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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 933/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 933/2024, promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Canova, 20 rappresentato e difeso dall'Avv.to José Roberto Merlini (C.F. ) con C.F._2 domicilio in Via Olmetto n. 3, Milano.
Attore Opponente contro con sede legale in Roma Via Curtatone n. 3 (c.f. e n. Controparte_1 iscrizione Registro Imprese di Roma appartenente al “Gruppo Gardant”, p.i. P.IVA_1
, REA RM-1581658), mandataria di con sede in Milano Piazza P.IVA_2 Controparte_2
Filippo n. 4 (c.f. – p.i. 1053 7050964, iscritta al n. 2109611 del R.E.A. di Milano, P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM Società per Azioni), qui in persona del Procuratore dr. in forza di procura autenticata dalla d.ssa CP_3 di Roma il 16.03.2023 rep. 20057 racc. n. 9838 (doc. 3), assistita e difesa dall'avv. Persona_1
Marcello Lazzati del Foro di Milano (c.f. ) presso il cui studio, in Milano Via CodiceFiscale_3
Fontana n. 16 (fax 02.99980928 - p.e.c. , ha eletto domicilio. Email_1
Convenuta Opposta
OGGETTO: Fideiussione – Polizza Fideiussoria.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. - quale mandataria di Controparte_1 CP_2
– domandava ingiungersi nei confronti di , ,
[...] Parte_1 Parte_2
e il pagamento in proprio favore dell'importo di euro Parte_3 Parte_4
552.708,40 oltre interessi. Secondo il ricorrente, è creditore nei confronti della (C.F. e P.IVA CP_2 CP_4
) del complessivo importo di Euro 552.708,40, così composto: -€ 3.599,36 per credito P.IVA_4 derivante da insoluto di conto corrente n. 215500003155 all'11.08.2022; - € 2.336,70 per credito derivante da insoluto di conto corrente n. 215500065000 all'11.08.2022; - € 419.729,79 per credito derivante da insoluto di conto corrente n. 215500062809 all'11.08.2022; - € 127.042,55 per mutuo chirografario n. 045000005944147 comprensivo di spese ed interessi al 12.08.2022 così costituto: € 93.611,24 per residuo capitale in mora al 12.08.2022; € 28.157,47 per n. 4 rate in mora, quota capitale, insolute al 12.08.2022; € 5.167,21 per n. 3 rate in mora, quota interessi corrispettivi, al 12.08.2022; € 96,63 per interessi di mora sulle rate insolute al 12.08.2022; € 10,00 per insoluto.
Parte ricorrente adduceva inoltre che , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avevano rilasciato fideiussioni per le obbligazioni della società nei
[...] Parte_4 confronti dell'istituto di credito.
Con decreto ingiuntivo n. 1806/2023 depositato il 24.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva nei confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 552.708,40 oltre Parte_4 interessi. Il decreto veniva notificato nei confronti di il 19.1.2024. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 28.2.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1 citato decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio L'opponente Controparte_1 domandava l'accertamento della insussistenza del credito e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa, si costituiva tempestivamente in giudizio che Controparte_1 invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice disponeva la verificazione in ordine alla sottoscrizione apposta sulla fideiussione di cui al doc. 16 del fascicolo monitorio. All'esito del deposito della relazione peritale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
2. Decisione. Reputa il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
Va anzitutto premesso che la pretesa creditoria addotta in sede monitoria trova fondamento su un rapporto garantito e sulle fideiussioni di cui ai doc. 15 e 16 fascicolo monitorio.
Parte attrice opponente contesta tanto la debenza del credito garantito, quanto la validità della fideiussione.
All'esame delle relative eccezioni si procederà separatamente, prendendo le mosse dall'accertamento del credito garantito, vantato da parte opposta nei confronti di e delle eccezioni mosse CP_4 dall'opponente a riguardo.
In primo luogo, deve procedersi alla disamina dei presupposti costitutivi di detto credito.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, in senso oramai consolidato, pone a carico dell'istituto di credito che agisca per il saldo del conto corrente la produzione del contratto e degli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto. Si allude in particolare alla condivisibile massima, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo la quale “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018, Rv. 650905 - 01). Secondo le deduzioni di parte ricorrente, il credito garantito trova fondamento su quattro distinti titoli negoziali: c/c n. 3155 ; c/c 65000; c/c 62809; mutuo chirografario n. 045000005944147.
Sin d'ora va osservato che non risulta prodotto in atti il contratto di conto corrente relativo ai conti n. n. 3155 e n. 65000. Sono esclusivamente dimesse in atti aperture di credito, peraltro non menzionate nel ricorso monitorio (doc. da 5 a 8, fasc. mon.), e taluni estratti conto relativi al conto n. 65000 (contenuti nel doc. 12 fasc. mon., frammisti a quelli relativi al conto corrente di cui di seguito si dirà).
Pertanto, non avendo parte convenuta opposta provato l'esistenza dei titoli costitutivi in parola, deve sin d'ora accertarsi l'insussistenza del credito per l'importo di euro 3.599,36 relativo all'insoluto di conto corrente n. 3155, e per € 2.336,70 relativo al conto n. 65000. Il complessivo ammontare delle due voci di credito, che vanno scomputate dal complessivo credito attoreo, è pari a euro 5.936,06 per sorte capitale.
Per la prima volta nella memoria istruttoria n. 2 (e dunque tardivamente) parte convenuta opposta ha rilevato che i conti correnti in questione rappresenterebbero meri conti d'appoggio, il cui saldo confluirebbe nel conto n. 62809. Detta precisazione, oltre che tardiva, risulta contraddetta dalla quantificazione del credito attorea, che già nel ricorso introduttivo ha suddiviso le voci di credito per ciascun rapporto contrattuale, e comunque indimostrata. La deduzione di uno titolo negoziale a fondamento del credito implica l'onere di dimostrarne l'esistenza; onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Risulta invece prodotto in atti il contratto di conto corrente del 6.10.2011, di cui al doc. 9 fascicolo monitorio, istitutivo del c/c n. 62809. Va sin d'ora osservato, peraltro, che la scheda deposito firme di cui a pag. 1 del documento in esame vede figuare quale amministratore della società Pt_1 CP_4
[...]
E' altresì prodotto mutuo chirografario del 29.11.2016 di cui al doc. 10 fasc. mon., concesso da CP_2
a per euro 400.000,00, che risulta domiciliato sul c/c 62809 (ultima pagina, doc. cit.)
[...] CP_4
e provvisto di piano di ammortamento.
Sono inoltre dimessi in atti gli estratti di conto corrente integrali e continuativi relativi al c/c n. 62809, per il periodo dall'apertura (1 ottobre 2011) alla chiusura (agosto 2022).
In particolare:
- Nei doc 11 fasc. mon sono prodotti gli estratti dal luglio 2020;
- Nel doc. 12 fasc. mon. gli estratti dall'1 luglio 2018;
- Nel doc. 13 fasc. mon. gli estratti dal 30 novembre 2016;
- Nel doc. 14 fasc. mon. gli estratti dal 31.12.2024;
- Nel giudizio di oppoosizione, ai doc. 19 e 20, parte opposta ha prodotto gli estratti dall'apertura del rapporto sino all'ottobre 2014.
Parte attrice opponente non ha contestato nel merito il contenuto, la continuità degli estratti di conto corrente in parola, limitandosi a lamentare genericamente l'incompletezza della documentazione prodotta. Sotto il profilo contenutistico, dunque, le risultanze degli estratti devono ritenersi incontestate.
Può adesso procedersi all'esame delle eccezioni mosse da parte opponente in relazione al credito vantato dall'istituto di credito nei confronti di X-joy s.r.l.
Curioni ha eccepito: 1) L'applicazione di pratiche anatocistiche;
2) L'esercizio indebito dello ius variandi;
3) L'usurarietà dei tassi applicati. Tutte le eccezioni appena enumerate sono infondate.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici, che non può esser accolta in ragione della sua genericità (sul punto v. Tribunale Monza, sez. I, 15/06/2016, n. 1743). Parte opponente, senza peraltro produrre un elaborato tecnico a supporto delle proprie asserzioni, non specifica da quali clausole contrattuali e da quali operazioni negli estratti conto dovrebbe desumersi la pratica anatocistica;
parimenti non emerge dagli atti alcuna deduzione specifica che consenta di individuare le formule di matematica attuariale adoperate dalla né, infine, è stato effettuato CP_5 alcun calcolo alternativo al fine di comprovare che il metodo di capitalizzazione in questione abbia determinato maggiori oneri per il cliente.
E' infondata l'eccezione n. 2), inerente allo jus variandi.
Esso è regolato dall'art. 118 tub, che lo sottopone alla duplice condizione del giustificato motivo (comma 1) e del preavviso bimestrale (co. 2). L'eccezione di illegittima variazione unilaterale delle condizioni negoziali, per risultare fondata ed ammissibile, dev'essere – già sul piano assertivo – munita di sufficiente specificità, dovendo puntualmente precisare quali variazioni siano ritenute illegittime e per quale motivo. Nel caso di specie, parte attrice opponente a monte non deduce quali siano le clausole peggiorative di cui chiede la declaratoria di inefficacia. Pertanto, la doglianza è priva di pregio.
In relazione al punto n. 3) parte opponente si limita ad eccepire la misura ultralegale dei tassi d'interesse moratori contrattualmente previsti e a menzionare il tasso soglia preso in considerazione per il periodo di riferimento, senza addurre a quanto ammonterebbe il tasso praticato, né di quanto tale soglia sarebbe stata superata, né ancora se il tasso-soglia in questione tenga conto della maggiorazione prevista per gli interessi moratori.
Il giudizio di usurarietà postula un raffronto fra due grandezze, rappresentato dal tasso d'interesse convenzionale e dal c.d. tasso soglia. La mancata indicazione di una di queste due grandezze rende impossibile, per il giudice, formulare la comparazione, e rende insanabilmente generica e lacunosa, già sul piano delle deduzioni attoree, l'eccezione di parte opponente. Sebbene infatti la nullità sia rilevabile d'ufficio, tale rilevazione postula pur sempre la corretta, specifica e completa deduzione dei fatti rilevanti per lo svolgimento del giudizio di usurarietà.
Del resto, a fronte di tali considerazioni una CTU sarebbe inevitabilmente esplorativa, in quanto volta a supplire la lacuna deduttiva e probatoria delle difese di parte opponente.
Sul punto, il Tribunale di Roma ha condivisibilmente affermato che “in tema di violazione del divieto di usura, la parte che deduce la violazione di tale divieto e l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108 del 1996 ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica. La contestazione non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e in mancanza non può essere ammessa nessuna consulenza tecnica” (Tribunale Roma, sez. XVII, 02/07/2020, n. 9461).
Pertanto, il credito nascente dal c/c 62809 e dal mutuo chirografario deve ritenersi accertato. Possono adesso esaminarsi i presupposti costitutivi relativi al rapporto di garanzia, fondato su due fideiussioni.
Parte convenuta opposta ha prodotto in sede monitoria i due contratti: Fideiussione omnibus di cui al doc. 15 fasc. mon., fino a concorrenza di euro 700.000,00; la fideiussione di cui al doc. 16 fasc. mon., fino a concorrenza di euro 80.000,00, relativa ai crediti nascenti dal rapporto di mutuo chirografario contratto da con l'istituto di credito. CP_4
All'esito della verificazione, deve condividersi la conclusione del CT, secondo la quale la sottoscrizione apposta da sul doc. 16 deve ritenersi autografa. Pt_1
La CT (da ritenersi pienamente attendibile in quanto priva di contraddizioni e condotta secondo metodo dialettico) ha infatti concluso che “il signor ha redatto le firme apposte sul Parte_1 documento “nominato DOC.16 - attestazione autenticità delle firme apposte sul documento allegato n. 2016 034000 del 21/11/2026” e dovendo esprimere un giudizio secondo la scala dei giudizi ENFSI, posso concludere con un elevato grado di confidenza tecnica che le firme apposte sul documento nominato DOC.16 - attestazione autenticità delle firme apposte sul documento allegato n. 2016 034000 del 21/11/2026 sono state tutte firmate dal signor ”. Parte_1
Pertanto, risulta fornita in atti la prova di entrambi i rapporti fideiussori.
In relazione al rapporto di garanzia, parte opponente ha eccepito:
1) La violazione dell'art. 1956 c.c.;
2) La nullità totale delle fideiussioni, per conformità al modello Abi;
3) La nullità parziale, sino a concorrenza dell'importo carandito dal Fondo per le Piccole e Medie imprese.
4) La vessatorietà delle clausole applicate, ai sensi del codice del consumo. Tutte le eccezioni in parola sono infondate.
E' infondata la doglianza relativa alla violazione del dovere di protezione di cui all'art. 1956 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione di tale disposizione presuppone che il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito sia tale da rendere
“notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; implica altresì che tale depauperamento sia anteriore alla concessione del credito, e che il creditore ne avesse contezza (Cass. n. 16827 del 2016). In applicazione degli ordinari criteri di riparti di cui all'art. 2697 c.c., l'onere probatorio grava sul fideiussore.
Invero parte opponente già sul piano assertivo non ha addotto – né tantomeno provato - alcun elemento che consenta di giustificare l'applicazione della disposizione in esame.
In atti, nel fascicolo monitorio, sono depositate quattro aperture di credito: Apertura di credito del
16.4.2020 di cui al doc. 5; Apertura di credito del 23.9.2020 di cui al doc. 6; Apertura di credito del
16.4.2020 di cui al doc. 5; apertura di credito del 28.4.2021 di cui al doc. 7; apertura di credito del
17.5.2021 di cui al doc. 8.
Parte opponente non ha addotto a quale apertura di credito si riferisca l'eccezione; non ha precisato in cosa consista il momento di “crisi” in cui la stessa versava e per quale ragione dunque la concessione del credito dovrebbe ritenersi abusiva.
Peraltro, merita di essere valorizzato il rilievo che l'opponente – come risulta dalla visura dimessa in atti in sede monitoria – è stato socio al 30 % della società garantita all'epoca dell'emissione del decreto e (all'epoca della stipula del contratto di conto corrente) amministratore della società, e pertanto presumibilmente in grado di conoscere le vicissitudini patrimoniali della stessa. Risulta dunque che il ricorrente sia compartecipe con gli altri soci delle vicende sociali, e non un garante disinformato.
La disposizione di cui all'art. 1956 c.c., in quanto espressiva del principio di buona fede e degli obblighi accessori che ne derivano, presuppone per l'appunto la lesione dell'affidamento del garante, il quale dovrebbe dunque dare contezza, quantomeno in via presuntiva, della propria totale estraneità rispetto alle vicende patrimoniali della società. Tale estraneità è stata non a caso messa in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi la citata Cass. n. 16827, ove si evidenzia la circostanza che nel caso di specie il fideiussore non era socio né amministratore della società debitrice). Anche sotto tale profilo, dunque, le deduzioni della parte opponente risultano carenti.
Inoltre, le deduzioni appena svolte destituiscono di fondamento la censura fondata sul Codice del
Consumo, considerato che a non può riconoscersi la qualifica di consumatore. Pt_1
E' infondata l'eccezione n. 3), di nullità parziale della fideiussione. Come correttamente rilevato da parte opposta, il limite di cui all'Allegato 1 al DM 23.09.2005, par. 4.4, afferisce alle “garanzia reale”, con esclusione dunque di quelle personali. Il richiamo alla garanzia “bancaria” non allude ad un (inesistente) inedito tipo di rapporto fideiussorio, bensì alla natura – assicurativa o bancaria – del soggetto garantito. Inoltre, va osservato che detta disposizione fissa un limite alla operatività della garanzia statale, e non disciplina la validità del rapporto di garanzia aggiuntivo.
E' infondata l'eccezione n. 2), inerente alla conformità al modello Abi.
Sul punto, va anzitutto ribadita la conclusione, recentemente raggiunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale il vizio in parola determina la nullità parziale – afferente cioè alle sole clausole coincidenti con il modello in parola – e non totale del contratto fideiussorio.
In particolare le Sezioni Unite hanno osservato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
La nullità parziale non può tuttavia venire in rilievo nel caso di specie, per l'assorbente ragione che parte attrice opponente non ha addotto, con riguardo al caso concreto, l'applicazione delle clausole nulle (non ha lamentato, esemplificativamente, la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.); non ha fondato la propria difesa sull'applicazione delle clausole in parola, limitandosi ad eccepire l'invalidità dell'intero contratto. Per la prima volta nella memoria istruttoria n. 1, parte attrice opponente ha lamentato la decadenza ex art. 1957 c.c.: detta eccezione risulta tuttavia nuova e tardiva,
e come tale inammissibile.
Conclusivamente, dedotta dalla somma oggetto di ingiunzione l'importo di euro 5.936,06, il credito monitorio va accertato nella misura di euro 546.772,34 per sorte capitale e interessi già maturati. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e parte attrice opponente va condannata a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 546.772,34, oltre interessi moratori al tasso legale (non avendo parte opposta richiesto l'applicazione di interessi diversi) dal 1.7.2022 (data della costituzione in mora più risalente, prodotta al doc. 17 in sede monitoria) al saldo. Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost.
n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte attrice opponente è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte convenuta opposta, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Sebbene l'opposizione abbia trovato parziale accoglimento, con conseguente revoca del decreto, il giudizio è pervenuto ad accertare la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. Pertanto parte convenuta opposta, ad una valutazione complessiva del giudizio, dev'essere considerata vittoriosa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente precisato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020, Rv. 658965 - 01).
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022.
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, e quelli minimi per la fase istruttoria
(posto che la CT viene separatamente liquidata) e fase decisionale (alla luce del modello decisorio prescelto), per complessivi € 18.420,00 per compenso. Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di CT vengono poste esclusivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1806/2023, e per l'effetto: 1.1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla posizione di Parte_1
[...]
1.2) Accerta che il credito vantato da parte convenuta opposta nei confronti di Parte_1
è pari a euro 546.772,34, oltre interessi moratori come da motivazione;
[...]
1.1) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta della Parte_1 somma di euro 546.772,34, oltre interessi moratori come da motivazione;
2) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni svolte da Parte_1 3) Pone le spese di CT definitivamente a carico di parte attrice opponente;
4) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese di Parte_1 lite, liquidate come segue: € 18.420,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
18 giugno 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 933/2024, promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Canova, 20 rappresentato e difeso dall'Avv.to José Roberto Merlini (C.F. ) con C.F._2 domicilio in Via Olmetto n. 3, Milano.
Attore Opponente contro con sede legale in Roma Via Curtatone n. 3 (c.f. e n. Controparte_1 iscrizione Registro Imprese di Roma appartenente al “Gruppo Gardant”, p.i. P.IVA_1
, REA RM-1581658), mandataria di con sede in Milano Piazza P.IVA_2 Controparte_2
Filippo n. 4 (c.f. – p.i. 1053 7050964, iscritta al n. 2109611 del R.E.A. di Milano, P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM Società per Azioni), qui in persona del Procuratore dr. in forza di procura autenticata dalla d.ssa CP_3 di Roma il 16.03.2023 rep. 20057 racc. n. 9838 (doc. 3), assistita e difesa dall'avv. Persona_1
Marcello Lazzati del Foro di Milano (c.f. ) presso il cui studio, in Milano Via CodiceFiscale_3
Fontana n. 16 (fax 02.99980928 - p.e.c. , ha eletto domicilio. Email_1
Convenuta Opposta
OGGETTO: Fideiussione – Polizza Fideiussoria.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. - quale mandataria di Controparte_1 CP_2
– domandava ingiungersi nei confronti di , ,
[...] Parte_1 Parte_2
e il pagamento in proprio favore dell'importo di euro Parte_3 Parte_4
552.708,40 oltre interessi. Secondo il ricorrente, è creditore nei confronti della (C.F. e P.IVA CP_2 CP_4
) del complessivo importo di Euro 552.708,40, così composto: -€ 3.599,36 per credito P.IVA_4 derivante da insoluto di conto corrente n. 215500003155 all'11.08.2022; - € 2.336,70 per credito derivante da insoluto di conto corrente n. 215500065000 all'11.08.2022; - € 419.729,79 per credito derivante da insoluto di conto corrente n. 215500062809 all'11.08.2022; - € 127.042,55 per mutuo chirografario n. 045000005944147 comprensivo di spese ed interessi al 12.08.2022 così costituto: € 93.611,24 per residuo capitale in mora al 12.08.2022; € 28.157,47 per n. 4 rate in mora, quota capitale, insolute al 12.08.2022; € 5.167,21 per n. 3 rate in mora, quota interessi corrispettivi, al 12.08.2022; € 96,63 per interessi di mora sulle rate insolute al 12.08.2022; € 10,00 per insoluto.
Parte ricorrente adduceva inoltre che , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avevano rilasciato fideiussioni per le obbligazioni della società nei
[...] Parte_4 confronti dell'istituto di credito.
Con decreto ingiuntivo n. 1806/2023 depositato il 24.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva nei confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 552.708,40 oltre Parte_4 interessi. Il decreto veniva notificato nei confronti di il 19.1.2024. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 28.2.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1 citato decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio L'opponente Controparte_1 domandava l'accertamento della insussistenza del credito e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa, si costituiva tempestivamente in giudizio che Controparte_1 invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice disponeva la verificazione in ordine alla sottoscrizione apposta sulla fideiussione di cui al doc. 16 del fascicolo monitorio. All'esito del deposito della relazione peritale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
2. Decisione. Reputa il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
Va anzitutto premesso che la pretesa creditoria addotta in sede monitoria trova fondamento su un rapporto garantito e sulle fideiussioni di cui ai doc. 15 e 16 fascicolo monitorio.
Parte attrice opponente contesta tanto la debenza del credito garantito, quanto la validità della fideiussione.
All'esame delle relative eccezioni si procederà separatamente, prendendo le mosse dall'accertamento del credito garantito, vantato da parte opposta nei confronti di e delle eccezioni mosse CP_4 dall'opponente a riguardo.
In primo luogo, deve procedersi alla disamina dei presupposti costitutivi di detto credito.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, in senso oramai consolidato, pone a carico dell'istituto di credito che agisca per il saldo del conto corrente la produzione del contratto e degli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto. Si allude in particolare alla condivisibile massima, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo la quale “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018, Rv. 650905 - 01). Secondo le deduzioni di parte ricorrente, il credito garantito trova fondamento su quattro distinti titoli negoziali: c/c n. 3155 ; c/c 65000; c/c 62809; mutuo chirografario n. 045000005944147.
Sin d'ora va osservato che non risulta prodotto in atti il contratto di conto corrente relativo ai conti n. n. 3155 e n. 65000. Sono esclusivamente dimesse in atti aperture di credito, peraltro non menzionate nel ricorso monitorio (doc. da 5 a 8, fasc. mon.), e taluni estratti conto relativi al conto n. 65000 (contenuti nel doc. 12 fasc. mon., frammisti a quelli relativi al conto corrente di cui di seguito si dirà).
Pertanto, non avendo parte convenuta opposta provato l'esistenza dei titoli costitutivi in parola, deve sin d'ora accertarsi l'insussistenza del credito per l'importo di euro 3.599,36 relativo all'insoluto di conto corrente n. 3155, e per € 2.336,70 relativo al conto n. 65000. Il complessivo ammontare delle due voci di credito, che vanno scomputate dal complessivo credito attoreo, è pari a euro 5.936,06 per sorte capitale.
Per la prima volta nella memoria istruttoria n. 2 (e dunque tardivamente) parte convenuta opposta ha rilevato che i conti correnti in questione rappresenterebbero meri conti d'appoggio, il cui saldo confluirebbe nel conto n. 62809. Detta precisazione, oltre che tardiva, risulta contraddetta dalla quantificazione del credito attorea, che già nel ricorso introduttivo ha suddiviso le voci di credito per ciascun rapporto contrattuale, e comunque indimostrata. La deduzione di uno titolo negoziale a fondamento del credito implica l'onere di dimostrarne l'esistenza; onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Risulta invece prodotto in atti il contratto di conto corrente del 6.10.2011, di cui al doc. 9 fascicolo monitorio, istitutivo del c/c n. 62809. Va sin d'ora osservato, peraltro, che la scheda deposito firme di cui a pag. 1 del documento in esame vede figuare quale amministratore della società Pt_1 CP_4
[...]
E' altresì prodotto mutuo chirografario del 29.11.2016 di cui al doc. 10 fasc. mon., concesso da CP_2
a per euro 400.000,00, che risulta domiciliato sul c/c 62809 (ultima pagina, doc. cit.)
[...] CP_4
e provvisto di piano di ammortamento.
Sono inoltre dimessi in atti gli estratti di conto corrente integrali e continuativi relativi al c/c n. 62809, per il periodo dall'apertura (1 ottobre 2011) alla chiusura (agosto 2022).
In particolare:
- Nei doc 11 fasc. mon sono prodotti gli estratti dal luglio 2020;
- Nel doc. 12 fasc. mon. gli estratti dall'1 luglio 2018;
- Nel doc. 13 fasc. mon. gli estratti dal 30 novembre 2016;
- Nel doc. 14 fasc. mon. gli estratti dal 31.12.2024;
- Nel giudizio di oppoosizione, ai doc. 19 e 20, parte opposta ha prodotto gli estratti dall'apertura del rapporto sino all'ottobre 2014.
Parte attrice opponente non ha contestato nel merito il contenuto, la continuità degli estratti di conto corrente in parola, limitandosi a lamentare genericamente l'incompletezza della documentazione prodotta. Sotto il profilo contenutistico, dunque, le risultanze degli estratti devono ritenersi incontestate.
Può adesso procedersi all'esame delle eccezioni mosse da parte opponente in relazione al credito vantato dall'istituto di credito nei confronti di X-joy s.r.l.
Curioni ha eccepito: 1) L'applicazione di pratiche anatocistiche;
2) L'esercizio indebito dello ius variandi;
3) L'usurarietà dei tassi applicati. Tutte le eccezioni appena enumerate sono infondate.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici, che non può esser accolta in ragione della sua genericità (sul punto v. Tribunale Monza, sez. I, 15/06/2016, n. 1743). Parte opponente, senza peraltro produrre un elaborato tecnico a supporto delle proprie asserzioni, non specifica da quali clausole contrattuali e da quali operazioni negli estratti conto dovrebbe desumersi la pratica anatocistica;
parimenti non emerge dagli atti alcuna deduzione specifica che consenta di individuare le formule di matematica attuariale adoperate dalla né, infine, è stato effettuato CP_5 alcun calcolo alternativo al fine di comprovare che il metodo di capitalizzazione in questione abbia determinato maggiori oneri per il cliente.
E' infondata l'eccezione n. 2), inerente allo jus variandi.
Esso è regolato dall'art. 118 tub, che lo sottopone alla duplice condizione del giustificato motivo (comma 1) e del preavviso bimestrale (co. 2). L'eccezione di illegittima variazione unilaterale delle condizioni negoziali, per risultare fondata ed ammissibile, dev'essere – già sul piano assertivo – munita di sufficiente specificità, dovendo puntualmente precisare quali variazioni siano ritenute illegittime e per quale motivo. Nel caso di specie, parte attrice opponente a monte non deduce quali siano le clausole peggiorative di cui chiede la declaratoria di inefficacia. Pertanto, la doglianza è priva di pregio.
In relazione al punto n. 3) parte opponente si limita ad eccepire la misura ultralegale dei tassi d'interesse moratori contrattualmente previsti e a menzionare il tasso soglia preso in considerazione per il periodo di riferimento, senza addurre a quanto ammonterebbe il tasso praticato, né di quanto tale soglia sarebbe stata superata, né ancora se il tasso-soglia in questione tenga conto della maggiorazione prevista per gli interessi moratori.
Il giudizio di usurarietà postula un raffronto fra due grandezze, rappresentato dal tasso d'interesse convenzionale e dal c.d. tasso soglia. La mancata indicazione di una di queste due grandezze rende impossibile, per il giudice, formulare la comparazione, e rende insanabilmente generica e lacunosa, già sul piano delle deduzioni attoree, l'eccezione di parte opponente. Sebbene infatti la nullità sia rilevabile d'ufficio, tale rilevazione postula pur sempre la corretta, specifica e completa deduzione dei fatti rilevanti per lo svolgimento del giudizio di usurarietà.
Del resto, a fronte di tali considerazioni una CTU sarebbe inevitabilmente esplorativa, in quanto volta a supplire la lacuna deduttiva e probatoria delle difese di parte opponente.
Sul punto, il Tribunale di Roma ha condivisibilmente affermato che “in tema di violazione del divieto di usura, la parte che deduce la violazione di tale divieto e l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108 del 1996 ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica. La contestazione non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e in mancanza non può essere ammessa nessuna consulenza tecnica” (Tribunale Roma, sez. XVII, 02/07/2020, n. 9461).
Pertanto, il credito nascente dal c/c 62809 e dal mutuo chirografario deve ritenersi accertato. Possono adesso esaminarsi i presupposti costitutivi relativi al rapporto di garanzia, fondato su due fideiussioni.
Parte convenuta opposta ha prodotto in sede monitoria i due contratti: Fideiussione omnibus di cui al doc. 15 fasc. mon., fino a concorrenza di euro 700.000,00; la fideiussione di cui al doc. 16 fasc. mon., fino a concorrenza di euro 80.000,00, relativa ai crediti nascenti dal rapporto di mutuo chirografario contratto da con l'istituto di credito. CP_4
All'esito della verificazione, deve condividersi la conclusione del CT, secondo la quale la sottoscrizione apposta da sul doc. 16 deve ritenersi autografa. Pt_1
La CT (da ritenersi pienamente attendibile in quanto priva di contraddizioni e condotta secondo metodo dialettico) ha infatti concluso che “il signor ha redatto le firme apposte sul Parte_1 documento “nominato DOC.16 - attestazione autenticità delle firme apposte sul documento allegato n. 2016 034000 del 21/11/2026” e dovendo esprimere un giudizio secondo la scala dei giudizi ENFSI, posso concludere con un elevato grado di confidenza tecnica che le firme apposte sul documento nominato DOC.16 - attestazione autenticità delle firme apposte sul documento allegato n. 2016 034000 del 21/11/2026 sono state tutte firmate dal signor ”. Parte_1
Pertanto, risulta fornita in atti la prova di entrambi i rapporti fideiussori.
In relazione al rapporto di garanzia, parte opponente ha eccepito:
1) La violazione dell'art. 1956 c.c.;
2) La nullità totale delle fideiussioni, per conformità al modello Abi;
3) La nullità parziale, sino a concorrenza dell'importo carandito dal Fondo per le Piccole e Medie imprese.
4) La vessatorietà delle clausole applicate, ai sensi del codice del consumo. Tutte le eccezioni in parola sono infondate.
E' infondata la doglianza relativa alla violazione del dovere di protezione di cui all'art. 1956 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione di tale disposizione presuppone che il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito sia tale da rendere
“notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; implica altresì che tale depauperamento sia anteriore alla concessione del credito, e che il creditore ne avesse contezza (Cass. n. 16827 del 2016). In applicazione degli ordinari criteri di riparti di cui all'art. 2697 c.c., l'onere probatorio grava sul fideiussore.
Invero parte opponente già sul piano assertivo non ha addotto – né tantomeno provato - alcun elemento che consenta di giustificare l'applicazione della disposizione in esame.
In atti, nel fascicolo monitorio, sono depositate quattro aperture di credito: Apertura di credito del
16.4.2020 di cui al doc. 5; Apertura di credito del 23.9.2020 di cui al doc. 6; Apertura di credito del
16.4.2020 di cui al doc. 5; apertura di credito del 28.4.2021 di cui al doc. 7; apertura di credito del
17.5.2021 di cui al doc. 8.
Parte opponente non ha addotto a quale apertura di credito si riferisca l'eccezione; non ha precisato in cosa consista il momento di “crisi” in cui la stessa versava e per quale ragione dunque la concessione del credito dovrebbe ritenersi abusiva.
Peraltro, merita di essere valorizzato il rilievo che l'opponente – come risulta dalla visura dimessa in atti in sede monitoria – è stato socio al 30 % della società garantita all'epoca dell'emissione del decreto e (all'epoca della stipula del contratto di conto corrente) amministratore della società, e pertanto presumibilmente in grado di conoscere le vicissitudini patrimoniali della stessa. Risulta dunque che il ricorrente sia compartecipe con gli altri soci delle vicende sociali, e non un garante disinformato.
La disposizione di cui all'art. 1956 c.c., in quanto espressiva del principio di buona fede e degli obblighi accessori che ne derivano, presuppone per l'appunto la lesione dell'affidamento del garante, il quale dovrebbe dunque dare contezza, quantomeno in via presuntiva, della propria totale estraneità rispetto alle vicende patrimoniali della società. Tale estraneità è stata non a caso messa in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi la citata Cass. n. 16827, ove si evidenzia la circostanza che nel caso di specie il fideiussore non era socio né amministratore della società debitrice). Anche sotto tale profilo, dunque, le deduzioni della parte opponente risultano carenti.
Inoltre, le deduzioni appena svolte destituiscono di fondamento la censura fondata sul Codice del
Consumo, considerato che a non può riconoscersi la qualifica di consumatore. Pt_1
E' infondata l'eccezione n. 3), di nullità parziale della fideiussione. Come correttamente rilevato da parte opposta, il limite di cui all'Allegato 1 al DM 23.09.2005, par. 4.4, afferisce alle “garanzia reale”, con esclusione dunque di quelle personali. Il richiamo alla garanzia “bancaria” non allude ad un (inesistente) inedito tipo di rapporto fideiussorio, bensì alla natura – assicurativa o bancaria – del soggetto garantito. Inoltre, va osservato che detta disposizione fissa un limite alla operatività della garanzia statale, e non disciplina la validità del rapporto di garanzia aggiuntivo.
E' infondata l'eccezione n. 2), inerente alla conformità al modello Abi.
Sul punto, va anzitutto ribadita la conclusione, recentemente raggiunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale il vizio in parola determina la nullità parziale – afferente cioè alle sole clausole coincidenti con il modello in parola – e non totale del contratto fideiussorio.
In particolare le Sezioni Unite hanno osservato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
La nullità parziale non può tuttavia venire in rilievo nel caso di specie, per l'assorbente ragione che parte attrice opponente non ha addotto, con riguardo al caso concreto, l'applicazione delle clausole nulle (non ha lamentato, esemplificativamente, la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.); non ha fondato la propria difesa sull'applicazione delle clausole in parola, limitandosi ad eccepire l'invalidità dell'intero contratto. Per la prima volta nella memoria istruttoria n. 1, parte attrice opponente ha lamentato la decadenza ex art. 1957 c.c.: detta eccezione risulta tuttavia nuova e tardiva,
e come tale inammissibile.
Conclusivamente, dedotta dalla somma oggetto di ingiunzione l'importo di euro 5.936,06, il credito monitorio va accertato nella misura di euro 546.772,34 per sorte capitale e interessi già maturati. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e parte attrice opponente va condannata a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 546.772,34, oltre interessi moratori al tasso legale (non avendo parte opposta richiesto l'applicazione di interessi diversi) dal 1.7.2022 (data della costituzione in mora più risalente, prodotta al doc. 17 in sede monitoria) al saldo. Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost.
n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte attrice opponente è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte convenuta opposta, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Sebbene l'opposizione abbia trovato parziale accoglimento, con conseguente revoca del decreto, il giudizio è pervenuto ad accertare la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. Pertanto parte convenuta opposta, ad una valutazione complessiva del giudizio, dev'essere considerata vittoriosa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente precisato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020, Rv. 658965 - 01).
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022.
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, e quelli minimi per la fase istruttoria
(posto che la CT viene separatamente liquidata) e fase decisionale (alla luce del modello decisorio prescelto), per complessivi € 18.420,00 per compenso. Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di CT vengono poste esclusivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1806/2023, e per l'effetto: 1.1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla posizione di Parte_1
[...]
1.2) Accerta che il credito vantato da parte convenuta opposta nei confronti di Parte_1
è pari a euro 546.772,34, oltre interessi moratori come da motivazione;
[...]
1.1) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta della Parte_1 somma di euro 546.772,34, oltre interessi moratori come da motivazione;
2) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni svolte da Parte_1 3) Pone le spese di CT definitivamente a carico di parte attrice opponente;
4) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese di Parte_1 lite, liquidate come segue: € 18.420,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
18 giugno 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina