglio della Corte d'appello in separato procedimento che pagina 4 di 5 potrebbero in futuro dare un titolo di credito al , credito che però non è riuscito a CP_1 far valere con una tempestiva opposizione in questa sede;
non può far dire che il condomino si sia opposto con temerarietà o malafede. Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ma va disattesa la invocata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi ed accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 5 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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